DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Castione della
Presolana (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Vittorio
Vanzan;
Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 17
novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 31 dicembre 2009, con la
quale il predetto amministratore ha riportato una condanna per uno
dei delitti di cui all’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi dell’art. 59 del
sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica
di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo) e’
sciolto.
Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05405&tmstp=1274341141794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Montefiascone e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Montefiascone (Viterbo);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri,
a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Montefiascone (Viterbo) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Francesco Tarricone e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 6 maggio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06336&tmstp=1275984720207

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazioni all’art. 7-bis

1. Al comma 3 dell’art. 7-bis della legge regionale 31 dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle
scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1º
dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n.
74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite
dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente».
2. Il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«4. Qualora dall’esito dell’accertamento, disposto ai sensi del
comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di
conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza
dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della
presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di
maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico
dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di
misure compensative o di sistemi di vigilanza. All’applicazione delle
misure compensative provvede l’AVMS, mentre all’applicazione dei
sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti
nel comprensorio interessato dall’esercizio temporaneo della
professione.».
3. Dopo il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n.
44/1999, come sostituito dal comma 2, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’AVMS
redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per
l’esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla
struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.».
4. Il comma 5 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.
5. Al comma 6 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999,
dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite le seguenti:
«e dei sistemi di vigilanza».
6. Dopo il comma 6 della legge regionale n. 44/1999, come
modificato dal comma 5, e’ inserito il seguente:
«6-bis. Il maestro di sci straniero gia’ in possesso del
decreto di idoneita’ permanente rilasciato dall’assessore regionale
competente in materia di turismo, puo’ esercitare temporaneamente la
professione in Valle d’Aosta a condizione che:
a) permanga l’autorizzazione all’esercizio della professione
nello Stato di provenienza;
b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo
le modalita’ stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 6;
c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza
di responsabilita’ civile verso i terzi derivante dallo svolgimento
dell’attivita’, valida sul territorio nazionale.».
7. Il comma 7 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.

Art. 2

Modificazioni all’art. 8

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, e’ inserita la seguente:
«d-bis) una sezione relativa alla certificazione
Eurosecurite’;».
2. Dopo la lettera d-bis) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, introdotta dal comma 1, e’ inserita la
seguente:
«d-ter) per le sole discipline alpine di cui all’art. 3, comma
1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest;».
3. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica,
didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla
certificazione Eurosecurite’ sono superate qualora il candidato
raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L’Eurotest
e’ superato con riferimento ai parametri determinati a livello
europeo per la sua valutazione.».

Art. 3 Modificazione all’art. 11 1. Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 44/1999 le parole: «del servizio d’igiene e sanita’ pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente».

Art. 4

Inserimento dell’art. 14-bis

1. Dopo l’art. 14 della legge regionale n. 44/1999, e’ inserito
il seguente:
«Art. 14-bis. (Divisa professionale).- 1. I maestri di sci
iscritti all’albo professionale regionale devono adottare, nello
svolgimento della loro attivita’, la divisa professionale ufficiale
individuata dall’AVMS .».

Art. 5 Modificazioni all’art. 23 1. Il comma 1 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ sostituito dal seguente: «1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite dall’AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.». Il comma 2 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ abrogato.

Art. 6

Modificazioni all’art. 24

1. Al comma 2 dell’art. 24 della legge regionale n. 44/1999, le
parole: «segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo
professionale, identificandone i responsabili» sono sostituite dalle
seguenti: «dispone l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25
tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio
abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle
disposizioni della presente legge».

Art. 7 Modificazioni all’art. 25 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3 e 4». 2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999 sono abrogate.

Art. 8 Modificazioni all’art. 28 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «per l’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la verifica». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonche’» sono inserite le seguenti: «delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi».

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4-bis dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, introdotto dall’art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 ottobre 2009.

