Istituzione del fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 594, e, in particolare, l’art. 6, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175;

Sentita l’Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fondo di perequazione

E’ istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall’amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Modalita’ di gestione e ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite fra tutti gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita’ di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l’avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al Fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.

2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita’ di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 -limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972 e successive modifiche.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti – crisi il quadro strategico nazionale Legge n. 2 del 28/1/2009, G.U. n. 22 del 28/1/2009 (suppl.ord.) Testo coordinato G.U. n. 22 del 28/1/2009

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale. Alle stesse università e’ data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche’ di contrattisti ai sensi dell’articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e’ costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e’ eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all’attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e’ effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Art. 1-bis

Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e’ sostituito dai seguenti:

«9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e’ proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

Misure per la qualità del sistema universitario

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e’ ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e’ effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

Art. 3.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e’ integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all’art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e’ incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 3-bis

Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori

1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe e’ aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter

Valutazione dell’attività di ricerca

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater

Pubblicità delle attività di ricerca delle università

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche’ i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e’ pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies

Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Art. 4.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle connesse all’istruzione ed all’università.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tribunale di Napoli – X sezione civile Bollette, spese, pagamento, consumerismo, non debenza, appello (2009-06-26)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile – in persona del dott. Michele OLIVA in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 25822 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

ENEL distribuzione S.p.a. con sede in Roma via Ombrone n. 2, in persona del procuratore Rag. Mario Franco Fadda, giusta procura speciale per notaio Matilde Atlante di Roma del 30 giugno 2004 rep. 11016, elettivamente domiciliata presso ********* Appellante

E

********** rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Napolitano giusta procura a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado presso il cui domicilio in via De Gasperi, n. 45, Napoli, elettivamente domicilia Appellata

Conclusioni per l’appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di ********** condannandola alla refusione delle competenze ed onorari del grado e condannando il percipiente alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Conclusioni per l’appellata: rigettare l’appello perchè infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con atto di citazione del 24/05/2005 la sig.ra *********** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli l’Enel distribuzione in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo la restituzione delle spese di pagamento delle fatture per contratto di somministrazione di energia elettrica con il n. cliente ************, per 17 bollette per un importo di € 11,59, chiedendo fra l’altro la maggiorazione degli interessi legali e la condanna al risarcimento dei danni con attribuzione delle spese e competenze di giudizio, adducendo che la società convenuta non aveva indicato un punto di pagamento gratuito. Il giudice di pace di Napoli con sentenza depositata in data 30 dicembre 2005 accoglieva la domanda condannando l’Enel distribuzione al pagamento della somma di € 11,59 con interesse legali anno per anno su ogni bolletta pagata per le spese postali per le somme così rivalutate, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento ed al pagamento delle spese di giudizio. Proponeva appello l’Enel distribuzione con atto notificato il 31 luglio 2006 chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza per i seguenti motivi: 1) la sentenza sarebbe viziata in modo evidente dal momento che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che sorreggerebbero la condanna di essa società al pagamento delle spese; 2) l’Autorità per l’energia Elettrica e il gas è stata istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995 con finalità di promuovere la concorrenza e l’efficienza e di garantire livelli qualitativi nell’erogazione del servizio; la detta autorità con deliberazione del 28 dicembre 1999 n. 200 adottava la Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica prevedendo, per quanto riguarda il pagamento delle bollette, che la società deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; nel corso degli anni la società appellante dava corso alle indicazioni formulate nella delibera n. 200/1999; successivamente, a seguito di richiesta di essa concludente, veniva emessa la delibera n. 72/2004 a chiarimento della delibera del 1999; faceva presente la società appellante che nel corso del tempo venivano stipulate delle convenzioni con istituti di credito al fine di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello bancario senza alcun onere per il cliente e senza la necessità di apertura di conto corrente o di altro rapporto con la banca medesima, che altra modalità di pagamento era costituita dal servizio “CONTOWATT” che consente di effettuare il pagamento delle bollette tramite addebito sul conto corrente bancario, o dal servizio “bolletta da pagare on line” o dal servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito. Fa ancora presente l’ENEL appellante che con la delibera n. 72/2004 l’A.E.E.G. la diffidava ad adempiere entro 120 gg. alla delibera onde garantire una modalità gratuita di pagamento su tutto il territorio nazionale. L’Enel impugnava innanzi al TAR di Milano la delibera. Nel frattempo essa appellante dava seguito alla delibera stipulando nuove convenzioni con le banche al fine di garantire in tutte le principali città italiane la possibilità di pagare le bollette senza oneri. Nella provincia di Napoli essa società appellante ha sottoscritto due convenzioni bancarie per il pagamento, senza commissioni, delle fatture. Si costituiva la ********* il cui procuratore chiedeva il rigetto dell’appello. Precisate le conclusioni, la causa, all’udienza del 18 settembre 2007, passava in decisione con discussione orale.

