Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009
IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21
aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio
e 23 luglio 2009, con i quali e’ stata disposta l’emissione delle
prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con
godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati,
nel capitale e negli interessi, all’andamento dell’Indice armonizzato
dei prezzi al consumo nell’area dell’euro (IAPC), con esclusione dei
prodotti a base di tabacco, d’ora innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,60% indicizzati all’«Indice Eurostat» («BTP €i»)
con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino
all’importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del
20 settembre 2007, altresi’ citato nelle premesse, recante
l’emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.
I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere
effettuate operazioni di «Coupon stripping».
La prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
28 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la
seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino
l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei
titoli in emissione non verranno prese in considerazione».
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007;
le predette operazioni d’asta sono effettuate tramite sistemi di
comunicazione telematica.
Di tali operazioni verra’ redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della
diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell’ammontare nominale indicato all’art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara’ riservata agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della
diciottesima tranche. La tranche supplementare verra’ collocata al
prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le
modalita’ indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20
settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
«Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
Le domande presentate nell’asta supplementare si considerano
formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
Gli «Specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «Ordinarie» dei «B.T.P. €i» quindicennali, ivi compresa
quella di cui all’art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 30
settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per quindici giorni.
Il controvalore da versare e’ calcolato moltiplicando l’importo
nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione»,
riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato
diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l’importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse
e’ calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e
arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni
utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca d’Italia
provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione, e relativi dietimi, sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 30 settembre 2009.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2023, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007, sara’ scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «Pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2009
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11495&tmstp=1255071819283