ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 14-7-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 ottobre
2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’
atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nonche’ l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3309/2003, n. 3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n.
3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilita’ nell’asse autostradale
Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste
e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia e’ stato prorogato
fino al 31 dicembre 2010, nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
gennaio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il
territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18
febbraio 2009, nonche’ l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il
territorio della Regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio
2010, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862
del 31 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazione e la nota
del Presidente della Regione Calabria del 7 giugno 2010;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
gennaio 2010, n. 3841 e, in particolare, l’art. 6, comma 2;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione e la nota del Prefetto di Foggia del 14
giugno 2010»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di
ciclismo su strada 2008» nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2009, n. 3793;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2009, n. 3836 e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 2010 di proroga dello stato di emergenza in relazione alle
attivita’ di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 rifiuti
solidi urbani e liquami e Conte di Troia, fino al 31 gennaio 2011;
Vista la nota del 24 maggio 2010 del Presidente della Regione
Puglia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 2010, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 aprile
2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in
provincia di Avellino, nonche’ le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e n. 3880 del 3
giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009 con cui e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010,
lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle
isole Eolie;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel
territorio delle isole Eolie, nonche’ l’ordinanza n. 3691 del 2008 e
l’art. 17 dell’ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009»;
Vista la nota del 18 giugno 2010 del Commissario delegato per
fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle
isole Eolie;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3884
del 18 giugno 2010 recante: «Disposizioni urgenti conseguenti alla
chiusura dello stato di emergenza nell’area archeologica di Pompei ed
all’avvio della fase post-emergenziale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010,
con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di
dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19
febbraio 2010 e la nota del 25 maggio 2010 del Presidente della
regione Liguria;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e
Ragusa, ed, in particolare, l’art. 6, comma 2, che consente
l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’art. 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264
del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della
Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni e la
nota del 21 giugno 2010 del Commissario delegato – Prefetto di
Siracusa;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3801
del 7 agosto 2009, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare la situazione di criticita’ determinatasi a
seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche che hanno colpito
il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14
novembre 2004» e la nota del 24 giugno 2010 del Presidente della
Regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 maggio 2010, con il quale e’ stato prorogato, fino al 30 giugno
2011 lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di
Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio
delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la relativa
ordinanza n. 3847 del 5 febbraio 2010, nonche’ la nota del Presidente
della regione Veneto del 22 giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 ottobre
2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 nonche’ la
nota del 22 giugno 2010 dell’Ufficio del Commissario delegato;
Visto l’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;
Visto l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed
in particolare il comma 2, in cui e’ previsto che per assicurare il
completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate
nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 settembre 2007;
Vista la nota in data 11 giugno 2010 del Commissario delegato di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829
del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 luglio
2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di
pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente
Ferreggiano e del torrente Sturla e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007,
nonche’ la richiesta della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la
successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009, nonche’ la nota del 18 giugno 2010 del
Presidente della Regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’assessore alla protezione civile della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del
25 novembre 2009, per assicurare il complessivo coordinamento della
gestione degli interventi dei piani adottati con propri provvedimenti
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007 e n. 3709/2008 e successive
modificazioni, provvede a unificare le residue attivita’ da porre in
essere nel territorio regionale nell’ambito delle iniziative di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009,
avvalendosi dei poteri della sopra richiamata ordinanza n. 3824/2009
ed utilizzando le risorse finanziarie gia’ assegnate nell’ambito
delle sopra citate ordinanze.
2. Per consentire il proseguimento delle iniziative di cui all’art.
5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824
del 25 novembre 2009 il Direttore centrale della protezione civile
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e’ nominato soggetto
attuatore e provvede con i poteri di cui alla medesima ordinanza e
con le risorse finanziarie stanziate dal sopra citato art. 5.

Art. 2

1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole «Amministrazioni statali» sono aggiunte le seguenti
parole: «e regionali, Enti locali».

Art. 3 1. All’art. 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856, dopo le parole: «costa ionica» sono aggiunte le seguenti: «e tirrenica». 2. Al comma 5, dell’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, le parole: «e da un rappresentante dell’Universita’ della Calabria o, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia parte ad altro titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «, da un rappresentante dell’Universita’ della Calabria e». 3. Al comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, dopo le parole: «16 gennaio 2009» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unita’, con oneri a carico dell’art. 12 della presente ordinanza.».

Art. 4 1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 dopo le parole: «direzione lavori» sono aggiunte le seguenti: «, il RUP e la commissione di collaudo».

Art. 5

1. Il termine previsto dall’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 e’
prorogato fino al 31 gennaio 2011.
2. Per lo svolgimento delle attivita’ tecniche relative alle
bonifiche all’interno dei Siti d’interesse nazionale di Brindisi,
Taranto e Manfredonia – aree a mare, di cui al comma 1 il Commissario
delegato si avvale, in regime ordinario, dei soggetti, ivi compreso
il soggetto attuatore, di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009, n. 3793 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita’ previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto di Foggia-Soggetto attuatore e’ autorizzato ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2010, la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’ordinanza sopra citata.

Art. 7 1. Per consentire la conclusione delle attivita’ previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario delegato e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2010.

