Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9794 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso del 7.11.2003 S.A.C., D.M. e D.S.A. si opponevano all’o.i. n. 5/2002 TU dell’Ufficio del Contenzioso regionale di Foggia per il pagamento di Euro 5174,32 per violazione della L.R. n. 8 del 1996, art. 17 respinta dal GP di Foggia, con sentenza n. 324/05, sul presupposto che gli ispettori avevano contestato l’attività abusiva di agenzia di viaggi avendo rinvenuto depliants e proposte turistiche di viaggi anche all’estero, la C.I.V.A.T.U.R.S. risultava nell’elenco abbonati Telecom e nelle pagine gialle come agenzia di viaggi e turismo ed, anche a ritenere non avesse fini di lucro, non aveva rispettato le prescrizioni di legge.

Ricorrono i soccombenti con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Regione Puglia.

I ricorrenti riferiscono in modo incompleto i precedenti della vicenda in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in virtù del quale, dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa decisione impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ("ex plurimis" Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riferire sommariamente di alcuni atti, senza alcuna possibilità di ricostruire l’"iter" processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse. Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottale.

Comunque non si supera la complessiva ratio decidendi della sentenza sopra riportata.

Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile anche ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 800,00 per onorari e 200,00 per esborsi oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1589 Motivazione dell’atto

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Svolgimento del processo

1. Il T.A.R. per la Calabria, con la sentenza in epigrafe, dichiarava irricevibile il ricorso n. 606 del 1986 (notificato alle amministrazioni resistenti il 26 e 27 maggio 1986), proposto da A.F., tesoriere del Comune di Galatro, avverso la delibera del 31 gennaio 1986 del comitato regionale di controllo, sezione di Reggio Calabria, di annullamento della deliberazione della giunta municipale di Galatro n. 1024 del 21 dicembre 1985 (pubblicato all’albo pretorio dal 14 al 19 febbraio 1986), con la quale il compenso annuo per il servizio di tesoreria era stato aumentato da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, rilevando d’ufficio la tardività della proposizione del ricorso, oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto gravato all’albo pretorio. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, lamentando l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso, in quanto il termine d’impugnazione decorreva non già dalla pubblicazione, bensì dalla notificazione del provvedimento ad esso istante, quale principale e diretto destinatario dei relativi effetti, eseguita per la prima volta solo in data 12 aprile 1996. Nel merito, riproponeva i motivi dedotti in prime cure e, in riforma della gravata sentenza, chiedeva l’accoglimento del ricorso in primo grado, con vittoria di spese.

3. Sebbene ritualmente evocate in giudizio, le Amministrazioni appellate omettevano di costituirsi.

4. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e merita accoglimento.

2. E’, segnatamente, fondato il motivo d’appello, con cui è dedotta l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso in primo grado, in quanto:

– (i) la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3112);

– (ii) il ricorrente in primo grado, all’epoca gestore del servizio di tesoreria del Comune di Galatro, è indubbiamente da qualificare alla stregua di soggetto direttamente interessato dagli effetti del gravato provvedimento di annullamento della delibera comunale di aumento del compenso per il servizio, essendo il medesimo peraltro espressamente contemplato nel gravato provvedimento;

– (iii) ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento non era dunque sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio, ma occorreva la notificazione all’istante, mai avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado (v. certificazione del sindaco del Comune di Galatro del 15 giugno 1999, attestante l’intervenuta notifica del provvedimento al ricorrente solo in data 12 aprile 1996, a causa già pendente), sicché il ricorso in primo grado è stato proposto tempestivamente.

S’impone dunque la riforma della gravata sentenza, con conseguente ingresso delle questioni di merito.

3. I motivi di ricorso in primo grado (eccesso di potere sub specie di carenza di motivazione e violazione della circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984) sono fondati e vanno accolti.

