Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46342

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22.10.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a G.P. quale colpevole di reati di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163; L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) per avere eseguito opere edilizie in zona vincolata.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato eccependo la nullità della sentenza di primo grado perchè redatta a mano con grafia illeggibile, nonchè la prescrizione dei reati.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato che il secondo motivo è fondato perchè i reati commessi tra il (OMISSIS), sono prescritti essendo il termine massimo di anni 4 mesi sei decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Non risultando ictu oculi l’innocenza dell’imputato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15303

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 05.04.2012, il G.I.P. del Tribunale di Napoli respinse l’istanza di dissequestro dei tre "banchetti" per la vendita, nella disponibilità dei tre indagati oggi ricorrenti.

Avverso tale provvedimento gli indagati R.D., R.S. e A.G. proposero appello, ma il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 19.06.2012, lo respinse.

Ricorre per cassazione il difensore dei tre predetti indagati deducendo difetto e illogicità della motivazione del Tribunale che non avrebbe preso in considerazione per il R.D. la concessione del Comune di Napoli n. (OMISSIS) e per gli altri due indagati della Perizia Tecnica.

Il difensore dei ricorrenti conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, quindi, dichiarati inammissibili. Invero, si deve preliminarmente rilevare che in tema di misure cautelari reali mezzo ordinario a disposizione per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro è il riesame, a cui, in pendenza del termine per proporlo, può aggiungersi l’istanza di revoca per fatti preesistenti o sopravvenuti, la quale, per la sua rapida definizione, può essere preferita a detto rimedio. Una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l’eventuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedimentali o processuali, è possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per "fatti sopravvenuti". Pertanto, ove la situazione processuale non sia mutata, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura cautelare reale e, conseguentemente, l’appello proposto avverso l’ordinanza di rigetto o dichiarativa di questa inammissibilità, se non vengano dedotti "fatti sopravvenuti" tali da escludere la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità del sequestro (Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 12/05/1994 Cc. -dep. 21/06/1994 – Rv. 198182; Sez. 3, Sentenza n. 38875 del 17/10/2001 Cc. – dep. 30/10/2001 – Rv. 220132; Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 13/11/2002 Cc. – dep. 16/01/2003 – Rv. 223474). Orbene, il difensore dei ricorrenti nei suoi genericissimi ricorsi non specifica affatto se gli elementi fattuali proposti con l’appello non siano stati già in precedenza valutati (per quanto riguarda la concessione sembrerebbe di si poichè è del Giugno 2000; della perizia non si può dire nulla perchè nei ricorsi non si specifica da chi e quando è stata effettuata). Quindi non si evidenziano "fatti sopravvenuti" (nei ricorsi, nè la sussistenza di tali fatti si evince dalla lettura dell’impugnata ordinanza) tali da escludere la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità del sequestro.

Inoltre, si deve rilevare che il difensore degli indagati ha redatto tre ricorsi eguali per le prime due pagine, nelle quali si espongono solo astratti principi di diritto su come deve essere redatta una motivazione e sul ruolo in generale della Giustizia e in particolare della funzione nomofilattica della Cassazione. Nelle ultime tre righe del ricorsi indica, poi, quali sarebbero gli elementi non considerati dal Tribunale e cioè – come sopra specificato – per il R. D. la concessione del Comune di Napoli n. (OMISSIS) e per gli altri due indagati la Perizia Tecnica. E’ evidente, pertanto, l’assoluta genericità dei ricorsi ove non viene neppure indicata la rilevanza degli elementi sopra specificati, nè perchè inficino quanto affermato dai Giudici di merito; nè, infine, vengono allegati per consentire l’individuazione e la consultazione da parte di questa Corte (quindi, anche, in contrasto con il principio della necessaria autosufficienza del ricorso più volte affermato da questa Suprema Corte; Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010 Ud. – dep. 22/12/2010 – Rv. 249035).

