DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2009 Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento ce n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 31 luglio 2006, relativo ad un Gruppo europeo
di cooperazione territoriale – G.E.C.T.;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 46 e 47, che prevedono, tra l’altro, l’istituzione del
registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale – G.E.C.T.
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato
Generale, e recano disposizioni per i relativi procedimenti;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 9, comma 2, che
disciplinando, tra l’altro, l’ipotesi in cui la legge od altra fonte
normativa assegni compiti determinati a specifici uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che tale assegnazione
si intende riferita alla stessa Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuto di dover individuare la struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di riferimento per le attivita’ previste dal
suindicato regolamento CE n 1082/2006 e dagli articoli 46 e 47 della
suindicata legge n. 88/2009;
Sentito il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Sentite le Organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del registro dei Gruppi europei
di cooperazione territoriale – G.E.C.T.

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 46, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il
registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale – G.E.C.T.
2. Il registro di cui al comma 1 e’ tenuto dal Dipartimento per gli
affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
provvede ai conseguenti adempimenti.
3. Le attivita’ istruttorie relative alla costituzione ed alla
partecipazione ad un Gruppo europeo di cooperazione territoriale –
G.E.C.T., previste dal regolamento CE n. 1082/2006 e dagli articoli
46 e 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono altresi’ attribuite al
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui al comma 2.
4. Limitatamente all’esercizio delle attivita’ di cui ai commi 1, 2
e 3, il Dipartimento per gli affari regionali opera, comunque,
nell’ambito del segretariato generale, anche nel caso in cui
l’esercizio delle funzioni in materia di rapporti con le regioni, di
cui agli articoli 2, comma 2, lettera d) e 4 del decreto legislativo
n. 303/1999, sia delegato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri
ad un Ministro o Sottosegretario di Stato.

Art. 2

O n e r i

1. Il presente decreto non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro
n. 9, foglio n. 284

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=09A13861&tmstp=1259050714633

Raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione
digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base
non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere
inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi
e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le
condizioni normative per l’accesso alle frequenze.
(2) Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del
24 settembre 2008 «Trarre il massimo beneficio dal dividendo
digitale in Europa: un approccio comune all’uso
dello spettro liberato dal passaggio al digitale» ( 1 ), ha sottolineato
i possibili vantaggi di un approccio coordinato
all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare
economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili
ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un
uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento
ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente
per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione
efficiente del dividendo digitale.
(3) In precedenza, nelle conclusioni del 1 o dicembre 2005, il
Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a
termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro
il 2012.
(4) In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare
l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la
gestione efficace. In connessione con il principio di una
migliore regolamentazione questo presuppone la necessitÃ
di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i
maggiori benefici possibili per la collettività in termini
culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti
nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario,
tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente
e con sufficiente flessibilità.
(5) I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri
che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale
non si potranno realizzare appieno fin tanto che non
saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano
o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in
forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione
digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e
consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri
hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione
analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012
tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia
digitale.
(6) È quindi essenziale attuare una politica europea coerente
per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento
delle trasmissioni analogiche, in modo da poter
portare a termine quanto prima questo passaggio in linea
con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per
farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano
rispettate le regole in materia di aiuti di Stato.

(7) L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere
una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione
dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocitÃ
senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per
realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in
tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli
obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal
Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge
di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra
il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui
punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo
2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto
usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone
rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici
non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione
analogica è quindi essenziale per garantire
che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro
radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente
agli sforzi di ripresa economica in atto
nell’UE.
(8) Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni
dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza
mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT
(WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi
accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire
dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario,
un coordinamento tecnico con altri paesi, una
parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda
790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili
accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni
Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando
o valutando concretamente l’idea di aprire la
sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione
terrestre ad alta potenza.
(9) Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un
approccio coordinato all’uso del dividendo digitale
nell’Unione europea per evitare che si venga a creare
una situazione di frammentazione tra gli Stati membri.
In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle
attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute
le connesse economie di scala e il dividendo digitale
non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla
ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere
quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati
membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale
o multilaterale.
(10) Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo
digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha
raccomandato che la Commissione europea adotti entro
il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo
l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati
membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo
da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione
nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche
gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-
862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e
reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare,
i principi della neutralità del servizio e della tecnologia,
secondo condizioni atte a garantire l’assenza di
ripercussioni negative sui servizi emittenti.
(11) Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un
approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che
si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi
da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte
del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda
larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di
riduzione del divario della banda larga connesso alla
mancata disponibilità di tali servizi.
(12) Per questi motivi la Commissione intende adottare nei
prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici
armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-
862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di
potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura
tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato
per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della
decisione sullo spettro radio ( 1 ). Uno Stato membro sarebbe
tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate
solo se e in quanto decida di aprire la banda di
frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione.
(13) Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione
ha affidato alla Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire
condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-
862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza
fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT
ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni
contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e
i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e
alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-
862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose.
(14) Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz
per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro
potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte
delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili
in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta
potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare
interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere
obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire
questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche,
dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione
della stessa sottobanda per permetterne, a lungo
termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni
elettroniche di potenza medio-bassa.
(15) È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano
misure nazionali che possano compromettere l’applicazione
di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare
qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile
a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da
attivare nella sottobanda 790-862 MHz,

RACCOMANDA:
1. Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a
garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva
terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e
cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio
entro il 1 o gennaio 2012.
2. Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari
atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della
sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di
comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione,
e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione
di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire
lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella
medesima sottobanda.
3. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0024:0026:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Cleto e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cleto (Cosenza); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Anna Aurora Colosimo e’ nomina commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 6 maggio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06335&tmstp=1275984720207

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95

fonte: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

(Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. – (Società di consulenza finanziaria). – 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

Art. 4.

(Semplificazione della legislazione)

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la