LEGGE 24 novembre 2009, n. 167 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 24-11-2009

testo in vigore dal: 25-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 24 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2724): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Gelmini) il 25 settembre 2009. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla XI commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 ottobre 2009. Esaminato in aula il 19 ed il 20 ottobre 2009 ed approvato il 21 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1835): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente , il 23 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 28 ottobre 2009. Esaminato dalla 7ª commissione il 28 ottobre 2009; il 3, 4, 5, 11, 12 e 17 novembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 18 novembre 2009.

Avvertenza
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale. n.
223 del 25 settembre 2009.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le
modifiche apportate alla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-24&task=dettaglio&numgu=274&redaz=009G0179&tmstp=1259133001558

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali Legge n. 20 del 3/3/2009, G.U. n.64 del 18/3/2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d’intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge Regionale n. 11 del 28-04-2009 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 luglio 2006, n.11 – Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 2 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche ed integrazioni all’articolo 18 “Modalità del controllo” della Legge
Regionale 14 luglio 2006, n.11

1. Il comma 6 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11, è
così sostituito:

“6. I bilanci di previsione ed i rendiconti dell’Agenzia di Promozione
Territoriale (A.P.T.), Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
(A.L.S.I.A.), Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.),
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.),
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), Ente Parco
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ed Ente Parco
Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane sono approvati con legge
unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione; i relativi assestamenti e variazioni degli Enti sopra menzionati
nonché i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni
di bilancio delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
di Potenza e Matera sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo
le modalità e nei termini di seguito prescritti.”

2. Al comma 8 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11, è
aggiunto il seguente periodo:

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dai
Presidenti delle Commissioni Permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente
della Giunta o da un suo rappresentante, in sede di programmazione dei lavori,
definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio regionale. In
tali circostanze il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è
prolungato per la durata del periodo di sospensione dell’attività.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di urgenza e pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it