Mentre, invero, la deliberazione n. 1024 del 21 dicembre 1995 della giunta municipale, con la quale il compenso per il servizio di tesoreria è stato determinato nell’importo annuo di lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, è ampiamente motivata, sia con richiamo alla circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984 – che per i comuni con una popolazione da 2.501 a 5.000 (in cui rientra il Comune di Galatro) stabiliva un compenso annuo di lire 10.000.000 -, sia con riguardo al notevole aumento del "movimento di cassa in conseguenza anche dei nuovi compiti attribuiti ai comuni da disposizioni di legge e per tutte le spese relative al servizio termale" (v. così, testualmente, la citata delibera) e all’incremento delle spese di gestione e del personale del servizio di tesoreria, il gravato provvedimento di annullamento adottato dal comitato regionale di controllo si limita, per contro, all’enunciazione apodittica che l’aumento del compenso deliberato dalla giunta municipale "non appare giustificato", senza ulteriore motivazione, così incorrendo nei vizi di manifesta violazione dell’obbligo motivazionale e di palese violazione della citata circolare regionale.

Per le ragioni esposte, il ricorso in primo grado va accolto, con sequela di annullamento del gravato provvedimento.

4. Considerato l’esito della causa, le spese del doppio grado, liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico dell’appellata Amministrazione regionale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso in primo grado; condanna l’appellata Amministrazione regionale a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 05-04-2011, n. 13572 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 2 ottobre 2008 la Corte d’appello di Firenze confermava quella di primo grado che, al termine di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.F. colpevole del reato continuato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere, in concorso con F.E., venduto e trasportato da Livorno ad Arezzo imprecisate quantità di cocaina destinate al compratore Fi.Ro. – e l’aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.

La difesa ricorre contro la sentenza e denuncia:

1. l’incompetenza per territorio del tribunale di Arezzo, perchè il reato era stato commesso in Livorno, dove l’imputato deteneva lo stupefacente, concludeva le vendite e da dove iniziava il trasporto, per cui la competenza spettava al tribunale di Livorno; aggiunge che il presente procedimento avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al menzionato tribunale perchè avanti alla Procura della Repubblica presso detto tribunale pendeva a suo carico altro procedimento per analoghi reati;

2. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè la citata circostanza attenuante è stata negata per la quantità di sostanza sequestrata in occasione dell’arresto di F. (g. 290 di cocaina), senza tener conto dei mezzi, modalità e altre circostanze dell’azione;

3. mancanza di motivazione, perchè sono state negate le attenuanti generiche senza tener conto dell’incensuratezza, della giovane età e della confessione resa.

1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che nel giudizio abbreviato, vigendo il principio stabilito dall’art. 440 c.p.p., comma 1 della decisione "allo stato degli atti", il giudice può legittimamente utilizzare per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, esclusi soltanto quelli viziati da inutilizzabilità patologica o da nullità assoluta.

Infatti la richiesta di giudizio abbreviato contiene un negozio processuale di tipo abdicativo che, nei limiti del potere dispositivo della parte richiedente, comporta l’accettazione degli effetti degli atti eventualmente nulli, cosicchè le nullità relative o intermedie sono indeducibili o restano comunque sanate a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 1 e art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), avendo il richiedente il rito abbreviato dimostrato per facta concludentia di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

L’incompetenza per territorio, al pari delle nullità relative o intermedie, è rinunciabile e, come tale, una volta chiesto e ammesso il rito abbreviato, la relativa eccezione diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e rigettata.

Aggiungasi che il giudizio abbreviato è governato da regole diverse da quelle dettate per il giudizio ordinario e che una deroga significativa è rappresentata dalla mancanza del segmento processuale previsto dall’art. 491 c.p.p. dedicato alla trattazione e decisione delle questioni preliminari, tra le quali è compresa anche la competenza territoriale (vedi, in generale, Sezioni Unite, sentenze Tammaro e Cieslinsky e, in particolare, in tema di nullità da incompetenza per territorio, Sez. 6, 4.5.2006, Acampora, rv 234.392; idem, 17.10.2006, Cimino, rv 235.600).

Pertanto il motivo di ricorso fondato sulla pretesa incompetenza per territorio è inammissibile.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla legge (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (v. Sezioni Unite, 21.6.2000 n. 17, Primavera, rv 216668).

Pertanto la sentenza impugnata ha legittimamente escluso la possibilità di riconoscere l’attenuante in questione, rimarcando l’elevata quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta.

