DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i
terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di
fine esercizio finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a
seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66
1. Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del
decreto interministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 22 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogato al 26 gennaio 2015.
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu’ oggetto
dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l’imposta e’ determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota
di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
2. I Comuni, in deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito
IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato
articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a
fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di
solidarieta’ comunale. I comuni interessati dalla compensazione di
cui all’ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga
all’articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali, accertano
la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarieta’
comunale per il medesimo esercizio 2014.

Art. 2

Finanziamento Fondo emergenze nazionali

1. Per l’anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e’ rifinanziato di 56 milioni di euro.

Art. 3

Supplenze brevi

1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e’
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l’anno
2014. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e’
autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al
pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e
saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilita’ delle
suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi
e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, e’ autorizzato ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Art. 4

Sterilizzazione clausola di salvaguardia del DL 66/2014 e
Ristrutturazione debito Regioni

1. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti
disposti, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati
nell’allegato al presente decreto, e’ portata in riduzione dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
2. Il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica e’
destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto
previsto per l’anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti
pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
3. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalita’ del
presente comma e’ autorizzata l’istituzione di apposita contabilita’
speciale.".

Art. 5

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell’anno 2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per
l’anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di
Polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 2.3, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro,
definitivamente al bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nelle more della
conversione del presente decreto, e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’immediata attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Giannini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2014, n. 199 Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l’altro, l’abrogazione
della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell’allegato B della
menzionata legge di delegazione europea 2013;
Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile
2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva
2009/158/CE;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
l’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE
relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e
animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita’
europea;
Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura
da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da
macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 657, concernente il regolamento per l’attuazione della direttiva
92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di
Newcastle e, in particolare, l’articolo 17, comma 3, in cui si
prevede l’obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano
a gare o ad esposizioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante
attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato
da un veterinario ufficiale ed in particolare l’allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM );
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante
attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita’ di
determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e
92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita’ d’applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da
cortile;
Vista la decisione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE
del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet
contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati
membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica
comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8
agosto 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori,
zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il
transito nella Comunita’ di pollame e prodotti a base di pollame e
che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE e, in particolare, l’articolo 4 relativo all’obbligo di
registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella
banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal
Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante
attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di
redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo
veterinario e zootecnico;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014,
recante le modalita’ operative di funzionamento dell’anagrafe
informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM ), ed in particolare
l’articolo 116 e l’allegato XIV in materia di norme di
commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle
carni di pollame;
Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni,
concernente modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 agosto 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e
delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per
gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato:
"decreto", stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi
terzi, di seguito denominate: "importazioni", aventi ad oggetto uova
da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus
gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani,
pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattivita’
ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da
consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da
ripopolamento;
b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti
alla lettera a), destinate all’incubazione;
c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non
sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia
(Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;
d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu’, destinati
alla produzione di uova da cova;
e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu’, allevati per
la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di
selvaggina da ripopolamento;
f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al
macello per essere macellati entro il piu’ breve tempo e comunque
entro 72 ore dal loro arrivo;
g) branco: l’insieme dei volatili di uguale stato sanitario,
tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un’unita’
epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti
i volatili che dividono lo stesso ambiente;
h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che
comprende meno di 20 unita’;
i) azienda: un impianto, che puo’ includere uno stabilimento,
utilizzato per l’allevamento o la detenzione di pollame riproduttore
o da reddito;
l) stabilimento: l’impianto o parte di impianto situato in uno
stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita’:
1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita’
consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di
pollame riproduttore;
2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui
attivita’ consiste nella produzione di uova da cova destinate alla
produzione di pollame da reddito;
3) stabilimento per l’allevamento del pollame riproduttore: lo
stabilimento la cui attivita’ consiste nell’allevamento del pollame
riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;
4) stabilimento per l’allevamento del pollame da reddito: lo
stabilimento la cui attivita’ consiste nell’allevamento del pollame
ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;
m) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita’ consiste
nell’incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di
pulcini da un giorno;
n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla
competente autorita’ veterinaria e sotto la responsabilita’ della
medesima dell’applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui
al presente decreto;
o) laboratorio riconosciuto: l’istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i
test diagnostici prescritti dal presente decreto;
p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario,
ufficiale o abilitato, per procedere all’esame dello stato sanitario
del pollame di uno stabilimento;
q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie
indicate nell’allegato V;
r) focolaio: l’azienda o il luogo situati nel territorio
dell’Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o piu’
casi sono stati ufficialmente confermati;
s) quarantena: impianto in cui il pollame e’ tenuto in completo
isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili,
per esservi sottoposto ad un’osservazione prolungata e per subirvi
varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate
nell’allegato V;
t) macellazione sanitaria: l’operazione attraverso la quale
vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune,
compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti
d’infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di
contaminazione;
u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali
e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i
veterinari;
v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello
nazionale dall’autorita’ competente di cui alla lettera aa) ovvero
dall’amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese
terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere
al rilascio di una certificazione ufficiale;
z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;
aa) autorita’ competente: il Ministero della salute, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie
locali.

