DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009 Conferma del commissario straordinario dell’Associazione Italiana della Croce Rossa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante
disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalita’ della Croce Rossa Italiana, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2005, n. 1;
Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente
l’approvazione del nuovo statuto dell’Associazione Italiana della
Croce Rossa;
Visto, in particolare, l’art. 51 del predetto statuto, come
modificato dal proprio decreto in data 20 novembre 2009, n. 171,
registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009, che prevede, per
i casi di impossibilita’ di funzionamento dell’ente, il potere del
Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, un
commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per non piu’ di ventiquattro mesi;
Visto l’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008), che individua i principi e i criteri
direttivi per l’emanazione dei regolamenti di riordino,
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti e di
altri organismi pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi
di stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare
l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei servizi;
Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 2008, con il quale
l’avv. Francesco Rocca e’ stato nominato nell’incarico di commissario
straordinario dell’Associazione Italiana della Croce Rossa fino alla
ricostituzione degli organi ordinari e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi;
Considerata l’attivita’ di riorganizzazione finora svolta dall’avv.
Francesco Rocca nella sua qualita’ di commissario straordinario
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e tenuto conto
dell’esigenza di portare a termine tale attivita’ in vista del
riassetto complessivo dell’ente;

Tenuto conto, altresi’, che e’ in via di definizione il nuovo
statuto della Croce Rossa Italiana, con il quale e’ prevista una
generale riorganizzazione dell’ente;
Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

1. L’avv. Francesco Rocca e’ confermato, per un ulteriore periodo
non superiore a dodici mesi a decorrere dal 30 ottobre 2009 e fino
alla ricostituzione degli organi statutari, commissario straordinario
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, con i poteri di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008.
2. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 185

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A01981&tmstp=1267604573611

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 aprile 2009, n. 24 Regolamento d’esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
n. 23/I/II del 3 giugno 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 993 del 6
aprile 2009;

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell’art.
1-bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, di seguito
denominata legge, il procedimento di redazione e approvazione, il
contenuto e l’efficacia del piano provinciale di settore delle
infrastrutture delle comunicazioni.

Art. 2

Contenuto del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle
comunicazioni

1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle
comunicazioni, di seguito denominato piano di settore, contiene il
censimento e la classificazione delle infrastrutture delle
comunicazioni e, se necessario, norme per il risanamento di
situazioni problematiche accertate.

Art. 3 Definizioni 1. Per questo regolamento valgono le seguenti definizioni: a) sito geografico e’ la struttura di supporto ad uno o piu’ impianti ricetrasmittenti e le relative apparecchiature. I siti geografici sono individuati nel piano di settore; b) sito logico e’ il singolo impianto ricetrasmittente di un determinato gestore sistemato sulla struttura di supporto, come definita nella lettera a). Su un sito geografico possono essere collocati diversi siti logici, in modo che piu’ gestori utilizzino un supporto comune. I siti logici sono individuati nel piano di settore.

Art. 4 Criteri per la scelta dei siti 1. Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, di sicurezza, di salvaguardia della salute e delle aree protette, tenendo conto di una adeguata copertura del territorio e qualita’ dei servizi offerti. 2. Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni e’ necessario prestare maggiore attenzione e adottare particolari misure per elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, p.e. edifici sotto tutela dei beni culturali, gli insiemi, cosi’ come i centri storici. Sono altresi’ considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili. 3. I siti devono essere progettati di norma in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture stradali. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse con ripristino delle aree, una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilita’ per la manutenzione degli impianti. 4. Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree. I cavi di alimentazione devono trovarsi alla massima distanza possibile da aree di pregio ambientale. 5. Di norma si deve ridurre il piu’ possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione, cosi’ come sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari. 6. Nell’ambito degli insediamenti, data la maggiore capacita’ di rete necessaria, non si deve tendere in modo generalizzato a concentrare gli impianti ricetrasmittenti su pochi siti; al contrario, si deve cercare di integrare gli impianti di antenne nelle infrastrutture e nelle zone edificabili, in modo tale da garantire la tutela della salute e da non alterare l’estetica del luogo. 7. Gli impianti ricetrasmittenti saranno da sistemare prevalentemente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti, cosi’ come su edifici ad uso pubblico, previa valutazione in merito all’esposizione ai campi elettromagnetici. 8. Sono da prediligere le strutture pubbliche esistenti o da realizzare (ad es. infrastrutture adatte, edifici alti, pali, torri, capannoni, caserme dei vigili del fuoco, centri di riciclaggio, campi sportivi, areali militari dismessi), particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo. Le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, e gli immobili provinciali o comunali sono da privilegiare rispetto a quelli privati. 9. E’ ammessa la realizzazione di impianti, a condizione che non comprometta la destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico comunale per la zona in cui ricade l’impianto e per le aree circostanti. 10. Nuove emittenti radiotelevisive oltre i 25 Watt di potenza dell’apparato di trasmissione devono essere installate all’esterno degli insediamenti; cio’ non vale per i ponti radio.

Art. 5

Nuove infrastrutture per siti cumulativi

1. Ferma restando la necessita’ di individuare siti idonei dal
punto di vista delle esigenze di servizio, del rispetto della natura
e del paesaggio, della sicurezza e della tutela della salute, questi
siti dovranno essere scelti in modo da garantire la possibilita’ a
piu’ gestori di installare impianti sulla medesima struttura di
supporto.
2. La Provincia Autonoma di Bolzano stanzia fondi per la
realizzazione di infrastrutture comuni per le comunicazioni ai sensi
dell’art. 11, comma 3, della legge.
3. Per la determinazione delle indennita’ per l’acquisizione
delle aree o dei diritti di accesso necessari, i siti cumulativi sono
equiparati agli impianti produttivi.

