Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 21-04-2011, n. 16073 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.4.10, la corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 17.10.06 del tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con la quale D.S.F. è stato condannato,previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 600 di multa al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di diffamazione, in danno di I.L.. Il D.S., in qualità di direttore responsabile,è accusato di aver divulgato, il 25.10.03, attraverso il periodico telematico "(OMISSIS)" la notizia che l’avvocato I.L. era stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento, in contrasto con il reale svolgimento del procedimento, in cui vi era stata la preliminare richiesta di rinvio a giudizio, da parte del p.m..

Il D.S. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 236 e 238 bis c.p.p. e art. 595 c.p..

La dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è stata desunta dal precedente giudiziario, costituito da una sentenza, emessa nel 1999 dal tribunale di Trani, con la quale l’imputato, in qualità di direttore responsabile di un quotidiano a stampa, era stato condannato, ex art. 57 c.p., in quanto era stata diffusa la notizia del rinvio a giudizio di un cittadino, nei cui confronti era stata formulata solo la preliminare richiesta, da parte del p.m. grazie a questa produzione documentale, i giudici di merito hanno risolto il quesito sulla capacità del D.S. di rendersi conto della differenza intercorrente tra i due atti giudiziari, nel senso che hanno considerato irrealistico che egli, già condannato nel 1999 per aver erroneamente sostituito un termine con un altro (rinvio a giudizio, invece di richiesta di rinvio a giudizio), nel 2003 avesse dimenticato la lezione di diritto processuale e abbia confuso nuovamente, in buona fede, richiesta e rinvio a giudizio.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito non hanno tenuto conto che nei gradi successivi il D.S. è stato assolto. Se avessero considerato l’episodio della sua biografia giudiziaria nel suo complesso, i giudici non sarebbero giunti alla conclusione sulla "lezione di diritto processuale", ritenendo che l’episodio sarebbe rimasto impresso nella memoria dell’imputato – unitamente alla differenza tra i due atti giudiziari – solo nel caso di conferma e di irrevocabilità della condanna. La sentenza ha poi errato nell’utilizzare la sentenza di condanna, sebbene non irrevocabile. Le sentenza penali non irrevocabili sono utilizzabili ai fini probatori solo alla scopo di provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento in ordine a un reato, mentre non può essere utilizzata per provare la verità dei fatti in essa affermati Secondo l’art. 238 bis c.p.p., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell’art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3.

Raffrontando l’uso che è stato fatto della suindicata sentenza non irrevocabile, ai fini della dimostrazione dell’elemento psicologico del reato, e l’uso limitato che può esser fatto di una sentenza irrevocabile, si deve concludere che la corte ha valorizzato il mero dato storico della sentenza non definitiva in maniera maggiore di come avrebbe potuto fare se quella decisione fosse stata coperta dalla intangibilità del giudicato.

2. vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p.:

l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare chi sia l’autore dell’articolo e se il direttore, in concorso con una persona non identificata, abbia posto in essere un accordo a fini diffamatori. La responsabilità del D.S. come autore o come coautore è stata ritenuta dimostrata in base all’affermazione di una collaboratrice del periodico S.M., secondo cui era il direttore in generale a gestire gli articoli da pubblicare sul sito telematico. In tal modo non è stata correttamente valutata questa affermazione, in quanto essa non riguarda lo specifico articolo incriminato. La sentenza inoltre è contraddittoria, perchè riconosce la responsabilità in ordine al reato di diffamazione ,sul presupposto che "le già dette dichiarazioni dei suoi tre collaboratori di redazione fanno convergere su di lui la responsabilità diretta della gestione della notizia". Non si comprende come per l’articolo non firmato e gestito dal direttore del periodico, lo stesso debba rispondere del reato ex art. 595 c.p.. e non del reato ex art. 57 c.p.. In definitiva, acclarato che il D. S. era il direttore del periodico, lo stesso avrebbe dovuto rispondere,nell’assenza del nome dell’articolista, dello specifico reato di omesso controllo.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla censura sull’irrituale utilizzazione della sentenza, emessa il 14.10.1999 dal tribunale di Trani, va rilevato che tale documento non è stato acquisito per utilizzarne il contenuto, ai fini della dimostrazione che il D.S., quale direttore responsabile del periodico "(OMISSIS)", avesse commesso un fatto analogo a quello contestato nel presente procedimento (l’imputato era stato accusato di aver omesso il controllo su un articolo diffuso con il mezzo della stampa, in cui era stato erroneamente narrato che il Gip aveva emesso,nei confronti dell’indagato, il decreto di citazione, mentre era stata solo formulata richiesta, da parte del p.m.). Correttamente i giudici di merito hanno affermato che la sentenza è stata acquisita, al di fuori dell’ipotesi ex art. 236 c.p.p., al limitato scopo di dimostrare un incontestabile fatto storico, costituito dal coinvolgimento del D.S. "in una sovrapponibile vicenda giudiziaria", a consequenziale riprova "di un approccio consapevole alla notizia in esame sul piano tecnico-giuridico".

