MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 29-3-2011

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e
del 22 marzo 2010;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA
(Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto
dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le
modifiche conseguenti alla soppressione dell’IPSEMA e alla sua
incorporazione nell’INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 2 dicembre 2010;

A d o t t a:

il seguente regolamento recante la disciplina dell’organizzazione,
del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le
vittime dell’amianto, nonche’ delle procedure e delle modalita’ di
erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell’articolo
1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 1

Fondo per le vittime dell’amianto

1. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di seguito denominato
Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l’erogazione
della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste,
rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell’articolo 1 della medesima
legge, degli uffici e delle competenti strutture dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), che, per tali finalita’, destina le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2 Prestazione aggiuntiva 1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall’INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell’articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. 2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e’ calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e’ erogata d’ufficio dall’INAIL mediante l’erogazione di due acconti ed un conguaglio. 3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e’ pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e’ erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita’ di pagamento dell’INAIL. Il secondo acconto e’ erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia’ erogate con il primo acconto. A tal fine, l’INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell’acconto. 4. Il conguaglio e’ corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui e’ stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e’ determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1. 5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e’ erogata in un’unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l’anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e’ determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio. 7. Con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita’ di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.

Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese 1. L’onere di finanziamento del Fondo, posto dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e’ determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010. 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un’addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all’INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 3. Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sui premi assicurativi all’INAIL, sono, secondo un principio di mutualita’, quelle che attualmente svolgono le stesse attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci: a) gestione Artigianato – voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; b) gestione Industria – voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; c) gestione terziario – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; d) gestione altre attivita’ – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. 4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri. 5. Per gli anni 2008 e 2009, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4. 6. L’addizionale e’ richiesta una sola volta l’anno. In sede di prima applicazione, l’addizionale per gli anni 2008 e 2009 e’ applicata contestualmente e cumulativamente, in un’unica soluzione. La misura dell’addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo’ essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell’INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4. 7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell’esercizio successivo.

Art. 4

Contabilita’ del Fondo

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, istituito presso l’INAIL, ha
contabilita’ autonoma e separata.
2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in
apposita contabilita’ separata, nei bilanci annuali dell’INAIL.
3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una
relazione sulla gestione stessa.
4. Il collegio sindacale dell’INAIL esercita sul Fondo, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, le funzioni di cui all’articolo 2403 e seguenti del codice
civile. In particolare, controlla l’amministrazione del Fondo e
vigila sull’osservanza delle regole che la governano; verifica i
risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a
tal fine, puo’ inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di
ispezione e controllo.
5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l’erogazione
delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell’INAIL.

Art. 5 Comitato amministratore del Fondo 1. Il Fondo e’ gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell’economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell’INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell’amianto maggiormente rappresentative nell’ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una piu’ alta incidenza di malattie asbesto-correlate. 2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall’incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e puo’ essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avra’ termine alla scadenza del predetto triennio. 3. Il presidente del Comitato amministratore e’ eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell’INAIL. 5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne’ rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione
stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non
oltre due mesi dal suo insediamento;
c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della
prestazione aggiuntiva secondo le modalita’ di cui al presente
decreto;
d) vigila sulla affluenza dell’addizionale, sull’erogazione delle
prestazioni nonche’ sull’andamento della gestione del Fondo,
proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze i provvedimenti necessari per
migliorare l’efficacia e l’entita’ della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui
alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.

Art. 7 Ricorsi 1. I titolari di rendita di cui all’articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all’INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 8

Norme finali

1. La prestazione aggiuntiva e’ riconosciuta con decorrenza 1°
gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 72

Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 del 23-5-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 1, lett. b) dell’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono
individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito, in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione generale dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994, n. 765, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e
della navigazione e degli uffici responsabili della relativa
istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18
aprile 1994, n. 594, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997,
n. 524, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
riferimento ai procedimenti di competenza degli organi
dell’Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
novembre 2000, n. 454, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede l’obbligo delle amministrazioni di procedere, entro un anno
dalla entrata in vigore della legge stessa, alla rideterminazione dei
termini di conclusione dei procedimenti di competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, adottato di concerto con il
Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state
approvate le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 sono fatti salvi i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alle quali i
termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono
essere superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’adunanza dell’8 novembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta
giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano
essere promossi d’ufficio, sono individuati nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Sono abrogati, limitatamente alle disposizioni che regolano i
tempi dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di
competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i seguenti
decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile
1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della
normativa emanata, ed adotta, nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 252

