Legge Regionale n. 10 del 30-04-2009 Regione Puglia. Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 65
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nell’allegato “9-B” al bilancio di previsione 2009.

ARTICOLO 2

(Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le operazioni di
ristrutturazione dei mutui compresi nell’intesa convenzionale secondo i
criteri, i limiti e le condizioni contenuti nell’articolo 41 (Finanza degli
enti territoriali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), nelle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), e
tenuto conto dell’andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal
fine sono iscritti in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 – upb
05.01.02 – e di spesa 1120025 – upb 06.02.03 – denominati,
rispettivamente, “Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei
mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e legge bilancio di
previsione 2009)” e “Rimborso alle banche somme a seguito estinzione
anticipata dei mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e
legge regionale bilancio di previsione 2009)”. Alla quantificazione dei
relativi stanziamenti si provvede con atto della Giunta regionale in sede di
eventuale definizione delle operazioni di ristrutturazione.

ARTICOLO 3

(Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)

1. All’articolo 7 (Spese utenze – Domiciliazione bancaria) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

“3 bis. La Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al
fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di
chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione
dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla
regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e
connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte
dei competenti servizi regionali di cui al comma 3.

3 ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata
utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle
rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora
insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo
1110097 – upb 06.02.01.”.

ARTICOLO 4

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9 (Disposizioni di
carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento
e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007), già prorogato dall’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009), è ulteriormente prorogato al 1°
luglio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 3 del 09-01-2009 Regione Toscana. Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento
indennitario anche differito, i rimborsi spese, l’assegno vitalizio,
l’assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico di missione, e le
altre competenze funzionali all’esercizio del mandato spettanti ai
consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

ARTICOLO 2

Trattamento indennitario

1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 spettano:
1) l’indennità di carica di cui all’articolo 3;
2) l’indennità di funzione di cui all’articolo 5;
3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
4) l’indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’articolo 11 e seguenti;
6) l’indennità di missione di cui all’articolo 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti
supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a titolo
esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; tessera
autostradale per il territorio nazionale; iniziative di aggiornamento;
contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro.
3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono
deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla
Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
4. Il contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro del Consiglio,
deliberato per i consiglieri dall’Ufficio di presidenza, si applica anche al
presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri,
a fronte dell’attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota
percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga
decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti
della Giunta stessa.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 3 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP,
con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2009-2011
il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel
rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

ARTICOLO 2

(Ricorso al mercato)

1. Per l’anno 2009 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del
bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 53.700.500,00.

2. Per gli anni 2010 e 2011 il livello massimo di ricorso al mercato, per
ciascun esercizio, è determinato in euro 50.000.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare le passività preesistenti.

ARTICOLO 3

(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
(Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e
foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e
istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in
agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) di cui alla Tabella “C” allegata alla presente
legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unità Previsionale di
Base (U.P.B.) n. 07.2.011 “Attività istituzionali” – (cap. 7819/2480), è
vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

ARTICOLO 4

(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la
somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa n. 08.1.015
(cap. 2802), di cui alla Tabella “B” allegata alla suddetta legge,
all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti
previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

ARTICOLO 5

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attivit
istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti
previsti nella allegata Tabella “C”.

2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica
anche agli Enti dipendenti dalla Regione.

ARTICOLO 6

(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007
(cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi
previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata Tabella “C”.

ARTICOLO 7

(Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B.
16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

ARTICOLO 8

(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di
servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il
cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi
orientati allo sviluppo rurale” di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre
1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata “Sviluppo e
qualificazione del settore delle produzioni cementiere e vegetali” (cap.
7824/8020).

ARTICOLO 9

(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualit
2009.
Reg. CE 1698/2005)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il
cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al
regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B.
07.2.014 (Cap. 8199).

ARTICOLO 10

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 –
Società regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)

1. L’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Societ
regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), è
sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Norma finanziaria)
1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della
Sviluppumbria S.p.A..

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito
agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio.

3. Per l’anno 2009 al finanziamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con imputazione alla unità previsionale di base 08.2.009 che assume
la nuova denominazione “Contributi della Regione per la Società regionale per
lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.” (cap. 9500/3100).

4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 2 è
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilità.”.

ARTICOLO 11

(Controllo strategico e valutazione delle politiche – Legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, articolo 99)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 99, della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria), è
autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2009 per l’attività di
studi, analisi, ricerche e valutazioni di impatto delle politiche regionali,
con imputazione alla U.P.B. 14.1.002 (cap. 704) della parte spesa del bilancio
regionale.

ARTICOLO 12

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
legge regionale 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nelle Tabelle “A” e “B” allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009
e triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con
la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente
legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano
determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale
13/2000, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nella Tabella “D” allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli
impegni di spesa nell’anno 2009, a carico di esercizi futuri, è consentita
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ARTICOLO 13

(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione,
dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da
parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82,
comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

ARTICOLO 14

1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
l’anno 2009 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2009 e per gli
anni 2010 e 2011 nel bilancio pluriennale 2009/2011.

ALLEGATO 1

TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 2

TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale in conto capitale per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 3

TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione
a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla Legge Finanziaria

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 4

TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere
in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Regione Toscana Piano Casa Legge regionale 08 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente
(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del
13.05.2009 )

Art. 1 – Finalit
1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con
i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi
edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la
compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la
fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha
carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi
edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio
dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7,
comma 2.
Art. 2 – Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a
quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle
superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui
volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori
terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i
vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da
strutture orizzontali praticabili con altezza libera media
superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi
i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al
perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso
pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del
perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55,
comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo
del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo
adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della
l.r. 1/2005;
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o
nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si
intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni
contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
http://www.pianocasa2009.com/docs/toscana/legge-2009-00024.pdf