DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010 Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’ARAN Sicilia – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 213 del 11-9-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n.1611, nonche’ l’art. 1 della legge 16
novembre 1939, n. 1889, e l’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
Considerata l’opportunita’ di autorizzare l’Avvocatura dello Stato
ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’A.Ra.N. Sicilia
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni);
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

L’Avvocatura dello Stato e’ autorizzata ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell’A.Ra.N. Sicilia (Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), nei
giudizi attivi e passivi avanti le autorita’ giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara’ sottoposto alle procedure di controllo
previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio
Berlusconi

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 388

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nomina di una commissione straordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 204 del 1-9-2010

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sussistono forme di ingerenza
della criminalita’ organizzata;
Considerato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a
pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialita’ dell’amministrazione comunale di Nicotera;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di
credibilita’ degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di
Nicotera, per il ripristino dei principi democratici e di liberta’
collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2010;

Decreta:

Art. 1

II consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) e’ sciolto per la
durata di diciotto mesi.

Art. 2 La gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Marcello Palmieri – Prefetto a riposo; dott.ssa Eugenia Salvo – Viceprefetto aggiunto; dott.ssa Angela Diano – Direttore amministrativo contabile.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi’ 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 11, foglio n. 127

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2009, n. 303

Legge regionale n. 4/2005, articolo 12-bis. Correzione di errore materiale al «Regolamento di cui all’articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’ per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 5 agosto 2009. Revoca decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell’11 novembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres. con il quale
e’ stato emanato il «Regolamento di cui all’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’ per la
concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le
PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del Fondo e l’ammontare
dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle
cogaranzie»;
Visto il proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0192/Pres. con il
quale e’ stato emanato il Regolamento recante modifiche al proprio
decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres.;
Visto il proprio decreto 5 agosto 2009 n. 0224/Pres. con il
quale, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici svolti
nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti
interessati, e’ stato emanato il «Regolamento di cui all’art. 12-bis
della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’
per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per
le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse
possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal
Fondo con il loro rilascio»;
Rilevato che all’art. 27 del proprio decreto 5 agosto 2009, n.
0224/Pres. viene abrogato il regolamento emanato con proprio decreto
20 marzo 2009, n. 073/Pres., come modificato dal proprio decreto 9
luglio 2009, n. 0192/Pres.;
Preso atto che a seguito di specifiche richieste della direzione
interessata, la pubblicazione del decreto 9 luglio 2009, n.
0192/Pres. era stata sospesa in quanto erano in via di elaborazione
ulteriori modifiche successivamente approvate con deliberazione della
Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716, alla quale e’ stata data
attuazione con proprio decreto 5 agosto 2009, n 0224/Pres.;
Atteso conseguentemente, che il suddetto proprio decreto 9 luglio
2009, n. 0192/Pres. non ha esplicato i suoi effetti non essendo stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
Visto il decreto del Direttore centrale delle attivita’
produttive n. 2323/PROD del 7 ottobre 2009, con cui e’ stata
disposta, ai sensi dell’art. 7, comma 34, della legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
(Legge finanziaria 2004)», la necessaria correzione di errore
materiale all’art. 27, comma 1, del «Regolamento di cui all’art.
12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le
modalita’ per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di
garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle
quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo
assumibile dal Fondo con il loro rilascio» approvato con
deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n 1716, mediante
la soppressione delle parole «come modificato dal decreto del
Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009»;
Ritenuto di provvedere alla summenzionata correzione di errore
materiale con riferimento al testo regolamentare emanato con proprio
decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.;
Considerato opportuno e necessario provvedere alla revoca del
proprio decreto 9 luglio 2009 n. 0192/Pres.;

Decreta:

1. E’ apportata la seguente correzione di errore materiale al
«Regolamento di cui all’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005,
concernente i criteri e le modalita’ per la concessione delle
garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di
operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e
l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro
rilascio» emanato con proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.:
all’art. 27, comma 1, sono soppresse le parole «come modificato
dal decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio
2009».
2. Per le motivazioni indicate in premessa e’ revocato il proprio
decreto 9 luglio 2009 n. 0192/Pres.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la c

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 09/09/2010 pag. 0005 – 0006

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione

dell’ 8 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [2], in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all’importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione [3]. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 789/2010 della Commissione [4].

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all’importazione dei prodotti contemplati dall’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’ 8 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc Demarty

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

[3] GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

[4] GU L 236 del 7.9.2010, pag. 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.