DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216 Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta’ metropolitane e Province.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1,
lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonche’ 22, comma 2, relativi al
finanziamento delle funzioni di Comuni, Citta’ metropolitane e
Province;
Visto l’accordo in materia di mutua collaborazione per la
determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province e
Citta’ metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta’ ed autonomie locali, tra l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il
Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto e’ diretto a disciplinare la determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio
della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita’ stabilite
dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime,
il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo
restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo’ eccedere l’entita’ dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu’ della legge statale,
sono livelli essenziali quelli gia’ fissati in base alla legislazione
statale vigente.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita’
interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla
legislazione vigente.

Art. 2

Obiettivi di servizio

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilita’ ovvero
con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza
pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
appositamente individuati da parte della decisione di finanza
pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di
Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della
finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche’
un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
Il monitoraggio degli obiettivi di servizio e’ effettuato in sede di
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da
istituire ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle
informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 4, sulle
funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o
non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresi’
conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione
funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione
economica.
3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il
rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.
4. L’anno 2012 e’ individuato quale anno di avvio della fase
transitoria comportante il superamento del criterio della spesa
storica.
5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita’ e
tempistica:
a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a
garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a
garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni
fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del
presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a garantire
l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

Art. 3

Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in
vigore della legge statale di individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, le funzioni
fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via
provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della 5 maggio 2009, n. 42,
sono:
a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi
per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione,
nonche’ l’edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilita’ e dei trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche’ per il
servizio idrico integrato;
6) le funzioni del settore sociale;
b) per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia
scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai
servizi del mercato del lavoro.

Art. 4

Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i
relativi servizi, tenuto conto delle specificita’ dei comparti dei
Comuni e delle Province, e’ determinato attraverso:
a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura
strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati
ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi
questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di
una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei
certificati contabili;
b) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli
quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema
di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai
relativi servizi;
c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli
piu’ significativi e alla determinazione degli intervalli di
normalita’;
d) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni
standard sulla base di criteri di rappresentativita’ attraverso la
sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in
riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi
definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e
consentire agli enti locali di migliorarli.
2. Il fabbisogno standard puo’ essere determinato con riferimento a
ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati
di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni
fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5
maggio 2009, n. 42.
3. La metodologia dovra’ tener conto delle specificita’ legate ai
recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard e’ fissato anche con riferimento ai
livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al
comma 1, lettera e).

Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo: a) la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attivita’, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi’ conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttivita’ e della diversita’ della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualita’ dei servizi erogati nonche’ al grado di soddisfazione degli utenti; b) la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. puo’ predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato e’ sanzionato con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell’interno dell’ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard; d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, tra l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL, in qualita’ di partner scientifico, che supporta la predetta societa’ nella realizzazione di tutte le attivita’ previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilita’ e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonche’ alla valutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all’analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche’ agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a puo’ avvalersi altresi’ della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo; e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi’ il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’ alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita’ di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 6

Pubblicazione dei fabbisogni standard

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard
per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1,
comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali.
Decorsi quindici giorni, lo schema e’ comunque trasmesso alle Camere
ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione
bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario. Lo schema di decreto e’ corredato da una relazione
tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari.
Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del
Governo, il decreto puo’ essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e’ conformato
ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per
Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini
di tale determinazione.
2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa
direttamente alle attivita’ di cui all’articolo 5.
3. Ciascun Comune e Provincia da’ adeguata pubblicita’ sul proprio
sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche’ attraverso
le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 7

Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. Al fine di garantire continuita’ ed efficacia al processo di
efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono
sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno
successivo alla loro precedente adozione, con le modalita’ previste
nel presente decreto.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n.
42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fabbisogni standard delle Citta’ metropolitane, una volta
costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni
fondamentali per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, comma 6,
lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto
compatibili.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di
erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza
positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra
il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto
e la spesa effettiva cosi’ come risultante dal bilancio dell’ente
locale, e’ acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso
di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza
positiva di cui al primo periodo e’ ripartita fra i singoli enti
partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su
ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.
3. La Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l’Istituto
per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedono alle attivita’
di cui al presente decreto nell’ambito delle rispettive risorse.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al
rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non
si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell’interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 18-12-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti
in materia di sicurezza, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3587):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’interno (Maroni) in data 12 novembre 2010.
Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e II
(giustizia), in sede referente, il 16 novembre 2010 con pareri delle
commissioni Legislazione, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite , in sede referente, il 16,
18, 23 e 24 novembre 2010.
Esaminato in aula il 29 novembre 2010, il 1° dicembre 2010; ed
approvato il 2 dicembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2479):
Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 3 dicembre 2010 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 14ª e
per le questioni regionali.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari
costituzionali) e 2ª (giustizia), in sede referente, il 7 dicembre
2010 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti costituzionalita’),
3ª, 5ª,6ª 7ª, 8ª, l1ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 7
dicembre 2010.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 7, 14
e 15 dicembre 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Serra San
Bruno (Vibo Valentia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) e’
sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Maria Stefania Caracciolo e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma addi’ 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministero dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 3-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha
interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 aprile 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in ordine agli eccezionali
eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo – Commissario
delegato del 2 dicembre 2010, con la quale e’ stata rappresentata la
necessita’ di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di
emergenza al fine di continuare ad assicurare l’assistenza alla
popolazione colpita dagli eventi sismici in premessa e per il
completamento delle iniziative gia’ programmate per la ricostruzione;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle
attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della Regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente
Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/