Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7337 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Gli odierni controricorrenti impugnavano l’avviso di accertamento con cui il valore del fabbricato, sito in (OMISSIS), ad essi pervenuto in successione nell’anno 1966, ed alienato a D.S.A. con atto pubblico del 24 febbraio 1999, veniva elevato, ai fini dell’INVIM, da L. 150 milioni a L. 456 milioni.

1.1 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dai contribuenti.

Premesso che l’autorizzazione a proporre impugnazione recava una data successiva alla redazione dell’appello (essendo comunque anteriore alla notifica dello stesso), rilevata, altresì, una parziale difformità della copia dell’appello notificata ai contribuenti rispetto a quella depositata, la commissione regionale osservava poi, nel merito, che la valutazione dell’UTE, su cui si fondava l’avviso di accertamento, era stata effettuata in epoca successiva alla vendita, senza alcuna considerazione della reali condizione del bene alienato, ma sulla base dei valori di altri immobili utilizzati per la comparazione.

1.2 – Avverso tale decisione il Ministero dell’economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso, sorretto da quattro motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

2. – In primo luogo va affermata la fondatezza dei primi due motivi, attinenti, il primo, all’erronea affermazione della difformità della copia del ricorso notificata rispetto a quella depositata e, il secondo, a vizi, motivazionale in merito all’autorizzazione all’impugnazione.

Quanto al primo aspetto, va rilevato che il riferimento, contenuto nell’impugnata decisione, a una pretesa difformità della copia notificata del ricorso in appello rispetto a quella depositata, neppure eccepita dagli appellati, appare del tutto generico e non conforme alle risultanze processuali. Si afferma, per altro, in maniera contraddittoria, che non sarebbe stata consentita ai contribuenti "un’adeguata difesa", dopo aver enunciato tutte le eccezioni degli appellati, inerenti anche al merito, e prive per altro di qualsiasi riferimento ad eventuali difformità della copia notificata rispetto a quella depositata. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui si presume la conformità sia quando l’appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l’eccezione predetta (Cass. 20 marzo 2009, n. 6780).

Quanto al secondo profilo, rilevato in primo luogo che il riferimento all’assenza di autorizzazione a proporre l’impugnazione avrebbe dovuto comportare, per coerenza, la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, viceversa rigettato nel merito, deve osservarsi come assuma esclusiva rilevanza la constatazione che, con riferimento alla disciplina pertinente, ratione temporis, all’atto di appello in esame, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2 non è applicabile in relazione alle agenzie delle entrate cui il D.Lgs. n. 300 del 1999, che ha soppresso gli uffici ed organi ministeriali ai quali il citato art. 52 fa riferimento, ha attribuito la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferito i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia (Cass. Sez. Un., 14 gennaio 2005, n. 604).

La fondatezza delle censure esaminate non esime dall’esame degli ulteriori rilievi, trattandosi di decisione fondata su distinte rationes decidendi, anzi, avuto riguardo all’indicata formulazione del dispositivo, principalmente incentrata sull’infondatezza, nel merito, dell’appello.

2.2 Il terzo motivo ed il quarto motivo, con il quale si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione della L. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con riferimento all’omessa considerazione della stima dell’immobile eseguita dall’UTE, nella quale si sarebbe accertato che il valore dell’immobile sarebbe stato comunque superiore a quello dichiarato dalle parti, indipendentemente dall’effettuazione di lavori in epoca successiva all’apertura della successione (da esaminarsi congiuntamente in quanto fra loro intimamente collegati), sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. In primo luogo deve evidenziarsi che non risultano riportate, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso costantemente ribadito da questa Corte, le deduzioni dell’atto di appello inerenti agli aspetti asseritamente già presi in considerazione dell’Agenzia del Territorio, in relazione ai lavori eseguiti sull’immobile "successivamente alla denuncia di successione e prima della vendita".

Per il vero la decisione impugnata da atto che la stima venne effettuata in epoca successiva alla vendita, ragion per cui non risultano esplicitate, con il richiesto grado di specificità, le ragioni in base alle quali si sarebbe determinato il significativo incremento di valore del bene indicato nell’avviso di accertamento prima e non dopo l’alienazione del cespite da parte degli eredi di M.A..

