DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8 dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni concernente l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto, in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto, in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 0023379 del 27 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di euro 80.842.150,25, pari all’ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008; Vista la nota n. 0024828 del 16 dicembre 2009 della Regione Autonoma della Sardegna, di integrazione della nota n. 0023379 del 27 novembre 2009; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 0023379 del 27 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, e all’Azienda Ospedaliera di Brotzu, all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di Sassari emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Sardegna correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze a favore della concessione della deroga; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, le strutture sanitarie sotto indicate della Regione Autonoma della Sardegna sono autorizzate ad utilizzare l’intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari; Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia; Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro; Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei; Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano; Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri; Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia; Azienda Ospedaliera di Brotzu; Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04061&tmstp=1272185105787

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2010 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, come modificato
dall’art. 10-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel
documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Considerato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Rilevato che e’ necessario definire la quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare,
per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel limite della quota stabilita per l’anno 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie generale – n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita’;
Tenuto conto, altresi’, del fabbisogno di lavoratori autonomi,
provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali e
artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;
Ravvisata, inoltre, la necessita’ di prevedere una quota per
l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali
residenti all’estero che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell’art. 23 del citato testo unico sull’immigrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita’;

Decreta:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2010, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima
di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e
Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009.

Art. 2 1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, e’ consentito l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di societa’ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. 2. All’interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita’, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. 3. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Art. 3

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di
lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono
ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nel Paese di origine.
Roma, 1° aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’interno
Maroni

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 118

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04757&tmstp=1272186721580

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 Disposizioni urgenti in tema di immunita’ di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere la
sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di
Stati od organizzazioni internazionali allorche’ sia pendente un
giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto
all’accertamento della propria immunita’ dalla giurisdizione
italiana;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani
all’estero, anche al fine di consentire l’approvazione di un
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini
italiani all’estero e la conseguente modifica delle modalita’ e delle
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi in pendenza
dell’accertamento dell’immunita’ dalla giurisdizione italiana degli
Stati esteri

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15
luglio 1926, n. 1263, l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti
di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e’ sospesa
di diritto qualora lo Stato estero o l’organizzazione internazionale
abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di
giustizia, diretto all’accertamento della propria immunita’ dalla
giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente
connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia
cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la
cui efficacia e’ sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere
proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto
ed e’ rilevata anche d’ufficio dal giudice. A tale fine, prima di
adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno
Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice
accerta se sia pendente un giudizio per l’accertamento dell’immunita’
dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di
informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo
213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per
il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e,
conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia’ prorogata al 31 dicembre
2010 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre
2012.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 3 Entrata in vigore l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272613393546

LEGGE 3 maggio 2010, n. 70 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro

Per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 115 del 19-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo V del Protocollo
stesso.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1957): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) l’11 gennaio 2010. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e il 16 febbraio 2010. Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3228): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla III commissione il 9 e il 18 marzo 2010. Esaminato in aula ed approvato l’8 aprile 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-19&task=dettaglio&numgu=115&redaz=010G0093&tmstp=1274339777485