MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Ayari Mohamed Aymen, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 193 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Ayari Mohamed Aymen, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. AYARI MOHAMED AYMEN ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in Tunisia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, “Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1” e successive modificazioni; VISTA l’istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; — 194 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2007, presso la Scuola Professionale di Kairouan (Tunisia) dal Sig. AYARI MOHAMED AYMEN, nato a Kairouan (Tunsia) il giorno 7.03.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. Il Sig. AYARI MOHAMED AYMEN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11068 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11068&tmstp=1255331814054

BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 28 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Disposizioni in materia di raccolta, per finalita’ statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l’estero, dei dati relativi alle attivita’ rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 13-bis, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1°
luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante
disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita’ finanziarie e
patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;
Visto l’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007,
con il quale si stabilisce che ogni riferimento all’Ufficio italiano
dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende
effettuato alla Banca d’Italia;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l’art. 11, comma 1,
ai sensi delle quali la Banca d’Italia, per finalita’ statistiche
riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli
altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita’ per la
trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli
operatori residenti in Italia e l’art. 11, comma 6, in base al quale
i criteri per l’applicazione delle sanzioni previste per
l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, sono
stabiliti dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Finalita’

1. La Banca d’Italia, nell’ambito dei compiti di raccolta,
compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti
la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero
dell’Italia, rileva le informazioni relative alle attivita’
rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’art. 13-bis, del decreto
legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Art. 2.

Destinatari delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli
intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), del decreto
legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del
23 novembre 2001.

Art. 3.

Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di
regolarizzazione delle attivita’ finanziarie o patrimoniali di cui al
comma 1, dell’art.13-bis, del decreto legge n. 78/2009, convertito
nella legge n. 102/2009.
2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
a) rimpatrio con liquidazione;
b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

Art. 4.

Modalita’ di compilazione, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni

1. Il rimpatrio con liquidazione delle attivita’ finanziarie o
patrimoniali deve essere segnalato con la Matrice Valutaria (MV) e
con la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), con l’osservanza
delle disposizioni vigenti in materia (Comunicazione UIC R.V. 1998/3
del 31 marzo 1998 ed Istruzioni UIC R.V. 1998/1 del 27 febbraio 1998
e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle
operazioni di rimpatrio sono elencate nell’Allegato al presente
provvedimento, lettera A. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga
tramite bonifico bancario (operazione canalizzata), la segnalazione
deve essere effettuata, mediante MV e CVS, dall’intermediario
bancario che interviene nel regolamento. Nel caso in cui il rimpatrio
avvenga con strumenti diversi dal bonifico bancario – consegna di
mezzi di pagamento, etc. (operazione decanalizzata), la segnalazione
statistica deve essere effettuata solo mediante CVS
dall’intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la
dichiarazione riservata di cui all’art. 13, del decreto legge n.
350/2001, convertito nella legge n. 409/2001.
2. Qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle
attivita’ finanziarie nel territorio dello Stato, senza liquidazione
delle stesse (o senza dar luogo a versamento di denaro), la
segnalazione deve essere effettuata secondo le modalita’ previste per
la regolarizzazione delle attivita’ mantenute all’estero, di cui al
successivo comma. Rientra in questo caso anche la fattispecie in cui
un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito,
amministrazione o gestione le attivita’ depositate o esistenti
all’estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel
territorio dello Stato.
3. La regolarizzazione delle attivita’ finanziarie e degli immobili
mantenute all’estero deve essere segnalata dagli intermediari cui
viene presentata la dichiarazione riservata. Lo schema della
rilevazione e le relative istruzioni di compilazione sono indicati
nell’Allegato, lettera B1. Per la trasmissione delle segnalazioni gli
intermediari devono avvalersi di un’applicazione disponibile sul sito
web della Banca d’Italia, secondo le modalita’ indicate
nell’Allegato, lettera B2.
4. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d’Italia
con frequenza mensile:
entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per l’invio
della MV e CVS, per le operazioni di rimpatrio con liquidazione;
entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della
dichiarazione riservata, per le operazioni di regolarizzazione e per
quelle di rimpatrio mediante trasferimento delle attivita’
finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione delle
stesse.

Art. 5.