La questione, per altro, attiene essenzialmente al merito, e non è sindacabile in questa sede se non con riferimento alla congruità della motivazione della decisione impugnata, che, per quanto concisa, appare esente da censure, posto che (desumendosi della parte narrativa della stessa che la vendita si riferiva anche a "tettoia con struttura tubulare in ferro, ricoperta in plastica ondulata e stuoia in canne, realizzata dopo la successione", alla quale era stato attribuito un valore di L. sette milioni) si pone in evidenza – senza che tale aspetto risulti adeguatamente censurato – che " non possono essere giustificati i parametri applicati nella valutazione, effettuata, peraltro, dall’UTE in epoca successiva alla vendita, senza attribuire un valore autonomo alle singole componenti la struttura, ma un valore complessivo sulla base del valore di acquisto di immobili presi a confronto". 2.3 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ricorrendo giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, con riferimento alle difficoltà inerenti alla ricostruzione della fattispecie fattuale in esame.
P.Q.M.

La Corte rigetto, il ricorso. Compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9778 Ricorso

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Svolgimento del processo

A., M. e F.G., ottenuto nei confronti del fratello E. il sequestro giudiziario di un titolo di deposito bancario della somma di L. 65.000.000, inizialmente intestato ai genitori, F.C. e L.C.G., e poi trasferito sul c/c del fratello a seguito di movimentazione bancaria operata dallo stesso padre, agivano per il merito innanzi al Tribunale di Gela chiedendo l’annullamento di tale atto dispositivo, l’accertamento del loro diritto ereditario sulla somma e la divisione della stessa.

Il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese, in quanto le attrici sì erano limitate a chiedere la divisione senza prospettare una lesione di legittima e chiedere la collazione del denaro.

Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Caltanissetta riformava la sentenza di primo grado disponendo la divisione, sul presupposto che il trasferimento del danaro dai genitori al figlio E. integrasse una donazione, nulla per difetto di forma.

Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso F. E..

Hanno resistito con controricorso le parti intimate.

Successivamente, le parti hanno depositato atto di transazione e quietanza, con sottoscrizioni autenticate dai rispettivi difensori, impegnandosi all’estinzione del processo.
Motivi della decisione

1. – I difensori delle parti hanno depositato, successivamente alla notifica dei rispettivi atti difensivi, un atto di "transazione e quietanza" a termini del quale hanno definito bonariamente la vertenza mediante la corresponsione a titolo di transazione da parte di F.E. di una somma di denaro, a saldo e stralcio di ogni pendenza e debito, in favore di F.A., M. e G., con reciproco impegno all’abbandono, tra l’altro, del presente giudizio di cassazione a spese compensate.

1.1. – L’intervenuta transazione tra le parti manifesta la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

Infatti, a partire da Cass. S.U. n. 368/00, la giurisprudenza di questa Corte si è uniformata nel senso che allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. Ne consegue che i documenti concernenti la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso possono essere prodotti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle altre parti, salvo che tali documenti vengano prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la produzione congiunta può validamente sostituire la notifica prescritta dalla legge (da ultimo, Cass. n. 22972/04).

2. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa integralmente le spese fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-03-2011, n. 2331

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera del Consiglio regionale n. 188 del 6.10.2004 la soc. M. S.r.l. è stata autorizzata ad esercitare per anni 7 l’attività di cava di sabbia e ghiaia in località Poggio delle Fasce nel territorio del Comune di Graffignano (VT) su un terreno di circa ha 7.00.00 (distinto in catasto al foglio 13, prot. 8/p, 9/p, 10/p, 11/p, 15/p, 29/p e 30/p).

Nella domanda di rilascio la M. S.r.l. aveva fatto presente che proprietario del terreno era il Sig. Renato B. che le aveva concesso la disponibilità al fine della coltivazione di una cava (cfr., atto del 3.12.2002 registrato all’Agenzia delle Entrate di Viterbo in data 3.11.2003 al n. 8626, serie 3).

In proposito, con scrittura privata registrata il 5.11.2003, la ricorrente ha ottenuto dal B. la disponibilità del terreno di cui è causa; ai sensi dell’art. 4 di detta scrittura "alla data del 30.9.2004, qualora lo sfruttamento non potesse iniziare per qualsivoglia impedimento, il presente accordo si intenderà risolto e nulla sarà dovuto dall’una all’altra parte per qualsiasi titolo e ragione".

Come risulta dalla documentazione in atti – alla data del 30.9.2004 – l’attività estrattiva non è stata iniziata dalla ricorrente.