Art. 6

Classificazione dei siti nel piano di settore

1. I siti geografici e logici sono classificati come:
a) sito esistente: nel sito possono essere gestiti, installati
o ampliati impianti ricetrasmittenti, previa autorizzazione. La
Conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni di cui all’art.
12 puo’ impartire prescrizioni anche per le infrastrutture e gli
impianti ricetrasmittenti esistenti;
b) sito nuovo: nel sito possono essere realizzati e messi in
esercizio impianti ricetrasmittenti, previa autorizzazione del
relativo progetto. L’infrastruttura deve essere attrezzata in modo
tale da potere eventualmente ospitare ulteriori impianti, prevedendo
l’alloggiamento delle necessarie apparecchiature in un fabbricato
comune;
c) sito provvisorio: non sono disponibili sufficienti
informazioni sul sito. La pianificazione e le valutazioni devono
essere completate in modo da consentire la classificazione del sito
in «esistente» o «da demolire». Gli impianti ricetrasmittenti
esistenti possono continuare il servizio a tempo determinato,
comunque non oltre la successiva revisione del piano di settore, con
la riserva di specifiche prescrizioni ed essere adeguati alle
esigenze tecniche;
d) sito da demolire: entro i termini fissati dal piano di
settore devono essere spenti gli impianti ricetrasmittenti,
smantellate le infrastrutture e ripristinato lo stato originario del
luogo. Non e’ ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione
di impianti. Siti realizzati illegalmente o in contrasto con le
normative sanitarie, sulla sicurezza e con quelle sulla tutela del
paesaggio sono classificati da demolire.
2. Gli impianti ricetrasmittenti non riportati nel piano di
settore sono equiparati agli impianti classificati «da demolire», ad
eccezione degli impianti per i quali trova applicazione la procedura
di autorizzazione semplificata di cui all’art. 23, comma 2 e di
quelli non previsti esplicitamente dal piano stesso ai sensi
dell’art. 23, comma 4.

Art. 7 Delimitazione degli insediamenti 1. Ai fini del presente regolamento gli insediamenti sono delimitati sulla base dei piani topografici delle sezioni di censimento statistico, realizzati per l’ultimo censimento generale della popolazione. 2. Gli ambiti cosi’ delimitati sono rappresentati in una cartografia di sintesi, che sara’ pubblicata in scala originaria 1:10.000 sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro 1, foglio 10

Art. 8 Coordinamento con gli strumenti urbanistici 1. Il piano di settore e’ sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali. 2. Le regolamentazioni di tale piano prevalgono su eventuali regolamentazioni contrastanti dei piani urbanistici comunali nonche’ su quelle gia’ esistenti previste dai piani approvati o anche solo adottati alla data di entrata in vigore del piano di settore. 3. Ad approvazione avvenuta del Piano di settore o di una sua rielaborazione, i piani urbanistici comunali sono adeguati d’ufficio, ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nel piano delle infrastrutture sono riportati i siti geografici contrassegnati dal relativo simbolo. Il simbolo che individua i siti geografici nel piano delle infrastrutture del piano urbanistico comunale e’ adottato in base alla simbologia unificata di cui all’art. 133, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 9 Efficacia del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni 1. Il censimento di cui all’art. 2, comma 1, contenuto nel piano di settore non sana i vizi di ordine urbanistico oppure edilizio delle infrastrutture delle telecomunicazioni. 2. Il piano di settore fa comunque salvi i diritti di terzi.

Art. 10 Misure di risanamento 1. I siti per i quali il piano di settore prevede la demolizione sono da smantellare con ripristino dello stato originario del luogo; il piano di settore fissa i termini per la demolizione e il ripristino dei luoghi. 2. Nel caso in cui, con la demolizione, il piano di settore preveda la contemporanea delocalizzazione di un impianto gia’ esistente, realizzato regolarmente, quest’ultima deve avvenire tenendo conto delle esigenze di copertura e di qualita’ del servizio. 3. In caso di inadempienza del gestore ovvero del proprietario dell’impianto, decorsi novanta giorni dall’ingiunzione, le misure di risanamento necessarie nell’interesse pubblico sono poste in essere d’ufficio ai sensi dell’art. 7-bis, comma 7, della legge, previa deliberazione di acquisizione gratuita della Giunta provinciale oppure tramite procedura espropriativi. La deliberazione della Giunta provinciale o il decreto di esproprio costituiscono titolo per l’intavolazione del relativo diritto di proprieta’ a favore della Provincia. Su motivata richiesta il termine di cui sopra puo’ essere prolungato di novanta giorni. 4. Si procede con acquisizione gratuita in caso di impianti realizzati illegalmente o dismessi; in questo caso non e’ corrisposta alcuna indennita’ e le spese di demolizione sono imputate al gestore o al proprietario delle strutture. 5. Si procede con esproprio in caso di impianti realizzati legalmente. L’indennita’ di esproprio e’ calcolata sulla base del valore dell’impianto. Le spese di demolizione sono a carico della Provincia. 6. La copertura finanziaria per gli eventuali costi a carico della Provincia e’ assicurata ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge. 7. Gli interventi di risanamento su infrastrutture esistenti previsti nel piano di settore devono essere eseguiti entro un anno dall’approvazione del piano stesso. L’autorita’ competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 17 puo’ concedere una proroga del termine, previa presentazione di un’adeguata motivazione. Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro 1, foglio 10

Art. 11

Procedura per la redazione del piano di settore

1. Per la redazione del piano di settore e delle successive
rielaborazioni si applicano gli articoli 12 e 13 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
2. A seguito dell’adozione della bozza del piano di settore tutte
le documentazioni saranno pubblicate sul sito internet della
Provincia Autonoma di Bolzano, affinche’ chiunque possa prenderne
visione; cio’ a garanzia di una piu’ ampia trasparenza e
partecipazione alle decisioni del piano di settore da parte dei
gestori, dei cittadini e di altri enti e istituzioni interessati.

