DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
cosi’ come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241,
recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione
dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti
orfane;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2007, ed in particolare
l’articolo 22;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante
attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l’articolo 1,
comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici;
Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi
dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1°
gennaio 1995;
Considerata l’opportunita’ di istituire sul territorio nazionale un
sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati
metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei
lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire
una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al
sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di
disposizioni integrative e correttive dell’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20
aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti
semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita’ di importazione, raccolta, deposito
o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta nonche’ i soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita’ di importazione di prodotti
semilavorati metallici hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare
la presenza di livelli anomali di radioattivita’ o di eventuali
sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione
dell’ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita’ che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.
2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica e’
rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi
negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78, i quali
nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche
sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia delle dogane e
sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), da emanarsi all’esito delle notifiche alla
Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e
all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono
stabilite le modalita’ di applicazione, nonche’ i contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita’, individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate ai sensi dell’articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell’articolo 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle
persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono darne immediata
comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all’Agenzie
delle regioni e delle province autonome per la protezione
dell’ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e’
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza
della presenza di livelli anomali di radioattivita’ nei predetti
materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al
livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle
comunicazioni di cui al presente comma, ne da’ comunicazione
all’ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di
radioattivita’, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da
rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il
rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera’ ad informare
della restituzione dei carichi l’Autorita’ competente dello Stato
responsabile dell’invio.».
2. All’articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono
soppresse.
3. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente
articolo, e’ adottato entro 60 giorni successivi all’esito positivo
delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi
dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1°
gennaio 1995.

Art. 2 Regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici 1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e’ effettuata sui prodotti indicati nell’allegato I. 2. Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Art. 3

Invarianza degli oneri

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell’interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 116

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 20-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Visto l’articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011, per
l’abrogazione parziale del comma 1 dell’articolo 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata
remunerazione del capitale investito;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1
dell’articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», e’ abrogato.
2. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 132

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 8-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, in particolare,
l’articolo 2, comma 8-bis, che impone alle amministrazioni di
apportare entro il 30 giugno 2010, in aggiunta ed in esito alle
riduzioni gia’ previste dall’articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ulteriori riduzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche del 10
per cento, nonche’ la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale al fine di raggiungere l’obiettivo della
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008, e in particolare l’articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 74;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia ed in particolare l’articolo 13, il quale stabilisce che «per
la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua
slovena, presso l’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia e’ istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente
regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il
personale dirigenziale dei ruoli dell’amministrazione scolastica
centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con
lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di
insegnamento slovena»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la legge di
contabilita’ e finanza pubblica ed in particolare l’articolo 21,
comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, concernente il regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti
attribuiti alla Direzione generale competente in materia di
innovazione e tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non poter recepire l’osservazione del Consiglio di
Stato relativa alla modifica dell’articolo 8 del presente regolamento
sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche
nel parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati,
l’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
stabilisce che i centri di responsabilita’ amministrativa
corrispondono «all’unita’ organizzativa di primo livello dei
Ministeri, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per
le riforme per il federalismo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimento per l’istruzione

1. All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 10, e n. 40 posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 uffici
dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono
soppresse;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici
dirigenziali non generali».

Art. 2

Dipartimento per l’universita’, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca

1. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non
generali»;
c) al comma 4, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: «m)
utilizzo e cura della banca dati sull’offerta formativa delle
universita’, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»;
d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali»,
sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non
generali».

Art. 3 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. All’articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita’ di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica; b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilita’, dell’attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti; d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell’utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero; e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste; h) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita’ e ai centri di costo; i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica; l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell’andamento della spesa; n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione; o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; p) attivita’ di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; q) supporto all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonche’ nell’esame degli argomenti all’ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero; r) funzione di autorita’ di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero; s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.»; d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali»; e) al comma 6 la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonche’ indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»; f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull’offerta formativa delle universita’ in collaborazione con la direzione generale per l’universita’, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; n-ter) cura dell’anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.

Art. 4

Uffici scolastici regionali

1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). – 1. In ciascun capoluogo di
regione ha sede l’Ufficio scolastico regionale di livello
dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate
nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici
regionali e’ di 18.
2. L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard
programmati; cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione
a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233. Il dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale
adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e
stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione
amministrativa e contabile delle attivita’ strumentali, contrattuali
e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici
dell’amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione ed al fine di assicurare la continuita’ istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei
cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
supportando la flessibilita’ organizzativa, didattica e di ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei
comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonche’
l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie, nonche’ sulle scuole straniere in Italia;
svolge attivita’ di verifica e di vigilanza al fine di rilevare
l’efficienza dell’attivita’ delle istituzioni scolastiche; valuta il
grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche’ del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
3. L’Ufficio scolastico regionale e’ organizzato in uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale
per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle
graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai
fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo
sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell’edilizia
scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di
integrazione degli alunni immigrati; all’utilizzo da parte delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente
abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza
dell’obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con
le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ costituito
l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del
Dipartimento per l’istruzione.
6. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in
n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni
dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
c) l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l’Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna si articola
in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni
dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in
lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e
in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in
n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni
dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.
8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all’Ufficio
scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni
sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la
definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio
regionale.».

