Corte Costituzionale Sent. n. 98 del 2004 INGIUNZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

La Corte di cassazione, con ordinanza del 18 dicembre 2002, depositata il 1° aprile 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione.

Premette il giudice a quo che la sentenza – avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione – con la quale il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità di un’opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione proposta a mezzo del servizio postale è coerente con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria, con consegna a mani del cancelliere. E ciò in quanto il deposito di atti può essere effettuato a mezzo del servizio postale solo quando vi sia una norma che espressamente preveda tale modalità di presentazione.

Ritiene, peraltro, il medesimo giudice che la mancanza, nella specie, di una disposizione che consenta all’ingiunto di provvedere al deposito del ricorso mediante invio per posta, in plico raccomandato, si ponga in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, sulla scorta delle medesime considerazioni in virtù delle quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 520 del 2002, è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in tema di deposito del ricorso alle commissioni tributarie.

Al riguardo il rimettente sottolinea che il modello procedimentale adottato dal legislatore in tema di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è estremamente semplificato e che, in particolare, l’attività successiva al deposito del ricorso, indirizzata alla instaurazione del contraddittorio, è interamente devoluta alla cancelleria, che provvede a notificare alle parti il ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza. Rispetto ad una struttura processuale così agile, la previsione della consegna brevi manu quale unica modalità di presentazione del ricorso stesso rappresenterebbe «un formalismo non solo inutile ed anacronistico, ma anche estremamente gravoso per l’opponente».

Si tratterebbe, in definitiva, di un modello procedimentale molto più simile a quello previsto per il ricorso per cassazione (nel quale è consentito il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale) che a quello proprio del processo del lavoro (nel quale tale possibilità non è data), cosicché la diversità di disciplina rispetto al primo, in parte qua, risulterebbe, anche sotto tale aspetto, priva di ragionevolezza, tanto più che – per la natura stessa delle materie oggetto del procedimento in questione – l’ufficio competente a decidere sull’opposizione è spesso situato in un luogo diverso, e talvolta assai distante, da quello di residenza del ricorrente.
Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il ricorso in opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione possa essere proposto a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente.

La previsione, quale unica modalità di introduzione del giudizio, della consegna personale del ricorso in mani del cancelliere sarebbe – ad avviso del rimettente – non coerente con la struttura semplificata del procedimento e tale da ostacolare irragionevolmente l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte del destinatario della sanzione.

2.– La questione è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata (si veda, da ultimo, la sentenza n. 520 del 2002).

Non vi è dubbio, d’altra parte, che il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizzi per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia.

Una volta introdotto il giudizio, mediante il deposito in cancelleria del ricorso con l’allegata ordinanza (art. 22, terzo comma), l’opponente – cui è data facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) – non è infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice contenente la fissazione dell’udienza di comparizione (art. 23, secondo comma). All’udienza i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice anche d’ufficio e la citazione dei testimoni – cui pure si provvede d’ufficio, così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del processo (art. 23, nono comma) – può essere disposta anche senza formulazione di capitoli (art. 23, sesto comma). Gli atti del processo e la decisione – ad ulteriore conferma della volontà legislativa di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale, nella materia delle sanzioni amministrative, nonostante il valore generalmente modesto della controversia – sono infine esenti da ogni tassa e imposta (art. 23, decimo comma).

In relazione a tale semplificata struttura processuale, la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso – con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale, viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche – appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare – in palese contrasto con la ratio legis – fattore di dissuasione anche di natura economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente.

Le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono d’altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. cod. proc. civ.). Con la precisazione che – alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – l’opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell’art. 22 in esame.

3.– In ragione del rilevato contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, va conclusivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 721 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 novembre 2009, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009, il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di F.A. volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell’art. 670 c.p.p. della sentenza indicata per nullità della notifica dell’estratto contumaciale e in subordine la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p..

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione F.A. chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali posto che il giudice non aveva tenuto conto che la rinuncia esplicita da parte del difensore di fiducia anche alla domiciliazione rendeva nulla la notifica effettuata al domicilio eletto e che il ricorrente non si era sottratto al processo ma semplicemente non aveva avuta alcuna notifica del provvedimento.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente alla gradata richiesta di restituzione nel temine, con annullamento della ordinanza impugnata in parte de qua e rinvio al giudice della esecuzione per nuovo esame mentre nel resto l’impugnazione deve essere rigettata.

3.1 – Quanto alla nullità della notifica al domicilio eletto deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte ritenere che la notificazione in questione resta valida ancorchè sia intervenuta la revoca del mandato di fiducia (cfr. in termini Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2010, n. 8116, Bouhlga,; Sez. 1, 29 marzo 2007, n. 22760, Bardhi, rv. 236788, rv. 246387 che hanno espressamente ribadito il principio di diritto secondo cui la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata).