Art. 8 1. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui all’art. 2, commi 4 e 5 e’ posto anche in posizione di comando o distacco, in deroga ai contratti delle rispettive Amministrazioni, Enti e Societa’ di provenienza. 2. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore sono autorizzati, sulla base dei programmi da redigere quadrimestralmente, d’intesa con il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, a destinare per la realizzazione degli interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili. 3. All’art. 2, comma 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole «a totale capitale pubblico» sono inserite le seguenti «e delle relative societa’ di scopo di Societa’ a capitale pubblico». 4. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni e’ apportata la seguente modifica: alla lettera d), dopo il numero «48» e’ aggiunto il seguente numero «49». sono aggiunte le seguenti disposizioni normative «artt. 10, 54, 63, 64, 65, 66, 68, 79, 85». 5. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «h) art. 17, comma 30, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; i) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 7, comma 6bis, 35, 36, e 53; l) legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 54.» 6. Per l’espletamento delle iniziative previste dall’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, n. 3793, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede anche ai sensi dell’art. 3 della predetta ordinanza.

Art. 9

1. All’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e’ aggiunto il seguente
alinea «- decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, art. 3».
2. Al personale delle Forze armate incluso quello volontario in
ferma prefissata impiegato nel territorio del comune di Montaguto ai
sensi dell’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive
modifiche ed integrazioni, e’ autorizzata la corresponsione dei
compensi per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestato
in deroga alla normativa vigente.
3. I compensi da corrispondere al personale volontario in ferma
prefissata delle Forze armate di cui al comma 2 sono commisurati agli
importi previsti per il grado di primo caporal maggiore o
corrispondenti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede a
valere sulle risorse di cui all’art. 5 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 10 1. L’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 e’ soppresso.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=10A08510&tmstp=1279350111487

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2010 Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia»; Visto l’art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, che istituisce l’Agenzia per la sicurezza nucleare, ed in particolare il comma 15 concernente le disposizioni per l’approvazione dello statuto dell’agenzia medesima; Viste le note n. ACG/43/SVIL/5465 in data 14 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, e n. 626/GAB-U in data 16 aprile 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con le quali le medesime amministrazioni esprimono il formale concerto sullo schema dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; Vista la nota in data 21 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale si trasmette, ai sensi dell’art. 29 della predetta legge n. 99 del 2009, lo statuto dell’agenzia in parola; Considerato che occorre procedere all’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, allegato al presente decreto del quale e’ parte integrante, e’ approvato ai sensi dell’art. 29, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Roma, 27 aprile 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 273

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Nuova Fortuna S.p.a.». (Decreto n. 53248).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio
(16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Marche (23.04.2009) ed Emilia
Romagna (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno
al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSE-POR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.01.2010,
relativo alla societa’ NUOVA FORTUNA SPA, per la quale sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (12.02.2010),
Toscana (12.04.2010), Marche (05.03.2010) ed Emilia Romagna
(29.01.2010), si sono assunte l’impegno all’erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso in
favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ NUOVA FORTUNA SPA, in
conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda NUOVA FORTUNA SPA, in favore dei lavoratori dipendenti
presso le sedi di Ancona (AN), Firenze (FI), Carpi (MO), Piacenza
(PC) e Roma (RM), per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 26.01.2010, in favore di un numero massimo di 63 unita’
lavorative, della societa’ NUOVA FORTUNA SPA, dipendenti presso le
sedi di:

• Ancona (AN) – 3 8 lavoratori;

• Firenze (FI) – 10 lavoratori;

• Carpi (MO) – 4 lavoratori;

• Piacenza (PC) – 10 lavoratori;

• Roma (RM) – 1 lavoratori;

per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 1.094.514,12
(unmilionenovantaquattromilacinquecentoquattordici/12).

Matricola INPS: 0304423877

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione
e Formazione, pari ad euro 1.094.514,12
(unmilionenovantaquattromilacinquecentoquattordici/12), gravera’
sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio
2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Co.Ge.Fr.In S.p.a.». (Decreto n. 53247).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009) ed
Emilia Romagna (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSE-POR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
04.11.2009, relativo alla societa’ CO.GE.FR.IN SPA per la quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai
fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (02.12.2009) ed
Emilia Romagna (13.11.2009), si sono assunte l’impegno all’erogazione
della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’
concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’
CO.GE.FR.IN SPA, in conformita’ agli accordi siglati presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda CO.GE.FR.IN SPA in favore dei lavoratori dipendenti
presso le sedi di Bologna (BO) e Verona (VR), per il periodo dal
05.11.2009 al 04.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
09.04.2009, n. 33, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in data 04.11.2009, in favore di un numero massimo
di 28 unita’ lavorative della societa’ CO.GE.FR.IN SPA, cosi’
suddivise:

• Bologna (BO) – 23 lavoratori;

• Verona (VR) – 5 lavoratori;

per il periodo dal 05.11.2009 al 04.11.2010.
La contrazione dell’orario di lavoro sara’ fino ad un massimo del
50%.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno
al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di
euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72).

Matricola INPS: 1304036878
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad
euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72),
gravera’ sullo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/