DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161 Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 30-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di
eta’ per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;
Considerata l’esigenza di ottenere per l’accesso alla qualifica di
procuratore dello Stato, procedure concorsuali piu’ spedite ed
effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai
procuratori dello Stato e le oggettive necessita’ dell’Avvocatura
dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore
dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie
indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto
internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto
tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica
giuridica.».

Art. 2

1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 16. – 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di
procuratore dello Stato e’ composta da un avvocato dello Stato alla
quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due
avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza,
nonche’ da un magistrato di Corte d’appello, designato dal presidente
della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore
ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio
nazionale forense tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci
anni, e dal rettore di una universita’ statale tra i professori di
ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i
componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti
dall’avvocato generale dello Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono
espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o
da un procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati
dall’avvocato generale dello Stato.
Art. 17. – 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione
al concorso, l’avvocato generale puo’ disporre con proprio
provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente
rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara’
tenuta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale
nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata
all’articolo 16. La prima commissione procede all’espletamento di
tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente
rispetto alle altre, compresa l’individuazione della relativa
materia.
3. La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova
orale.».

Art. 3

1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma dell’articolo 18, sono inseriti i
seguenti:
«Nell’ipotesi di cui al comma 1, dell’articolo 17, la Commissione,
nel giorno stabilito per l’espletamento della prova da svolgersi
anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della
materia su cui vertera’ la prova mediante sorteggio tra le categorie
di prove scritte di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b) e
c).
A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste
perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate,
ciascuna contenente l’indicazione di una di tali prove. Dopo aver
proceduto all’appello dei concorrenti, all’estrazione si procede con
le modalita’ di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del
terzo periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei
temi della prova prescelta, secondo le modalita’ di cui al secondo e
terzo comma.».

Art. 4

1. Dopo l’articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis – 1. Nel concorso per l’accesso alla qualifica di
procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di
ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo
quanto previsto dall’articolo 25 e procede all’esame dei successivi
elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il
punteggio di sei decimi.
Art. 24-ter – 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente
secondo quanto previsto dall’articolo 17, la prima commissione
procede alla correzione dell’elaborato secondo le modalita’ indicate
dall’articolo 25.
2. All’esito della correzione, la commissione procede al
riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo
comma dell’articolo 24.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati
che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei
decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica
l’articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L’elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di
svolgimento delle prove medesime.
5. All’espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda
commissione di cui all’articolo 17.».

Art. 5 1. L’articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e’ sostituito dal seguente: «Art. 26. – 1. Per l’ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all’articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione e’ espressa unicamente mediante punteggio numerico.».

Art. 6 1. L’articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, e’ sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».

Art. 7 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» e’ sostituita dalla seguente: «trentacinque».

Art. 8

1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al
quindicesimo comma, nonche’ 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1612, sono abrogati.
2. All’articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla
quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un
vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono
soppresse.
3. All’articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e
«aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».
4. All’articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di
procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».

Art. 9 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica. L’amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 11 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 5-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque
minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle
esportazioni in Paesi terzi.

Art. 2

Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo
origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o
piu’ sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche
igieniche particolari e, eventualmente, proprieta’ favorevoli alla
salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque
potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore
in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per
taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di
inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate
sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche
essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito
ad eventuali variazioni di portata.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, sono determinati i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all’articolo 2,
secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della
direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, si procedera’ all’aggiornamento delle
prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al
comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso
tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive
emanate dalla Comunita’ europea in materia.

Art. 4

Domanda di riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale
naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve
essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa
conoscenza dell’acqua minerale naturale, che contenga, in
particolare, gli elementi di valutazione di cui all’articolo 2, comma
3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione
della sorgente, la localita’ ove essa sgorga, la denominazione
attribuita all’acqua minerale ai sensi del comma 1 dell’articolo 10,
l’eventuale trattamento dell’acqua minerale naturale mediante le
operazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e’ richiesto dal titolare di concessione o
sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle
autorita’ competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in
materia.

Art. 5 Riconoscimento 1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita’, provvede sulla domanda di cui all’articolo 4. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche’ le eventuali proprieta’ favorevoli alla salute dell’acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l’eventuale trattamento tra quelli di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d). 3. Il decreto di riconoscimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art. 6

Autorizzazione alla utilizzazione

1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale,
riconosciuta come tale ai sensi dell’articolo 4 , e’ subordinata
all’autorizzazione regionale.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata previo accertamento che gli
impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le
proprieta’, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla
sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al
Ministero della salute.

Art. 7 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; d) l’eventuale trattamento dell’acqua, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 8

Operazioni consentite e operazioni non consentite
su un’acqua minerale naturale

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende
modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del
ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione,
eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale
trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua
in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le
sue proprieta’;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonche’
dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento
con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue
proprieta’;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli
menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue
proprieta’;
e) eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera
mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche’ incorporazione o
reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d),
secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. E’ consentita l’aggiunta di anidride carbonica, in conformita’
alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.
4. E’ vietato sottoporre l’acqua minerale naturale ad operazioni
diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i
trattamenti di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di
modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.