Art. 12 Conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni (KIS) 1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’art. 1-bis, comma 2, della legge, l’Assessore provinciale all’urbanistica indice ai sensi dell’art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, una conferenza dei servizi. Questa conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni, di seguito denominata conferenza KIS, e’ incaricata di redigere la bozza del piano di settore e le successive rielaborazioni. La conferenza KIS redige e rielabora, inoltre, la proposta di piano nazionale dei siti e delle frequenze per le emissioni radiotelevisive terrestri analogiche e digitali, che e’ approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni. 2. La conferenza KIS e’ indetta altresi’ per il rilascio dei pareri di cui all’art. 7-bis, commi 4 e 5, della legge. 3. Il parere rilasciato dalla persona esperta rappresentante la Ripartizione Natura e paesaggio sostituisce i pareri e le autorizzazioni di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nel caso in cui siano interessati siti «Natura 2000» o specie in essi presenti, tale parere e’ rilasciato tenendo conto anche della valutazione di incidenza stilata ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n. 63.

Art. 13

Pianificazione annuale

1. Ai fini della pianificazione e del coordinamento, i
concessionari e gli enti pubblici sono tenuti a presentare alla
conferenza KIS ed ai comuni territorialmente interessati, entro il 30
settembre di ciascun anno, i dati delle infrastrutture e dei bacini
di utenza previsti per l’anno successivo.
2. I comuni sono tenuti a far pervenire, entro 90 giorni dal
ricevimento della pianificazione annuale da parte dei concessionari,
un proprio parere alla conferenza KIS. Se il comune non si pronuncia
entro tale termine, il parere si intende positivo.
3. La conferenza KIS gestisce i dati progettuali messi a
disposizione, utilizzandoli al fine di un migliore coordinamento dei
diversi siti tra i vari gestori. La conferenza KIS invita i gestori a
concordare tra loro le proprie pianificazioni e a presentare
opportune proposte di collaborazione.

Art. 14

Catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici

1. I dati delle infrastrutture di comunicazione sia all’interno
che all’esterno degli insediamenti, sono gestiti tramite un sistema
informativo, il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici,
contenente le informazioni essenziali su siti, dati radioelettrici ed
informazioni relative ai gestori; tale sistema e’ periodicamente
aggiornato.
2. Le informazioni sulle infrastrutture di comunicazione
approvate sono pubblicate sul sito internet della Provincia Autonoma
di Bolzano.

Art. 15

Unita’ di coordinamento

1. Presso il Laboratorio di Chimica fisica dell’Agenzia
provinciale per l’Ambiente e’ istituita un’unita’ di coordinamento,
quale unico punto di riferimento per tutte le domande in ordine alle
infrastrutture delle comunicazioni. L’unita’ coordina la gestione del
catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici e provvede
all’aggiornamento periodico dei dati.

Art. 16 Obbligo di comunicazione 1. I gestori sono tenuti a comunicare alla conferenza KIS l’attivazione o la dismissione dei propri impianti entro il termine di quindici giorni.

Art. 17 Autorizzazione 1. La realizzazione di nuovi tralicci ed impianti nonche’ qualsiasi modifica ad impianti ricetrasmittenti, compresi gli interventi di risanamento o demolizione non sono soggette a concessione edilizia, ma necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 della legge. 2. L’autorizzazione puo’ essere rilasciata anche con prescrizioni. 3. La Conferenza KIS puo’ effettuare sopralluoghi e accertamenti. 4. Per quanto riguarda le distanze dai confini, l’autorizzazione puo’ essere concessa anche in deroga da quanto previsto dagli strumenti urbanistici applicando le disposizioni del codice civile.

Art. 18 Efficacia temporale dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione decade se l’impianto non e’ stato attivato entro un anno. 2. Possono essere concesse proroghe, previa presentazione di un’adeguata motivazione. 3. Nel caso di dismissione dell’impianto l’autorizzazione si intende revocata.

Art. 19

Autorizzazione all’esterno degli insediamenti

1. All’esterno degli insediamenti l’autorizzazione di cui
all’art. 17 e’ rilasciata o negata dall’Assessore all’urbanistica
sentiti i pareri della conferenza KIS e del sindaco territorialmente
competente.
2. Alla richiesta di tale parere provvede l’unita’ di
coordinamento di cui all’art. 15.
3. L’autorizzazione e’ rilasciata entro 120 giorni dalla
presentazione dell’istanza completa in tutte le sue parti. Qualora vi
siano, da parte della conferenza KIS, richieste di integrazioni o
proposte di minimizzazione o di altre modifiche al progetto, il
predetto termine rimane sospeso durante il tempo che intercorre tra
la relativa comunicazione della conferenza KIS e la risposta del
gestore.
4. Se l’Assessore all’urbanistica non si pronuncia entro tale
termine, l’istanza si intende accolta, fatti salvi i diritti di terzi
e l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza a tutela della
salute pubblica.

Art. 20

Autorizzazione all’interno degli insediamenti

1. All’interno degli insediamenti l’autorizzazione di cui
all’art. 17 e’ rilasciata dal sindaco competente.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata entro sessanta giorni
dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo Ibis, comma 4, della
legge. Se il sindaco non si pronuncia entro tale termine, l’istanza
si intende accolta, fatti salvi i diritti di terzi e l’obbligo del
rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute pubblica.
3. Il sindaco e’ tenuto a comunicare all’unita’ di coordinamento
tutte le autorizzazioni rilasciate, entro quindici giorni dalla data
del relativo rilascio.

Art. 21 Regolamenti comunali 1. I comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei principi del piano di settore. 2. Le autorizzazioni sono negate se risultano in contrasto con le disposizioni del regolamento comunale.

