Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 8
del 23 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, quarto e quinto comma della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.
1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti
(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del
regolamento (CE) 479/2008, contenente disposizioni relative,
rispettivamente, agli impianti illegali e al regime transitorio dei
diritti di reimpianto;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28
giugno 2008, recante le modalita’ di applicazione del regolamento CE
n. 479/2008 del consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti applicativi
del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il regolamento (CE) n.
1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabiliva le
modalita’ di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del
consiglio, in ordine al potenziale produttivo;
Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del
regolamento (CE) 555/2008 che stabilisce le modalita’ di applicazione
delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del
potenziale produttivo viticolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle
denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le
disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate alla
produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione
geografica tipica
Considerato quanto segue:
1. La materia relativa alla viticoltura rientra nella
competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni.
Occorre tuttavia evidenziare che l’esercizio della competenza
regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra
i limiti e i vincoli comunitari nonche’ quelli posti dalle
disposizioni statali di attuazione a tutela di interessi nazionali.
La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una normativa di
attuazione volta ad individuare le competenze amministrative, i
procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio.
2. Il 1° agosto 2008 e’ entrata in vigore la nuova
organizzazione comune del mercato (OCM) (regolamento (CE) 479/2008
del consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione). Con
questi regolamenti l’Unione europea ha riformato il settore
vitivinicolo. Si rende pertanto necessario per l’applicazione
nell’ordinamento regionale delle nuove disposizioni comunitarie
modificare in parte la vigente disciplina regionale del settore
vitivinicolo attualmente regolata dalla legge regionale 20 giugno
2002, n. 21 (disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo), dalla deliberazione della giunta regionale n.
793/2000 (modalita’ tecnico procedurali per la realizzazione di
superfici vitate in Toscana), modificata con deliberazione della
giunta regionale n. 881/2004 e dal regolamento emanato con decreto
del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R
(regolamento per la disciplina dell’iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine «DO» e agli
elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica «IGT» e
per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).
3. In attuazione dell’art. 16 del regolamento (CE) 1493/1999,
concernente l’inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana,
sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27
marzo 2001 (disposizioni per l’aggiornamento dello schedario
vitivinicolo nazionale e per l’iscrizione delle superfici vitate agli
albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme
aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo
dell’agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura
(ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986
del consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche.
4. La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono
contenuti le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della
composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel
registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di
nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti
per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle
vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).
5. La disponibilita’ dello schedario aggiornato consente di
introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore,
ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’art.
11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e
sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la
gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed
elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzatori con la
dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
6. Al fine di salvaguardare particolari forme di viticoltura
rilevanti sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale e’
prevista la concessione di diritti d’impianto o reimpianto dalla
riserva regionale.
7. In coerenza con il principio di sussidiarieta’ e adeguatezza
di cui all’art. 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite alle
province le funzioni amministrative (concessioni e controlli) in
materia di potenziale viticolo, mentre per la realizzazione di
vigneti a scopo sperimentale e’ necessaria una valutazione
complessiva delle iniziative proposte ed un coordinamento delle
sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione
dei diritti per tali impianti e’ riservata alla Regione previo parere
dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA).
8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo
2000, n. 23 (istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), che ha
istituito presso ARTEA l’anagrafe regionale delle aziende agricole,
quale nucleo del sistema informativo agricoltura della Regione
Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento
dell’azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del registro
informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario
viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello
regionale (attribuite ad ARTEA) e l’avvio di tutti i procedimenti
avviene attraverso la presentazione della DUA.
9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are
per conduttore e la cui produzione e’ destinata esclusivamente al
consumo familiare per la loro ridotta dimensione e per la loro
destinazione hanno un’influenza del tutto marginale sull’insieme del
patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa
sul potenziale viticolo.
10. La regolare gestione del potenziale viticolo costituisce
una finalita’ primaria per la gestione del patrimonio viticolo,
pertanto l’iscrizione dei vigneti allo schedario e le successive
variazioni sono obbligatorie per l’accesso alle misure strutturali e
di mercato in materia di agricoltura, nonche’ per effettuare la
dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle
produzioni.
11. Data la complessita’ della materia attinente il settore
viticolo e la necessita’ di verificare anche aspetti legati alla
normativa a tutela del territorio e del paesaggio si prevedono
sessanta giorni di tempo per la concessione dei diritti di nuovo
impianto.
12. In attuazione dell’art. 81 del regolamento (CE) 555/2008,
le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere sottoposte
ad una verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione della
estirpazione. In considerazione del fatto che la Regione Toscana
dispone di uno schedario viticolo computerizzato, aggiornato e
attendibile, e’ altresi’ possibile applicare la previsione
comunitaria che consente di limitare il controllo in loco prima
dell’esecuzione dell’intervento su almeno il 5 per cento delle
dichiarazioni di estirpazione, mentre il controllo sulle superfici
estirpate riguarda la totalita’ delle medesime. Sono stati previsti
sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di effettuare
i dovuti controlli, anche in considerazione del fatto che
l’estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto
limitato nel corso dell’anno.
