TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 54 Regolamento d’esecuzione – LP 4/1997, art. 10 «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre
2008, n. 3406
Emana
il seguente regolamento:
Regolamento d’esecuzione all’articolo 10
della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia
intende concedere ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale del
13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca sviluppo e innovazione.
2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza scopo
di,lucro, quale un’universita’ o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui
finalita’ principale consiste nello svolgere attivita’ di ricerca di
base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o
il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente
reinvestiti nelle attivita’ di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un’influenza su simile ente, ad esempio in qualita’ di azionisti o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita’ di
ricerca dell’ente medesimo ne’ ai risultati prodotti».

Art. 2
Iniziative e spese ammissibili
1. Sono ammissibili agli aiuti di cui all’art. 1, comma 1 i
progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 che
comportino attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi
della disciplina comunitaria citata.
2. Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese
connesse al progetto, ad eccezione di quel- le relative all’acquisto,
alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese
relative ad attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno
rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.

Art. 3
Intensita’ dell’aiuto
Gli aiuti possono coprire fino al 80% delle spese ammissibili, e
saranno quantificate in funzione della natura del progetto.

Art. 4
Garanzie
Qualora il soggetto beneficiano svolga attivita’ sia di natura
economica che non economica, deve essere possibile distinguere
chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attivita’, per
evitare sovvenzioni incrociate dell’attivita’ economica. La prova
della corretta imputazione deve risultare da una contabilita’
separata.

Art. 5
Accesso ai risultati
I risultati della ricerca sovvenzionata dalla Provincia ai sensi
dell’art. 1, comma 1 dovranno avere ampia diffusione attraverso
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
Gli eventuali utili saranno interamente reinvestiti nelle attivita’
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.

Art. 6
Procedura
Gli aiuti saranno concessi attraverso una procedura negoziale,
nel rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 1º ottobre 2008
DURNWALDER
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 28

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Vincentelli Gabriella, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di
avvocato;
Vista l’istanza della sig.ra Vincentelli Gabriella, nata il 28
ottobre 1960 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale di «abogado» – rilasciato nel
dicembre 2008 dall’«Ilustre colegio de abogados» di Madrid (Spagna) –
ai fini dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di
«avvocato»;
Considerato che la sig.ra Vincentelli e’ in possesso del titolo
accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la
Universita’ degli studi di Sassari nel giungo 1987, omologato in
Spagna nel settembre 2006;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 17 settembre 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vincentelli Gabriella, nata il 28 ottobre 1960 a
Sassari, cittadina italiana, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «abogado» quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli
«avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento e’ subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita’ di svolgimento dell’uno e
dell’altro sono indicate nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 7 ottobre 2009 Iscrizione, variazione dei prezzi nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione
nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio
2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
Viste le istanze con le quali le societa’ British American Tobacco
Italia Spa, Philip Morris Italia Srl, C.T.S. Srl, International
Tobacco Agency Srl, Diadema Spa, Gutab Trading Srl e Manifatture
Sigaro Toscano Spa hanno chiesto l’iscrizione nella tariffa di
vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;
Vista l’istanza con la quale la societa’ British American Tobacco
Italia Spa ha richiesto di variare il prezzo di vendita di una marca
di sigarette;
Considerato che occorre procedere all’inserimento e alla variazione
di inquadramento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformita’
ai prezzi richiesti dalle citate societa’ con le sopraindicate
istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A), allegata al
decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle B) e D) allegate al
decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, e alla
tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite
nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi
prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di sigarette e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 112 Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di sigarette e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 112 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A12112&tmstp=1256289216212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2009 Disciplina relativa all’attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 27-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell’art. 19, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita’ delle garanzie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia; Ritenuta la necessita’ che l’amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 4, commi 1 e 1-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una societa’ a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l’esecuzione di attivita’ relative alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») e’ destinato alle finalita’ di cui all’art. 2. 2. Il Fondo, dotato di personalita’ giuridica, e’ soggetto patrimoniale autonomo e separato. 3. Il Dipartimento e’ l’amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una societa’ a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attivita’: a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all’art. 8; d) esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 7. 4. Per l’esecuzione delle attivita’ di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalita’ di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche’ le forme di vigilanza sull’attivita’ del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo’ disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore; b) il gestore e’ tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita’, la tempestivita’, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicita’ richiesta dal Dipartimento.

Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potesta’ genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potesta’ o affido condiviso e’ ammesso un solo prestito. 2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Art. 3. Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e’ stabilito da un protocollo di intesa tra il Sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sullo schema di convenzione tipo e’ acquisito il parere preventivo del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Con il protocollo d’intesa di cui al comma 2 sono disciplinate le modalita’ di adesione dei finanziatori, e’ determinata la tipologia del finanziamento nonche’ il costo massimo dell’operazione di finanziamento garantita dal Fondo, e sono stabilite le regole di gestione del Fondo in conformita’ con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura del 50 per cento
del finanziamento ed e’ incondizionata, irrevocabile ed a prima
richiesta.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all’intervento del
Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un
importo non inferiore al 10 per cento dell’importo del finanziamento
stesso.
3. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento
dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento
concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora
calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20 per cento della disponibilita’ iniziale
del Fondo, la garanzia e’ elevata al 75 per cento, e concessa con le
stesse modalita’ di cui al comma precedente, per i richiedenti con
indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.

Art. 5. Ammissione alla garanzia 1. L’ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita’: a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall’art. 2; b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita’ del Fondo e comunica al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo; c) il finanziatore, a pena della sospensione della facolta’ di operare con il Fondo, comunica al gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a). 2. Nel caso in cui le disponibilita’ del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l’ammissione alla garanzia, il gestore ne da’ immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 3. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita’, dalla data di erogazione del finanziamento. 4. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

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