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0842&tmstp=1276154612717

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 49 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello statuto regionale;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei
commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28
aprile 2008, n. 19, e in particolare l’art. 14 della medesima legge
regionale n. 53 del 2001;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 14 maggio 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3
giugno 2009;
Visto il parere della I Commissione – Affari istituzionali,
espresso nella seduta del 9 luglio 2009;
Visto l’ulteriore parere della Direzione generale della
Presidenza, reso ai sensi dell’art. 16 del regolamento interno della
Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.
691;
Considerato quanto segue:
1. La disciplina regolamentare attuativa della legge regionale
n. 53/2001, oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R,
richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione
dell’intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative
operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 19.
2. Gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni
2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre piu’
qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole
materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per
legge o ad assicurare la continuita’ amministrativa di enti che
versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che
ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti
dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi
ordinari; e’ pertanto cresciuta l’esigenza di una maggiore
specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e
tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in
fase di promozione e di verifica dell’attivita’ commissariale in
funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della
Giunta regionale, mentre si e’ notevolmente ridimensionata l’esigenza
di centralizzazione delle medesime attivita’.
3. E’ a tal fine necessario prevedere che il procedimento di
nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attivita’ di
diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di
atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria
partecipazione dell’assessore e della direzione generale competenti
per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli
atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di
verifica delle attivita’ commissariali, di dichiarazione della
cessazione dell’attivita’ commissariale si svolgano sotto la
responsabilita’ della direzione generale medesima.
4. E’ opportuno procedere alla semplificazione dei
procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 10,
comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 53/2001, come
modificato dalla legge regionale n. 19/2008, prevedendo:
a) che al complesso procedimento di costituzione e di
gestione amministrativa dell’elenco dei candidati esterni si
sostituisca uno strumento piu’ semplice, consistente nella raccolta
delle disponibilita’ manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti
per la nomina siano valutati e accertati nell’unica occasione
effettivamente necessaria della nomina;
b) che, per l’identificazione dei requisiti di onorabilita’,
si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via
generale, per le nomine della Regione, di cui all’art. 10 della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5;
c) che non sia piu’ prescritto in via generale il preventivo
parere dell’Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di
contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario,
potendo, all’occorrenza, prevedersi nell’atto di nomina forme
specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell’art. 8, comma
5, della legge regionale n. 53/2001.
5. Ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di
nomina, e’ sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato
tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di
preavviso.
6. E’, tuttavia necessario, che la direzione generale della
Presidenza svolga alcune attivita’ che per loro natura richiedono di
essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilita’ alla
nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti
concernenti le anticipazioni di cui all’art. 9 della legge regionale
n. 53/2001; predisposizione della relazione al Consiglio regionale;
predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle
attivita’ commissariali in corso.
7. Per il carattere complessivo dell’intervento normativo, e’
necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di
attuazione della legge regionale n. 53/2001, provvedendo alla
sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica
parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002.
8. E’ accolto il parere della prima commissione consiliare –
Affari istituzionali ed e’ conseguentemente adeguato il testo del
regolamento.
Si approva il seguente regolamento:
Art. 1

Disposizioni per l’adozione degli atti di diffida e di preavviso
di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei
commissari di propria competenza per le quali occorra la previa
adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli artt. 3 e 4
della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di
commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su
proposta dell’assessore regionale competente per materia.
2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente
della Giunta regionale, e’ acquisito il preventivo parere del
Comitato tecnico di direzione (CTD).
3. La proposta di diffida o di preavviso indica:
a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del
commissario;
b) l’ente da diffidare o le amministrazioni interessate al
preavviso;
c) in caso di diffida, l’inadempimento o le irregolarita’
riscontrati;
d) in caso di preavviso, le funzioni e le attivita’ che devono
essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere
realizzati;
e) il termine entro il quale l’ente diffidato deve adempiere,
ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate
devono dichiarare la disponibilita’ a provvedere autonomamente;
f) l’organo del comune, della provincia o della citta’
metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di
disposizioni che l’ente ha adottato per l’autonomo esercizio di detto
potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;
g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la
sussistenza dei presupposti di legge per l’avvio del procedimento di
nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le
proprie determinazioni.
4. In caso di diffida, alla proposta e’ allegata l’individuazione
di uno o piu’ soggetti che sono ritenuti in possesso dell’esperienza
e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta
individuazione puo’ anche essere effettuata in un momento successivo,
in occasione della conclusione del procedimento di nomina.
5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono
comunicati alle direzioni generali interessate.
6. Decorsi i termini indicati nell’atto di diffida o di
preavviso, la direzione generale competente per materia predispone
gli atti conseguenti.
7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso
previsto dall’art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 53/2001.
Alla eventuale concessione dell’ulteriore termine per l’attuazione di
quanto indicato nell’atto di preavviso provvede il direttore della
direzione generale competente per materia.