Successivamente, il B. ha venduto il terreno alla Società agricola C.D.S.B. (atto a rogito notaio Castaldi di Canino (VT) in data 8.10.2004, rep. n. 8958); quest’ultima si è sempre rifiutata di cedere alla ricorrente la disponibilità del terreno.

Con istanza del 12.7.2007 la ricorrente ha chiesto alla Regione Lazio l’emanazione, ai sensi degli artt. 45, 6 comma, e 32, 3 comma, del RD n. 1443/1927, di un provvedimento di occupazione di urgenza del terreno; poi ha notificato apposita diffida.

Con la nota impugnata la Regione Lazio ha comunicato che "l’art. 32 del RD n. 1443/1927 fa riferimento al sistema della concessione di beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e non a quello dell’autorizzazione che, riferito a beni lasciati in disponibilità del proprietario, è regolato dalla vigente L.reg. n. 17/2004 in materia di cave e torbiere. Il successivo art. 45 è applicabile solo in casi del tutto eccezionali allorché il proprietario del fondo non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera dopo averne ottenuto la relativa autorizzazione.

Nel caso in esame la C.S.B. S.r.l. ha manifestato l’intenzione di avviare una attività estrattiva di cava su terreni di proprietà diffidando la Regione al rilascio della concessione di scavo, già conferita alla M. S.r.l.".

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e sviamento di potere;

2). Violazione degli artt. 45, 6 comma, e 32, 3 comma, RD n. 1443/1927 nonché art. 15 della L.reg. n. 27/1993 e 7 della L.reg. n. 17/2004;

3). Violazione degli artt. 45, 6 comma, e 32, 3 comma, RD n. 1443/1927 nonché art. 15 della L. reg. n. 27/1993 e 7 della L. reg. n. 17/2004; eccesso di potere per sviamento ed errore sui presupposti;

4). Violazione art. 10 bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere.

In giudizio si sono costituite entrambe le controparti con deposito di memorie.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la data del contratto di vendita tra il B. e la C.S.B. che sarebbe stato stipulato non in data 30.9.2004 ma l’8.10.2004 e cioè dopo il rilascio dell’autorizzazione regionale alla ricorrente (6.10.2004).

Inoltre, in base alla scrittura privata sottoscritta tra il B. e la ricorrente in data 3.12.2002, questa aveva la disponibilità del terreno sia alla data di presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione alla Regione Lazio sia alla data del 30.9.2004.

La controinteressata replica con la memoria datata 15.4.2008.

Con scrittura privata registrata il 5.11.2003 la ricorrente ha ottenuto dal B. la disponibilità del terreno di cui è causa; ai sensi dell’art. 4 di detta scrittura "alla data del 30.9.2004 qualora lo sfruttamento non potesse iniziare per qualsivoglia impedimento il presente accordo si intenderà risolto e nulla sarà dovuto dall’una all’altra parte per qualsiasi titolo e ragione"; alla data del 30.9.2004 l’attività estrattiva non è risultata iniziata.

Dunque, la ricorrente non avendo iniziato l’attività alla data del 30.9.2004 aveva perso la disponibilità del terreno per intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata a suo tempo sottoscritta.

Circostanza, questa, che risulta confermata anche dalla Regione Lazio, con la memoria del 10.12.2010, nella quale si ribadisce che la ricorrente – sin dall’ottobre 2004 – ha perso la disponibilità del terreno oggetto dell’autorizzazione del Consiglio regionale n. 188/2004.

L’attività autorizzata alla M. S.r.l. è una attività estrattiva di cava di sabbia e ghiaia, il cui presupposto imprescindibile per il rilascio della prescritta autorizzazione è la disponibilità del terreno. La ricorrente, alla data di adozione della deliberazione di Consiglio regionale di autorizzazione alla attività estrattiva, non aveva più la disponibilità delle aree in quanto il contratto di sfruttamento con il proprietario Sig. B. era scaduto il 30.9.2004.

Non trova riscontro, in fatto, quanto sostenuto nell’ultima memoria difensiva della ricorrente, depositata il 22.12.2010, nella quale si sostiene che il termine non era essenziale perché al suo verificarsi il contratto stipulato tra la ricorrente e il B. non collegava, né direttamente, né indirettamente, l’effetto della risoluzione.

La censura deve essere, pertanto, disattesa.

2). Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, in base ai citati articoli (cfr., 45, 6 comma, e 32, 3 comma, del RD n. 1443/1927), il soggetto autorizzato a coltivare una cava è legittimato a chiedere e ottenere che l’autorità competente disponga l’occupazione del terreno necessario per la sua coltivazione.

Anche questa censura non merita condivisione.

Occorre richiamare, in via preliminare, il disposto normativo.

L’art. 45 RD n. 1443/1927 prevede che "le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l’ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l’inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l’ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto in quanto applicabili".

Detta norma ha canonizzato l’interesse pubblico allo sfruttamento delle cave, in analogia con quanto previsto per le miniere, vale a dire in ragione del suo carattere di risorsa strategica per l’economia nazionale.

L’art. 32 del Regio Decreto menzionato prevede, poi, che, entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell’energia, e in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. n. 2359/1865.

Le norme appena esposte prevedono, quindi, la possibilità di concedere lo sfruttamento della cava a terzi subordinatamente alla mancata coltivazione della cava da parte del proprietario.

La giurisprudenza ha più volte affermato, al riguardo, che l’art. 45, comma 2, R.D. n. 1443/1927 è suscettibile di applicazione soltanto nell’ipotesi in cui il proprietario di un’area che sia urbanisticamente destinata all’attività estrattiva non la sfrutti, astenendosi dal richiedere o dall’esercitare l’autorizzazione, e produce effetti costitutivi consistenti nell’avocazione della cava al patrimonio indisponibile della Regione soltanto se, una volta raggiunto dalla diffida regionale, il proprietario perduri nel comportamento inerte alla scadenza del termine assegnatogli (cfr., T.A.R. Umbria, 20 maggio 2003, n. 390).

Nella vicenda la controinteressata ha manifestato la sua disponibilità a coltivare la cava; dunque, non si sono maturate le condizioni oggettive previste dal citato art. 45.

Inoltre, la fattispecie di cui all’art. 32 non può essere invocata dalla ricorrente per riottenere la disponibilità dell’area di cava, ottenuta e poi venuta meno in virtù di una specifica scrittura privata con il proprietario dell’area, in quanto il comma 3 dell’art. 32 si riferisce ad un regime di concessione (e non di autorizzazione) e la dichiarazione di pubblica utilità è finalizzata ad opere necessarie per il deposito, trasporto da eseguirsi fuori del perimetro della concessione stessa.

Pertanto, è indiscusso che l’istituto dell’occupazione di urgenza non può essere invocato al fine di riottenere la disponibilità dell’area di cava quando il titolo di tale disponibilità sia venuto meno; l’art. 32, 4 comma, è applicabile alle ipotesi ben specificate dalla norma stessa e solo allorché l’attività di cava era già esercitata.

3). Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta che la controinteressata non avrebbe presentato una formale domanda per la coltivazione della cava de qua.

Anche questo vizio non merita positivo apprezzamento.

Risulta dalla documentazione allegata in giudizio che alla C.S.B. S.r.l. non è stato mai fissato alcun termine per la coltivazione della cava; di conseguenza, non è possibile rilasciare la concessione di coltivazione della cava in favore di terzi.

Peraltro, ai sensi del citato comma 1 dell’art. 45, non rileva che la stessa controinteressata non abbia presentato autonoma domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava.

4). Infine, l’interessata lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’infondatezza di quest’ultima argomentazione emerge dal fatto che nella specie risulta superflua l’applicazione dell’art. 10bis della L. n. 241/1990; dalle argomentazioni che precedono emerge che la ricorrente non avrebbe, comunque, potuto apportare al procedimento in questione nessun elemento utile a determinare una diversa valutazione della PA.

Inoltre, con la nota n. 221759 del 29.12.2009 la Regione ha avviato il procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione.

Pertanto, il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30.10.2008, a seguito di incidente di esecuzione proposto nell’interesse di D.W. avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica in sede in data 14.3.2008, che aveva determinato nei confronti del D. la pena complessiva espianda in anni quattro, mesi tre e giorni due di reclusione, Euro 22.330,21 di multa, anni uno, mesi sette e giorni dieci di arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda, il Tribunale di Bari;

– detraeva dalla pena complessiva di cui sopra le pene di anni uno e mesi sette di reclusione, Euro 26.287,66 di multa ed anni uno e mesi due di arresto;

– revocava il beneficio dell’Indulto concesso al D. con ordinanza del Tribunale per i minorenni di Napoli in data 28.1.1987 relativamente alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 46,48 di multa;

– rigettava l’istanza di declaratoria di estinzione delle residue pene ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p. ostandovi la contestazione della recidiva di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p..

