DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2009 Autorizzazione alla provincia di Ravenna, alla variante dei lavori finanziati per l’anno 2003.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998,
n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 marzo 2004 n. 52, S.O. n. 32, recante ripartizione dei
fondi dell’otto per mille dell’IRPEF devoluti alla diretta gestione
statale per l’anno 2003, con il quale e’ stata attribuita alla
provincia di Ravenna una quota parte dei fondi disponibili pari a
€ 2.003.000,00 per «Consolidamento versanti presso l’abitato di
Fognano nel Comune di Brisighella (Ravenna)»;
Vista la nota prot. n. 96952 del 1° dicembre 2008, con la quale
l’Ente ha inoltrato a questa Presidenza la proposta di perizia di
variante sui lavori finanziati con il suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di ripartizione per l’anno 2003;
Considerato che la proposta dell’ente mantiene inalterato il costo
per la realizzazione del progetto e non apporta modifiche sostanziali
all’oggetto dell’intervento;
Vista la nota prot. n. Di.C.A.1/19086/2-4.9.3 del 12 dicembre 2008,
con la quale questa Presidenza trasmette la citata documentazione al
Dipartimento per la protezione civile per l’acquisizione del parere
tecnico;
Vista la nota prot. n. DPC/SISM/0018441 del 10 marzo 2009, con la
quale il Dipartimento competente accoglie favorevolmente la
richiesta;
Visto l’art. 8-ter del citato decreto Presidente della Repubblica
n. 76/1998, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 250/2002;
Visto il verbale della riunione del 26 marzo 2009, nella quale il
rappresentante del Dipartimento per la protezione civile conferma il
parere gia’ espresso nella sopracitata nota ed il rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze si uniforma all’accoglimento
della stessa;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata l’opportunita’ di procedere;
Decreta:

La provincia di Ravenna e’ autorizzata alla variante dei lavori
finanziati per l’anno 2003, assegnati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2003, per la realizzazione e del
seguente intervento:
lavori di consolidamento versanti presso l’abitato di Fognano nel
Comune di Brisighella (Ravenna).
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 21 aprile 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Letta

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 93

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11467&tmstp=1254987649705

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 23 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21
aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio
e 23 luglio 2009, con i quali e’ stata disposta l’emissione delle
prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con
godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati,
nel capitale e negli interessi, all’andamento dell’Indice armonizzato
dei prezzi al consumo nell’area dell’euro (IAPC), con esclusione dei
prodotti a base di tabacco, d’ora innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,60% indicizzati all’«Indice Eurostat» («BTP €i»)
con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino
all’importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del
20 settembre 2007, altresi’ citato nelle premesse, recante
l’emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.
I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere
effettuate operazioni di «Coupon stripping».
La prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
28 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la
seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino
l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei
titoli in emissione non verranno prese in considerazione».
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007;
le predette operazioni d’asta sono effettuate tramite sistemi di
comunicazione telematica.
Di tali operazioni verra’ redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della
diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell’ammontare nominale indicato all’art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara’ riservata agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della
diciottesima tranche. La tranche supplementare verra’ collocata al
prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le
modalita’ indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20
settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
«Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
Le domande presentate nell’asta supplementare si considerano
formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
Gli «Specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «Ordinarie» dei «B.T.P. €i» quindicennali, ivi compresa
quella di cui all’art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 30
settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per quindici giorni.
Il controvalore da versare e’ calcolato moltiplicando l’importo
nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione»,
riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato
diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l’importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse
e’ calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e
arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni
utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca d’Italia
provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione, e relativi dietimi, sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 30 settembre 2009.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2023, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007, sara’ scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «Pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11495&tmstp=1255071819283

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 17 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n.
1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Visto il decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per
quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si
prevede il differimento del termine per la lavorazione delle vinacce
e fecce e per la presentazione della dichiarazione dell’ufficio
dell’Agenzia delle dogane successivamente alla data del 20 giugno, il
Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di
agricoltura, in data 14 maggio 2009, ha espresso l’avviso favorevole
alla stipula dell’intesa da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni del 21
maggio 2009 e 11 giugno 2009 sono state rinviate e che la prossima
riunione del medesimo Organo e’ fissata per il 2 luglio 2009, data
successiva alla scadenza del termine di lavorazione;
Ravvisata l’urgenza di procedere all’emanazione del provvedimento
di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 giugno 2009,
fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta
acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, citato in premessa,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’art. 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei
sottoprodotti per ottenere l’alcool grezzo deve avvenire entro il 20
giugno di ciascun anno. Tuttavia, per le vinacce e le fecce non
distillate alla data del 20 giugno, e’ consentita la distillazione
entro il 31 luglio»;
b) all’art. 13, paragrafo 1, il comma 1 e’ sostituito dal
seguente:
«1. Il distillatore, per beneficiare dell’aiuto, presenta
all’Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna,
una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l’aiuto e’
richiesto. Nella stessa domanda deve essere precisato se sara’
presentata un’ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora
distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo
che saranno presumibilmente prodotti entro la predetta data del 31
luglio»;
c) all’art. 13, comma 1, e’ aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per le domande presentate tra il 1° ed il 20 giugno, la
dichiarazione di cui alla lettera a), sub c), ove non ancora resa
disponibile dall’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle
dogane, potra’ essere allegata alla domanda anche in un momento
successivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data ultima di
distillazione, fermo restando che nessun aiuto verra’ erogato prima
dell’acquisizione di detta dichiarazione».
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 96

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11493&tmstp=1255162955610

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 settembre 2009 Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376, relativo a: regolamento concernente la disciplina della raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto del Ministero della sanita’ del 29 novembre 1996,
n. 686, recante il regolamento concernente criteri e modalita’ per il
rilascio dell’attestato di micologo ed in particolare l’art. 5, comma
4;
Visto il decreto del Ministero della salute 26 novembre 2003,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre
2003, inerente al Registro nazionale dei soggetti che hanno seguito
l’attestato di micologo;
Visti i decreti del Ministero della salute in data 7 ottobre 2004,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 2004), 22
dicembre 2005, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2006), 23 gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2007) e 22 novembre 2007, concernenti successivi
aggiornamenti del registro nazionale dei micologi;
Viste le comunicazioni pervenute successivamente al 22 novembre
2007, con le quali le regioni Calabria, Abruzzo, Sicilia,
Emilia-Romagna e Umbria hanno comunicato i medesimi sono stati
registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale;
Ritenuto quindi necessario aggiornare il decreto del Ministero
della salute del 26 novembre 2003 con i nominativi dei nuovi soggetti
che hanno conseguito l’attestato di micologo;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al
Sottosegretario on.le Francesa Martini, ed in particolare l’art. 1,
comma 2, lettera b);
Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell’art. 5, comma 4, del decreto del Ministero della
sanita’ 29 novembre 1996, n. 686, e’ riportato in allegato
l’aggiornamento, alla data del 15 aprile 2009, dell’elenco nazionale
dei micologi di cui al decreto ministeriale 26 novembre 2003,
modificato da ultimo dal decreto ministeriale 22 novembre 2007.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Martini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11516&tmstp=1255164571333