Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11999 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR a seguito di verifica della Guardia di Finanza, conclusosi in secondo grado con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello della società contribuente per difetto di specificità dei motivi;

Preso atto che la società contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’appello incidentale dell’Ufficio, il quale non poteva essere travolto dalla dichiarata inammissibilità dell’appello principale perchè non era tardivo, stante la sospensione dei termini ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e non era condizionato, stante il fatto che l’impugnazione concerneva la riduzione dell’importo dell’accertamento, capo non impugnato dall’appello principale;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la sentenza impugnata omette di pronunciarsi e comunque di motivare in ordine alle conseguenze della dichiarata inammissibilità dell’appello principale sulle sorti dell’appello incidentale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2827

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2 agosto 1994 la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali era stato disposto lo spegnimento, fra gli altri, dell’impianto ripetitore radiofonico e televisivo di sua proprietà, assumendone l’illegittimità per difetto dei presupposti di cui agli artt. 38 della legge n. 142/1990 e 153 del R.D. n. 148/1915, per incompetenza e violazione dell’art. 30 della legge n. 223/90, nonché per insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 223/90.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al gravame.

Con ordinanza cautelare del 29 settembre 1994 veniva disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, considerato che gli stessi pareri tecnici prodotti da Comune, e sulla cui base era stato adottata l’ordinanza sindacale, non evidenziavano la presenza e/o la sopravvenienza di emissioni dannose per la salute pubblica.

Interveniva poi in giudizio ad adiuvandum T.I.M.B. in quanto soggetto interessato alla coltivazione del gravame a seguito della voltura in suo favore della concessione all’utilizzo dell’impianto di radiodiffusione televisiva.

Alla pubblica udienza del giorno 12 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione del merito.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

L’ordinanza sindacale impugnata, con la quale è stata disposta la disattivazione dell’impianto di proprietà della ricorrente (e oggi della T.I.M.B.) è stata adottata per ragioni di salvaguardia urgente della salute e della incolumità pubbliche, rispetto ai possibili effetti dannosi sulle persone dei campi elettromagnetici prodotti.

Come già rilevato dal Collegio in sede di delibazione della domanda di tutela cautelare, l’ordinanza, anche alla stregua degli elementi istruttori addotti dall’amministrazione procedente, è stata adottata in assenza dei presupposti dell’urgenza della situazione da fronteggiare e del grave ed eccezionale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. fra le tante Cons. Stato V, 8.5.2007 n. 2109), il potere del Sindaco di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti si correla necessariamente ad una situazione di obiettiva eccezionalità, connessa ad eventi imprevedibili, alla quale non sia possibile porre rimedio attraverso gli strumenti di ordinario esercizio delle pubbliche funzioni.

Sotto tale profilo l’ordinanza impugnata è priva di adeguata motivazione, non mettendo in luce gli elementi assunti in via istruttoria ed alla stregua dei quali sia stata ritenuta sussistente una situazione di eccezionale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica tale da giustificare il ricorso ai poteri di urgenza.

Per contro, la sussistenza dei richiamati presupposti, nel caso di specie, sembra essere esclusa dagli stessi elementi istruttori acquisiti in sede procedimentale dall’autorità procedente e prodotti in giudizio.

In particolare, è stata prodotta la "Relazione tecnica inerente i controlli dei livelli di campi magnetici generati dagli impianti trasmittenti ubicati nel territorio" del Comune di Rocca di Papa, resa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 10 giugno 1994, a seguito di verifica del rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici irradiati dagli impianti radio televisivi ubicati a Monte Cavo – Rocca di Papa, e dalla quale risulta che " i livelli misurati nella maggioranza dei siti del centro abitato di Rocca di Papa sono inferiori a quelli ammessi dalla normativa regionale vigente."

Va inoltre rilevato come gli impianti in parola, all’epoca dell’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata, fossero operativi da oltre un decennio; con conseguente evidente carenza del presupposto dell’eccezionalità ed imprevedibilità della situazione di pericolo in relazione alla quale possono essere esercitati i poteri sindacali straordinari.

Per tali ragioni deve essere ritenuto fondato il primo assorbente motivo di censura e, conseguentemente, il ricorso va accolto e va disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono comunque motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 1006 Deliberazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri D.A., D.D., P.A. e V.G., in qualità di proprietari di un’area in località Cascina Gazzera oggetto di un intervento di bonifica, hanno impugnato gli atti indicati in oggetto, con cui è stato approvato lo studio di fattibilità, stimato il costo dell’intervento di bonifica e, preso atto dell’inottemperanza dei proprietari, è stato loro richiesto il rimborso delle somme già pagate dal Comune per i necessari accertamenti ed è stato disposto di recintare e di apporre diversi cartelli segnaletici lungo il perimetro dell’area interessata dalla bonifica.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1250 del 4 maggio 1999.