1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Invero il giudice a quo, attenendosi ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., ha legittimamente negato la concessione delle attenuanti generiche, giustificandola con il richiamo sia alla gravità dei fatti sia alla personalità negativa del reo, segnato da precedenti condanne per porto abusivo di armi e per violazione della disciplina sull’immigrazione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 21-04-2011, n. 16011 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 12.2.2004, dichiarava V.P. responsabile del reato di cui all’art. 609 bis limitatamente ad un unico fatto in danno del minore T.D., che riteneva commesso il (OMISSIS), e, con l’attenuante del fatto di minore gravità e le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di avere agito nei confronti di minore degli anni 14, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, con interdizione dal pubblico ufficio di insegnante per la durata di anni due e con l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile alla quale veniva assegnata una provvisionale di 5.000 Euro, al contempo assolvendo il V. da tutti gli episodi precedenti a quello del (OMISSIS) perchè il fatto non sussiste.

Il processo nei confronti di V.P. muoveva dalla denuncia presentata il 16 aprile 2000 da R.D., madre di T. D. alla quale, il giorno precedente, il figlio, piangente, aveva detto che il professore di musica – l’imputato – lo toccava; ciò avveniva, secondo quanto detto dal ragazzo – allora dodicenne – alla madre, alla fine della lezione: il professore lo tratteneva nell’aula video (così era chiamata l’aula di musica perchè attrezzata per visionare musicassette) mentre i compagni tornavano in classe, lo faceva cantare, gli toccava l’ugola e poi, con la scusa di controllare se gli erano cresciuti i peli sulla pancia, gli faceva alzare la maglietta e, infine, gli faceva abbassare i pantaloni e gli toccava il pene ed i testicoli; a raccontare il fatto il ragazzino si era determinato su consiglio dei compagni con i quali si era confidato. D., sentito con le forme dell’incidente probatorio, il 23/12/2000, riferiva che la prima volta che il professore lo aveva toccato risaliva ai primi giorni di scuola della prima media e lui aveva pensato che fosse una specie di visita medica, non ne aveva parlato perchè non capiva niente poi non era più successo fino alla seconda media quando, invece, si era verificato quasi tutti i giorni da metà (OMISSIS) alle vacanze di natale, quando preparavano il concerto di Natale e, quindi, da febbraio – con brevi interruzioni a carnevale ed a Pasqua – fino alla denuncia.

La predetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova, prima sezione penale, con sentenza in data 25.1.2006 che, però, la Corte di Cassazione, Sezione 3^ penale, con pronuncia in data 27.6.2007, annullava con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

La Suprema Corte invitava la Corte di merito a compiere una nuova ed approfondita valutazione di tutti gli elementi processuali dando conto del suo convincimento con motivazione congrua ed adeguata.

Evidenziava:

a) l’affermazione di attendibilità della p.o. senza spiegarne la ragione se non per la considerazione che non vi era prova che fossero dolosamente false o frutto di un intento calunnioso, considerazione errata, poichè la mancanza di dolo o intento calunnioso non comporta necessariamente l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie;

laddove il vaglio dell’attendibilità del T. era necessario poichè il Tribunale aveva ridotto le accuse avendo accertato che i fatti per cui era intervenuta assoluzione non potevano essersi verificati, essendovi prova positiva della loro non verificazione. b) che erroneamente era stato dato rilievo ad indicatori di disagio che non assumono alcun rilievo una volta esclusi gli abusi precedenti quello per cui era intervenuta condanna;

c) che era stata respinta con motivazione illogica ed errata la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale con riesame della p.o. sulla sua reiscrizione al corso di canto;

d) l’assenza di motivazione circa la richiesta dell’appellante di acquisire le dichiarazioni del teste Ro. in sede di indagini difensive e la illogicità della motivazione circa la mancata annotazione, sul registro di classe del 13 aprile, di un rientro del T. in classe con un ritardo di circa mezz’ora e del fatto che il ragazzo fosse piangente.