Art. 22

Registro delle autorizzazioni

1. E’ istituito un registro dei siti autorizzati che costituisce
parte integrante del catasto delle sorgenti dei campi
elettromagnetici di cui all’art. 14.
2. Il registro e’ costituito da una parte grafica e da una
tabellare. Esso e’ utilizzato per la revisione del piano di settore
ai sensi dell’art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
3. Del registro si tiene conto per il rilascio delle singole
autorizzazioni.
4. I comuni sono tenuti, in caso di rielaborazione del piano
urbanistico, ad individuare i siti geografici ai sensi dell’art. 3
gia’ regolarmente autorizzati e inseriti nel registro.

Art. 23 Procedura di autorizzazione semplificata 1. La procedura di autorizzazione semplificata prevede la realizzazione di interventi, previa denuncia. La denuncia dell’installazione degli impianti suddetti deve essere effettuata al comune competente nonche’ alla Conferenza KIS, allegando i dati progettuali e tecnici. Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione sul rispetto dei limiti di legge, dei criteri di minimizzazione e delle norme di sicurezza. 2. La procedura semplificata si applica per: a) l’installazione di ponti radio con antenne paraboliche su strutture esistenti in siti regolarmente autorizzati, qualora le antenne non superino la misura di 1,20 m di diametro e la potenza applicata al connettore d’antenna non superi 1 W; b) l’installazione di impianti trasmittenti per sistemi WI-FI, W-LAN, Radio-LAN, PMP per servizi a banda larga e di amplificazione indoor dei segnali per la telefonia cellulare; c) la riconfigurazione di impianti esistenti e regolarmente autorizzati, qualora non siano necessarie modifiche alle sagome esistenti o alle opere edilizie ed il campo elettromagnetico generato non aumenti; d) la copertura di gallerie nel caso di: 1) impianti ad antenna, la cui potenza al connettore d’antenna non superi 1 W e la potenza sia irradiata esclusivamente all’interno della galleria; 2) impianti con cavo fessurato, qualora la potenza applicata non superi 5 W. 3. Per le tipologie di impianti di cui al comma 2 e’ previsto il rilascio di una valutazione radioprotezionistica da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente solo nel caso di potenze al connettore d’antenna superiori a 1 W. 4. Gli impianti delle forze armate, della Polizia di Stato e i cosiddetti CB (Citizen Band) non rientrano in questo piano di settore.

Art. 24

Collaudo

1. Sia all’esterno che all’interno degli insediamenti puo’ essere
eseguito il controllo funzionale degli impianti realizzati ai fini
del collaudo. In caso di accertamento, previa contestazione, di
difformita’ rispetto al progetto radioelettrico autorizzato o
all’analisi di impatto elettromagnetico presentata, il collaudo e’
negato e l’autorizzazione e’ revocata.
2. Entro quindici giorni dall’attivazione degli impianti di
telecomunicazione, il gestore provvede a darne comunicazione
all’unita’ di coordinamento di cui all’art. 15.
3. Il collaudo tecnico funzionale degli impianti e’ eseguito
dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, che si avvale di tecnici
esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici
prodotti dagli impianti di telecomunicazione.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di attivazione
senza che sia pervenuto alcun rilievo al gestore, l’impianto si
intende collaudato.
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro 1, foglio
10

Art. 25 Norme transitorie 1. Ai fini dell’elaborazione del piano di settore e’ fatto obbligo ai gestori di denunciare tutti i loro impianti in esercizio non ancora denunciati all’Amministrazione provinciale. 2. In fase di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui all’art. 13, comma 1, e’ fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nel Bollettino Ufficiale. 3. Il registro di cui all’art. 14 acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le rielaborazioni del piano di settore tengono conto del contenuto del registro. 4. In sede di prima applicazione del registro sono inseriti tutti i siti regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 7-bis della legge, e non contestati davanti all’autorita’ giudiziaria competente alla data d’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 29 aprile 2009 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro 1, foglio 10 Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro 1, foglio 10

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0696&tmstp=1267607561425

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 9 Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 3 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e della legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito». istituisce con la presente legge, in conformita’ delle linee guida nazionali ed internazionali codificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), delle linee guida regionali per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica approvate con delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2004, n. 37, nonche’ delle linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attivita’ diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre 2005, n. 1168, e successive integrazioni, un programma di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. 2. Il sistema sanitario regionale persegue le seguenti finalita’ ed obiettivi per la prevenzione e la cura del diabete mellito: a) in prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica; b) efficacia ed appropriatezza della cura del diabete e delle sue complicanze; c) promozione nella scuola, negli ambienti lavorativi e nella pratica sportiva di quanto necessario per favorire la partecipazione dei soggetti con diabete anche con l’ausilio delle associazioni di volontariato; d) promozione delle attivita’ e dell’educazione sanitaria dei diabetici e delle loro famiglie, con il supporto delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale e fondazioni riconosciute operanti a livello territoriale dei cittadini con diabete mellito e dei loro familiari. Per tutti i soggetti sopra menzionati va accertata l’assenza di fatti determinanti conflitto di interessi; e) formazione continua e aggiornamento professionale del personale sanitario e non, impegnato nella prevenzione e cura del diabete; f) istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in eta’ pediatrica e in eta’ adulta nella Regione Campania; g) promozione delle attivita’ di ricerca ed innovazione a qualsiasi livello nel campo della patologia diabetica anche con l’ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale, di Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e di fondazioni riconosciute.

Art. 2 Organizzazione del modello assistenziale 1. Il modello regionale di prevenzione e cura del diabete e’ articolato attraverso livelli assistenziali organizzati in base ai bisogni relativi alla diversa gravita’ della patologia diabetica impegnando i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri specialistici territoriali pubblici ed accreditati, gli istituti di ricovero e cura pubblici e accreditati, regolamentati secondo le vigenti disposizioni che concernono tali soggetti ed i loro servizi. 2. Il sistema sanitario regionale garantisce le seguenti attivita’: a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito; b) prevenzione e cura del diabete e delle sue complicanze; c) prevenzione e cura dell’obesita’, in coordinamento con le strutture che si occupano di tale patologia; d) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico e suoi familiari in collaborazione con associazioni di volontariato, ONLUS e fondazioni riconosciute per le rispettive tipologie.