Tanto premesso si deve, poi, tener ben presente che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. – dep. 28/02/2007 – Rv. 236255; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. – dep. 26/06/2008 – Rv. 239692).

La motivazione dell’ordinanza impugnata non solo non presenta alcun vizio che possa far ritenere sussistente la "violazione di legge" di cui all’art. 325 c.p.p., ma è così esaustiva, logica e non contraddittoria che porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche se non operasse il limite di cui all’art. 325 c.p.p.. Infatti il Tribunale motiva correttamente perchè ravvisa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Ma soprattutto evidenzia il nocciolo della questione: si ravvisa il reato di cui agli artt. 633 e 639 c.p. perchè i tre "banchetti" degli indagati occupano una superficie di suolo pubblico molto più ampia di quella risultante dalle autorizzazioni ricevute (quindi, tra l’altro, il Tribunale ha preso in considerazione – contrariamente a quanto sostenuto dal difensore degli indagati – le autorizzazioni e ha preso in considerazione anche la consulenza tecnica di parte e quanto sostenuto dal difensore nell’impugnazione; si veda in proposito pag. 3 dell’impugnata ordinanza).

A fronte di quanto sopra i ricorrenti nulla dicono. Orbene, quanto sopra porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità anche se si fosse in presenza di un ricorso per Cassazione nel quale poter proporre tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p..

Invero in proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent.

n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634). Inoltre, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento1′, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.

Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione degli elementi a disposizione del Giudice di merito sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità – ma non è certo questo il caso per quanto sopra specificato in relazione all’assoluta genericità dei ricorsi – motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6, Sentenza n. 1762 del 15/05/1998 Cc.-dep. 01/06/1998 – Rv. 210923; si vedano anche Cass. Sez. 4A sent.

n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

L’inammissibilità dei ricorsi è ancor più evidente nel caso di specie, perchè, come si è già rilevato, l’unico motivo di ricorso ammesso, ex art. 325 c.p.p., è quello della violazione di legge.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4292 CONTABILITA’ E BILANCIO DELLO STATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società W.W.T.I.S. srl chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di fermo amministrativo sino all’importo di Lire 852.263.318, disposto in data 8 aprile 1999 dall’AIMA (ora AGEA) a garanzia della restituzione di un credito per erogazione di contributi comunitari non dovuti, relativi alla campagna agraria del 1991.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondate tutte le censure proposte dalla ricorrente, la quale, con l’atto d’appello in esame, ripropone il motivo di carenza di motivazione circa le ragioni di credito vantate dall’Amministrazione e circa il pericolo nel ritardo della ripetizione, quello relativo alla mancanza di un termine prefissato per la misura cautelare, e di un credito certo in capo alla Amministrazione.

L’appello deve essere respinto.

Come hanno osservato i primi giudici, le ragioni del credito vantato dall’AIMA sono quelle precisate nel verbale di constatazione del 1° agosto 1998, notificato in copia alla ricorrente e citato nel provvedimento oggetto del ricorso, con il quale il Comando Carabinieri Tutela norme comunitarie e agroalimentari di Roma ha comunicato di aver rilevato la percezione, da parte della stessa società, di contributi premio per l’importo sopra precisato, relativamente alla campagna 1991: di tale indebito si chiede la restituzione, come anche con la raccomandata dell’11 dicembre 1998, rimasta senza esito.

Quanto alla mancanza di ragioni di pericolo, e alla connessa esigenza di delimitare temporalmente il provvedimento cautelare di fermo, la sentenza merita conferma anche laddove ritiene che la struttura stessa del provvedimento contenga il proprio limite, consistente nell’importo complessivo da recuperare, importo che corrisponde alla garanzia del credito e che, riguardando somme anche non ancora dovute dalle Amministrazioni dello Stato, non può trovare a priori un termine finale di effeicacia. Né può ritenersi che, in forza di tale struttura, il fermo si trasformi in una anticipata soddisfazione del credito, il quale costituisce, invece, quando definito, il momento finale di validità della garanzia.