Art. 3

Stabilimenti riconosciuti idonei
agli scambi intracomunitari

1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti
idonei dall’autorita’ regionale territorialmente competente sulla
base dei requisiti stabiliti dall’allegato II e dal piano nazionale
approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica
apportata al piano nazionale e’ comunicata alla Commissione europea
per l’approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web
istituzionale del Ministero della salute.
2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al
comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o
revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell’Azienda
sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione
della Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica – BDN -, di cui
all’articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al
pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il
tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella
BDN l’elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le
modalita’ e ai sensi della decisione 2009/712. L’elenco dei citati
stabilimenti e’ consultabile nel sito web istituzionale del Ministero
della salute.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi
intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 4

Laboratorio nazionale di riferimento

1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell’allegato I
e’ responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal
presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori
riconosciuti.

Art. 5

Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame
riproduttore e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le
uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da
reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione,
non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa
per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti
requisiti:
a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla
autorita’ regionale territorialmente competente sulla base delle
norme fissate nell’allegato II, capitolo I;
b) all’atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di
polizia sanitaria applicabile al pollame;
c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure
restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria,
per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una
malattia alla quale il pollame e’ sensibile.

Art. 6

Requisiti specifici per le uova da cova

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, sono ammesse agli
scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della
spedizione:
a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato da piu’ di sei settimane in uno o piu’
stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel
territorio dell’Unione;
2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate
nell’allegato III;
3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito
favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato,
effettuato:
3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all’atto di
questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di
malattia contagiosa; ovvero
3.2) mensilmente, fermo restando che l’ispezione piu’ recente
e’ stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso
il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi
allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite
dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la
spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra
informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono
sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale
o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di
malattie contagiose per il pollame;
b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n.
617/2008;
c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del
veterinario ufficiale ad una disinfezione.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante
il periodo dell’incubazione, una malattia contagiosa del pollame che
puo’ essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o
abilitato informa l’incubatoio interessato e l’Azienda sanitaria
locale territorialmente competente per l’incubatoio e per il branco
di origine.

Art. 7

Requisiti specifici per i pulcini di un giorno

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 possono essere
oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un
giorno che:
a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 6;
b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono
far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto
dall’allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).

Art. 8

Requisiti specifici per il pollame riproduttore
e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, possono essere
oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame
riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:
a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno
o piu’ stabilimenti con i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1),
lettera a);
b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
c) e’ stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad
un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un
veterinario abilitato, nel corso del quale non e’ stato rilevato
alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

Art. 9

Requisiti per il pollame da macellazione

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo’ essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da
una azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di
oltre 21 giorni;
b) che non e’ soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
c) in cui al momento dell’esame sanitario eseguito, a cura del
veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i
volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono
la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di
malattia contagiosa per il pollame;
d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di
polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione
della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una
malattia alla quale il pollame e’ sensibile.