I giudici hanno rilevato la differenza – chiara e notoria per gli addetti ai lavori e per i redattori di cronaca giudiziaria – tra richiesta di rinvio a giudizio (atto di parte, formulato dal p.m., all’esito della constatata assenza di valide controdeduzioni difensive formulate nel contraddittorio instaurato ex art. 415 bis c.p.p., da sottoporre all’esame conclusivo del Gip) e decreto di rinvio a giudizio (atto del giudice, disposto a conclusione delle indagini preliminari in senso favorevole alla tesi di accusa). Di qui la conclusione sulla forte carica diffamatoria della notizia che sostituisca il primo atto con il secondo, tanto più se indagato sia un avvocato, accusato di aver commesso un reato nell’esercizio di attività professionale.

La diffusione di questo tipo di notizia "a futura memoria" non può giovarsi dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, che va inquadrato nel diritto/dovere del giornalista di narrare fatti già accaduti, senza possibilità di estensione della scriminante all’anticipazione di eventi non ancora verificati. In questo caso il giornalista, in maniera autonoma, prospetta e prefigura l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali non ancora concluse e comunque non sviluppate nella fase e nel senso narrati.

Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che il D.S., al di là della generale conoscibilità della differenza tra i due atti, ha diffuso la falsa notizia con accentuata consapevolezza, in base alla suindicata acquisizione del precedente giudiziario. Con condivisibile razionalità la corte di merito ha ritenuto che – indipendentemente dall’esito del processo – la lezione impartita all’imputato dalla propria traumatizzante esperienza di vita giudiziaria, ha reso del tutto "irrealistico" che egli abbia nuovamente confuso i due atti "per pura ignoranza e non piuttosto per consapevole volontà diffamatoria". Questa consapevole decisione di diffondere la falsa notizia diffamatoria è stata ulteriormente ricavata dalla presenza nel testo dell’articolo, in cui si parlava di decreto di rinvio a giudizio, di una parte "virgolettata" del testo dell’antecedente richiesta del p.m. (v. sentenza di primo grado, confermata dalla corte di merito).

Quanto alla censura relativa alla valutazione delle prove, va rilevato che l’attribuzione all’imputato della responsabilità diretta in ordine alla diffusione della notizia falsa è stata effettuata in base ad argomentazione pienamente conforme alle risultanze processuali e ad una loro razionale interpretazione :le dichiarazioni testimoniali indicano che tutti gli articoli erano diffusi dal periodico on line solo a seguito di lettura e di condivisione del loro contenuto da parte del D.S. e che nulla è emerso che consenta di ritenere un diverso iter di esame e controllo per l’articolo incriminato.

Va anche rilevato che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il soggetto investito della funzione di controllo sugli articoli da diffondere ,ove ne consenta la pubblicazione di uno anonimo, risponde di esso in prima persona, non per "responsabilità oggettiva", ma per consapevole condotta, volta a diffonderne il contenuto eventualmente illecito (sez. 5, n. 16988 del 10.1.2001, in Cass. pen. 2002, n. 754).

Quanto alla doglianza sulla mancata qualificazione del fatto, ex art. 57 c.p., va rilevato che dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono l’inapplicabilità di questa ipotesi di reato – prevista in ordine a fatti di diffamazione commessi a mezzo della stampa periodici, in caso di fatto commesso con giornale telematico, per un duplice ordine di motivi;

a causa della impossibilità di estendere, sul piano tecnico , il concetto di stampa a questo mezzo di comunicazione, a causa dell’impossibilità di effettuare, sul piano giuridico, un’ interpretazione analogica, stante il divieto dell’analogia in malampartem (sez. 5, n. 35511 del 16.7.2010).

Il fatto va quindi qualificato – ove siano emersi gli elementi probatori sopra indicati – a norma dell’art. 595 c.p..

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.150 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.150 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-05-2011, n. 18022 arresto

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o di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25.9.2009 il giudice monocratico del tribunale di S. Maria Capua Vetere non convalidava l’arresto operato nei confronti di I.S., per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sul presupposto che sebbene l’arresto fosse obbligatorio, il predetto destinatario di ordine di espulsione aveva presentato domanda di emersione ex L. n. 102 del 2009, ragion per cui fino alla conclusione della procedura amministrativa, doveva ritenersi legittima la sua permanenza nel nostro paese.