Art. 3

Commissione diabetologica regionale

1. L’assessorato alla sanita’ si avvale di una commissione
regionale per le attivita’ diabetologiche, istituita con decreto
dell’assessore alla sanita’, al fine di garantire interventi omogenei
e qualificati per le attivita’ di prevenzione e cura del diabete, sia
in eta’ pediatrica che adulti, e di monitorare l’andamento degli
interventi a favore della prevenzione e cura del diabete e dei
relativi risultati.
2. L’assessorato alla sanita’ si avvale del supporto della
commissione diabetologica regionale in particolare per:
a) l’elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali,
promuovendo l’integrazione delle linee guida gia’. emanate o da
emanarsi anche in conformita’ alle linee guida dell’OMS in materia;
b) l’identificazione dei protocolli diagnostico-terapeutici per
la malattia diabetica e le sue complicanze, anche su proposta dei
centri regionali di riferimento, delle societa’ scientifiche e degli
operatori del settore;
c) la promozione di iniziative di istruzione ed educazione
sanitaria per il personale sanitario e non, per i pazienti con
diabete e per le famiglie degli ammalati diabetici, ivi comprese le
attivita’ di educazione alla salute (campi scuola), con il supporto
delle associazioni di volontariato;
d) la promozione di programmi di indagine epidemiologica;
e) la promozione di linee di indirizzo per l’individuazione di
aree prioritarie per progetti di ricerca scientifica e operativa
presentati alla Regione Campania; i bandi emanati dalla Regione per
tali progetti devono necessariamente tenere conto delle lince di
indirizzo emanate dalla commissione diabetologica;
f) la promozione e la realizzazione di attivita’ socio-sanitarie
sul diabete con il supporto delle associazioni di volontariato, ONLUS
e fondazioni.
3. La commissione diabetologica regionale presenta, annualmente,
all’assessorato alla sanita’ una relazione sull’attivita’ svolta e
formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e
assistenziale; una ulteriore relazione e’ trasmessa al termine di
ciascun triennio e copia delle relazioni e’ inoltrata anche al
Consiglio regionale;
4. Per quanto riguarda i problemi sociali l’assessorato alla
sanita’ puo’ avvalersi della collaborazione dell’assessorato alle
politiche sociali, coinvolgendo le associazioni di volontariato
presenti sul territorio.

Art. 4 Composizione della commissione 1. La commissione diabetologica regionale e’ costituita da: a) gli assessori alla sanita’ e alle politiche sociali o loro delegati; b) il dirigente del settore assistenza sanitaria; c) il dirigente del settore assistenza fasce deboli; d) i responsabili dei centri di riferimento regionali di cui alla presente legge; e) i presidenti regionali delle associazioni a valenza nazionale, dell’Associazione medici diabetologi (AMD), della Societa’ italiana diabetologi (SID) e della Societa’ italiana medici diabetologi ospedalieri (SIMDO); f) un diabetologo ospedaliero; g) un diabetologo territoriale; h) un diabetologo rappresentante dei centri antidiabete accreditati; i) un medico di medicina generale; l) un pediatra di libera scelta; m) un pediatra ospedaliero esperto in diabetologia; n) due rappresentanti delle associazioni di volontariato di pazienti diabetici regolarmente iscritte nel registro regionale e federate a livello nazionale, uno per l’associazione dei giovani diabetici della Regione Campania ed uno per gli adulti; o) il responsabile dell’Osservatorio epidemiologico regionale; p) un funzionario regionale dell’assessorato alla sanita’ con compiti di segreteria.

Art. 5 Livelli assistenziali di intervento 1. Le attivita’ di prevenzione e cura del diabete mellito sono garantite attraverso l’azione integrata dei seguenti livelli assistenziali: a) per il diabete in eta’ adulta: 1. primo livello assistenziale, i medici di medicina generale; 2. secondo livello assistenziale, i centri di diabetologia territoriali pubblici e privati accreditati; 3. terzo livello assistenziale, istituti di cura pubblici e privati accreditati. b) per il diabete in eta’ pediatrica: 1. primo livello assistenziale, i pediatri di libera scelta; 2. secondo livello assistenziale, centri pediatrici provinciali collocati in strutture ospedaliere o presso Aziende sanitarie locali (ASL); 3. terzo livello assistenziale, centri di riferimento pediatrici regionali; 4. per le emergenze istituti di cura pubblici e privati accreditati. 2. I professionisti e le strutture di cui al comma 1 costituiscono la rete per l’assistenza al diabete. L’integrazione tra i soggetti afferenti alla rete e’ favorita da collegamenti telematici per lo scambio delle informazioni.

Art. 6

Cure primarie

1. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
costituiscono il primo momento di prevenzione, diagnosi e cura,
garantendo in particolar modo l’informazione igienico-sanitaria,
l’educazione ai fini preventivi e le attivita’ previste nelle linee
d’indirizzo regionali per l’assistenza ai pazienti diabetici in eta’
pediatrica e adulti secondo il modello della gestione integrata con i
successivi livelli assistenziali.