Art. 2 Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3) 1. Il provvedimento di nomina da’ atto, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 53/2001, della qualificazione professionale o dell’esperienza amministrativa del soggetto nominato commissario, avuto riguardo al titolo di studio conseguito, alle esperienze professionali svolte o in corso, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, societa’ ed organismi pubblici e privati. 2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere requisiti di onorabilita’. Ricorrono i requisiti di onorabilita’ in caso di assenza delle medesime cause di esclusione di cui all’art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 3. Non puo’ essere nominato chi e’ stato a suo tempo revocato dall’incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarita’.

Art. 3

Disponibilita’ di soggetti esterni alla nomina
a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)

1. Al fine di consentire il piu’ celere svolgimento dei
procedimenti di nomina, i soggetti esterni alla Regione possono
dichiarare preventivamente la propria disponibilita’ ad essere
nominati commissari.
2. La dichiarazione di disponibilita’ alla nomina di commissario
e’ inviata alla direzione generale della Presidenza. La dichiarazione
contiene i dati anagrafici e di residenza dell’interessato. La
dichiarazione contiene altresi’, sotto la forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, i seguenti elementi:
a) titolo di studio e esperienze professionali;
b) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, societa’ ed
organismi.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ sono
soggette a verifica di veridicita’, da parte della direzione generale
competente per materia, in occasione del procedimento di nomina, ai
sensi dell’art. 4, comma 6.
4. Presso la direzione generale della Presidenza e’ tenuto ed
aggiornato, in formato cartaceo o elettronico, l’elenco dei soggetti
che hanno dato la propria disponibilita’ alla nomina a commissario.
5. Dell’elenco fanno parte anche i soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti
nell’elenco gia’ costituito ai sensi del regolamento approvato al
Presidente della Giunta regionale con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 4/R del 2002.
6. Nell’elenco sono riportati i seguenti dati, relativi a ciascun
soggetto:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) titolo di studio ed esperienze professionali;
d) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, societa’ ed
organismi.
7. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi del presente
regolamento secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dalla conseguente normativa regionale.
8. I soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilita’ alla
nomina a commissario possono in ogni tempo comunicare eventuali
variazioni dei propri dati o chiederne la cancellazione.
9. Si procede altresi’ alla cancellazione dei dati quando viene
accertata, in fase di verifica, la perdita dei requisiti di
onorabilita’ di cui all’art. 2, comma 2.
10. I dati possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti
previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica
interna, esclusivamente agli uffici regionali, ovvero agli organi
competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale
n. 53/2001.
11. Sul sito web della Giunta regionale e’ reso disponibile al
pubblico il modello-tipo di presentazione della dichiarazione di
disponibilita’ di cui al presente articolo.