2. Avverso detta ordinanza,interponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per dedurre violazione di legge, in quanto il giudice della convalida è chiamato a valutare l’operato della PG e dunque a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione del provvedimento di arresto, con esclusione di tutto quanto attiene al profilo degli indizi di reato. Inoltre veniva evidenziato che il giudice a quo non aveva valutato che la procedura di emersione non poteva essere perseguita dai soggetti colpiti da provvedimento di espulsione. Veniva quindi chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza di diniego di arresto, avendosi riguardo a pronuncia meramente formale, senza ricaduta di effetti giuridici.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui il giudice delle indagini preliminari in sede di convalida dell’arresto deve – a mente dell’art. 391 c.p.p., comma 4 – accertare che l’arresto sia stato legittimamente eseguito e che siano stati osservati i termini di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, sulla base di una valutazione ex ante, che verte esclusivamente sugli elementi a disposizione della polizia al momento dell’arresto, non potendosi fare rientrare in detta valutazione gli elementi acquisiti successivamente (e quindi sconosciuti alle forze dell’ordine), in sede di udienza di convalida, che possono costituire piattaforma per la valutazione sullo status libertatis, ma non possono dispiegare effetti su quanto sta a monte, ovverosia sull’azione delle forze dell’ordine che hanno operato, in via del tutto provvisoria, la privazione della libertà di un cittadino. Nell’ipotesi in oggetto, l’arresto fu operato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma quater, delitto per cui era normativamente previsto l’arresto in flagranza.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio andando ad incidere su una situazione processuale ormai esaurita e senza ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legalmente eseguito l’arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 19816 Velocità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 25.10.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di I.G., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 dello stesso articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi.

Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva e disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo. Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, eh anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5 all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 dell’art. 142 C.d.S. e dell’art. 345 regolamento C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. esec. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345, reg. esec. C.d.S., comma 4 ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7 si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6 nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art 142 C.d.S., comma 6 si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 erg. Esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla ratio delle citate disposizioni. In secondo luogo -premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S. 5^., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. C.d.S.. comma 4 prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi, non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa istruito dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…)ò Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o 204 bis C.d.S. non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.s. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…). Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati; come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto) – ritiene la Corte di dover dare continuità, assente qualsivoglia argomentazione di segno contrario, data la mancata partecipazione attiva del resistente al presente giudizio di cassazione.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvedere, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20731 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 31.05. 2006, A. A.F. e V.M.A. adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 23.04-26.11.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero a pagare, a titolo di equo indennizzo del subito danno non patrimoniale, sia la somma di Euro 7.500,00 a ciascuna delle istanti e sia prò quota l’ulteriore somma di Euro 3.750,00, nonchè a pagare le spese processuali, distratte in favore dei difensori antistatari.

La Corte osservava e riteneva:

– che la A. e la V. avevano chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile d’indole risarcitoria iniziato il 22.09.1986 e definito con sentenza depositata il 25.10.2005, dunque durato complessivamente circa 19 anni, quando invece, per le peculiarità della controversia avrebbe dovuto ragionevolmente protrarsi per 4 anni che in detto processo, introdotto dal dante causa delle istanti V.E., ed interrotto a causa del decesso dello stesso, avvenuto il (OMISSIS), l’ A. e la V. si erano costituite in prosecuzione il 5.12.1991 – che per ciascuno dei 15 anni di ritardata definizione appariva equo liquidare l’importo di Euro 750.

Avverso questo decreto l’ A. e la V. hanno proposto ricorso per Cassazione, notificato il 29.12.2008 all’Amministrazione della Giustizia, che ha resistito con controricorso notificato il 2.02.2009.
Motivi della decisione

Con il ricorso l’ A. e la V. denunciano:

1. "Danno non patrimoniale:Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 art. 2, commi 1 e 3 e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti. Art. 360 c.p.c., n. 5", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione, se il diritto all’equa riparazione del danno derivato dalla non ragionevole durata del processo ex L. n. 89 del 2001, art. 2, e l’ammontare liquidato per ciascun anno di durata, vada rapportato alla effettiva posta in gioco e debba essere valutato nella misura minima di Euro 1.500,00 per ciascun anno di durata, anche in virtù dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Conseguentemente, dica se il risarcimento offerto, nel caso di specie, alle ricorrenti, quantificato in Euro 750,00 per ciascun anno di ritardo, sia congruo rispetto alla effettiva entità e particolarità del processo subito, ovvero se risulti violata la normativa vigente". 2. "Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, – art. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti con riferimento alla quantificazione del danno in riferimento alla effettiva durata del procedimento a quo ed al computo del periodo eccedente il termine ragionevole".

Con i due motivi di ricorso le ricorrenti censurano anche per il profilo argomentativo, l’entità del liquidato indennizzo per il sofferto danno non patrimoniale. Il primo motivo del ricorso si rivela inammissibile in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, sia per genericità del relativo quesito di diritto, affidato a premessa assiomatica (misura minima di Euro 1.500,00 per ciascun anno di durata) nonchè astratto e privo di specifici riferimenti alla fattispecie concreta e sia perchè, relativamente ai denunciati vizi motivazionali, mancante del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr. Cass. SS.UU. 2007/20603;

2008/11652; 2008/16528).

Il secondo motivo del ricorso è, invece, infondato, giacchè nel caso in disamina la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le numerose altre, Cass. 2005/8568; 2006/8714; 2007/23 844; 2008/3716;

2009/10415; 2011/478).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.