Le considerazioni che precedono valgono a far ritenere infondata anche l’ultima censura, relativa alla mancanza di certezza del credito vantato dall’Amministrazione: essendo evidente che, in presenza di un credito dotato del requisito della certezza, non vi sarebbe l’esigenza di garantirlo, ma unicamente di riscuoterlo (in tal senso, la circolare invocata dall’appellante, che non vincola l’interprete, non è condivisibile). Del resto, l’art. 69 rd n. 2440 del 1923, alla cui stregua è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado, indica, quale presupposto per il provvedimento di fermo, l’esistenza di una ragione di credito.

In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma le spese del secondo grado del giudizio devono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 20 aprile 2011, n.9043 PRESTAZIONI LAVORATIVE IN AMBITO FAMILIARE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 2697 cod. civ.

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Catanzaro non ha valutato l’attività istruttoria espletata in primo grado, in particolare non ha considerato la deposizione del teste A.P. in merito allo rapporto di lavoro dalla stessa ricorrente svolto alle dipendenze del padre D..L.R. nell’anno 1991. Conseguentemente, la Corte avrebbe ricostruito i fatti, relativamente all’anno 1991, in modo inesatto e non corrispondente alla certificazione del Ministero del lavoro allegata agli atti del processo, cioè ritenendo che in quell’anno la L.R. abbia lavorato alle dipendenze di un unico datore di lavoro (A.D. ) per 102 giornate e omettendo di considerare che, invece, la ricorrente aveva sostenuto di aver lavorato, nel 1991, con l’Arena per 51 giornate e per altre 51 giornate alle dipendenze del padre, D..L.R. .

1.2.- Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che trattasi di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di (alto, atteso che è incentrato sulla prospettazione da parte della ricorrente di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dal giudice di appello e più favorevole alle proprie aspettative.

1.3.- In proposito va. in primo luogo, ricordato che il ricorso per cassazione – in ragione del principio di cosiddetta "autosufficienza" – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e. quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’illogicità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (Cass. 28 luglio 2004 n. 14262; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113; Cass. 24 maggio 2006. n. 12362; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 27 febbraio 2009. n. 4849; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto.

In ordine alla contestata nonché asseritamente lacunosa ed erronea valutazione delle prove la ricorrente non ha indicato in modo adeguato e specifico, né ha riprodotto per intero il contenuto di tutte le diverse prove espletate cui si riferisce la censura, limitandosi alla frammentaria citazione del contenuto di una sola prova testimoniale, cui peraltro la sentenza impugnata non fa riferimento.

In questo senso non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, impedendo quel controllo che alla Corte è consentito sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

1.4.— D’altra parte, si deve anche sottolineare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare. per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009. n. 16499; Cass. 11 gennaio 2011 n. 313).

Conseguentemente, il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice del merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (ex plurimis: Cass. 27 aprile 2005, n. 8718; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 9 agosto 2007. n. 17477; Cass. 11 gennaio 2011, n. 313 cit.).

Sicché, sinteticamente, può dirsi che l’unico limite che incontra il giudice del merito nell’adottare le proprie statuizioni sulla valutazione delle diverse risultanze probatorie (come tale, comportante apprezzamenti di fatto riservatigli) è quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. D’altra parte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in sede di legittimità, non può essere effettuata una revisione del "ragionamento decisorio"’ che ha condotto il giudice del merito ad adottare una determinata soluzione della questione esaminata, ma può soltanto essere operato un controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione delle risultanze processuali compiuti dal giudice del merito e riportati nella sentenza (vedi per tutte: Cass. 8 marzo 2007, n. 5328: Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

Orbene, nel caso di specie la Corte d’appello di Catanzaro, nel ritenere fittizio il rapporto dichiarato per Fanno 1991. non solo ha posto in rilievo che vi erano evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni del presunto datore di lavoro D..A. e il contenuto della certificazione del Ministero del lavoro (sia con riferimento alla durata del rapporto sia con riguardo alla retribuzione corrisposta), ma ha, altresì, evidenziato l’assenza di altre prove in merito al “lavoro presuntivamente prestato dalla ricorrente nell’anno 1991”, facendo, con tale locuzione, generico riferimento a tutto il lavoro eventualmente svolto in quell’anno dalla L.R. (in ipotesi anche alle dipendenze di diversi datori di lavoro).

