T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-01-2011, n. 244 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale identità con altra già sottoposta dalla Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 32987 in data 25 ottobre 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…,se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 32987/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiama sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore M.I. al sostegno scolastico nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Nulla dispone in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, avendovi il ricorrente rinunciato con istanza annotata al verbale di udienza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5249 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Il Presidente della Provincia di La Spezia in data 30/10/2000 emetteva 5 ordinanze ingiunzione con ognuna delle quali ingiungeva a F.C., in proprio e nella qualità di amministratore unico della società Toscana recuperi s.r.l. (quale obbligato solidale) il pagamento della sanzione amministrativa di L. 5.040.003.

La sanzione amministrativa era inflitta per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3 per avere effettuato trasporti di rifiuti indicando nel formulario dati incompleti o inesatti.

Con ricorso del 2/10/2000 il F. proponeva opposizione nanti il Tribunale di La Spezia contestando, preliminarmente, la decadenza per tardiva notifica dei verbali di contestazione e nel merito l’insussistenza della violazione.

La Provincia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice adito con sentenza 6/10/2003 dep. 30/3/2005 respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il F. fondato sul motivo di omessa motivazione circa più punti decisivi della controversia e insufficiente motivazione quanto al punto relativo alla pretesa inesatta compilazione del formulario identificativo del rifiuto.

La Provincia di La Spezia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il giudice a quo ha totalmente omesso ogni motivazione della sua decisione: pur essendo stati dedotti dall’opponente motivi preliminari (tardiva notifica dei verbali di contestazione) e motivi di merito (insussistenza della inesatta compilazione del formulario identificativo del rifiuto e in particolare insussistenza del fatto per il quale era stata contestala l’inesattezza, ossia la mancata sottoposizione del pneumatici trasportati al trattamento di recupero) si è limitato ad osservare che "mai si è raggiunta la prova contraria a quanto rilevato e verbalizzato dagli Agenti di Polizia Provinciale della Spezia", aggiungendo scarne considerazioni su fatto che una asserita archiviazione del procedimento penale non sarebbe connessa con la sussistenza delle sanzioni amministrative (motivazione di scarsa intelligibilità e della quale, all’interno dell’apparato motivazionale, non si comprende neppure la rilevanza).

Non si comprende quali norme di legge il giudice abbia preso in considerazione, quali circostanze di fatto abbia considerato, quali siano stati in concreto i fatti rilevati e verbalizzati dagli agenti di polizia provinciale, per quali motivi questi fornirebbero la prova della violazione, quali siano state le contestazioni ritenute non provate e disattese. La motivazione è apodittica e solo apparente e pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del tribunale di La Spezia per la decisione anche sulle spese processuali e con motivazione dei seguenti punti:

sussistenza o insussistenza della decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

– sussistenza della violazione contestata in relazione all’eccezione per la quale i pneumatici trasportati sarebbero stati effettivamente sottoposti ai trattamento di recupero;

responsabilità del trasportatore unitamente al detentore e produttore di rifiuti per l’esatta compilazione del formulario.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

rinvia al tribunale di la Spezia in persona di altro giudice.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6170 Falsità materiale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 maggio 2007 il Tribunale di Genova dichiarava W.T. colpevole del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (perchè formava una carta di identità contraffatta, più precisamente la carta di identità (OMISSIS) intestata a W.T. nato a (OMISSIS), apparentemente rilasciata dalle autorità senegalesi, apponendovi tra l’altro la propria effige; il particolare il documento di cui sopra presenta le seguenti anomalie: dimensione del documento esclusa la plastificazione, cm 12,4 invece di cm 12,2; fondo giallo del documento: riproduzione della dicitura "Republique du Senegal" con stampa a getto di inchiostro, con caratteri scarsamente definiti e in alcuni casi impastati tra di loro, invece di microscrittura ottenuta mediante stampa litografica; il documento è stato realizzato con un unico processo di stampa a getto di inchiostro in quadricromia, invece che mediante procedimento di stampa litografica con inserimento dei dati nei singoli casi mediante l’utilizzo di stampante ad aghi; firma di vidimazione apposta sopra il timbro realizzata in stampa a getto di inchiostro invece che manoscritta) e, per l’effetto l’aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa e condonata, di mesi due e giorni venti di reclusione. Lo stesso giudice ometteva, invece, di pronunciarsi sul reato di cui all’art. 469 c.p., per aver contraffatto, nello stesso documento, anche l’impronta-sigillo delle autorità senegalesi.