Riassunto il processo dai sigg.ri D.A., D.D. e P.A. dopo il decesso di V.G., all’udienza pubblica del 6 aprile 2011, previa produzione di ulteriori scritti difensivi, la causa è passata in decisione.

2. Gli atti impugnati si inseriscono nel quadro di un’unica complessa vicenda iniziata con l’ordinanza n. 8 del 23 aprile 1997, con cui il Sindaco di Cerro al Lambro ha ordinato ai ricorrenti, nonché agli altri proprietari (sigg.ri Montana) di eseguire accertamenti circa lo stato del suolo/sottosuolo/falda, di predisporre a norma di legge un progetto per la messa in sicurezza dell’area interessata e per la bonifica ambientale, di trasmettere copia del detto progetto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza al Comune, alla ASL ed ad altre istituzioni competenti in materia.

Tale ordinanza è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale che ha deciso con sentenza n. 761 dell’8 febbraio 2000 riformata dal Consiglio di Stato con la decisione del 27 marzo 2009, n. 1826 con cui la V Sezione ha ritenuto legittimo il provvedimento originariamente impugnato in quanto era stato accertato che i rifiuti pericolosi erano stati depositati sui terreni degli appellati da industrie petrolifere, successivamente fallite e che di tale attività i proprietari dell’epoca, non solo erano a conoscenza, ma l’avevano consapevolmente consentita.

La sentenza ha concluso per la sussistenza dell’obbligo dei proprietari di provvedere alla bonifica dell’area trasformata illecitamente in discarica di rifiuti inquinanti e per il diritto/dovere del Comune "di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell’area, e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all’epoca in cui è avvenuta l’immissione o il deposito di materiale inquinato, nonché il produttore dei rifiuti"; ciòai sensi dell’art. 31bis, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980 n. 94, all’epoca vigente, recante un principio poi confermato sul piano nazionale, dall’art. 14 del D.lgs. n. 22 del 1997, trasfusa nell’art. 195 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

3. Gli atti portati all’esame del Collegio con il presente ricorso costituiscono la prosecuzione naturale dell’ordinanza n. 8/97 di cui si è detto; essi sono stati impugnati per illegittimità derivata dagli stessi vizi che affliggerebbero la suddetta ordinanza, nonché per vizi propri consistenti nella violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per non aver l’Amministrazione inviato ai ricorrenti né allegato agli atti susseguenti copia dello studio di fattibilità e della stima dei costi limitandosi a richiamarli.

Inoltre l’ordinanza del 25 marzo 1999 sarebbe illegittima anche per violazione dell’art. 21 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto detta norma, invocata dal Comune in uno con l’art. 32 del D.P.R. 495/92, riguarderebbe "le barriere che segnalano i limiti dei cantieri stradali" e, dunque, non si attaglierebbe al caso di specie.

4. Il ricorso è infondato.

Quanto alla dedotta illegittimità per invalidità derivata, in disparte gli evidenti profili di improcedibilità, se ne deve dichiarare l’infondatezza per le stesse ragioni espresse dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1826/2009 che, per brevità, in questa sede si richiamano.

In merito ai motivi di illegittimità propria il Collegio osserva che, per giurisprudenza ormai consolidata, il concetto di disponibilità nella motivazione per relationem comporta non che l’atto amministrativo menzionato debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo della motivazione, bensì che sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (cfr. per tutte: T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 12 agosto 2010, n. 17235; principio da ultimo confermato, in diversa fattispecie, da Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 68).

Il motivo è, pertanto, infondato.

Quanto alla dedotta illegittimità dell’ordinanza n. 9 del 25 marzo 1999 nella parte in cui, ordinando la recinzione dell’area e l’apposizione di cartelli segnalanti il divieto di accesso e il pericolo per la salute, richiama l’art. 21 del codice della strada e l’art. 32 del relativo regolamento di attuazione, se ne deve egualmente rilevare l’infondatezza.

L’ordinanza impugnata, invero, richiama l’art. 38, comma 2, della L. 142/90 e prende in considerazione "il grave pericolo per l’incolumità pubblica nonché i motivi di igiene e sanità": si tratta, in altri termini, dell’esplicazione del potere ordinatorio del Sindaco nei servizi di competenza statale cui è riconducibile l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, già previsti dall’art. 38, comma 2 della L, 8 giugno 1990 n. 142, poi confluito nell’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò posto, è del tutto ininfluente il richiamo alle norme del codice della strada e del regolamento attuativo contenuto nell’atto, atteso che il potere ivi esercitato trova legittimazione nella diversa norma di cui all’art. 38, comma 2 della 8 giugno 1990 n. 142.

Deve, invero, essere richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 maggio 2009, n. 3601).