Tale conclusione, oltre ad essere corretta sul piano logico, è altresì conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui, in linea generale, per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiue causae) è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845). In particolare. con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1218).

Ne consegue che, avendo la Corte d’appello illustrato le ragioni poste a base del proprio convincimento, esplicitando l’iter motivazionale che ha condotto alla scelta e alla valutazione delle risultanze probatorie su cui si è fondata la relativa decisione, per le suddette ragioni, è da escludere che possa dirsi sussistente il vizio denunciato, non potendo trovare ingresso, in questa sede, una istanza di riesame della valutazione effettuata dal giudice di appello, fondata su una tesi contrapposta al convincimento da questi espresso (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1759; Cass. 10 gennaio 2011, n. 313 cit.).

2.1.- Con il secondo, articolato, motivo si denunciano a) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 cod. civ. agli artt. 3 e 4 d.lgt. n. 212 del 1946. all’art. 15 della legge n. 1204 del 1971 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); b) insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’efficacia di sentenza passata in giudicato (art. 2909 cod. civ.), nonché in relazione all’art. 2697 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

In particolare, si rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare, sulla base della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 758 del 2001 passata in giudicato, l’esistenza e l’effettività del rapporto di lavoro della L.R. per l’anno 1992, con conseguente accoglimento della domanda relativa all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per un parto del 24 ottobre 1992 (e non del 24 ottobre 1995, come indicato, per errore, nella sentenza impugnata).

Per superare la presunzione di legittimità dell’atto di iscrizione della lavoratrice negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati per il prescritto periodo l’INPS ha prodotto rapporti ispettivi e la L.R. , da parte sua, ha prodotto la suddetta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale le è stato riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1992.

Entrambe le prestazioni (indennità di disoccupazione agricola e indennità di maternità) presuppongono l’iscrizione negli elenchi nominativi, che si ottiene con l’effettuazione di almeno 51 giornate annue di lavoro dipendente.

Conseguentemente, la attuale domanda non avrebbe potuto non essere accolta visto che l’esistenza di un giudicato formatosi tra le stesse parti avrebbe dovuto precludere ogni valutazione sui fatti costitutivi già in precedenza valutati. Viceversa, nella sentenza impugnata, è stato disposto il rigetto della domanda sul rilievo secondo cui la sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1992 non ha effetto di giudicato nella presente controversia perché contiene un accertamento solo incidentale del rapporto di lavoro.

2.2 – Anche tale motivo non è fondato.

Per orientamenti consolidati di questa Corte che il Collegio condivide, in linea generale. l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi; l’accertamento del contenuto sostanziale e dell’effetto preclusivo che il giudicato può spiegare in un successivo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 15 luglio 2002, n. 10252; Cass. 19 luglio 2005, n. 15222).

Conseguentemente, è da escludere che la sentenza concernente il riconoscimento del diritto dell’assicurata a beneficiare dell’indennità di disoccupazione agricola possa spiegare effetti di giudicato nel giudizio relativo all’indennità per astensione obbligatoria per maternità. Infatti, tra l’assicurazione contro la disoccupazione e la tutela previdenziale della maternità non è configurabile un unitario rapporto fondamentale, date le differenze esistenti sia per l’oggetto sia per la disciplina: diversi essendo i requisiti contributivi e anche il termine di prescrizione, decennale in un caso, annuale nell’altro (Cass. 10 febbraio 2006, n. 2897; Cass. 30 gennaio 2006. n. 2027; Cass. 9 aprile 2001, n. 5235).

3.- In sintesi, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (avente decorrenza: 2 ottobre 2003) applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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