LEGGE 12 gennaio 2015, n. 2 Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle…

…Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare
l’idoneita’ fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ sostituita dalla
seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per
le pari opportunita’, sono apportate al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e’ trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo’ essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la
parita’ di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli
articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in
vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di
altezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 gennaio 2015

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Proroga dei termini di conversazione dei dati di traffico

Data Pubblicazione: 11/05/2009
Testo: DELIBERAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 29 aprile 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009)

Dispone:

a) di prorogare i termini per l’adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera a), numeri 3, 6 e 9 e alla lettera c) del citato provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati adottino le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 15 dicembre 2009;

b) di prorogare il termine indicato alla lettera b) del provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati diano conferma al Garante delle misure e degli accorgimenti adottati entro il 15 dicembre 2009, attestandone entro lo stesso termine l’integrale adempimento;

Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 27 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista a legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria»;

Visto l’art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalita’ applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all’amministrazione della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’Amministrazione digitale»;

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l’emanazione di regole procedurali;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 concernente: «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128;

Visto il parere reso dal Centro per l’informatica nella pubblica amministrazione in data 29 maggio 2008;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall’amministrazione della giustizia, come previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.

2. Per le modalita’ di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione digitale».

3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato al presente decreto.

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 ”misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza se

Testo: CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009)

Alle regioni e alle province autonome

All’Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale

Al Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attivita’ nell’ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacita’ operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell’11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha gia’ affermato il principio che l’azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d’essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalita’ chiaramente espresse dalla legge, e cioe’ nello svolgimento di attivita’ «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita’ necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).

Le suindicate finalita’ costituiscono, ad un tempo, il gia’ ampio orizzonte operativo nel quale puo’ svilupparsi l’attivita’ delle menzionate organizzazioni, nonche’ il limite oltre il quale non e’ consentito spingersi a meno di contraddire l’essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validita’ degli indirizzi gia’ impartiti.

Al riguardo, e’ utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile e’ chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie e’ affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell’interno per l’ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza l’art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d’intesa con i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: e’ evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale» e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversita’ sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell’art. 6 citato:

dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella gia’ esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;

dall’attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell’ambito delle funzioni in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformita’ a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni e le province autonome;

dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonche’ delle modalita’ di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell’interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l’iscrizione in tali registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;

dall’assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all’associazione ex art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti gia’ iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile e’, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della liberta’ di pensiero e di associazione.

Deve essere pero’ assicurato che l’aderente all’associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le regioni e province autonome, l’Associazione dei comuni d’Italia per il tramite dei sindaci, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l’eventuale partecipazione alle attivita’ di controllo del territorio disciplinate dall’art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l’utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonche’ di mezzi ed attrezzature destinati a finalita’ di protezione civile comportera’ l’avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilita’ per l’improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorita’ giudiziaria per le valutazioni di competenza.