…del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per la competitivita’ e la giustizia sociale, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o
piu’ decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla
programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza,
trasparenza e flessibilita’, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196
del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni
correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita’
previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di
competenza, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196
del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto puo’ essere comunque adottato. Qualora il termine per
l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l’esercizio della delega o
successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo’ essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita’
previsti dai commi 5 e 6.
8. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in
materia di contabilita’ di Stato nonche’ in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e’ adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, il decreto puo’ comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, il Governo puo’ adottare, attraverso le procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.
11. All’articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e’
sostituito dai seguenti:
«1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne’
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei
contribuenti. In considerazione della complessita’ della materia
trattata e dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto
legislativo la relazione tecnica di cui all’articolo 1, comma 6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.