3.2. – In relazione invece all’effettiva conoscenza del provvedimento in capo al destinatario, va osservato che, se è vero che può presumersi che sulla base di un rapporto fiduciario attivo il cliente venga a conoscenza del provvedimento, altrettanto non può dirsi per l’ipotesi in cui il mandato sia stato dismesso prima dell’avvenuta notifica come domiciliatario (come accaduto nella fattispecie), venendo per vero meno il presupposto stesso della presunzione di conoscenza. E poichè la prova della consapevolezza dell’imputato deve essere data dal giudice era onere quantomeno del giudicante appurare presso il difensore di fiducia in questione se egli avesse o meno comunicato al proprio cliente l’avviso di deposito. H provvedimento gravato va pertanto annullato sul punto della erronea motivazione circa la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della restituzione nel termine; rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 15 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente del Comune di Piacenza, impugna con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 gennaio 2008 e depositato in data 05 febbraio 2008, la determinazione n. 1987 del 12.11.2007 adottata dal Comune di Piacenza nonché la delibera del Ministero dell’Economia e Finanze – Comitato di verifica della cause di servizio posizione n. 8235/2006, in data 16 ottobre 2007, con la quale è stato dato parere negativo in ordine alla non dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato nei suoi riguardi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Alla pubblica udienza del 07 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato in decisione.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente nella propria memoria, in cui si sostiene che ai sensi dell’art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre rimangono devolute al giudice amministrativo le sole controversie relative al rapporto di lavoro del personale di cui all’art. 1 comma 4 del citato decreto legislativo, quelle in materia di procedure concorsuali nonché quelle proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.

L’eccezione è fondata.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (a cui si richiamano le sentenze del giudice amministrativo in materia: ex pluribus, T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 12 gennaio 2007 n. 147) ha più volte avuto occasione di precisare che, ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, l’art. 45, comma 17, del D.lgs. 31.3.1998, n. 80 (oggi art. 69, comma 7, del T.U. 30.3.2001, n. 165) pone un discrimine temporale (30.6.1998) riferito al momento della verificazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal dipendente, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione. Quando, invece, la lesione è prodotta da un atto di natura provvedimentale, in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e cioè al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr., ex pluribus, Cass. SS.UU., 17.10.2002, n. 14766; 23.1.2004, n. 1234).

Pertanto poiché la domanda di equo indennizzo a seguito di riconoscimento della causa di servizio introduce un procedimento complesso in esito al quale l’Amministrazione si pronuncia sull’istanza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora si tratti, come nel caso in esame, di provvedimento adottato in epoca successiva al 30.6.1998 (cfr. Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1234/04; Cass. Civile, SS.UU. 10 luglio 2006 n. 15619 e 7 marzo 2003 n. 3438; 12.6.2006, n. 13535).

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e individua nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il giudice fornito di giurisdizione sulla materia del ricorso, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi a codesto giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7353 Detrazioni

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Svolgimento del processo

1. La Morbiti Manola e C. s.n.c. ed i soci M.M. e T.M. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe con la quale, per quanto ancora qui rileva, rigettando l’appello dei contribuenti, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno 1999, non era stata riconosciuta alla società contribuente la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.

Il giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto che l’operato dell’Ufficio fosse legittimo "in quanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, sulla base del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55 potevano essere computati in detrazione soltanto i versamenti effettivamente eseguiti, peraltro riconosciuti dall’Ufficio, e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalla prescritte dichiarazioni che la parte ovviamente non ha presentato". 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si è costituito, mentre, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta da questa Corte all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55 i ricorrenti chiedono che questa Corte affermi il seguente principio di diritto, diverso da quello applicato dal giudice a quo, sopra riportato:

"qualora l’Ufficio non proceda ad un accertamento induttivo, pur sussistendone le condizioni iniziali (dichiarazione annuale omessa o presentata oltre 90 giorni dal termine massimo previsto), e ad una ricostruzione indiretta dell’imponibile, ma parta dall’accettazione totale della contabilità del contribuente e di tutti i singoli elementi in essa compresi (accertamento analitico), non può trovare applicazione il regime previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 dal momento che tale regime costituisce la conseguenza di un accertamento induttivo nella fattispecie mancante, e, pertanto, l’omessa presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, nell’importo emergente dalla verifica fiscale. Ne consegue che, ove manchi una evasione d’imposta, all’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sola sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1, ultimo periodo". 2. Il ricorso non può essere accolto.

Va premesso che la dedotta circostanza secondo cui l’Ufficio, nella fattispecie, avrebbe effettuato un accertamento di tipo analitico, anzichè induttivo, costituisce oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che non può essere compiuto in questa sede, peraltro sulla sola base di stralci, riportati nel ricorso, del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.

In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55 ha carattere sanzionatorio dell’obbligo di presentare tale dichiarazione e consente di computare in detrazione (oltre ai versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente) solo le imposte, detraibili ai sensi dell’art. 19, che risultino dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, di modo che, in difetto, resta irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (Cass. nn. 8265 del 1991, 16477 del 2004, 6134 del 2009); le disposizioni di cui al citato art. 55 subordinano, quindi, la detrazione delle imposte già pagate al fatto che queste risultino dalle dichiarazioni periodiche, rendendo inutilizzabile ogni diversa documentazione ed attribuiscono all’Ufficio ampi poteri di indagine, esonerandolo per un verso dall’onere di ispezionare la contabilità – che "può", non "deve", essere ispezionata – e legittimandolo, per altro verso, a dedurre dall’imponibile da dati e notizie comunque reperiti, senza cioè precostituiti condizionamenti in ordine alla fonte di tali elementi (Cass. n. 6134 del 2009, cit., in motivazione).

Poichè, pertanto, nella specie, come ha accertato il giudice di merito, la presentazione della dichiarazione annuale è stata omessa, i versamenti effettivamente eseguiti sono stati riconosciuti dall’Ufficio, mentre non è stata ammessa la detrazione delle imposte detraibili del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 in quanto le prescritte dichiarazioni periodiche non sono state presentate, la sentenza impugnata va esente da censure.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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