Art. 7

Centri di riferimento regionale per
la malattia diabetica in eta’ pediatrica

1. I centri di riferimento regionale per la malattia diabetica in
eta’ pediatrica in Campania sono attualmente il Centro di riferimento
regionale di diabetologia pediatrica dell’Universita’ degli studi di
Napoli «Federico II» e il Centro di riferimento regionale di
diabetologia pediatrica «G. Stoppoloni» Seconda Universita’ di
Napoli, istituiti ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1998, n.
2, ed in conformita’ delle linee guida regionali per l’assistenza al
diabete in eta’ pediatrica di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 16 gennaio 2004, n. 37.
2. Presso i centri di riferimento regionale si colloca un
servizio specialistico di diabetologia pediatrica di terzo livello
con compiti di coordinamento regionale delle attivita’ di assistenza
diabetologica pediatrica.
3. Il centro di riferimento regionale pediatrico, coinvolgendo
gli altri livelli assistenziali del sistema sanitario regionale
impegnati nella cura del paziente diabetico in eta’ pediatrica,
svolge le seguenti ulteriori attivita’:
a) gestione del registro regionale dei pazienti diabetici in
eta’ evolutiva in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico
regionale (OER) da regolamentare con successivo atto amministrativo;
b) formazione continua degli operatori sanitari medici e non,
preposti ai livelli di assistenza di cui all’art. 5, comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4).
4. Il centro di riferimento regionale deve inoltre assicurare:
a) l’applicazione e la promozione di tecnologie avanzate
riguardanti sia le tecniche terapeutiche e diagnostiche tendenti al
miglioramento della malattia, sia la cura ed il controllo delle
complicanze ad essa connesse;
b) l’assistenza diretta per le caratteristiche che rendono
necessario un intervento diagnostico e terapeutico particolarmente
qualificato e tecnologicamente avanzato.

Art. 8

Centri di diabetologia pediatrica provinciali

1. E’ garantita l’autosufficienza su base provinciale per
l’assistenza al paziente diabetico in eta’ pediatrica creando, ove
non gia’ esistenti presso strutture ospedaliere e territoriali,
competenze tali da consentire prestazioni efficienti ed efficaci sia
in regime di ricovero ordinario, sia in regime di monitoraggio
mediante una serie di controlli (follow-up).
2. Il centro di diabetologia pediatrica provinciale, garantendo
la continuita’ assistenziale, oltre a svolgere il trattamento delle
urgenze, provvede a svolgere i controlli periodici per il
monitoraggio diagnostico-terapeutico della patologia, anche con
l’adozione di microinfusori, secondo i protocolli stabiliti dalle
linee guida per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica in
collegamento con i centri di riferimento regionale.
3. I centri di diabetologia pediatrica provinciali rappresentano
unita’ operative semplici di diabetologia afferenti alle unita’
operative di pediatria o, in alternativa, ai presidi ASL o ai centri
di diabetologia territoriali pediatrici da individuarsi per bacino di
utenza provinciale.
4. I presidi ospedalieri presso cui allocare le unita’
provinciali devono essere dotati di tutte le specialita’ relative
alla cura e prevenzione del diabete e delle sue complicanze al fine
di assicurare la completezza e la’ qualificazione delle prestazioni
erogate. Nei centri di diabetologia pediatrica provinciali deve
essere assicurata la presenza di uno psicologo.

Art. 9

Centri di diabetologia territoriali

1. Il centro diabetologico territoriale, pubblico o accreditato,
ha come obiettivo principale la cura dei diabetici di tipo I, delle
gravide diabetiche e dei diabetici di tipo II con complicanze,
attraverso l’integrazione con gli altri livelli assistenziali c con i
centri diabetologici pediatrici per il passaggio all’eta’ adulta dei
bambini diabetici.
2. Deve essere istituito un centro diabetologico ogni
centomila-centocinquantamila abitanti. In tale programmazione e’
indispensabile tener conto della densita’ abitativa del territorio
esaminato, valutando nel fabbisogno assistenziale l’accessibilita’ ai
servizi. Pertanto, per i territori con scarsa densita’ abitativa e’
possibile prevedere rapporti piu’ bassi.
3. Il centro diabetologico deve prevedere un’organizzazione
assistenziale strutturata in Team diabetologico interdisciplinare
(TDI), coordinato dallo specialista diabetologo. Del TDI fanno parte
specialisti in cardiologia, oculistica e nefrologia. Il TDI si avvale
della consulenza di altri specialisti tra cui il neurologo e lo
psicologo. Sono parte integrante del TDI gli infermieri professionali
con formazione nel campo diabetologico, i dietisti e i podologi. Il
medico di medicina generale e’ parte integrante del team secondo il
modello assistenziale della gestione integrata.
4. L’assistenza al paziente diabetico deve essere organizzata in
conformita’ delle linee di indirizzo per l’organizzazione
dell’attivita’ diabetologica e percorso assistenziale per il paziente
diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre
2005, n. 1168, e successive integrazioni.
5. I centri territoriali devono garantire l’espletamento di
programmi di educazione singola e collettiva ai pazienti diabetici in
collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 10 Centri di diabetologia accreditati 1. I centri di diabetologia accreditati, nell’espletamento di quanto previsto all’art. 2, sono tenuti a collaborare attivamente con il sistema sanitario regionale, seguendo gli indirizzi delle linee guida regionali per l’assistenza ai pazienti diabetici in eta’ pediatrica e adulti e partecipando alle iniziative nell’ambito della prevenzione ed educazione sanitaria.

Art. 11

Assistenza ospedaliera in regime di ricovero

1. L’assistenza in regime di ricovero e’ prestata dai presidi
ospedalieri a gestione diretta di ASL, aziende ospedaliere,
policlinici universitari, case di cura accreditate individuati per la
presenza di unita’ operative specialistiche diabetologiche complesse
o unita’ semplici aggregate ad unita’ operative di malattie del
metabolismo, di medicina interna o endocrinologia e con la presenza
delle seguenti specialita’, garantite anche attraverso un modello a
rete o in forma di consulenza: nefrologia, cardiologia, oculistica,
chirurgia vascolare, neurologia, ostetricia, ginecologia e ortopedia.
All’interno di tali strutture devono essere assicurati percorsi
diagnostico-terapeutici che provvedono a tutti i bisogni di cura del
paziente diabetico complicato che necessita di ricovero ospedaliero.