Sanzioni

1. Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al
presente provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6,
dell’art. 11, del d.lgs. n. 195/2008.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
Roma, 28 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11826&tmstp=1255416373692

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Sostituzione dell’elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl», autorizzato con decreto 25 febbraio 2008, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che all’articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all’art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio
del 25 maggio 2009 che all’art. 120-octies prevede che i metodi di
analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore
vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano
sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche
autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari che individua all’art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la
conformita’ ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN
45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008, con il
quale il «laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl»
ubicato in Elmas (Cagliari), Via Emilio Segre’ sn e’ stato
autorizzato per l’intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore
ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Considerato che il citato laboratorio, con nota del 1° settembre
2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi
all’elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare ed in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005
l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al
presente decreto e del suo sistema qualita’, in conformita’ alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;
Ritenuta la necessita’ di sostituire le prove di analisi indicate
nell’allegato del decreto 25 febbraio 2008;
Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio chimico
merceologico della Sardegna Scarl» ubicato in Elmas (Cagliari), Via
Emilio Segre’ sn e’ autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

=====================================================================
Denominazione della prova | Norma / metodo
=====================================================================
| OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidita’ totale | par. 5.2
———————————————————————
Acidita’ volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
———————————————————————
| OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido sorbico | par. 2
———————————————————————
| OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa totale e libera| par. 2.3
———————————————————————
Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
———————————————————————
Cloruri | OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
———————————————————————
| OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.
Estratto secco | 4
———————————————————————
| DM 12/03/1986 G U SO n°
Litio | 161 14/07/1986 allegato XXX
———————————————————————
Massa volumica e densita’ relativa| OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV
a 20° C |MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B
———————————————————————
pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
———————————————————————
| OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Piombo | exemple 2
———————————————————————
Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
———————————————————————
|OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 par.
Sodio | 2
———————————————————————
|OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par.
Titolo alcolometrico volumico | 4.B
———————————————————————
|OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par.
Zuccheri riduttori | 3.2

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11796&tmstp=1255417383097

REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 16 Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nei settore della pesca nonche’ per il rilancio competitivo del settore.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Monitoraggio della qualita’ delle acque e degli ambiti marini
1. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e comunica,
con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca
dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di
monitoraggio per la qualita’ delle acque marine e degli ambienti
litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli
ecosistemi marino-costieri.

Art. 2
Fermo di emergenza temporaneo
1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca
anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, e’
concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l’arresto
temporaneo delle attivita’ di pesca per tutte le imbarcazioni, da
effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle
fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui
effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell’art. 1 della legge 2
agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall’attivita’ di
pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per
territorio, derivante dall’applicazione dell’art. 81 del Regolamento
CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23
gennaio 2008, e’ conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni
di arresto temporaneo .
2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1,
l’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca e’ autorizzato a concedere alle imprese di pesca la
compensazione economica di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e
comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio
2008. E’, inoltre, autorizzata l’erogazione di un’indennita’
giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel
contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca
costiera ravvicinata, a ciascun membro dell’equipaggio e che risulti,
in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell’interruzione
tecnica.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per gli oneri
da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell’art. 180
della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32, e’ autorizzata per
l’esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia
di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli
interventi previsti dall’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del
decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto
a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell’indennita’
giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di
euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi
dell’art. 180 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32. Con
successivo decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca sono definiti i periodi di
intenzione tecnica nonche’ le modalita’ di erogazione dei benefici,
di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere sino al limite
massimo di 1000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane
tenute all’uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare
denominato «Bluebox», un contributo «una tantum» finalizzato alla
parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di
manutenzione. Per le finalita’ di cui al presente comma e’
autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000
migliaia di euro.
5. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere un contributo
alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani,
quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo
di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo
carburante. Per le finalita’ del presente comma e’ autorizzata la
spesa di 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, il
cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle
disponibilita’ dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.
6. Con successivo decreto dell’Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca sono definite le
modalita’ di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.
7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di
aiuti «de minimis» nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24
luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

Art. 3
Tracciabilita’
1. Al fine dell’applicazione della normativa comunitaria di
settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le
direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza
mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato
contenente i dati sulla quantita’, qualita’ e prezzo, in funzione
della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.

Art. 4
Conferimento al fondo di rotazione IRCAC
1. Il fondo di rotazione istituito presso l’Istituto regionale
per il credito alle cooperative (IRCAC) con l’art. 3 della legge
regionale n. 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l’art. 37
della legge regionale n. 9 maggio 1986, n . 23 e’ ulteriormente
incrementato di 500 migliaia di euro.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

Art. 5
Consiglio regionale della pesca – modifica della composizione
1. Al comma 1 dell’art. 147 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, come modificato con l’art. 6 della legge regionale n. 8
novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente
lettera:
«c-bis) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente o suo delegato».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0312&tmstp=1255507370471