DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
gennaio 2003, con il quale e’ stata disposta la proroga e la
dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2003,
rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle
prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli;
Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, da ultimo, il decreto del 22 dicembre 2009, con il quale
viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle
isole Eolie fino al 31 dicembre 2010;
Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati
alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticita’ del sistema
portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora
in corso di svolgimento;
Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche
derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione
geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l’emergenza non puo’
ritenersi conclusa;
Ritenuto, altresi’, necessario proseguire nelle attivita’ di
monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumita’
nell’area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
limitrofe;
Ritenuto pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza nel territorio delle isole Eolie.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DECRETO 21 dicembre 2010, n. 254 DECRETO 21 dicembre 2010, n. 254

Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che regola la composizione e i compiti dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l’articolo 17, comma 3;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall’abuso sessuale;
Visto l’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269, cosi’ come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari opportunita’ – l’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
Visto l’articolo 1, comma 22, lettera d) del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233;
Vista la dichiarazione ed il Piano d’Azione adottati nel corso del
Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini
commerciali dei minori che si e’ tenuto a Stoccolma (Svezia) dal 27
al 31 agosto 1996;
Vista la dichiarazione ed il Piano d’Azione adottati dai
partecipanti dall’Europa e dall’Asia Centrale alla Conferenza
«Protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale» tenutasi a
Budapest il 20 ed il 21 novembre 2001;
Vista la dichiarazione mondiale di Yokohama, adottata nel corso del
II Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini
commerciali dei minori tenutosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre
2001;
Visto il Patto di Rio de Janeiro per prevenire e porre fine allo
sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, scaturito dal
III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini ed
adolescenti, tenutosi in Brasile dal 25 al 28 novembre 2008;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per le
politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240 recante «Attuazione
dell’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in
materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l’On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna e’ stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per le Pari Opportunita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, recante delega di funzioni al predetto Ministro senza
portafoglio in materia di «coordinamento delle attivita’ svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione,
assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo
sfruttamento e dall’abuso sessuale ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche’ relative al contrasto
alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita’, On. Maria
Rosaria Carfagna 15 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in
data 21 gennaio 2010, col quale, in attuazione dell’articolo 17,
comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e’ stato ricostituito
presso il Dipartimento per le pari opportunita’ il «Comitato
interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia»
denominato C.I.C.Lo.Pe.;
Ritenuta la necessita’ di provvedere all’aggiornamento del
regolamento adottato con il predetto decreto n. 240 del 2007 sulla
base delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro per le pari opportunita’;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. Gab. CDPO 0017443 P-2.34.1.5 in data 3 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007,
n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 1, 2, comma 2, 3, 4 e 5, le espressioni
«Ministro delle politiche per la famiglia», «Dipartimento per le
politiche della famiglia» e «Capo del Dipartimento per le politiche
della famiglia» sono rispettivamente sostituite da «Ministro per le
pari opportunita’», «Dipartimento per le pari opportunita’» e «Capo
del Dipartimento per le pari opportunita’»;
b) il comma 1 dell’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«l’Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari
opportunita’, e’ presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari
opportunita’ ed e’ composto da cinque componenti designati dal
Ministro per le pari opportunita’, di cui uno con funzioni di
coordinatore tecnico scientifico, da un componente designato dal
Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da
tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai
Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza nonche’ da tre componenti designati dalle associazioni
nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al
fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei
minori».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro
per le pari opportunita’
Carfagna

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 91

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 265 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’articolo
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961,
n. 1825;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, per i beni e le attivita’ culturali, della
giustizia e della difesa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i
diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati
nell’allegato A.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
– Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.
133 (edizione speciale); la legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1948, n. 58.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1961, n. 1825 reca: «Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e
patrimonio».
– La legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129,
supplemento ordinario.
– L’art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall’Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera’ le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche’ le norme per l’attuazione del presente
statuto.

Art. 2
Consegna dei beni

1. Gli uffici dell’Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio
di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di
cui all’articolo 1.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e
la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili
trasferiti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli
accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto
e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della
Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando
i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprieta’
del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n.
222, e amministrato dal Ministero dell’interno. Il Fondo mantiene il
diritto di uso governativo della Cappella medesima.

Note all’art. 3:
– La legge 20 maggio 1985, n. 222 e’ citata nelle note
alle premesse.

Art. 4
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011, n. 14

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l’organizzazione dell’Istituto superiore di sanita’, a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 4-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
All’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata
massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non
superiore a sei anni».
2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di
durata del mandato dei componenti degli organi di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, e’ direttamente incrementato di un anno, se
al primo mandato, e di due anni, se all’ultimo mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/