Art. 10

Requisiti specifici per il pollame da macello
destinato alla Finlandia e alla Svezia

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16,
17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia
e’ altresi’ sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla
decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test
microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine
per i sierotipi di salmonelle non riportate nell’allegato II,
capitolo III, lettera A.
2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici
sono fissati sulla base del parere dell’Autorita’ europea per la
sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla
Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.
3. Il campionamento non e’ necessario per il pollame da macello
proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma
riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.

Art. 11

Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di
selvaggina da ripopolamento

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo’ essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame di piu’ di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da
ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un’azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di
oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che
precedono la spedizione, non e’ stato messo in contatto con pollame
recentemente introdotto;
b) che non e’ soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia
contagiosa per il pollame al momento dell’esame sanitario eseguito, a
cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che
precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;
d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti
in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia
sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il
pollame e’ sensibile.

Art. 12

Requisiti per le piccole partite di pollame
e uova da cova

1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi
comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6,
7, 8 e 9, nonche’ quelli indicati nell’articolo 16.
2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di
scambi intracomunitari qualora:
a) al momento della spedizione provengono da branchi con i
seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato nell’Unione dalla schiusa o da almeno tre
mesi;
2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di
malattie contagiose del pollame;
3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona
soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive
adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito
ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e’ sensibile;
b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario e’ stato
sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove
sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e
della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo
III, con esito negativo;
c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo
scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei
tre mesi che precedono la spedizione e’ stato sottoposto a prove
sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della
Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado
di affidabilita’ del 95 per cento, un’infezione avente prevalenza del
5 per cento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite
comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

Art. 13

Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione
contro la malattia di Newcastle

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli
Stati membri o regioni di Stati membri a cui e’ riconosciuto lo
status di ‘Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle’
si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei
seguenti requisiti:
1) non sono vaccinati;
2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;
3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni
prima della raccolta delle uova da cova;
b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di
selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;
2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui
alla lettera a);
3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione
garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi
completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le
condizioni della lettera a);
c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i
seguenti requisiti:
1) non e’ vaccinato contro la malattia di Newcastle;
2) e’ stato isolato per quattordici giorni prima della
spedizione, o in una azienda d’origine o in una stazione di
quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun
volatile e’ vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno
giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli
che fanno parte della spedizione e’ stato ivi introdotto durante
detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione puo’ essere
praticata nelle stazioni di quarantena;
3) e’ stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la
spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito
negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di
Newcastle secondo modalita’ stabilite dalla Commissione europea;
d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano
uno dei seguenti requisiti:
1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono
nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3);
2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici
giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini
dell’isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo
modalita’ stabilite in sede comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento dello status di ‘Zona di non
vaccinazione contro la malattia di Newcastle’ per l’intero territorio
nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della
salute puo’ presentare alla Commissione europea un programma
contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da
richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli
elementi di cui all’articolo 15.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, lo status di zona
di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle e’ attribuito ad
una regione sulla base dei seguenti criteri:
a) l’assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la
malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della
vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 657;
b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una
volta all’anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza
della malattia di Newcastle;
c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato
contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione
dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
4. La Commissione europea puo’ sospendere il riconoscimento dello
status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in
uno dei seguenti casi:
a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di
Newcastle;
b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti
di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.

Art. 14

Programmi di controllo

1. Il Ministero della salute puo’ sottoporre all’approvazione della
Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta
contro una o piu’ malattie cui e’ sensibile il pollame, precisando le
garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli
scambi, che contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia nel territorio;
b) la giustificazione del programma, data l’entita’ della
malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
c) la zona geografica in cui il programma sara’ applicato;
d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello
normativo imposto per ciascuna categoria nonche’ le procedure
relative ai test;
e) la procedura di controllo;
f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da
parte dello stabilimento;
g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati
all’atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del
programma.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di
cui al comma 1 e’ comunicata alla Commissione europea per
l’approvazione.

