Legge Regionale n. 3 del 05-02-2009 Regione Campania. Norme per l’organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 10
del 16 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la
cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di
ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come
terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego
di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in et
pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita
nella Regione Campania con legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo
51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è
quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche
placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter
contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate
sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei
propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di
manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue
prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio
regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e
provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di
controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

ARTICOLO 2

Interventi

1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla
donazione del cordone ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti
del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l’acquisto di
frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del
cordone ombelicale.

ARTICOLO 3

Ruolo della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 4

Consenso e reclutamento

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere
codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche.
Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma
di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni
di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di
fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso
scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso
prevede l’obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di
sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli
previsti.

ARTICOLO 5

Sostegno alle Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo
dell’informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio
1993, n. 9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e
insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e dalle
federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro
sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l’autonomia,
valorizzandone l’apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella
della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e
sostiene, in particolare, iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidariet
che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non
remunerata e associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul contenuto delle
procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle attività di aferesi
produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie del sangue;
e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei
pazienti omeopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina
preventiva a favore dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di
emocomponenti , di midollo e di cordone ombelicale;
f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni
e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte
le attività di competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata
dei donatori associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei
diversi emocomponenti.
4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle
strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni di promozione
alla donazione in quanto titolari delle competenze per l’educazione alla
salute e di medicina preventiva. Sono pertanto promosse, a livello
dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di
donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della
donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative
tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela
della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti
dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
5. La Regione Campania provvede all’istituzione e al sostegno di programmi di
formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti
Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone
ombelicale.

ARTICOLO 6

Divulgazione materiale informativo

1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione
è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori
ginecologici ed i consultori.
2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al
comma 1 sono a carico della Regione.

ARTICOLO 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati
in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per
l’anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova
istituzione, denominato: “Norme per l’organizzazione della Banca regionale di
Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)”, della unità previsionale di base (UPB)
4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con
prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell’anno
2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 23-07-2009 Regione Emilia – Romagna.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia – Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Primo provvedimento generale di variazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 128
del 23 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2009
sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 261.478.794,74 quanto alla
previsione di competenza, e aumentato di Euro 205.635.366,42 quanto alla
previsione di cassa.

ARTICOLO 2

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2009 sono
introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta aumentato di Euro 261.478.794,74 quanto alla
previsione di competenza e aumentato di Euro 147.064.871,20 quanto alla
previsione di cassa.

ARTICOLO 3

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23
(Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) dopo le parole “di cui
all’elenco “E” sono aggiunte le seguenti parole: “e all’interno della stessa
unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch’essi
nell’elenco “E””.

ARTICOLO 4

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al
credito risultanti dalla allegata Tabella 1 – Variazioni alle previsioni
dell’entrata – il mutuo autorizzato dall’articolo 16, comma 1 della legge
regionale n. 23 del 2008, di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009, ed imputato al Capitolo 06500 – U.P.B. 5.17.12500 – Mutui di
competenza regionale – è aumentato di Euro 54.000.000,00.

2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 23 del
2008 è aumentato di Euro 48.000.000,00.

3. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo
16, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2008 è ridefinito in Euro
209.417.305,91.

ARTICOLO 5

Ricognizione residui attivi e passivi –
Approvazione conto del tesoriere

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in
chiusura dell’esercizio 2008 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a
norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile
del Servizio Bilancio e finanze n. 3381 del 24 aprile 2009, e della giacenza
iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio
Bilancio e finanze n. 3382 del 24 aprile 2009, di approvazione del conto del
tesoriere reso a norma dell’articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale
n. 40 del 2001, è disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di
previsione 2009 di cui all’articolo 11, comma 3 – Residui attivi e passivi,
comma 4 – Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio e comma 5 – Giacenza
iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

ARTICOLO 6

Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di
amministrazione dell’esercizio precedente

1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al
bilancio dell’esercizio 2009, l’avanzo definitivo di amministrazione
dell’esercizio precedente è determinato in Euro 7.111.993.958,55.

ARTICOLO 7

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2009-2011 approvato
dall’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2008, sono apportate le
variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente
legge.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 27-02-2009 Regione Lazio.

Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD).
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 9
del 7 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 dello
Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive
modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e
successive modifiche, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai
loro nuclei familiari la presa in carico globale e un adeguato livello di
assistenza, promuove politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di disabilità, anche
attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del principio di pari
opportunità;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la libertà di scelta,
l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con
disabilità, con particolare riguardo alle condizioni di gravità;
d) garantire alle persone disabili un approccio multidisciplinare e
personalizzato, anche ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo delle politiche
sociali e del sistema dei servizi a livello regionale e locale, le famiglie
delle persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e
favorendone la partecipazione all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in un’ottica di
integrazione con particolare riferimento alle strutture socio-educative, socio-
lavorative, culturali e del tempo libero, tale da assicurare la continuità del
percorso personalizzato nelle varie fasi della vita ed evitare processi di
emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di
informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare
l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi
culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.

ARTICOLO 2

(Centro di accesso unico alla disabilità)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonché l’efficiente
gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili e ai loro nuclei
familiari ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le azioni ed i
servizi di cui alla presente legge, in ciascun ambito distrettuale,
all’interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è
istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di seguito denominato
CAUD in grado di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilità.