Art. 9 Caratteristiche microbiologiche 1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un’acqua minerale naturale e’ conforme al suo microbismo normale ed e’ prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell’acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore. 2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime. 3. Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non puo’ superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto e’ misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua e’ mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C. 4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale deve essere esente da: a) parassiti e microrganismi patogeni; b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato; c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato; d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato. 5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2: a) il tenore totale di microrganismi dell’acqua minerale naturale puo’ risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente; b) l’acqua minerale naturale non puo’ presentare difetti dal punto di vista organolettico.

Art. 10 Denominazione 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. 2. Il nome di una determinata localita’ puo’ fare parte della denominazione di un’acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita’. 3. E’ vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale. 4. Non e’ consentita alcuna variazione di denominazione di un’acqua minerale naturale con la denominazione di un’altra acqua minerale naturale, salvo che di quest’ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un’acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

Art. 11

Modalita’ di utilizzazione

1. E’ vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di
recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque
minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura
tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di
fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono
essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Art. 12

Etichettatura

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali
debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le
seguenti menzioni:
1) «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera
presente alla sorgente e’ stata totalmente eliminata;
2) «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera
presente alla sorgente e’ stata parzialmente eliminata;
3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di
anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o
giacimento, e’ superiore a quello della sorgente;
4) «aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale
naturale e’ stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla
stessa falda o giacimento;
5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il
tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e’ uguale
a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione
di una quantita’ di anidride carbonica, proveniente dalla stessa
falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel
corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonche’
delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della
sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu’
sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla
lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state
effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all’articolo 6;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto
previsto all’articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere c) e d);
l) le eventuali controindicazioni.
2. Possono inoltre essere riportate una o piu’ delle seguenti
indicazioni:
a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore
dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e’
superiore a 500 mg/l;
b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato
come residuo fisso a 180°C, non e’ superiore a 50 mg/l;
c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato
come residuo fisso a 180°C, e’ superiore a 1500 mg/l;
d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e’
superiore a 600 mg/l;
e) «solfata», se il tenore dei solfati e’ superiore a 200 mg/l;
f) «clorurata», se il tenore di cloruro e’ superiore a 200 mg/l;
g) «calcica», se il tenore di calcio e’ superiore a 150 mg/l;
h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e’ superiore a 50 mg/l;
i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e’
superiore a 1 mg/l;
l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro
bivalente e’ superiore a 1 mg/l;
m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e’
superiore a 250 mg/l;
n) «sodica», se il tenore di sodio e’ superiore a 200 mg/l;
o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del
sodio e’ inferiore a 20 mg/l;
p) «microbiologicamente pura».
3. Sulle etichette puo’ inoltre essere riportata una designazione
commerciale diversa dalla denominazione dell’acqua minerale naturale,
a condizione che:
a) la denominazione dell’acqua minerale naturale sia riportata
con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo
il carattere piu’ grande utilizzato per l’indicazione della
designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale e’ diversa dalla
denominazione del luogo di utilizzazione dell’acqua minerale
naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con
caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il
carattere piu’ grande utilizzato per l’indicazione della designazione
commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita’
diverse da quella dove l’acqua minerale naturale viene utilizzata o
che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni
commerciali diverse.
4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali
possono infine essere riportate una o piu’ delle seguenti
indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell’acqua
minerale naturale:
a) puo’ avere effetti diuretici;
b) puo’ avere effetti lassativi;
c) indicata per l’alimentazione dei lattanti;
d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
f) puo’ favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
g) altre menzioni concernenti le proprieta’ favorevoli alla
salute dell’acqua minerale naturale, sempreche’ dette menzioni non
attribuiscano all’acqua minerale naturale proprieta’ per la
prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
h) le eventuali indicazioni per l’uso.
5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la
superiorita’ dell’acqua minerale naturale rispetto ad altre acque
minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
6. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di cui
all’articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le
analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate
ai competenti organi regionali prima di procedere all’aggiornamento
delle etichette.
7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le
disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate
in materia di etichettatura dalla Comunita’ europea.

Art. 13 Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche 1. E’ consentita l’utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 14 Importazione di acque minerali naturali 1. E’ consentita l’importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall’autorita’ competente di un altro Stato membro dell’Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea. 2. Per il riconoscimento di un’acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purche’ l’autorita’ competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita’ del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo’ essere superiore ai cinque anni, con possibilita’ di rinnovo subordinato all’accertamento che l’acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

Art. 15

Rapporti intracomunitari

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che
un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni
adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la
salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu’ Stati
membri della Unione europea, il Ministero della salute puo’
temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la
commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi
della decisione; puo’ richiedere, altresi’, allo Stato membro che ha
riconosciuto l’acqua, tutte le informazioni relative al
riconoscimento della stessa nonche’ i risultati dei controlli
periodici.
2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi
Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni
relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui
commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel
territorio di un altro Stato membro, nonche’ i risultati dei
controlli periodici.