13. Per comunicare le variazioni intervenute sul potenziale
viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di tempo,
sia per uniformare la tempistica ai procedimenti amministrativi
afferenti alla pubblica amministrazione che per consentire ai
conduttori di effettuare le dovute verifiche prima di procedere
all’aggiornamento dello schedario.
14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di origine
sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione delle
produzioni. In base all’evoluzione del potenziale viticolo e
all’andamento del mercato vinicolo, e’ coerente mantenere in vigore
tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza
nella adozione di atti di pianificazione per la iscrizione dei
vigneti agli albi DO, finalizzati a garantire l’equilibrio di
mercato, e al consiglio regionale la competenza ad emanare gli
indirizzi per tale pianificazione.
15. Per applicare le norme comunitarie che consentono l’ultima
possibilita’ di regolarizzazione di superfici vitate illegalmente
realizzate prima del 1° settembre 1998 e’ necessario dettare l’iter
procedurale e stabilire le relative sanzioni.
16. Con la legge regionale n. 21/2002 la Regione Toscana ha
assunto il 1° aprile 1987 come data a partire dalla quale si puo’
procedere alla regolarizzazione, corrispondente alla data di
emanazione del reg. (CEE) 822/1987 del consiglio, che ha sancito
l’obbligo di avviare alla distillazione i prodotti ottenuti da
vigneti illegali.
17. Al fine di consentire alle province di effettuare le dovute
verifiche prima della scadenza del termine per la regolarizzazione
dei vigneti stabilito dal regolamento (CE) 479/2008 (31 dicembre
2009), e’ stato fissato il 31 ottobre 2009 come termine ultimo per la
presentazione della domanda di regolarizzazione da parte dei
conduttori.
18. In attuazione della normativa comunitaria, che stabilisce
che i produttori regolarizzino mediante il pagamento di una sanzione
il cui importo e’ pari al doppio del valore medio di un diritto di
reimpianto, e’ stato fissato l’importo della sanzione in 1.600,00
euro per decara di superficie vitata interessata alla
regolarizzazione sulla base di una stima che ha portato ad
individuare il valore medio di un diritto di reimpianto in ambito
regionale pari a circa 8.000,00 euro ad ettaro.
19. Per applicare le disposizioni comunitarie relative
all’obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici
impiantate illegalmente o l’opzione della vendemmia verde di cui il
produttore puo’ avvalersi e’ necessario dettare alcune norme
procedurali.
20. E’ necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale
alla nuova OCM vino e alle nuove modalita’ di gestione del potenziale
viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il
rispetto delle norme sul potenziale viticolo, nonche’ delle norme
attinenti la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT, occorre
introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla
gravita’ della violazione e alla superficie vitata oggetto della
violazione.
21. Per gli interventi sul potenziale viticolo e per la
gestione degli albi DO e degli elenchi IGT nonche’ per garantire
modalita’ di controllo il piu’ possibile uniformi sul territorio
regionale, sono necessarie norme di dettaglio e norme tecniche di
attuazione, pertanto si prevede un regolamento regionale.
22. Gli effetti delle disposizioni della proposta sono
differiti nel tempo per consentire che l’applicazione delle norme
relative alla gestione del potenziale viticolo avvenga al momento
dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione, mentre le norme
relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali devono essere
applicate con l’entrata in vigore della legge stessa al fine di
rispettare i tempi dettati dalla normativa comunitaria. Ne consegue
che anche l’abrogazione della normativa vigente avviene in due
diversi momenti.
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del
potenziale produttivo viticolo nel rispetto del regolamento (CE) n.
479 del consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n.
1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e
abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del
regolamento (CE) n. 555 della commissione, del 27 giugno 2008,
recante modalita’ di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del
consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si
applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2
are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente
al consumo familiare.
Art. 2
Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto
1. Al fine di assicurare la regolare gestione dei diritti di
reimpianto, e’ istituito il registro informatico pubblico dei diritti
di reimpianto di cui all’art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio
2007, n. 10 (disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Il registro di cui al comma 1 e’ tenuto dall’agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge
regionale 19 novembre 1999, n. 60 (agenzia regionale toscana per le
erogazioni in agricoltura «ARTEA»), tramite le applicazioni
informatiche di cui all’art. 3, comma 5.
Art. 3 Schedario viticolo 1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata e’ soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo. 2. Lo schedario viticolo e’ aggiornato sulla base delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate. 3. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonche’ per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia. 4. I dati dello schedario, riferiti alla singola unita’ tecnica-economica (UTE), sono: a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica; b) i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di cui all’art. 2, comma 1, e i diritti di nuovo impianto concessi ma non ancora utilizzati; c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT). 5. Lo schedario viticolo e’ tenuto da ARTEA tramite specifiche applicazioni informatiche coerenti, nell’ambito del sistema informativo regionale, con la legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell’amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.