Motivi della decisione

L’appello proposto dalla S.p.a. E.N.E.L. Distribuzione in persona del suo legale rapp.te avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli depositata in data 30 dicembre 2005, con atto notificato il 03.07.2006 non è fondato e deve essere, pertanto, respinto. In ordine al primo motivo di gravame riguardante la circostanza che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata in ordine alla condanna di essa società al pagamento delle 17 fatture, osserva questo giudice che tale motivo di impugnazione non ha giuridico fondamento in quanto il giudice di primo grado, seppure succintamente, ha indicato le ragioni della condanna in quanto ha richiamato la legge n. 281/1998 e la delibera n. 72/2004. In ordine al secondo motivo di gravame riguardante la circostanza che essa società appellante non avrebbe ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas laddove l’Enel aveva messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese, osserva questo giudice che anche questo motivo di gravame non ha giuridico fondamento. Come ha scritto il giudice di pace di Teano nella sentenza depositata in data 24 ottobre 2006, l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art. 1 legge citata). Inoltre l’art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione, tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37: tale comma così recita: il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazione dell’Autorità di cui all’art. 12 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas emanò la delibera n. 200/1999 (vedi G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 supp. or. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera all’art. 6 capoverso n. 6.4 imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette. D’altra parte il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione; Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca. L’Autorità con lettera del 29.10.2004 scriveva che l’ENEL distribuzione s.p.a. assicura una coperta territoriale stabile con 136 punti di riscossione gratuita della bolletta attivi diffusi sul territorio con una capillarità maggiore rispetto a quella gratuita ai clienti alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 200/1999. Tale adempimento, però, decorre dal 2004, mentre le fatture della ********* si riferiscono al 2000. L’ENEL distribuzione, quindi, è rimasta inadempiente al contratto di somministrazione stipulato con la *********. D’altra parte l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia. Che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 secondo la quale il termine legge secondo l’opinione prevalente in dottrina deve intendersi, tecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisce il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio. D’altra parte originariamente l’art. 1339 c.c. prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata con conseguente condanna dell’Enel distribuzione s.p.a. in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile in persona del giudice unico dott. Michele OLIVA definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Enel distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 5484 del 30 dicembre 2005 con atto notificato il 03 luglio 2006 così provvede: 1) rigetta l’appello; 2) condanna l’Enel distribuzione s.p.a. in in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 50,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 1000,00 per onorari oltre spese IVA e CPA nelle misure legali. Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2007.

Depositata in cancelleria il 02/11/2007

Il giudice unico

Dott. M. Oliva

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2009

Istituzione del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinita’ di Cava de’ Tirreni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 23-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante «Disposizioni per la
valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinita’ di Cava de’
Tirreni», ed in particolare l’art. 4, comma 1, che prevede
l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di un Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la
gestione del Fondo speciale, posto sotto la vigilanza del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ la nomina, sempre con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del presidente
dello stesso Comitato;
Considerato che il suindicato art. 4, comma 1, della legge n. 92
del 2009 detta, inoltre, disposizioni concernenti la composizione del
suddetto Comitato, del quale fanno parte, oltre al Presidente, un
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, un
rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un rappresentante del Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita’ del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il sindaco del comune di Cava de’ Tirreni o
un suo delegato, un rappresentante della provincia di Salerno, un
rappresentante della regione Campania, due esperti nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali tra
ricercatori o docenti universitari, ed un componente, con funzioni di
coordinamento religioso, designato dall’Abate dell’Abbazia della
Santissima Trinita’ di Cava de’ Tirreni;
Viste le designazioni riguardanti la nomina dei componenti del
Comitato, effettuate dai soggetti di cui al suddetto art. 4, comma 1,
della legge n. 92 del 2009;
Visto altresi’ il decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali in data 23 settembre 2009, con il quale sono stati nominati
due esperti componenti del Comitato nazionale;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Comitato nazionale per la realizzazione
del progetto e per la gestione del Fondo speciale

1. E’ istituito presso il Ministero per i beni e le attivita’
culturali il Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e
per la gestione del Fondo speciale, di seguito denominato Comitato,
previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per
la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinita’ di Cava de’
Tirreni.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano
emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti, e
alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell’ambito
delle disponibilita’ ordinarie di bilancio della Direzione generale
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, in
conformita’ a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 92
del 2009.
3. Il Comitato e’ posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali che la esercita attraverso la Direzione
generale cui al comma 2. La stessa Direzione generale assicura il
supporto amministrativo al Comitato.
4. Il Comitato approva un proprio regolamento di funzionamento e di
organizzazione dei lavori.

Art. 2

Nomina del presidente del Comitato

1. L’On. Gennaro Malgieri e’ nominato presidente del Comitato.

Art. 3

Composizione del Comitato

1. Fanno altresi’ parte del Comitato:
a) dott.ssa Marina, Giannetto, rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali;
b) avv. Amilcare Troiano, rappresentante del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) cons. Carlo Modica de Mohac, rappresentante del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
d) dott. Luigi Gravagnuolo, sindaco del comune di Cava de’
Tirreni;
e) on. Edmondo Cirielli, rappresentante della provincia di
Salerno;
f) dott.ssa Vera Valitutto, rappresentante della regione
Campania;
g) prof. Franco Cardini e prof. Marco Galdi esperti nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 23
settembre 2009;
h) Dom Benedetto Maria Salvatore Chianette, Abate dell’Abbazia
della Santissima Trinita’ di Cava de’ Tirreni, componente con
funzioni di coordinamento religioso.

Art. 4

Durata

1. Il Comitato dura in carica fino al 31 dicembre 2012. Prima della
scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione
sull’attivita’ svolta al Ministero per i beni e le attivita’
culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante
utilita’ dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=09A13942&tmstp=1259050714633