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli articoli 4, 14 e 19, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in
particolare, gli articoli 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, ed in
particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli articoli da
14 al 21;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell’ordinamento militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza dell’8 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

1. In attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, concernente l’obbligo per le Amministrazioni
pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
in luogo dei Servizi di controllo interno, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori
misure di razionalizzazione e di coordinamento nell’ambito
dell’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della difesa, al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma l e’ sostituito dal seguente:
«1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le
competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e
l’amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla
definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche
pubbliche, nonche’ alla relativa valutazione e alle connesse
attivita’ di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi
costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla
qualita’ e all’impatto della regolamentazione.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l’Ufficio di Gabinetto;
c) l’Ufficio legislativo;
d) l’Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo
svolgimento delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e per
la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del
Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del
Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi
costituzionali e nelle altre attivita’ istituzionali di interesse del
dicastero; coordina le attivita’ degli uffici di diretta
collaborazione, dai quali e’ informato e aggiornato sulle questioni
di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l’unitarieta’
dell’attivita’ di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di
supporto al Ministro per l’esercizio di tutte le funzioni
attribuitegli dalla legge; d’intesa con i responsabili, definisce, ad
eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l’organizzazione
interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il
relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per
il personale militare impiegato presso l’Ufficio di Gabinetto,
nonche’ per il personale militare impiegato presso gli altri uffici
di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine,
da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»;
4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro puo’ nominare un Consigliere giuridico con
funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell’esercizio
delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo
adottate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico
e’ scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche’ fra docenti
universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita’ ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo
svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell’Ufficio legislativo,
d’intesa con il capo dell’Ufficio e risponde direttamente al
Ministro.»;
5) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro puo’ nominare un Consigliere militare con
funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell’esercizio
delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare.
In particolare la consulenza si esplica per l’elaborazione delle
direttive in materia di politica militare e per le connesse
determinazioni di competenza dell’organo politico anche per quanto
riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua
opera si raccorda per ogni necessita’ con lo Stato maggiore della
difesa e con gli altri competenti uffici dell’Amministrazione della
difesa. Il Consigliere militare e’ scelto fra gli ufficiali generali
o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel
settore. Puo’ essere, altresi’, nominato tra dirigenti della pubblica
amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacita’,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e
alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il
Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si
avvale dell’Ufficio di Gabinetto, d’intesa con il Capo di Gabinetto,
e risponde direttamente al Ministro.»;
6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento degli incarichi
istituzionali delegati» sono sostituite dalle seguenti: «per lo
svolgimento delle funzioni ad essi delegate»;
b) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 15.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione.
La segreteria del Ministro e’ diretta dal Capo della segreteria, che
coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita’
istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa,
altresi’, parte della segreteria del Ministro il segretario
particolare che cura l’agenda e la corrispondenza privata del
Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente
al suo incarico istituzionale.
2. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 14, comma 3; cura,
altresi’, l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro
nello svolgimento dell’attivita’ politico-parlamentare; predispone le
risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti
il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito
dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita’ di
supporto tecnico per le determinazioni e l’elaborazione delle
direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli
effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da
affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte,
nonche’ alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di
settore, in raccordo con i competenti uffici dell’amministrazione
della difesa; cura le attivita’ di rappresentanza e quelle di
cerimoniale del Ministro; cura le attivita’ concernenti gli atti di
indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell’informazione e
della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli
organi di informazione nazionali e internazionali; programma e
coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali
di informazione istituzionale e altre attivita’ di pubblica
informazione e comunicazione dell’amministrazione della difesa, anche
in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e
periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso
il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi
del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di
Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto
nell’ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e
incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o piu’ Vice capi di
Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i
generali e ammiragli in servizio permanente. L’Ufficio di Gabinetto
e’ articolato in distinte aree organizzative, che possono essere
affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di
Gabinetto. Nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto operano, altresi’,
gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro
che rispondono direttamente a quest’ultimo.
3. L’Ufficio legislativo cura l’attivita’ di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero,
garantendo la qualita’ del linguaggio normativo, la fattibilita’
delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione
normativa, nonche’ l’analisi dell’impatto della regolamentazione.
Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
d’iniziativa parlamentare; segue l’andamento dei lavori parlamentari
e assicura il raccordo permanente con l’attivita’ normativa delle
Camere e con le altre attivita’ parlamentari a questa connesse; cura,
nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate,
anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti dell’Unione
europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche’ le
autorita’ indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale,
comunitario, costituzionale, nonche’ agli adempimenti relativi al
contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali
competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero.
Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti
normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita’ di
consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i
Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell’organizzazione
centrale del Ministero. Il Capo dell’Ufficio opera in raccordo con il
Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
4. L’Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero, le attivita’ di supporto al Ministro per i
rapporti internazionali e comunitari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal
Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del
Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti
pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento
di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico
istituzionale. Nell’ambito delle segreterie operano, alle dirette
dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario
particolare e l’ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e,
se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»;
c) l’articolo 16 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 16.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e’ ufficiale in servizio permanente,
nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle
Forze armate.
2. Il Capo dell’Ufficio legislativo e’ nominato fra i dirigenti del
ruolo dei dirigenti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli
ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze
armate.
3. Il Consigliere diplomatico e’ nominato dal Ministro in ragione
della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica,
d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del
Ministro, nonche’ i capi delle segreterie, i segretari particolari e
i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato,
sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i
Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario
particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle
segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari
delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo, se
militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per
