Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 gennaio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia

e delle finanze

Visto l’art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 77 del citato Testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e’ stato aggiornato in euro 9.723,84 l’importo originario fissato dall’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L’importo di euro 9.723,84, indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi’ come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e’ aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Testo: DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalita’ delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessita’ ed urgenza di adottare misure per la funzionalita’ dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009.

1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e’ regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell’articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all’estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu’ rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche’ del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, restano aperti dal lunedi’ al venerdi’ antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e’ presentato, entro il giovedi’ precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra’ curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero e’ presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purche’ prima dell’inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l’ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l’ufficio elettorale di sezione da’ inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi’ successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e’ stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall’attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e’ effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita’ si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 e’ effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009.

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell’Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all’estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, se gia’ effettivi sul territorio nazionale di grandi unita’, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita’ navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonche’ quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita’, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali e’ stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita’ del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui e’ compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.

8. Il Ministero dell’interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonche’ una busta affrancata recante l’indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non puo’ contenere i documenti elettorali di piu’ di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta’, personalita’ e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi’ antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all’elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all’elettore all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’appello nella cui giurisdizione e’ il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, nonche’ agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l’articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L’assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e’ effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all’apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu’ di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu’ di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all’apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell’urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo e’ anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

Art. 3.

Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009.

1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, nonche’ per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita’ istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche’ per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all’estero, l’assegnazione dei relativi plichi e’ effettuata, a cura del presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non siano distanti piu’ di quindici giorni, fuori dal territorio dell’Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione e’ valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volonta’ contraria e fatta salva la facolta’ di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Art. 4.

Disposizioni per assicurare la funzionalita’ delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell’anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti Legge n. 6 del 6 Febbraio 2009, G.U. n. 39 del 17 Febbraio 2009

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
d) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) 10 giugno 2009 Indennizzo Diretto, assicurativo, civile, risarcimento danni, onere della prova (2009-06-28)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3848/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Pasquale, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTORE

(…) Rosario, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTORE

– elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Fabio(…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;

E

(…) Francesco, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Giampaolo (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 991,36, quale differenza tra l’importo della perizia tecnica e quello inviato dalla Società (Zeta) e trattenuto in acconto, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Pasquale e (…) Rosario, con atti di citazione ritualmente notificati il 5-21/4/08 a (…) Francesco ed alla S.p.A. (ZETA), convenivano innanzi a questo Giudice i predetti soggetti affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del convenuto (…) Francesco nella produzione del sinistro avvenuto il 27/12/07 in Quarto (NA) alla Via Campana, in occasione del quale l’auto Ford Fiesta tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dall’auto Hyundai Getz tg.(…) di proprietà del convenuto ed assicurata con la Spa (Ipslon) – fosse dichiarata l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco e condannata la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:

– che in dipendenza dell’investimento subito, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.091,36, come da relazione tecnica prodotta;

– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, ritualmente invitata a risarcire i danni, ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.13415555778-9 ricevuta l’1/2/08 (inviata anche per conoscenza alla Spa (Ipslon) con racc.ta a.r. n.13415555777-8 ricevuta il 31/1/08), in data 28/3/08 inviava la somma di € 1.100,00 che, veniva trattenuta in acconto del maggior danno.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Francesco, si costituiva la Spa Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’improponibilità della domanda e, nel merito la contestava sia nell’an che nel quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Francesco regolarmente citato e non costituitosi e dichiarata la sua carenza di