Art. 4
Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto
l. Ai fini di garantire una efficace gestione dei diritti di
impianto e reimpianto e’ istituita la riserva regionale dei diritti
di impianto e reimpianto delle superfici vitate.
2. La riserva regionale di cui al presente articolo e’ tenuta
dalla competente struttura della giunta regionale.
3. Possono essere fatti valere diritti di impianto e di
reimpianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di
50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il
profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore
di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per
almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto. In caso di
mancata conservazione di tali superfici, salvo quanto previsto al
successivo art. 17, i diritti concessi ai sensi del presente comma
confluiscono nella riserva regionale.
4. La giunta regionale, attraverso il regolamento di cui all’art.
18, disciplina le modalita’ per la gestione della riserva regionale
nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione ai conduttori dei
diritti di impianto e reimpianto presenti nella riserva regionale.
Art. 5
Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto
1. II conduttore che intende procedere all’impianto di superfici
vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica
utilita’ o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla
coltura di piante madri per marze o i cui prodotti vitivinicoli sono
destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori
richiede la concessione di diritti di nuovo impianto, salvo quanto
previsto all’art. 8 per le superfici vitate destinate esclusivamente
al consumo familiare.
2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto e’
presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui
all’art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola).
3. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla provincia in
cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, salvo i diritti destinati alla realizzazione di vigneti a
scopo sperimentale, che sono concessi entro i medesimi termini dalla
competente struttura della giunta regionale, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale
viticolo nonche’ delle norme vigenti in materia di tutela del
territorio e del paesaggio.
4. Qualora l’impianto venga realizzato in una provincia diversa
da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della concessione dei diritti
di nuovo impianto di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede
1’UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato
l’impianto.
5. Per la concessione dei diritti di nuovo impianto destinati a
scopi di sperimentazione, la giunta regionale acquisisce il parere
dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA).
6. L’impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda
campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stato rilasciato
il diritto di nuovo impianto.
7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuto impianto
entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.
8. Il conduttore comunica tramite la DUA entro sessanta giorni
l’avvenuta estirpazione delle superfici vitate destinate a scopi
sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di
piante madri per marze o la loro trasformazione in un impianto
produttivo.
Art. 6
Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione
di diritti di reimpianto
1. Il conduttore che intende procedere alla estirpazione di una
superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di
reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara
la conformita’ dell’intervento alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale in materia di potenziale viticolo.
3. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un
controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui
al comma l.
4. L’estirpazione deve essere effettuata entro la seconda
campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata
la dichiarazione.
5. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione
entro sessanta giorni e chiede la concessione di un diritto di
reimpianto.
6. La provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 5 effettua un controllo sistematico
sulle superfici e provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto
concesso a seguito di estirpazione nel registro pubblico dei diritti
di reimpianto di cui all’art. 2.
7. Qualora l’intervento venga realizzato in una provincia diversa
da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi
3 e 6, la provincia in cui ha sede 1’UTE si avvale della provincia in
cui ricade la superficie vitata.
Art. 7
Dichiarazione per il reimpianto
1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una
superficie vitata presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del
presidente della Regione n. 445/2000, tramite la DUA.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara:
a) di essere titolare di un diritto di reimpianto o di
impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della
fine del terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il
vigneto;
b) la conformita’ dell’intervento alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
3. In caso di reimpianto a fronte dell’impegno di estirpare
successivamente una superficie vitata equivalente il conduttore,
tramite la DUA, presenta la dichiarazione di cui al comma 1 almeno
sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori di reimpianto,
indicando contestualmente le superfici oggetto di estirpazione
successiva.
4. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un
controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui
al comma 3.
5. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna
vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la
dichiarazione.
6. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione
dell’impianto entro sessanta giorni.
7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione
della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata entro
sessanta giorni.
8. La provincia in cui ha sede 1’UTE entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 7 effettua un controllo sistematico
sulle superfici oggetto di estirpazione successiva.
9. Qualora l’estirpazione venga realizzata in una provincia
diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui
ai commi 4 e 8, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della
provincia in cui ricade la superficie vitata.
Art. 8 Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare 1. Il conduttore che intende impiantare una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, tramite la DUA o analogo strumento cartaceo. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, a) che la superficie vitata da impiantare e’ superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are; b) che non dispone di altre superfici vitate; c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute: d) la conformita’ dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. 3. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la dichiarazione. 4. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione. 5. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo entro sessanta giorni l’eventuale estirpazione dell’impianto.
Art. 9 Dichiarazione per il sovrainnesto 1. Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 445/2000, tramite la DUA. 2. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la dichiarazione. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, la conformita’ dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di potenziale viticolo. 4. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.
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