DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina del sen. Guido Viceconte a Sottosegretario di Stato all’istruzione, all’universita’ e alla ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell’attivita’ di Governo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. Guido Viceconte e’ nominato Sottosegretario di Stato
all’istruzione, all’universita’ e alla ricerca.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 306

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02974&tmstp=1268644787399

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli’ – Cesena e Rimini, e 59 del 30 aprile 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, nonche’ la nota della Provincia di Piacenza del 25 febbraio 2010; Viste le note in data 11 gennaio 2010 del Presidente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del 19 gennaio 2010 del Presidente della Regione Piemonte; Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e la nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nonche’ la nota del Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato del 4 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago dell’isola de «La Maddalena», nonche’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n. 3846 del 5 febbraio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855 del 5 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire il superamento dell’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, e’ assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per
fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell’evento
franoso verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di
Oggebbio il giorno 10 gennaio 2010, e’ assegnata alla Regione
Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo
della protezione civile.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Regione provvede con le
procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e
gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilita’.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione
Piemonte trasmette al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione
corredata della rendicontazione delle somme spese.

Art. 3 1. All’art. 16, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009” ed» sono soppresse.

Art. 4 1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell’abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all’attuazione dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche’ dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell’evento esercitavano attivita’ di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche’ di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010. 4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarita’ contributiva ed il certificato di regolarita’ sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009. 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

Art. 6 1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per l’ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, e’ autorizzato a derogare all’art. 26 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

Art. 7 1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e delle attivita’ turistico – ricettive dei litorali della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l’altro, provocato l’intrusione di forti mareggiate, anche in aree antropizzate, il Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato, provvede con i poteri di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

Art. 8 1. Al comma 5 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «si avvale della collaborazione» e’ aggiunto il seguente periodo «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche’». 2. Il comma 9 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, e’ soppresso.

Art. 9 All’art. 11, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo sviluppo dell’isola del Lido».

Art. 10 1. L’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 e’ soppresso. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A03258&tmstp=1269507089048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 26-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile
2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Torremaggiore (Foggia);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio
2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art.141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) e’ sciolto.

Art. 2 Il dottor Giovanni Lucchese e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 10 marzo 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-26&task=dettaglio&numgu=71&redaz=10A03552&tmstp=1270195813412

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 217 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 6-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l’articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Secche della Meloria»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 marzo 2008; Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del Regolamento di disciplina e delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa
del mare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1983, n. 16, S.O.:
«Art. 31. Nella prima applicazione della presente
legge, l’accertamento di cui al secondo comma dell’art. 26,
ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.».
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell’art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– L’art. 77 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e’ il seguente:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=010G0063&tmstp=1270627670590