La Corte di Appello di Genova, terza sezione penale, con sentenza in data 7.10.2009, confermava nuovamente la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale richiamava i motivi d’appello secondo i quali il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni del T. la cui intrinseca inattendibilità derivava dal drastico ridimensionamento delle accuse e dal fatto che la p.o. si era iscritta nell’anno scolastico successivo alla denuncia al corso facoltativo di canto tenuto dall’imputato, indice questo della falsità delle accuse. Il T., inoltre, non aveva collocato l’ultimo episodio al (OMISSIS) ed anzi lo aveva ricondotto a (OMISSIS) e nessuno dei testi, che aveva riferito che il T. era ritornato in classe piangente dicendo che il prof. V. gli aveva toccato i genitali, aveva collocato tale episodio il (OMISSIS): era erronea, a dire dell’appellante, l’annotazione di riento del T. alle ore 16 dopo l’ora di canto, poichè ciò non significava che il ragazzo fosse tornato in ritardo e piangente (circostanza che l’assistente P. avrebbe annotato).

La Corte quindi:

– osservava che l’assoluzione del V. da tutti gli altri fatti denunciati da T.D., tranne l’ultimo, non comportava di per sè un giudizio di inattendibilità della persona offesa poichè al verdetto assolutorio si era pervenuti solo in quanto le accuse erano rimaste senza riscontro alla luce di quanto emerso dai registri di classe.

– Valutava la strutturazione del racconto, l’uso di una terminologia adeguata all’età, l’assenza di ogni indizio di suggesionabilità o di pressioni e, soprattutto, la descrizione delle condizioni dell’abusatore durante l’abuso (pag. 7 sent), richiamando il riscontro costituito dalle dichiarazioni di un altro ragazzo, C.D., indicato dal T. come compagno che gli aveva raccontato di aver vissuto un’esperienza simile alla sua e che a dibattimento aveva descritto approcci analoghi anche sotto il profilo spaziale e temporale.

Valutava, sulla scorta delle dichiarazioni della R., madre della p.o., e di quelle rese dallo stesso T., le ragioni della reiscrizione al corso di canto facoltativo tenuto dal prof. V., dopo i fatti (p. 9 sent.) concludendo per la superfluità del riascolto del T. che era già stato sentito sulle ragioni che lo avevano indotto (sostanzialmente una grande passione per il canto, a scapito anche dello studio scolastico) a frequentare il corso ulteriormente.

Richiamava, poi, la data del (OMISSIS), in cui sarebbe stato commesso l’ultimo episodio di abuso, per il quale fu pronunciata condanna, secondo quanto stabilito dal Tribunale, due giorni prima della confessione del bambino ai genitori e lo stesso giorno in cui, secondo le dichiarazioni di vari testi, il T., ritornato in classe piangente, aveva raccontato ad alcuni compagni che il V. lo aveva molestato toccandogli i genitali e proprio il 13 aprile era annotato sul registro di classe che tutti i componenti del coro erano ritornati alle ore 16 tranne il T.. Inoltre, rilevava, sulla scorta delle dichiarazioni del T., che aveva costantemente affermato che dopo la denuncia della madre (avvenuta il 15 aprile) il V. non lo aveva più molestato e che aveva riferito il fatto alla madre qualche giorno dopo essersi confidato con i compagni, la mera imprecisione contenuta nell’incidente probatorio secondo cui il T. aveva affermato di essersi confidato a metà maggio e che le molestie si erano protratte sino a metà (OMISSIS); essendo il fatto contestato fino ad (OMISSIS), non aveva alcuna rilevanza l’esame delle cassette contenenti registrazioni ambientali per accertare se il 4 maggio il T. si era fermato con il V. nell’aula video, nè era necessario acquisire il registro pomeridiano del 4 maggio.

L’assistente P. aveva riferito di presumere che il T. fosse rientrato dopo venti minuti, mezz’ora e la Corte concludeva che doveva ritenersi provato che il T. il pomeriggio del (OMISSIS) era rientrato in classe con un ritardo di circa mezz’ora e che a fine aprile a scuola circolava la voce che il T. fosse stato molestato dal Prof. V., sicchè doveva collocarsi al 13 aprile l’episodio riferito dai testi compagni di scuola.

Negava, infine, la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste Ro. al difensore circa il fatto che era andato a prelevare il prof. V. a scuola alle ore 16 del (OMISSIS), rilevando che il Tribunale, con osservazione condivisibile, aveva dubitato della veridicità di tali dichiarazioni perchè in contrasto con l’annotazione del ritardo sul registro.

Avverso tale sentenza della Corte genovese, ricorre nuovamente per cassazione V.P., personalmente, deducendo la persistente (rispetto alla sentenza di primo grado) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto vari profili.