Pronunciando sul gravame proposto dall’imputato, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, assolveva l’imputato con formula perchè il fatto non sussiste, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la decisione anzidetta il PG di Genova ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico, articolato, motivo d’impugnazione il PG ricorrente deduce carenza o contraddittorietà di motivazione, contestando specificamente gli argomenti in base ai quali la Corte di merito aveva espresso giudizio assolutorio. Denuncia, comunque, l’illogicità degli stessi, come il rilievo dato alla circostanza che l’imputato fosse in possesso di altro documento d’identità valido;

il contrasto di alcuni elementi con le risultanze di causa; il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, dei poteri officiosi di integrazione probatoria, che avrebbero consentito di chiarire ogni residuo dubbio sulle caratteristiche di formazione del documento.

2. – Il ricorso è infondato.

Ed invero, non può affatto condividersi il rilievo di parte ricorrente in ordine ad una pretesa carenza motivazionale, posto che la sentenza impugnata presenta un costrutto argomentativo che risponde ai parametri di adeguatezza e completezza, avendo dato compiuta spiegazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello per ribaltare il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice. Nè può, fondatamente, assumersi che quell’insieme motivazionale sia manchevole sul piano della logica ordinaria, essendo ben noto che il vizio motivazionale capace di inficiare la sentenza deve assumere i connotati della manifesta illogicità, ossia dell’illogicità palese, ictu oculi rilevabile, per clamoroso contrasto con i canoni della logica ordinaria e del comune processo inferenziale.

3 – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8796 Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 10 maggio del 2010, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di F.F. e P.A., diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 23 lotti siti nel territorio del Comune di Pagani in una zona che secondo il Piano regolatore del 1991 aveva destinazione industriale artigianale e commerciale, disposto dal giudice per le indagini preliminari a carico dei predetti, quali indagati per abuso d’ufficio e lottizzazione abusiva.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il Comune di Pagani nel 2000 aveva dato inizio al procedimento amministrativo diretto a dare attuazione al PIP (piano degli insediamenti produttivi approvato nel 1989) il quale prevedeva che la zona del territorio del Comune di Pagani, avente destinazione industriale e commerciale, sarebbe stata espropriata ai proprietari, divisa in lotti, dotata di adeguate opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energie elettrica) e venduta ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato alle imprese che, a seguito di una selezione, fossero risultate più idonee a insediarsi nella predetta area. La procedura di esproprio è stata resa impossibile dal fatto che nel 2003 – 2004 il TAR di Salerno, adito da alcuni proprietari espropriati, ha dichiarato illegittima la procedura intrapresa dal Comune di Pagani per la parte propedeutica agli espropri (stante l’inefficacia, per scadenza del termine del PIP) anche se ha chiarito che la zona PIP non poteva essere considerata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, comma 2 zona cosiddetta bianca, cioè nella quale vi era un divieto di realizzare nuove costruzioni, ma una zona in cui era possibile, in presenza però di sufficienti opere di urbanizzazione primaria come previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 2, il rilascio ai proprietari dei terreni di permessi di costruire per insediamenti produttivi. Pertanto il Comune di Pagani, con Delib. 2 agosto 2004, interrompeva tutte le procedure di esproprio, restituendo i terreni ai legittimi proprietari e abbandonava il progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria già previste. Le opere di urbanizzazione primaria previste nel 1999 e nel 2002 per circa L. 10 miliardi erano state realizzate o erano in corso di realizzazione solo per il 50% in quanto erano state realizzate opere per L. 1 miliardo ed erano in corso opere per altre L. 4 miliardi, mentre le altre opere relative ad altre L. 5 miliardi (in particolare per la realizzazione delle strade e per l’ampliamento di quelle preesistenti) erano solo allo stato di progetto. Il 23-9-05 il Comune di Pagani approvava un nuovo piano attuativo (denominato non più PIP ma PUA alla luce della nuova terminologia introdotta dalla L.R. Campania n. 16 del 2004) della zona destinata dal Piano Regolatore Generale ad insediamenti industriali o commerciali che si riferiva però ad una parte molto più piccola (pari ad 1/5) della intera zona originariamente regolamentata dal PIP del 1989 e che prevedeva, alla luce delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate in attuazione del PIP, al fine di poter sopportare l’aumento del carico urbanistico che i nuovi insediamenti avrebbero comportato, la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione primaria per circa L. 4 miliardi e mezzo. Le opere di urbanizzazione primaria previste nel PIP e non ancora realizzate alla data del 23-9-05 e quelle ulteriori previste dal PUA sono risultate alla data del 10-9-09 realizzate in minima parte anche a causa dell’impossibilità per il Comune di Pagani di effettuare gli espropri propedeutici alla realizzazione delle stesse. Pertanto, nel periodo in cui il Comune ha rilasciato i 23 permessi di costruire di cui al reato di lottizzazione abusiva t nella zona PIP (comprensiva anche della porzione di 1/5 divenuta PUA il 23-9-05) le opere di urbanizzazione primaria erano insufficienti (in quanto le opere di urbanizzazione primaria realizzate o in corso fino al 25-3-05 erano addirittura inferiori al 50 % di quanto previsto dal medesimo PIP) a sopportare l’aumento del carico urbanistico che sarebbe stato determinato dalla realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi (o che sarebbe stato determinato dagli assentiti ampliamenti, anche fino al triplo, degli insediamenti di ridotte dimensioni preesistenti) e non era nemmeno prevista la realizzazione delle stesse nel triennio successivo. Quindi, secondo la prospettazione accusatoria, il permesso di costruire i 23 lotti era illegittimo perchè rilasciato in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 2 (testo unico dell’edilizia), il quale dispone che il permesso di costruire deve essere subordinato all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso. Secondo l’ipotesi accusatoria i permessi di costruire erano stati rilasciati con la consapevolezza che le opere di urbanizzazione esistenti fossero insufficienti.