5. Per completezza va detto che nella memoria conclusiva e in quella di replica, depositate in vista dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno introdotto ulteriori motivi di censura, riproponendo la questione, già affrontata e risolta dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1826/2009, relativa alla asserita mancanza di colpa dei proprietari dell’area nel determinare l’inquinamento e nella mancanza di istruttoria, da parte del Comune, al fine di individuare i responsabili.

In proposito osserva il Collegio che, ferma restando l’inammissibilità delle censure sia perché irritualmente proposte sia perché afferenti alla presunta illegittimità derivata su cui il giudice di appello si è già espresso, esse sono altresì infondate.

Invero, come rilevato dal Consiglio di Stato, "con riguardo ai signori D. ed altri è in atti il contratto di locazione (doc. 10 prodotto dal Comune) concluso il 1° marzo 1961 dal dante causa degli attuali appellati, F. D., proprio con la Società I.C.E.P. s.p.a. (Industria Chimica e Petrolifera), che vi ha depositato i residui catramosi della propria attività di industria petrolifera".

Prosegue la sentenza: "La realtà dei fatti, del resto, è stata accertata nei termini anzidetti anche dalla sentenza del Pretore di Lodi 29 giugno 1989, depositata agli atti il 20 gennaio 2009, con la quale i signori D. e Montana sono stati assolti dal reato di cui all’art. 25, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, essendo stati accusati di aver realizzato sui terreni discariche abusive di rifiuti urbani e speciali. L’assoluzione è stata motivata con la circostanza che, in entrambi i casi, gli imputati avevano ereditato terreni sui quali i loro aventi causa avevano consentito la discarica abusiva di rifiuti inquinanti".

In altri termini, sebbene sia stata esclusa la responsabilità penale dei proprietari che, in quanto personale, non può essere loro ascritta, avendo essi ereditato i suddetti fondi, non altrettanto può dirsi della speciale responsabilità su di essi gravante ai fini della bonifica.

Infatti, come rilevato nella richiamata decisione, "nel presente giudizio non è in discussione la responsabilità diretta delle parti appellate nella realizzazione di discariche abusive, bensì la sussistenza a loro carico dell’obbligo di provvedere alla bonifica delle aree di cui sono divenuti proprietari jure successionis. In proposito può affermarsi che, con riguardo ad entrambe le parti appellate, il patrimonio del rispettivo dante causa, in cui sono subentrate, era gravato di una passività rappresentata dall’obbligo legale di risanare l’area trasformata illecitamente in discarica di rifiuti inquinanti. E poi da rilevare che le parti appellate hanno dimostrato con il loro comportamento la consapevolezza della loro responsabilità e della sussistenza a loro carico di un obbligo di provvedere al risanamento e alla bonifica delle aree di loro proprietà".

Conclusivamente e per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Cerro al Lambro, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4046 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 2451 prot. n. 66318 del 16.12.2010 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un manufatto di muratura e cemento armato di mt. 12,00 x 10,00 con copertura e parziali tramezzature ed annesso portico avente dimensioni di mt. 12,40 x 3,00;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato perché lo stesso sarebbe stato emesso senza l’indicazione dell’interesse pubblico per la demolizione e, comunque, senza alcuna valutazione circa l’utilizzabilità dell’opera a fini pubblici, in relazione alla successiva acquisizione, e in assenza del parere della sezione urbanistica;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Considerato che il provvedimento di demolizione costituisce esplicazione di una potestà vincolata e lo stesso risulta, pertanto, correttamente motivato con l’indicazione delle opere realizzate e dell’accertata abusività delle stesse senza necessità di richiamare alcun interesse pubblico ulteriore da ritenersi in "re ipsa" (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 79/11; Cons. Stato sez. IV n. 3955/10; Cons. Stato sez. V n. 5229/10);

Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato è assistito da congrua motivazione in quanto la prescrizione demolitoria è ivi giustificata alla luce delle opere realizzate, specificamente descritte, e dell’assenza del titolo edilizio abilitativo richiesto dalla normativa vigente;

Considerato, poi, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08, applicabili alla fattispecie, non richiedono, ai fini del perfezionarsi dell’effetto acquisitivo, ivi previsto, la previa valutazione dell’utilizzabilità dell’opera a fini pubblici;

Considerato, per altro, che la destinazione ad uso pubblico del bene costituisce esito meramente eventuale del procedimento di acquisizione rispetto alla demolizione del manufatto ed è, comunque, subordinata ad una successiva delibera del consiglio comunale (ove viene operata la valutazione d’interessi prevista dalle norme in esame);

Considerato, infine, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 non prevedono che, ai fini dell’adozione della prescrizione demolitoria e dell’acquisizione del bene, debba essere conseguito il parere della sezione urbanistica invocato nella censura;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.