Art. 12 Modalita’ di cure 1. Per ottimizzare le modalita’ di diagnosi e cura del diabete, i centri deputati devono in particolare: a) rispettare i protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalle linee guida regionali; b) raccogliere i dati relativi al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale; c) provvedere alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito e delle sue complicanze; d) attuare la gestione integrata (disease management) con i medici di medicina generale, con i pediatri e con gli specialisti ambulatoriali del territorio; e) certificare le attestazioni, in coordinamento con i servizi di medicina sportiva, dell’idoneita’ fisica del diabetico ad attivita’ agonistiche; f) certificare, in coordinamento con le apposite commissioni, la capacita’ e la sicurezza alla guida dei soggetti affetti da diabete mellito. 2. La Giunta regionale emana disposizioni per la fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ 8 febbraio 1982 «Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16», che devono essere uniformi sul territorio regionale. 3. Per i pazienti affetti da diabete di tipo I e tipo II la prescrizione dei presidi diagnostici deve essere effettuata dal centro curante in base allo specifico fabbisogno relativo allo stato di scompenso della malattia. 4. Al fine di garantire la continuita’ assistenziale e prevenire traumi di natura psicologica e comportamentale che possono inficiare la cura, si devono adottare tutti i suggerimenti e gli indirizzi gia’ espressi nelle linee guida regionali per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica nei confronti del paziente affetto da diabete al raggiungimento del diciottesimo anno di eta’. Deve essere garantita, quindi, particolare attenzione alla fase del passaggio dal diabetologo pediatra al diabetologo dell’adulto, anche attraverso accessi ad orari ambulatoriali dedicati e con l’assistenza di uno psicologo.

Art. 13

Educazione sanitaria

1. L’assessorato alla sanita’, unitamente agli assessorati alle
politiche sociali e all’istruzione, promuove e realizza programmi di
educazione sanitaria relativi al diabete.
2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di
indirizzo e tenuto conto delle linee guida per l’assistenza ai
pazienti diabetici in eta’ pediatrica e adulti, della programmazione
complessiva e della strutturazione temporale ed economico-gestionale,
i centri regionali di riferimento e le ASL provvedono all’attuazione
di corsi tendenti all’autocontrollo della malattia, utilizzando
specialisti in diabetologia, endocrinologia o in discipline affini o
equipollenti con il prevalente ausilio delle associazioni di
volontariato regolarmente iscritte.

Art. 14

Formazione e aggiornamento professionale

1. L’assessorato alla sanita’, settore assistenza sanitaria, con
la collaborazione del settore aggiornamento e formazione del
personale, d’intesa con la commissione diabetologica regionale,
predispone e promuove interventi sul tema del diabete mellito e delle
malattie endocrine e metaboliche per l’aggiornamento del personale
medico e non. I corsi istituiti a tale scopo sono organizzati presso
le ASL nell’ambito della formazione obbligatoria.

Art. 15 Attivita’ di analisi e monitoraggio del percorso assistenziale e registro di patologia 1. L’assessorato regionale competente cura il monitoraggio e l’analisi delle attivita’ assistenziali attraverso la raccolta e la valutazione di dati relativi al flusso informativo delle prestazioni sanitarie del percorso assistenziale dei pazienti diabetici ed elabora indirizzi e protocolli operativi. 2. Esso, in particolare, predispone: una rete regionale informatica di collegamento delle attivita’ sanitarie diabetologiche che sono comprese nelle attivita’ di informatizzazione del servizio sanitario regionale; progetti per la valutazione della qualita’ e dell’appropriatezza dei servizi erogati; in coordinamento con la commissione diabetologica regionale, le attivita’ di aggiornamento del personale impegnato nel percorso assistenziale del paziente diabetico. 3. Nell’ambito delle attivita’ di monitoraggio viene seguito l’andamento, nelle popolazioni, di alcuni indicatori di esito della malattia diabetica. quali le amputazioni degli arti inferiori attraverso la banca dati delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) e l’incidenza delle dialisi in pazienti diabetici attraverso l’attivazione del registro regionale della dialisi. 4. L’Osservatorio epidemiologico regionale cura la realizzazione del registro di patologia per il diabete di tipo I e tipo II in collegamento con i centri regionali di riferimento pediatrici.

Art. 16

Associazione di volontariato diabetici

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1, e in
coerenza con l’art. 9 della legge 16 marzo 1987, n. 115, la Regione
riconosce, nel contesto della legge regionale sul volontariato e
sulla base del principio di sussidiarieta’, l’apporto delle
associazioni riconosciute a livello nazionale, dei diabetici e delle
loro famiglie e ne coordina e promuove l’attivita’. Tutte le
strutture sanitarie interessate di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10,
per realizzare le finalita’ di cui alla presente legge, si avvalgono
della collaborazione di dette associazioni nella forma e nei limiti
previsti dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.
2. Alle associazioni e’, in particolare, richiesto:
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al problema diabete ed
in particolare al diabete in eta’ pediatrica, attraverso una corretta
informazione, soprattutto nelle scuole;
partecipazione al reperimento di risorse economiche per la
ricerca, per il miglioramento della cura e della prevenzione del
diabete;
realizzazione di campagne d’informazione per una corretta
interazione dei giovani nella scuola, nel posto di lavoro e nella
vita sociale;
collaborazione nell’affrontare le esigenze di gruppi o singoli
pazienti in condizione di disagio socio-economico (ad esempio
patronato per la concessione di benefici di legge, appoggio a
famiglie disagiate ed altre misure);
promozione, quale supporto alle famiglie, di opportune norme
legislative che consentano ai genitori dei pazienti con diabete in
eta’ pediatrica di poter adeguare i propri orari di lavoro alle
esigenze poste dalla malattia;
elaborazione di richieste migliorative della qualita’
dell’assistenza da proporre ai responsabili delle ASL, della Regione
Campania e del Ministero della salute;
collaborazione alle attivita’ di educazione sanitaria dei
pazienti e dei campi scuola.
3. La Regione Campania concede finanziamenti alle associazioni di
volontariato, alle ONLUS e alle fondazioni regolamente riconosciute
dei cittadini affetti da diabete mellito e loro familiari, previo
parere favorevole espresso, entro il termine di trenta giorni, dalla
commissione diabetologica regionale su specifici progetti, anche con
l’ausilio di esperti appositamente nominati. E’ data priorita’ a
progetti riguardanti l’eta’ pediatrica.
4. La commissione diabetologica regionale e’ tenuta ad esprimere
una valutazione ex-post sugli esiti dei progetti di attivita’
finanziati secondo quanto previsto dal comma 3, in base ai requisiti
codificati in un apposito protocollo elaborato in coordinamento con
l’assessorato alla sanita’.