Art. 15

Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle
malattie cui e’ sensibile il pollame

1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle
informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale e’
totalmente o parzialmente indenne da una o piu’ malattie cui e’
sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione
contenente le seguenti informazioni:
a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa
della stessa sul territorio;
b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca
sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia
e’ obbligatoriamente dichiarata alle autorita’ competenti;
c) la durata del controllo effettuato;
d) l’indicazione dell’eventuale periodo durante il quale e’ stata
vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui
si estende il divieto;
e) le norme che consentono di controllare l’assenza della
malattia.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui
al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di
territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono
essere richieste negli scambi intracomunitari.
3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del
Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni
di cui al comma 1, puo’ modificare o eliminare le garanzie di cui al
comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 marzo 2015, n. 46 Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»,
ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti,
rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e
l’attivita’ di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l’articolo 105, comma 3;
Visto l’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, laddove e’ previsto che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, tra
l’altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di
cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita’;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida, ed in particolare l’articolo 28 concernente
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti,
nonche’ l’allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che
devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le
prove di capacita’ e comportamento;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, recante
la disciplina dell’attivita’ delle autoscuole, come da ultimo
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l’articolo 6, comma 1,
lettere b) e c);
Ritenuto di dover adeguare la disciplina in materia di parco
veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di cui
al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ di
estendere il regime di mobilita’ del parco veicolare appartenente a
piu’ sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di
istruzione automobilistica costituiti, nell’ambito della stessa
provincia, da un unico consorzio;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 18 dicembre 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7-bis
del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Possono essere messi a disposizione di un’autoscuola o di un
centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le
esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita’ e dei
comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con
il codice UE armonizzato 96, di cui all’articolo 116, comma 3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche’ per il conseguimento delle patenti di guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli
possono essere messi a disposizione dall’allievo dell’autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta’ di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio. Qualora la disponibilita’ da parte di un terzo,
in sede di prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti, sia
consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo
elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»;
b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3, lettera a)»
sono sostituite da: «, B con il codice UE armonizzato 96, di cui
all’articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonche’ delle
patenti di guida speciali»;
c) al comma 5, le parole «di cui al comma 3, lettera b)» sono
sostituite da: «utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria C1, C1E, D1 e D1E»;
d) al comma 7 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli
in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i
centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo
consorzio nell’ambito della stessa provincia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 marzo 2015

Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1224

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Regolamento di integrazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la presidenza del consiglio dei ministri

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009, n. 49

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l’inserimento dell’allegato n. 15, in relazione all’attivita’ svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell’ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, con particolare riferimento alle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, anche attraverso la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura giudiziaria relativi alle irregolarita’ e alle frodi in materia di fondi strutturali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;

Vista l’autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 – supplemento ordinario n. 175;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il comma l dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, e’ sostituito dal seguente: «1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e’ consentito il relativo trattamento, nonche’ le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, e’ aggiunto il seguente ulteriore allegato:

«Allegato 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle attivita’ connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarita’ e delle frodi in materia di fondi strutturali.

FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

FONTE NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’1l luglio 1994, relativo alle irregolarita’ e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche’ all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all’articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati, in particolare: Raccolta: presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.

Particolari forme di trattamento.

Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:

a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

b) Autorita’ di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;

c) Corte dei conti per le proprie attivita’ istituzionali di controllo.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarita’ e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorita’ nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l’apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie – Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest’ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarita’ o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). – 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non e’ previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita’ di rilevante interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.

Il trattamento e’ consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi’ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). – 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita’ di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). – 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita’ volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e’ effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Specifica attenzione e’ prestata per la verifica dell’indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita’.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita’ che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita’ di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche’ i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche’ la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

– Si riporta il testo dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformita’ al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita’ alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunita’ di interventi normativi richiesti dalla necessita’ di tutelare i diritti di cui all’art. 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita’, nonche’ delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e’ trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.».

– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie). – 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attivita’ di contrasto delle frodi e delle irregolarita’ attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresi’ le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all’art. 280 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, e’ composto:

a) dal capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;

c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;

e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Alle riunioni del Comitato sara’ di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all’ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell’amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.».