Il sequestro è stato disposto sia per evitare per alcuni lotti non ultimati, la prosecuzione dei lavori, sia per garantire la confisca dei lotti ultimati.

Ricorrono per cassazione i due indagati con separati ricorsi, ma con motivi sostanzialmente comune con i quali deducono:

la violazione delle norme incriminatici e difetto di motivazione e più precisamente la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9 perchè la zona dove sono stati realizzati i lotti non può considerarsi zona bianca ossia priva di norme urbanistiche;

l’insussistenza della violazione di cui all’articolo 12 comma secondo del testo unico sull’edilizia perchè trattasi di zona già urbanizzata nella quale già esistevano altri insediamenti industriali, in ogni caso eventuali carenze di opere di urbanizzazione non determinano necessariamente il reato di lottizzazione abusiva in quanto le opere carenti possono essere realizzate insieme con l’edificazione; si precisa inoltre che non è esatto il rilievo in forza del quale il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato con riferimento alle norme tecniche di attuazione del PIP approvato nel 1999 e non con riferimento alla variante approvata con Delib. n. 34 del 2003; che anche per l’assenza del parere dei vigili del fuoco l’affermazione dell’accusa è erronea perchè il parere esiste.
Motivi della decisione

Il primo motivo è irrilevante perchè i permessi di costruire non sono stati ritenuti illegittimi per la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, comma 2 perchè quella in questione non è stata considerata zona bianca.

Con riferimento al secondo motivo, va premesso anzitutto che – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema – nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro:

a) la verifica, delle condizioni di legittimità della misura -da parte – del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Unite, 7.11.1992, ric. Midolini);

b) l’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi – consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in processi e altri).

Ciò premesso, si rileva che il reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in caso di area parzialmente urbanizzata (Cass n. 12426 del 2008). La fattispecie lottizzatoria esula, dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un’esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressochè completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, sez. 5, 800.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587; 15.2.2001, n. 790. Vedi pure Cass. civ. sez. 2, 24.7.1999 n. 8021). Non basta infatti – è opportuno ribadirlo – la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere la necessità della pianificazione attuativa, ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a soddisfarli.

La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare, inoltre, alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere con l’intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo.

Le questioni riferite alla prospettata sufficienza delle urbanizzazioni esistenti, in considerazione delle correlate necessarie implicazioni tecniche, non possono essere compiutamente approfondite in sede incidentale. Allo stato è sufficiente rilevare che secondo gli accertamenti compiuti dai giudici del merito la zona non era sufficientemente urbanizzata.

Tale situazione rende plausibile l’accusa, fermo restando che la questione fondamentale della sufficienza delle opere di urbanizzazione già esistenti potrà essere approfondita nella fase di merito per mezzo di una perizia.
P.Q.M.

LA CORTE Visti gli artt. 607, 127 e 325 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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