Art. 17

Interventi per il diabete infanto-giovanile

1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie
stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e
sentito il parere della commissione diabetologica regionale,
organizza campagne per l’individuazione dei soggetti a rischio e per
la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni
strategia preventiva.
2. La terapia educativa e’ prioritariamente attuata nel corso
degli accessi alle unita’ operative di diabetologia pediatrica ed e’
potenziata mediante iniziative esterne alla struttura, presso il
domicilio, e presso le strutture scolastiche e sportive, anche
avvalendosi delle associazioni di volontariato dei pazienti
diabetici.
3. L’educazione dei giovani pazienti diabetici all’autogestione
della patologia e sua cura e’ effettuata anche con l’organizzazione
di appositi soggiorni educativo-terapeutici (campi scuola). La
competenza per l’aspetto assistenziale e medico-educativo-sanitario
durante i soggiorni e’ affidata ai centri di riferimento regionale
per la malattia diabetica in eta’ pediatrica di cui al comma 1
dell’art. 7, coadiuvati dai pediatri dei centri diabetologici
provinciali e dai pediatri curanti. Le associazioni di cui all’art.
16 collaborano per la definizione e gestione degli aspetti
organizzativi.
4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita’
di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di garantire un migliore controllo del diabete in eta’
evolutiva e per evitare le complicanze sono realizzati, nelle scuole
elementari e medie, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e
provinciale, interventi formativi a docenti e a personale non docente
per gli alunni affetti da diabete (gestione iniziale
dell’ipoglicemia, caratteristiche dell’alimentazione, significato
della terapia ed altro) con il supporto di medici specialisti e
psicologi e con l’ausilio delle associazioni di cui all’art. 16.
6. Le ASL nel cui territorio esistono scuole frequentate da
bambini affetti da diabete in terapia insulinica, su richiesta dei
genitori e in accordo con il dirigente scolastico, garantiscono la
necessaria assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei
farmaci ed alla determinazione del tasso glicemico.

Art. 18 Interventi nel settore dell’attivita’ motoria 1. Considerato che l’attivita’ fisica, insieme alla terapia insulinica ed all’alimentazione, rappresenta una delle variabili che possono influenzare in modo decisivo l’equilibrio metabolico, e’ favorita con ogni mezzo la pratica sportiva per i giovani con diabete di tipo I e l’attivita’ motoria per diabetici adulti. 2. L’attivita’ motoria di persone con diabete deve essere favorita con l’ausilio di facilitazioni per l’inserimento in societa’ sportive dilettantistiche attraverso progetti di finanziamento di corsi sportivi, contributi sulle rette da corrispondere a societa’ sportive che accolgono bambini e giovani diabetici e sostegni adeguati alle strutture di riabilitazione motoria che accolgono adulti diabetici in condizioni di non poter praticare, per concomitanti patologie, attivita’ agonistica. Le modalita’ di erogazioni di finanziamenti specifici e di concessione di contributi sono stabilite dall’assessore competente unitamente a quello delle politiche sociali.

Art. 19

Interventi per il settore socio-sanitario e della ricerca

1. Al fine di favorire l’educazione socio-sanitaria dei soggetti
affetti da diabete e soprattutto del bambino e della sua famiglia e
di avere una maggiore conoscenza della malattia e del suo
autocontrollo sono istituti dei corsi collettivi o individuali presso
i centri di riferimento regionali o le altre strutture sanitarie che
si occupano di diabete, anche con l’ausilio delle associazioni di
volontariato di cui all’art. 16. Le modalita’ di concessione di
eventuali finanziamenti sono individuate dagli assessorati
competenti.
2. Per i soggetti in eta’ pediatrica affetti da diabete che sono
assistiti da un centro di cura presente sul territorio regionale, i
cui genitori hanno fatto richiesta delle indennita’ di cui alla legge
11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, le
commissioni mediche sanitarie presso le ASL di appartenenza
richiedono d’ufficio, previa autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l’attestazione sanitaria della patologia diabetica.
3. Al fine di sviluppare la ricerca scientifica nel campo della
diabetologia, la Regione Campania sostiene con ogni mezzo progetti di
ricerca regionali, nazionali, comunitari anche in sinergia con altre
regioni o centri di ricerca nazionali, comunitari e mondiali, sia con
fondi propri disponibili che con fondi comunitari e nazionali. Le
associazioni di volontariato, le ONLUS e le fondazioni riconosciute,
attraverso campagne di sensibilizzazione possono coofinanziare tali
programmi di ricerca. In tal caso i comuni, le province e la regione
affiancano gli enti di volontariato mettendo a disposizione strutture
e attrezzature proprie necessarie per poter coadiuvare i predetti
enti nel reperimento di fondi per progetti di ricerca avallati dalla
stessa Regione Campania.

Art. 20 Norma finanziaria 1. La presente norma di legge non presenta oneri finanziari in quanto trattasi di riorganizzazione di prestazioni comunque gia’ rese nel territorio della Regione Campania.

Art. 21

Norma finale

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e’ di farla
osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009

BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0618&tmstp=1267688938810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 3-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Abano
Terme (Padova);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Marcella Conversano e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02578&tmstp=1268639943033