Art. 5 Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale 1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell’ambito delle strutture in cui si articola l’Amministrazione, nonche’, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento e’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.». 2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, e’ sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 3 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Visto,il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione civile 14578 del 2011 Giudizio di falso rispetto ad altro giudizio con produzione documentale: pregiudizialità necessaria o logica?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

2. Si prospetta l’eventualità che il ricorso sia fondato e che il provvedimento col quale il Tribunale di Bologna ha revocato la separazione dei distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi a sè pendenti, al solo scopo di sospendere anche quelli promossi da soggetti diversi dal sig. M. (che era stato già in precedenza sospeso), debba essere cassato in una col provvedimento di sospensione. La motivazione del provvedimento in questa sede impugnato mette bene in evidenza come una situazione di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico sia stata ravvisata dallo stesso giudice bolognese soltanto nel rapporto tra l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal menzionato sig. M. e la querela di falso da quest’ultimo dedotta in via principale contro un documento che la banca opposta aveva prodotto nel giudizio di opposizione. La ragione che ha indotto quel giudice a revocare la propria precedente ordinanza di separazione dei giudizi di opposizione proposti dagli altri ingiunti, i quali non hanno formulato analoga querela di falso nè sono parti nella causa per querela di falso instaurata dal sig. M., risiede unicamente in una valutazione di opportunità, dipendente da un legame meramente logico che è stato ravvisato tra le cause in questione. Ma, almeno a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 14670 del 2003, la giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere che l’art. 295 c.p.c., interpretato in modo conforme ai principi di uguaglianza dei cittadini in rapporto alla tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, non lasci spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitatile al di fuori dai casi tassativi di sospensione necessaria. La quale può essere disposta quando la decisione del processo medesimo "dipenda" dall’esito di altra causa:

cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata; ed, a tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale sicchè occorre garantire uniformità di giudicati (cfr., tra le tante, Cass. n. 27426 del 2009). Un rapporto di pregiudizialità necessaria non è però configurabile tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (ex multis: Cass. n. 6554 del 2009). I resistenti obiettano che vi sarebbe, nella specie, un’identità parziale tra le parti del giudizio di falso (il sig. M. e la Intesa San Paolo) e dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti (la stessa Intesa San Paolo ed i fideiussori della società Immobiliare Tecno Progetti, ivi compreso il sig. M.); ma non sembra obiezione decisiva, sia perchè la riunione di più giudizi non fa loro perdere l’autonoma identità e non determina una situazione identica a quella dell’unico giudizio con pluralità di parti, sia perchè tale riunione appare essere stata in questo caso provocata proprio al fine di estendere la causa di sospensione in precedenza operante per uno solo dei giudizi anche agli altri, non essendo neppure ravvisabile tra i diversi fideiussori opponenti un legame di litisconsorzio necessario.

Occorrerebbe, piuttosto, interrogarsi sulla peculiarità del giudizio di falso proposto in via principale e sulla circostanza che, all’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes e non soltanto tra le parti del giudizio medesimo (si veda tra le altre, in argomento, Cass. n. 13190 del 2006). Una tale considerazione, tuttavia, non sembra sufficiente a far concludere che sussista sempre un rapporto di pregiudizialità necessaria, nel senso tecnico-giuridico di cui sopra s’è detto, tra il giudizio di falso proposto in via principale (altro è, naturalmente, se la querela fosse stata proposta in via incidentale) e qualsivoglia altro giudizio nel quale sia stato prodotto il documento impugnato di falso, indipendentemente da chi lo abbia impugnato. Occorre comunque stabilire se l’eventuale dichiarazione di falsità di quel documento costituisca, non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione dei quali il giudice della causa (asseritamente) pregiudicata deve tener conto nella formazione delle proprie convinzioni al fine di decidere detta causa – ciò che implicherebbe, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non anche giuridica, bensì la decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell’attore o di un’eccezione decisiva del convenuto in tale causa. Ancora una volta, cioè, deve trattarsi di una dipendenza necessaria dell’una decisione rispetto all’altra, e non di uno dei tanti elementi di valutazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso in esame, come già rilevato, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a suggerire che il rapporto tra l’accertamento della falsità del documento implichi una pregiudizialità meramente logica e che la relativa valutazione si sia esplicata sul piano dell’opportunità, senza in alcun modo investire un giudizio di necessità giuridica, o comunque senza espiicitare gli estremi di un siffatto giudizio.

Tali considerazioni, se condivise, potrebbero condurre all’accoglimento del ricorso." La corte condivide tali considerazioni, non contraddette dalla memoria successivamente depositata dalla sola parte ricorrente.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato col ricorso per regolamento e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese del regolamento medesimo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna condannando i resistenti al pagamento delle spese del regolamento, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.