DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza,
fino al 31 dicembre 2009, nel settore dei rifiuti urbani nel
territorio della regione Calabria.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 dicembre 2009, con il quale il predetto stato d’emergenza e’ stato
prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Tenuto conto che sono ancora in corso di espletamento le attivita’
gia’ programmate per il definitivo superamento dell’emergenza
ambientale in rassegna, con particolare riguardo alle fasi di
realizzazione degli impianti necessari al completamento del ciclo
integrale dei rifiuti;
Vista la nota del Presidente della Regione Calabria del 9 novembre
2010 con la quale si chiede una proroga dello stato d’emergenza;
Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle
attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato
d’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della
regione Calabria.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243

Regolamento recante il riordino dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi,
alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese
dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, secondo i criteri del
citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che risultano applicabili al presente riordino;
Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del
2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull’Istituto sono
affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia
preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell’8 marzo 2010,
17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo,
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione

1. L’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze, di
seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n.
1612, di seguito denominato: «legge», e’ riordinato dal presente
regolamento.
2. Lo IAO e’ dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e’
sottoposto alla vigilanza e all’alta direzione del Ministero degli
affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che
impartisce le direttive generali cui l’Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando
l’indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei
risultati.

Art. 2 Compiti 1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge. 2. Lo IAO in particolare: a) svolge attivita’ di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale; b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale; c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell’agricoltura oltre che l’attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell’articolo 2, comma 3 della medesima legge; d) programma attivita’ di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attivita’ di promozione, ivi inclusa quella editoriale. 3. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonche’ con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

Art. 3 Organi 1. Sono organi dello IAO: a) il Direttore generale; b) il Comitato di gestione.

Art. 4

Direttore generale

1. Il Direttore generale e’ nominato, per un periodo non superiore
a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari esteri.
2. L’incarico di cui al comma 1 e’ rinnovabile anche oltre il
limite temporale di cinque anni.
3. Il Direttore generale e’ scelto in base a criteri di alta
professionalita’, di capacita’ manageriale e di qualificata
esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dello IAO.
4. Il Direttore generale:
a) rappresenta lo IAO e lo dirige;
b) presiede il Comitato di gestione;
c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione,
tenendone informato quest’ultimo;
d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attivita’;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;
f) svolge le funzioni ed attivita’ amministrative individuate dal
Regolamento di cui all’articolo 7.
5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri
una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ dello IAO.

Art. 5

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e’ composto da quattro membri, nonche’
dal Direttore generale, che lo presiede.
2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del
Ministro degli affari esteri, sono cosi’ designati:
a) due componenti dal Ministro degli affari esteri;
b) un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
c) un componente dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e
possono essere rinnovati.
4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle
attivita’ dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro
esecuzione, assicurando prioritariamente l’attuazione degli indirizzi
del Ministro degli affari esteri.
5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del
Direttore generale:
a) verifica la compatibilita’ finanziaria dei programmi di
attivita’;
b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e
regolamentari generali.
6. Nessun compenso e’ dovuto ai membri del Comitato di gestione,
fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 Regolamento di organizzazione 1. L’organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il regolamento di cui al comma 1, tra l’altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’articolo 3, nonche’ dell’ufficio monocratico di controllo interno; b) le attivita’ amministrative, contabili e finanziarie, nonche’ la gestione e la conservazione del patrimonio.

Art. 7 Amministrazione e contabilita’ 1. Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 8 Personale 1. Al personale dipendente dall’Istituto agronomico per l’Oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri. 2. La dotazione organica del personale appartenente allo IAO e’ determinata dall’allegata tabella A.

Art. 9 Fonti di finanziamento 1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell’articolo 12 della legge: a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche’ di organizzazioni nazionali e internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita’ di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonche’ dalla diffusione delle proprie pubblicazioni; e) mediante la costituzione e la partecipazione a societa’ miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 10 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. 2. Fino alla nomina del Comitato di gestione, e’ confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione Schifani Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 111

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – legge comunitaria 2009 – ed in particolare
l’articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e’
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita’ di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’allegato I, Parte A, e’ aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l’Allegato I, sono aggiunti i seguenti:

"Allegato II

Strumentazione standard da fornire alle unita’ di controllo.
Le unita’ di controllo incaricate dei compiti di cui all’Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall’unita’ di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l’analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita’ dei veicoli prima dell’ispezione del loro
apparecchio di controllo.

Allegato III

Infrazioni

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita’.

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

Art. 2

Definizione dei criteri e delle modalita’ di classificazione
del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall’articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita’ del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita’ delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita’, sono individuate dall’Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall’articolo 1
del presente decreto.
2. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e’ abrogato.

Art. 3 Norma finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne’ minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maroni, Ministro dell’interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2010 Autorizzazione all’emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l’anno 2011.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui, al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’articolo 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II
del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e
servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 309, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197;
Riconosciuta l’opportunita’ di emettere nell’anno 2011 carte valori
postali commemorative e celebrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. E’ autorizzata l’emissione, nell’anno 2011, delle seguenti carte
valori postali:
a) francobolli ed interi postali celebrativi del 150°
anniversario dell’Unita’ d’Italia;
b) francobolli celebrativi dell’Anno internazionale della
chimica;
c) francobolli celebrativi della Giornata mondiale del teatro;
d) francobolli celebrativi delle Missioni militari italiane
all’estero;
e) francobolli celebrativi del centenario dell’apertura del primo
stabilimento della Zecca dello Stato in Roma;
f) francobolli celebrativi della Giornata internazionale della
donna;
g) francobolli celebrativi del cinquantenario del primo volo
umano nello spazio;
h) francobolli celebrativi dell’Anno europeo del volontariato;
i) francobolli celebrativi di Amnesty International, nel 50°
anniversario della fondazione;
l) francobolli celebrativi della mostra filatelica "Quel
magnifico biennio 1859- 1861";
m) francobolli celebrativi di Europa 2011;
n) francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;
o) francobolli celebrativi di Roma Capitale;
p) interi postali celebrativi della manifestazione filatelica
nazionale;
q) francobolli commemorativi di Emilio Salgari, nel centenario
della morte;
r) francobolli commemorativi di Antonio Fogazzaro, nel centenario
della morte;
s) francobolli commemorativi di Italo Svevo, nel 150°
anniversario della nascita;
t) francobolli commemorativi di Carlo Dapporto, nel centenario
della nascita.

Art. 2 1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all’articolo 1 del presente decreto. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 10 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Romani, Ministro dello sviluppo economico Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 5, foglio n. 96

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/