1. Unitamente alla violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p. e l’omessa precisa individuazione del tempus commissi delicti sulla base delle dichiarazioni della p.o., unica prova diretta; ricostruzione induttiva, del tutto arbitraria. Contesta l’impianto motivazionale e l’insufficienza dell’analisi condotta per verificare se nelle dichiarazioni del T. vi fosse la specifica accusa di aver subito l’abuso il (OMISSIS) o in data prossima ad essa.

2. In relazione all’inattendibilità intrinseca ed estrinseca del teste accusatore T.D. smentito dai registri scolastici e dai testi a discarico e la manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene attendibile il T. per il giorno (OMISSIS) perchè non "coperto" dai registri; unitamente alla violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p. laddove cerca di giustificare la mancanza di riscontri estrinseci con errori e dimenticanze altrui e laddove si afferma che le contraddizioni intrinseche della p.o. possono essere il frutto di errori o dimenticanze del T. (cioè si contestano le ipotesi formulate dal giudice del rinvio per suffragare l’attendibilità del T.).

3. Perchè fondata su mere ipotesi e per l’utilizzazione contra reum del fatto che l’imputato era stato assolto da molteplici presunti abusi.

4. Laddove i giudici del rinvio avevano ritenuto attendibile il T. senza considerare le contraddizioni del suo racconto che viene richiamato secondo vari successivi "spezzoni" con la contestazione anche del linguaggio adoperato come proprio della sua età. 5. Laddove i giudici del rinvio avevano ritenuto intrinsecamente attendibile il T. senza considerare le contraddizioni in relazione ad altre emergenze istruttorie: in particolare la mancata conferma di talune affermazioni del T. da parte dei compagni o assistenti escussi.

6. Laddove i giudici del rinvio avevano ritenuto intrinsecamente attendibile il T. senza considerare il netto contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle degli altri compagni di scuola circa la data del 13 aprile (richiamati in sentenza: Ca., Va., M., B.) e l’irrilevanza della "voce corrente" nella scuola.

7. Laddove non erano state enunciate in modo logico e scevro da contraddizioni le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibile la prova a discarico rappresentata dalla reiscrizione del T. al corso facoltativo di canto.

8. In ordine alle dichiarazioni del teste C. e travisamento del fatto sul punto.

9. In relazione all’omesso esame delle videocassette contenenti le videoregistrazioni ambientali e conseguente violazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione (v. pag. 21 sent. Cassazione).

10. In relazione alle prove a carico di cui al registro scolastico del 13 aprile (con riferimento alle dichiarazioni del P. presuntive ed imprecise e non essendovi annotazione di ritardo ma solo che il T. non era rientrato alle 16 con gli altri) e alle dichiarazioni del teste a discarico Ro.Ni., assolto dal reato di falsa testimonianza con sentenza divenuta irrevocabile prodotta in Appello: mentre la Corte aveva omesso di valutarla in relazione all’art. 238 bis c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

Sono stati depositate in data 15.2.2010 copie parziali dei verbali di udienza citati in ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchè il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni di diritto. (Sez. 6, n. 42028 del 4.11.2010, Rv.

248738). Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purchè motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità. L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d’annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d’annullamento, non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (Sez. 1, n. 42990 del 18.9.2008, Rv. 241823).

Orbene, nel caso di specie la Corte di merito ha esaurientemente adempiuto all’onere, impostole dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte, di compiere una nuova ed approfondita valutazione di tutti gli elementi processuali dando una risposta ai dubbi sollevati dalla 3^ Sezione di questa Corte con motivazione adeguata e non manifestamente illogica: tale ampia rimessione, in sostanza, implicava una rivalutazione globale dell’episodio per il quale vi era stata condanna e l’analisi di tutti gli elementi probatori raccolti in ordine ad esso, senza alcuna limitazione, essendosi la S.C. soffermata nell’evidenziare le carenze motivazione della prima sentenza della Corte genovese.

Non è inutile, a questo riguardo, ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen, Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424), giacchè, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi, (Cass. pen., Sez. 4, 12.2.2008, n. 15556, Rv. 239533).