Art. 4 Nomina del commissario (articoli 5, 10, 14) 1. Salve diverse disposizioni di legge, l’organo competente provvede alla nomina del commissario con le modalita’ di cui al presente articolo. 2. Le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono effettuate su proposta dell’assessore competente per materia. 3. I commissari regionali di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001, possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche. Prima di procedere alla nomina, l’assessore competente per materia acquisisce il parere del CTD, che accerta se le attivita’ e le funzioni regionali da svolgere mediante l’attivita’ commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali. 4. Prima di effettuare la nomina, la direzione generale competente in materia provvede: a) ad acquisire l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato; b) ad accertare che il soggetto cui conferire l’incarico sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2; c) ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ dell’interessato, relativa alla sussistenza, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilita’ di cui all’art. 2, comma 2; d) ad acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione; e) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione gli elementi di cui all’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente dell’amministrazione regionale; f) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi. 5. Se sussiste urgenza a provvedere, l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e l’acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 4 sono effettuati entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. In tal caso, l’atto di nomina puo’ rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell’incarico connessi alle verifiche suddette. 6. La verifica della veridicita’ delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, comprese quelle rese in occasione della presentazione della dichiarazione di disponibilita’ di cui all’art. 3, e’ avviata, ai sensi di legge, dalla direzione generale competente per materia, prima di procedere alla nomina. Per i soggetti di cui all’art. 3, la verifica relativa alle esperienze professionali e alle cariche o agli incarichi ricoperti puo’ essere limitata ai requisiti ritenuti congrui ai fini della nomina. In caso di urgenza le verifiche sono avviate entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. 7. Nell’atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all’art. 5 della legge regionale n. 53/2001, nonche’: a) il presupposto di legge per la nomina del commissario; b) l’inadempimento o la irregolarita’ riscontrati; c) gli estremi dell’avvenuta diffida o del preavviso, e il termine di scadenza decorso; d) l’avvenuta accettazione dell’incarico commissariale da parte dell’interessato; e) le modalita’ di comunicazione dell’atto di nomina all’ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento. 8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 53/2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell’articolo medesimo.

Art. 5 Direttive al commissario (art. 6, comma 1) 1. Le direttive di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 53/2001 possono essere adottate con nota scritta dell’organo che ha provveduto alla nomina, comunicata al commissario con modalita’ idonee a garantire la certezza della data di ricevimento. 2. Le direttive di competenza del Presidente della Giunta regionale sono adottate su proposta dell’assessore competente per materia.

Art. 6 Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11) 1. L’organo competente alla nomina provvede alla sospensione dell’incarico di commissario, nei casi previsti dall’art. 11 della legge regionale n. 53/2001, dando conto delle modalita’ di accertamento della temporanea impossibilita’ allo svolgimento del mandato commissariale. 2. Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarita’ nell’attuazione del mandato commissariale, e’ richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni. 3. Nei casi di sospensione o di revoca dell’incarico, l’organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto. 4. Gli atti di sospensione e di revoca dei commissari, di competenza del Presidente della Giunta regionale, sono adottati su proposta dell’assessore competente per materia e predisposti dalla direzione generale competente per materia.

Art. 7 Indennita’ e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e) 1. L’organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, puo’ stabilire che sia attribuita al commissario una indennita’, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 53/2001. Se e’ stabilita, l’indennita’ e’ sempre forfetaria. L’atto di nomina puo’ motivatamente rinviare la determinazione dell’indennita’ al momento della dichiarazione di cessazione dell’attivita’ commissariale. 2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell’indennita’, l’indennita’ puo’ essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando e’ prevista una durata dell’incarico superiore a sessanta giorni. 3. L’eventuale proroga dell’attivita’ commissariale non comporta l’automatico adeguamento dell’indennita’. 4. Se e’ stabilita l’indennita’, questa puo’ essere determinata rinviando alla misura, per l’intero o in percentuale, dell’indennita’ o del corrispettivo previsto per l’organo sostituito. Se l’organo sostituito percepisce una indennita’ o un corrispettivo, l’indennita’ non puo’ essere superiore all’indennita’ o al corrispettivo dell’organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell’anno precedente. A tal fine non e’ rilevante l’esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell’organo sostituito. Il limite massimo dell’indennita’ del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all’indennita’ o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall’organo sostituto. 5. Se la sostituzione riguarda una pluralita’ di organi o organi collegiali, l’indennita’ non puo’ essere superiore all’indennita’ o al corrispettivo piu’ elevati, riferiti all’organo monocratico sostituito ovvero al componente dell’organo collegiale che percepisce l’indennita’ o il corrispettivo piu’ elevati. 6. Le variazioni delle indennita’ o dei corrispettivi dell’organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l’automatico adeguamento dell’indennita’ del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell’indennita’ e’ consentito solo se espressamente stabilito nell’atto di nomina; in ogni caso, l’atto di nomina non puo’ stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell’attivita’ commissariale. 7. Quando il commissario e’ stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge regionale n. 53/2001, alla prosecuzione dell’attivita’ commissariale, l’indennita’ puo’ essere determinata, in misura forfetaria, anziche’ ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell’intervento o dell’opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa e’ assunta a riferimento la previsione del costo dell’intervento o dell’opera, indicata nella richiesta di commissariamento. 8. Se l’organo competente alla nomina ritiene di determinare l’indennita’ ai sensi del comma 7, l’indennita’ e’ calcolata secondo le seguenti percentuali: a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell’otto per cento dell’importo; b) per la parte dell’importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell’uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima. 9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere gia’ avviati, il costo di riferimento e’ desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere gia’ realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue. 10. Quando l’organo sostituito non percepisce indennita’ o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l’indennita’ del commissario, se stabilita, e’ determinata in cifra fissa. 11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se e’ stabilita l’indennita’, questa non puo’ essere inferiore a 200,00 euro ne’ superiore a 200.000,00 euro. 12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l’organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennita’ per l’incarico.