l’ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita’ di
revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte
comunque salve le possibilita’ di revoca anticipata o di conferma, la
durata degli incarichi e’ disciplinata dall’articolo 14, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto
applicabile.
6. Gli incarichi di responsabilita’ degli uffici di cui
all’articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita’
professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello
svolgimento di altri incarichi o di attivita’ professionali a
carattere non continuativo e’ informato il Ministro che ne valuta la
compatibilita’ con le funzioni svolte.»;
d) all’articolo 17:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e
d), e’ stabilito complessivamente in 153 unita’. Entro tale
contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di
diretta collaborazione i dipendenti dell’amministrazione della
difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni
previste dai rispettivi ordinamenti, nonche’ ai sensi dell’articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo,
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita’ e per particolari
professionalita’ e specializzazioni, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un numero di
specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non
superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui
si articolano gli uffici di diretta collaborazione»;
3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12» sono sostituite
dalle seguenti: «sono assegnati dodici»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «dal Capo dell’Ufficio per la politica
militare,» sono soppresse;
4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere
giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «la posizione del
Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»;
e) l’articolo 18 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 18.
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente
complessivo di cui all’articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di
otto unita’ di personale, compreso il segretario particolare, il
consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l’ufficiale
aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti
dell’amministrazione della difesa o di altre amministrazioni
pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.»;
f) all’articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell’Ufficio per la politica
militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell’Ufficio
legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al
Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «Al Capo
dell’Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al
Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di
Gabinetto»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del
Ministro, nonche’ ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari
di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche
amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad
ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione
di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale
del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu’
favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.»;
3) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Ai dirigenti di cui all’articolo 17, comma 2, assegnati
agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni
di livello dirigenziale non generale, e’ corrisposta una retribuzione
di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche’,
in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennita’
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto
del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a
fronte delle specifiche responsabilita’ connesse all’incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta,
della disponibilita’ ad orari disagevoli, della qualita’ della
prestazione individuale.»;
4) al comma 11, le parole: «degli istituti retributivi
finalizzati alla incentivazione della produttivita’ e al
miglioramento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita’
collettiva, per la qualita’ della prestazione individuale di cui ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto
Ministeri»;
5) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Il personale beneficiario della indennita’ di cui al comma
11 e’ determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
uffici di cui all’articolo 14, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell’indennita’
e’ determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle
Forze armate, l’indennita’ e’ determinata con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;
g) all’articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «Gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro», sono inserite le seguenti: «e
l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all’articolo 21»;
2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «al personale
assegnato agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche’ all’Organismo e all’ufficio di supporto di
cui all’articolo 21»;
3) al comma 3, le parole: «puo’ delegare i relativi
adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «puo’ delegare gli
adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»;
h) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 21.
Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, di
cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione
di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati
dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo
n. 150 del 2009, nonche’ quelli di cui agli articoli 1, commi 1,
lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n.
286 del 1999 e successive modificazioni. L’organismo svolge le sopra
indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati
dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione
della performance.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo puo’ accedere
agli atti e ai documenti concernenti le attivita’ ministeriali di
interesse e puo’ richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di
riferimento le informazioni all’uopo necessarie. Sugli esiti delle
proprie attivita’ l’Organismo riferisce secondo i criteri e le
modalita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.
150 del 2009.
3. L’Organismo e’ costituito da un collegio di tre componenti, di
cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico.
I componenti dell’Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati
dal Ministro della difesa per l’espletamento di un incarico
triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita’ e i
criteri di cui all’articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo
n. 150 del 2009.
4. Il Presidente dell’organo collegiale, ovvero l’unico componente
dell’Organismo, e’ un ufficiale generale o grado corrispondente delle
Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti
dell’Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un
estraneo all’amministrazione, esperto in materia di pianificazione e
programmazione strategica.
5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine
di elevare i livelli di autonomia e imparzialita’ di giudizio,
l’incarico di componente il collegio e’ conferito a personale
estraneo all’amministrazione, con comprovata esperienza nei campi
della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della
performance ovvero a personale di pari estrazione professionale
appartenente all’amministrazione.
6. E’ istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica
permanente, competente a perfezionare le attivita’ istruttorie e
quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui al comma
1. L’ufficio si articola in due reparti, dei quali l’uno sovrintende
alle attivita’ connesse con le funzioni di valutazione e di
misurazione della performance, di cui all’articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo n. 150 del 2009, e l’altro a quelle connesse con
il controllo strategico, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’organizzazione interna
dell’Ufficio e dei reparti e’ definita con determinazione del
Presidente dell’organo collegiale, ovvero dell’unico componente dell’
Organismo.
7. Il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 6 e’ nominato con
decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell’organo
collegiale, ovvero dell’unico componente dell’Organismo, fra i
generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze
armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in
possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore
della misurazione della performance.
8. All’ufficio di cui al comma 6 e’ assegnato un contingente di
personale non superiore a quattordici unita’, nel quale sono compresi
due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il
grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti
delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale
sono disposti, previo parere del Presidente dell’organo collegiale
ovvero dell’unico componente dell’Organismo, fra coloro che sono in
possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
9. Ai componenti dell’Organismo, nonche’ al personale dell’ufficio
di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici
previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta
collaborazione.
10. Al Presidente dell’organo collegiale ovvero all’unico
componente dell’Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo
trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all’articolo
19, comma 3.
11. Ai componenti dell’Organismo collegiale, di cui al comma 3,
spetta un compenso determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 10.
12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti
delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8,
compreso il responsabile dell’ufficio di supporto, e’ corrisposto il
trattamento economico di cui all’articolo 19, comma 9.
13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al
comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non
generale, e’ corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo
19, comma 8.
14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile
appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree
funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e’ corrisposto il
trattamento economico di cui all’articolo 19, comma 11.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011, n. 83

Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche’ per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 133 del 10-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l’esecuzione del
Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive
modificazioni;
Ritenuta la necessita’, al fine di assicurare un ottimale ed
efficace assetto funzionale dell’articolazione periferica
dell’amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle
effettive necessita’ marittime ed alle esigenze locali, di modificare
le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di
Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia e sostituire
la Tabella relativa alla direzione marittima di Pescara;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici marittimi periferici

1. L’ufficio locale marittimo di Terrasini e’ elevato ad ufficio
circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio
circondariale marittimo di Terrasini.
2. La delegazione di spiaggia di Diano Marina e’ elevata ad ufficio
locale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio locale
marittimo di Diano Marina.
3. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Torre a Mare, Porto
Rotondo, Isola di Capo Rizzuto e Bibione, assumendo rispettivamente
le denominazioni di delegazione di spiaggia di Torre a Mare, di
delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, di delegazione di spiaggia
di Isola di Capo Rizzuto e di delegazione di spiaggia di Bibione.
4. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita’
marittime di cui ai commi 1, 2 e 3 sono individuati nella Tabella A,
allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro
proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le
corrispondenti Tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime,
relative alle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria,
Palermo, Bari e Venezia, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 2 Circoscrizione territoriale marittima di Pescara 1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima di Pescara allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, e’ sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 150

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/