Peraltro, quando la censura richiami, per la sua esplicitazione, specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, deve applicarsi, anche in sede penale, il principio della cosiddetta "autosufficienza del ricorso", elaborato dalla giurisprudenza civile di legittimità sulla base della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, onde è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (o copia integrale degli stessi e non già meramente parziale) in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 26.6.2008 n. 37982 Rv. 241023; Sez. 1, 22.1.2009, n. 6112 Rv. 24322). Peraltro, è stato affermato che "la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all’ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall’escussione di una fonte dichiarativa, l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile" (Cass. Pen. Sez. 4, n. 15556 del 12.2.2008, Rv. 239533).

Ne è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, cioè dell’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Nel caso in esame la sentenza di annullamento ha genericamente invitato il giudice del rinvio "a compiere una nuova ed approfondita valutazione di tutti gli elementi processuali dando conto del suo convincimento con motivazione congrua ed adeguata", indicando, altresì, gli specifici punti deficitarii della motivazione della sentenza annullata. Orbene, è stata fornita adeguata argomentazione motivatoria sia globale in risposta alle censure formulate con l’atto d’appello sia con riferimento ad ognuno dei punti criticati dalla Suprema Corte in relazione alla precedente sentenza della Corte genovese; spiegato a sufficienza come non potesse ritenersi l’inattendibilità o, peggio, la falsità del T. sol perchè non era stato riscontrato in relazione agli altri episodi denunciati e come, pertanto, non potesse ritenersi screditata la dichiarazione relativa all’ultimo episodio circa la cui data era stata a sufficienza fornita la determinazione logico- ricostruttiva al pomeriggio del (OMISSIS) (come già fatto dal Tribunale, e cioè due giorni prima della confessione del bambino ai genitori e nello stesso giorno in cui, secondo le dichiarazioni dei testi Ca., Va., B. e particolarmente M., il T., tornato in classe dalla lezione di canto piangente, aveva raccontato ad alcuni compagni dell’accaduto) a tal fine riscontrando, con congrua ed esaustiva motivazione (pag. 8 sent), le dichiarazioni del T. con quelle del teste C., oggetto di analoghe "attenzioni" da parte del V. e adducendo, ad ulteriore sostegno, quanto riferito (sia pur deduttivamente: pag. 10 sent.) dall’Assistente P. circa la prova del rientro in classe del T., il pomeriggio del (OMISSIS), con un ritardo di circa mezz’ora, precisando che non vi erano spiegazioni di questo ritardo alternative a quelle fornite dalla p.o..

Peraltro la Corte territoriale si è persino adoperata nell’approfondire la sincerità e veridicità del racconto reso dal piccolo T., laddove questi ha riferito delle condizioni fisiche alterate dell’abusatore durante l’atto criminoso con il richiamo al tremore delle mani, alla percezione della sua bassa temperatura corporea, condizioni che scomparivano quando finiva di toccarlo, allorchè ritornava "normale", da tanto inferendo la genuinità del narrato "poichè solo un bambino di 12 anni come D. può percepire l’eccitazione sessuale del professore come sensazione di paura". E’ stata, infine, addotta adeguata ed esplicita giustificazione (benchè non sarebbe stato necessario, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte: infatti, in tema di rinnovazione, in appello, dell’istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dall’acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento: Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064), anche del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia per la visione delle videocassette (tese a dimostrare circostanze ininfluenti attesa la contestazione del fatto come commesso fino all'(OMISSIS)) sia per l’escussione del teste Ro., contrastando la sua dichiarazione di essere andato a prelevare il prof. V. a scuola alle ore 16 del 13 aprile con l’annotazione sul registro del ritardo del rientro del T. in classe (insuscettibile di spiegazioni alternative), sia per l’ulteriore esame del T., ritenuto superfluo, avendo già reso le dichiarazioni in ordine alla reiscrizione al corso di canto facoltativo tenuto dal prof. V.: sul punto è stato altresì precisato come la detta reiscrizione non costituisca nemmeno indizio di falsità dell’accusa, dal momento che la cessazione di condotte di abuso in una alla solidarietà dei compagni disposti a nascondersi dietro la porta e a venirgli in aiuto aveva evidentemente tranquillizzato il T.. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infine, trattandosi di persona offesa (all’epoca) minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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