LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle..

…istituzioni scolastiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a
garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Giannini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 23 giugno 2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura…

…del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’ per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’ di Stato e di tesoreria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per la competitivita’ e la giustizia sociale, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o
piu’ decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla
programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza,
trasparenza e flessibilita’, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196
del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni
correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita’
previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di
competenza, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196
del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto puo’ essere comunque adottato. Qualora il termine per
l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l’esercizio della delega o
successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo’ essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita’
previsti dai commi 5 e 6.
8. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in
materia di contabilita’ di Stato nonche’ in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e’ adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, il decreto puo’ comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, il Governo puo’ adottare, attraverso le procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.
11. All’articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e’
sostituito dai seguenti:
«1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne’
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei
contribuenti. In considerazione della complessita’ della materia
trattata e dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto
legislativo la relazione tecnica di cui all’articolo 1, comma 6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera

…nonche’ del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 23 luglio 2014

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d’emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di
alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonche’ del
movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel
territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014
con cui le risorse pari a 3,5 milioni di euro assegnate con la sopra
citata delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 sono
state integrate dell’importo di 10,5 milioni di euro a valere sul
Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 28 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 151 del 21 febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita’
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel
territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera
nonche’ del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013
nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.";
Vista la nota del 4 giugno 2014 con cui il Commissario delegato nel
relazionare in ordine alle attivita’ fino ad oggi espletate ha
rappresentato la necessita’ che lo stato di emergenza venga prorogato
per ulteriori sei mesi;
Tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate ai sensi delle
sopra citate delibera non sono state ancora trasferite nella
contabilita’ del Commissario delegato;
Considerato che gli interventi predisposti sono ancora in corso e
che, quindi, si rende necessario prevedere un ulteriore e adeguato
periodo di proroga dello stato di emergenza;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la nota del 10 giugno 2014 del Presidente della Regione
Basilicata;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modifiche ed integrazioni, e’ prorogato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3
dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di
Potenza e Matera, nonche’ del movimento franoso verificatosi il
giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in
provincia di Matera.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2014 Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita’ economica";
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare,
l’articolo 10 che, istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto altresi’, il comma 4, del medesimo articolo 10 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, con il quale si prevede che lo Statuto
dell’Agenzia e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
disciplina l’articolazione, la composizione, le competenze nonche’ le
modalita’ di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori e ne stabilisce i principi e le modalita’ di adozione dei
regolamenti e degli altri atti generali di organizzazione e di
funzionamento;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre
2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese";
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
12 giugno 2014;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Graziano
Delrio, e’ stata conferita la delega per talune funzioni di
competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e, fra le altre,
quelle in materia di politiche per la coesione territoriale;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato lo Statuto dell’Agenzia per la coesione
territoriale che, allegato al presente decreto, ne forma parte
integrante.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 luglio 2014

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Delrio

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2014
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministeri giustizia e affari esterni Reg.ne Prev. n. 2175

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.