Art. 16

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli
eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e
d), e sul commercio delle acque minerali naturali e’ esercitata dagli
organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o
loro consorzi, attraverso le unita’ sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza puo’ procedere in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove
si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo,
le acque minerali naturali.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita’ nell’uso delle
autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva
l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica,
ne informano i competenti organi della propria regione i quali
provvederanno affinche’ il titolare dell’autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita’.
4. Trascorso invano il termine fissato per l’eliminazione delle
cause di irregolarita’, l’autorizzazione puo’ essere sospesa o, nei
casi piu’ gravi, revocata.
5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della
salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.
6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un’acqua
minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell’Unione
europea, non e’ conforme alle disposizioni del presente decreto o
presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l’adozione
di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno
immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi
dei provvedimenti adottati.

Art. 17

Applicabilita’ delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne
le modalita’ da osservare per le denunce all’autorita’ sanitaria e
giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute
pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto
compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 18

Acque potabili condizionate

1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle
sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli
esercizi di ristorazione, e’ vietato l’uso sia sulle confezioni,
sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita’, sotto
qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o
di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano
ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare
e’ vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

Art. 19

Pubblicita’

1. Nella pubblicita’, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali
naturali, e’ vietato fare riferimento a caratteristiche o proprieta’
che l’acqua minerale naturale non possegga.
2. La pubblicita’ delle acque minerali naturali e’ sottoposta alla
preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle
menzioni relative alle proprieta’ favorevoli alla salute, alle
indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all’articolo
12.
3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad
un’acqua minerale naturale proprieta’ per la prevenzione, la cura o
la guarigione di una malattia umana.
4. Nella pubblicita’, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali
naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa
dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione e’ vietato
usare espressioni o segni che possano indurre in errore il
consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua
utilizzazione.

Art. 20

Definizione e caratteristiche

1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al
consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente,
che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o piu’ emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla
base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera
a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e’ effettuata
secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera
b), e’ effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti
microbiologici di cui all’articolo 9.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 207 Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo, a norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78…

….convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di
un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma";
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in
particolare l’articolo 151;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, recante regolamento per il riordino dell’Istituto per il
credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali e’
stato interessato da un complessivo riordino ai sensi dell’articolo
4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle
relative disposizioni di attuazione;
Visto l’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato", come modificato dall’articolo 11-sexies del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto l’articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica";
Ritenuto di dover procedere all’adeguamento della disciplina di
organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo secondo i
criteri di cui al citato comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge n.
78 del 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del
programma di Governo e dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo

1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto
per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di
amministrazione e’ composto dal presidente, rappresentante legale
dell’Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato,
d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da un membro
designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due
membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale
dell’Istituto.
2. Il collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo e’
composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il
presidente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, un
componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti
locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al
capitale sociale dell’Istituto.
3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del
collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo deve essere
adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei
componenti degli organi collegiali di cui all’articolo 1.
2. Al comma 1297 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il
consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le
parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato",
in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011
Registro n. 1,foglio n. 305

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione, sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29388 Contravvenzioni, autovelox, compiti svolti dai privati, legittimita’, circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

(motiv. semplificata ai sensi del decr. P. Pres. del 20.3.11).

Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 61 del 16/30.11.2005 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. 22 L. 689/81, proposta da A..L. avverso un verbale della polizia municipale dell’ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui all’art. 142 co. 8 cit. cod., sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica "traffipax", ritenendo fondati i motivi esposti, quelli deducenti: a) l’illegittimità, per "mancata garanzia di legalità ed obiettività nell’accertamento" delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti "validi per la sanzione", con sostanziale delega dell’accertamento; b) per la mancata periodica sottoposizione dell’apparecchio in questione, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. "taratura", ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura "metrica" dello strumento, ai sensi della normativa statale ed internazionale in materia.

Il ricorso, al quale non ha resistito l’intimato, deve essere accolto per la fondatezza di entrambi i motivi esposti, alla luce di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Il primo mezzo, deducente violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248 /1865 all. E, 22 e 23 L. 689/81, 142 C.d.S. e 345 Reg. Att., 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, trova positivo riscontro, segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S.Giorgio la Molara, nelle quali si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità, allorquando – come nella specie è stato desunto dall’analitico esame della convenzione regolante il rapporto in questione – la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all’ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale, non interferente nell’esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in questionerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le motivazioni delle precitate sentenze, al le quali si riporta.

Quanto al secondo motivo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamele affermato da questa Corte (v. in particolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenti pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relative motivazioni, secondo cui le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla legge n. 73 del 1991, istituti va del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c.d. "metrologica", diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie.

L’accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnatale va pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito, reietti va dell’opposizione, ai sensi dell’art. 384 co. 2 u.p. c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie il giudice a quo ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall’opponente.

Tenuto conto che quest’ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all’epoca delle sua pronunziatolo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente ai motivi accolti e, pronunziando nel merito, rigetta l’opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.