Art. 8 Vigilanza sulle attivita’ commissariali (art. 8, commi 10 e 11) 1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione generale competente per materia, con cadenza periodica indicata nell’atto di nomina, una relazione sull’attivita’ svolta, sulle residue attivita’ necessarie al completamento dell’incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per icommissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione e’ indicato, altresi’, lo stato cui e’ pervenuto il relativo procedimento amministrativo. 2. La direzione generale puo’ formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario e’ tenuto a dare tempestiva risposta. Nell’ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza e’ necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito. 3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi. 4. La vigilanza sulle attivita’ commissariali di competenza di altri organi e’ esercitata dall’organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalita’ stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

Art. 9 Cessazione dell’attivita’ commissariale (art. 12) 1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall’atto di nomina o dagli atti aggiuntivi. 2. Il commissario e’ tenuto a presentare una relazione finale sull’attivita’ svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all’art. 9 della legge regionale n. 53/2001, sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti. 3. Relativamente ai commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, la direzione generale competente per materia propone al Presidente della Giunta regionale l’atto di dichiarazione della cessazione dell’attivita’ commissariale. Analoga procedura e’ adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito. La dichiarazione di cessazione: a) da’ atto che l’incarico a suo tempo affidato e’ concluso; b) indica i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, qualora l’atto di nomina non abbia disposto in merito. Indica altresi’ gli atti o le attivita’ residuali che il soggetto incaricato dell’attivita’ commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuita’ amministrativa e il subentro degli enti sostituiti. 4. La cessazione dell’attivita’ commissariale puo’ essere dichiarata d’ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.

Art. 10 Anticipazioni (art. 9) 1. La direzione generale della Presidenza, previa richiesta del direttore della direzione generale competente per materia, puo’ provvedere, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, alle anticipazioni previste all’art. 9 della legge regionale n. 53/2001, quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonche’ quando l’ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale. 2. E’ esclusa la possibilita’ di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall’art. 13, comma 6, della legge regionale n. 53/2001.

Art. 11 Relazione al Consiglio regionale (art. 15) 1. La direzione generale della Presidenza predispone la relazione di cui all’art. 15 della legge regionale n. 53/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1, le direzioni generali competenti per materia trasmettono alla direzione generale della Presidenza gli atti di nomina e di cessazione dei commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni successivi alla loro adozione.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell’atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53/2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso in attuazione dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 53/2001. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 53/2001. 3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai commissari che risultano gia’ nominati dal Presidente della Giunta regionale al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo. Sono fatti salvi gli atti gia’ adottati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002. La direzione generale della Presidenza predispone, ove occorra, i decreti di adeguamento delle attivita’ commissariali in corso; trasmette altresi’ alle direzioni generali competenti per materia i fascicoli relativi alle istanze, alle diffide e alle attivita’ commissariali in corso.

Art. 13 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002.

Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0809&tmstp=1276847350238