Regolamento (CE) n. 1140/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.

Che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 312/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
considerando quanto segue:
(1) Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 2 ), dà agli Stati membri la facoltà di accordare un’indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate.
(2) Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione
del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze
a carico dei produttori di latte, previsto
dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale
previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù
dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che
le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel
corso dell’anno considerato.
(3) Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per
l’ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare
gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione
le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo
metodo di calcolo.
(4) È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via
temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il
1 o aprile 2009 e il 1 o aprile 2010 ed esclusivamente per
le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto
necessario.
(5) A norma dell’articolo 186 del regolamento (CE)
n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in
caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli,
qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o
diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla
tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari.
(6) Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla
crescente volatilità dei prezzi risulta appropriato ampliare
la portata dell’articolo 186 del regolamento (CE) n.
1234/2007 al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dando
così alla Commissione la possibilità di reagire prontamente
e con flessibilità alle eventuali turbative del mercato.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 1234/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1) l’articolo 78 è così modificato:
a) dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i
periodi di dodici mesi che iniziano il 1 o aprile 2009 e il
1 o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte,
il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato
in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita
a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali
per le consegne confluite nella riserva nazionale in
applicazione dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a
decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima
riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo
di dodici mesi.»;
b) dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. La differenza tra l’importo del prelievo sulle
eccedenze risultante dall’applicazione del paragrafo 1 bis e
quello risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo
comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare
misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.»;

2) all’articolo 79 è aggiunto il seguente comma:
«Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1 o aprile 2009 e il 1 o aprile 2010 ed esclusivamente per le
consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli
articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in
applicazione dell’articolo 78, paragrafo 1 bis.1»;
3) all’articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e
dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di
uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0004:0005:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori ( 1 ), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia
di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 2 ), in
particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( 3 ), in particolare
l’articolo 44, paragrafo 1,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi ( 4 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla
direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
( 5 ), consentono agli Stati membri di stabilire una
riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti
di un contratto pubblico, qualora l’ente aggiudicatore o
l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso
di aggiudicazione di appalto a norma rispettivamente
della direttiva 2004/17/CE o della direttiva
2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il
bando di gara, a condizione che nell’avviso di aggiudicazione
di appalto venga indicata la motivazione della decisione
di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
(2) I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di
appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento
(CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari
per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente
alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE e 2004/18/CE ( 6 ). Al fine di garantire la
piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,
quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno
adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo
che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici
possano includervi la motivazione di cui
all’articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE.
(3) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l’utilizzo
dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante al
fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima
dell’aggiudicazione dell’appalto. È necessario definire un
modello di formulario per tale avviso.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.
1564/2005 di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per
la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici»;

2) dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:
«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (*), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie
in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di
trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (**), in particolare l’articolo 3 bis,
3) è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata
in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione
della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (*), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli
di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento.
4) l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del
presente regolamento;
5) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del
presente regolamento;
6) il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto
come allegato XIV.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0003:0035:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

3.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione
delle merci, adottati per garantire un’applicazione
uniforme della nomenclatura combinata di cui al
regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici
note non più esistenti o non più validi. Dovrebbero
essere pertanto aggiornati tramite modifiche che tengano
conto dei codici e delle note attualmente in vigore.
(2) Le classificazioni di merci riportate in alcuni altri regolamenti
sono diventate superflue, o non sono più pertinenti
o valide, perché, fra l’altro, sono mutate le designazioni
delle merci e i relativi codici nel sistema armonizzato
o nella nomenclatura combinata. Tali regolamenti
devono pertanto essere modificati o abrogati.
(3) Il metodo di analisi prescritto nel regolamento (CEE)
n. 3470/89 ( 2 ) della Commissione è diventato inutile,
poiché la nota complementare per la cui applicazione
veniva usato tale metodo non esiste più. Il regolamento
(CEE) n. 3470/89 deve pertanto essere abrogato.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante
all’allegato I del presente regolamento sono modificati come
indicato in detto allegato.
Articolo 2
I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante
all’allegato II del presente regolamento sono modificati come
indicato in detto allegato.
Articolo 3
I regolamenti elencati nell’allegato III del presente regolamento
sono abrogati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
3.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0001:0027:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Monteiasi e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monteiasi (Taranto); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Monteiasi (Taranto) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Daniela Buccoliero e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 24 novembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14587&tmstp=1260346141886