2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per
la disabilità;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle
prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con
le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle
pari opportunità;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare
riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori
sociali e sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la scheda
individuale di cui all’articolo 9 ed attivare percorsi di integrazione
attraverso gli interventi di cui all’articolo 4;
e) attivare un’équipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado
di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione
multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione
del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale
e responsabilità sul conseguimento dei risultati. La struttura individua un
operatore di riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte, la
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del terzo
settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e le
categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano sociosanitario di zona.

ARTICOLO 3

(Destinatari)

1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della l. 104/92;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di
un’eventuale disabilità;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 4

(Linee di intervento)

1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’articolo 1 sono
perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuità e l’interdisciplinarità della presa in
carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei servizi e le
realtà sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione socio-sanitaria, la
diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l’assistenza
personale, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento lavorativo e
sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una vita
indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al momento in
cui la persona con disabilità si trovi temporaneamente o stabilmente priva di
adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per le
famiglie che assistono persone con disabilità;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano quale rete
di sostegno e promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato nel
proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale che
attraverso la promozione di specifiche attività;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale responsabile
anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy, anche
al fine di sviluppare azioni territoriali che integrino l’attività produttiva
agricola, le aree verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di
persone con disabilità.

ARTICOLO 5

(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali”)

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è
aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di
tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensit
assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva,
destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di handicap fisico,
intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.”

ARTICOLO 6

(Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità)

1. E’ istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi
della disabilità, di seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare
la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria,
socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le
persone con disabilità, nonché la definizione delle relative scelte
programmatiche di indirizzo.

2. Il Coordinamento è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di politiche sociali che lo
presiede;
b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
sanità;
c) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
istruzione, diritto allo studio e formazione;
d) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;
e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle province del Lazio;
f) un rappresentante indicato dai direttori generali delle aziende unit
sanitarie locali;
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Unione province d’Italia (UPI).

3 Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i rappresentanti
degli assessorati che di volta in volta sono competenti per l’argomento
trattato.

4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) definisce l’analisi dello stato dei bisogni complessivi delle persone con
disabilità e delle prospettive della loro evoluzione, anche promuovendo
specifici studi e ricerche;
b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano integrato triennale
sulla disabilità con la contestuale definizione e indicazione delle strategie
e delle azioni volte a garantire la realizzazione dei servizi e degli
interventi di cui all’articolo 4;
c) provvede all’elaborazione di linee guida per la realizzazione del piano nei
diversi ambiti territoriali, nonché per la definizione degli accordi di
programma di cui all’articolo 8;
d) individua specifiche attività progettuali e promuove iniziative
sperimentali o innovative per favorire la presa in carico e l’autonomia delle
persone con disabilità d’intesa con le associazioni rappresentative delle
persone con disabilità e dei loro familiari.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al fine di
assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle
politiche in materia nonché nella definizione delle relative scelte di
programmazione, di indirizzo, di controllo e di vigilanza, il Coordinamento si
avvale dell’apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità,
di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi
della disabilità e dell’handicap) e successive modifiche.

6. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce le modalità di
funzionamento del Coordinamento.

ARTICOLO 7

(Piano integrato triennale per la disabilità)

1. Nell’ambito delle linee della programmazione regionale sociale e
sanitaria ed in correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta del
Coordinamento, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano
integrato triennale per i problemi della disabilità e ne definisce modalità di
attuazione e di finanziamento.

2. Il piano integrato triennale individua in particolare :
a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli
interventi in relazione ai risultati, all’efficacia delle metodologie
adottate, all’impatto sociale delle azioni programmate, nonché per l’eventuale
revoca dei finanziamenti;
b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli
interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge
regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

ARTICOLO 8

(Accordi di programma)

1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere con le aziende
unità sanitarie locali e le province specifici accordi di programma
finalizzati al decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed azioni
in favore delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale nell’ambito della propria attività di indirizzo e
coordinamento, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la
redazione degli accordi di programma e detta le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo, con la definizione dei criteri, delle modalità di
finanziamento e di verifica delle attività svolte.

ARTICOLO 9

(Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili)

1. L’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e)
compila una scheda individuale della persona disabile che registri i dati
soggettivi, la composizione e la situazione del nucleo familiare, la
valutazione della disabilità, delle capacità residue e dei bisogni, il piano
di trattamento, i percorsi ed i sostegni attivati e da attivare ai fini
dell’inclusione sociale e per la realizzazione del progetto di vita
personalizzato.

2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto del diritto alla
riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche è istituita
presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.

ARTICOLO 10

(Partecipazione)

1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle associazioni delle
persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione,
valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge,
il CAUD, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, promuove
la partecipazione e il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi
della disabilità e delle eventuali consulte territoriali per la disabilità ove
presenti.

ARTICOLO 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati
ottenuti che indichi in particolare:
a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze
emergenti dall’attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto
di vista dell’analisi costi-benefici, di cui alla presente legge;
b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;
c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della
spesa e degli investimenti in materia.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione:
a) nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte corrente”, con uno
stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte capitale”, con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T28501, lettera h), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale e, in termini di cassa, dal
capitolo T25502.

2. Su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali
la Giunta regionale adotta annualmente il programma di finanziamenti per i
soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di cui alla presente
legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 dek 09-04-2009 Regione Liguria. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23
(Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))

1. All’articolo 1 della l.r. 23/2004, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

“3 bis. Il Fondo di cui al comma 1 può inoltre essere utilizzato per il
finanziamento di interventi per il riequilibrio patrimoniale e il
consolidamento della struttura finanziaria degli organismi del sistema
formativo di cui al medesimo comma.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it