– rideterminava la pena espianda in anni tre, mesi tre e giorni due di reclusione, Euro 88,48 di multa, mesi cinque e giorni dieci di arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda.

Con sentenza in data 9.4.2009 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta ordinanza osservando che il Tribunale aveva modificato il cumulo opposto dal ricorrente disponendo la revoca dell’indulto a seguito di richiesta formulata dal pubblico ministero per la prima volta all’udienza del 27.10.2008, per la fissazione della quale, disposta con ordinanza emessa al di fuori dell’udienza per l’acquisizione di documenti, risultava essere stato dato avviso ad uno solo dei due difensori nominati dal D., in violazione del contraddittorio; e riteneva assorbiti i restanti motivi di ricorso, precisando peraltro che l’effetto ostativo della recidiva rispetto alla prescrizione delle pene della reclusione e della multa presuppone che la stessa sia stata dichiarata, che con riferimento a ciascuna pena le condanne successive sono ostative solo in caso di irrogazione della pena della reclusione per delitti della stessa indole e che l’intervenuta riforma di cui alla L. n. 251 del 2005 non consente di valutare la recidiva nelle contravvenzioni neppure ai fini di cui all’art. 173 c.p..

Con il provvedimento impugnato, pronunciato a seguito del rinvio dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Bari rideterminava la pena dell’arresto detratta dalla pena complessiva espianda nella misura di anni due e giorni dieci, confermando per il resto le disposizioni di cui all’ordinanza dello stesso Tribunale in data 30.10.2008.

Il ricorrente lamenta:

1. nullità dell’ordinanza impugnata in relazione alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto per non essere stata la questione indicata nel provvedimento di fissazione dell’udienza;

2. nullità dell’ordinanza impugnata, sempre in relazione alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto, per violazione del D.P.R. n. 865 del 1986, art. 11 ed omessa motivazione;

3. nullità del provvedimento impugnato in relazione al rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione delle pene della reclusione e della multa per violazione dell’art. 172 c.p., vizio di motivazione ed inosservanza del principio di diritto stabilito sul punto dalla Corte di Cassazione;

4. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi tre di arresto di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 4.12.1997;

5. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 26.4.1994.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata indicazione della richiesta di revoca del beneficio dell’indulto nel provvedimento di fissazione dell’udienza, è infondato.

Con l’ordinanza impugnata si osservava che la richiesta di revoca veniva fatta pervenire al Tribunale nell’imminenza della celebrazione dell’udienza camerale ed era oggetto di specifiche conclusioni formulate dal pubblico ministero all’esito dell’udienza stessa, il che aveva dato modo alla difesa di interloquire sulla questione.

Il ricorrente ribadisce l’eccezione di nullità della pronuncia in quanto derivante dalla mancata indicazione della richiesta nel provvedimento di fissazione dell’udienza celebrata il 7.6.2010.

Il contenuto della decisione dell’incidente di esecuzione non è tuttavia vincolato da quanto indicato nel decreto di fissazione della relativa udienza camerale; decreto per il quale non è infatti prevista a pena di nullità la precisazione dell’oggetto della procedura. Una volta attivata quest’ultima, il giudice può pertanto decidere anche su questioni non indicate nel decreto (Sez. 3, n. 4235 dell’11.12.1996, imp. De Leo, Rv.207457). Legittimamente dunque il Tribunale di Bari disponeva nel caso di specie la revoca dell’indulto; tanto più che la stessa era oggetto di specifica richiesta del pubblico ministero, presentata prima della celebrazione dell’udienza e ribadita nella conclusioni in esito alla stessa, tanto consentendo ampiamente il contraddittorio sulla questione.

2. Il secondo motivo di ricorso, sempre relativo alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto con riguardo alla sussistenza dei presupposti della stessa, è anch’esso infondato.

Il ricorrente rileva in merito che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione; che peraltro, posto come il D.P.R. n. 865 del 1986, art. 11 preveda la revoca in caso di condanna per un delitto non colposo a pena detentiva non inferiore ad anni uno, la sentenza di condanna del Pretore di Brindisi in data 30.11.1992, richiamata dall’ordinanza annullata con rinvio, irrogava la pena di mesi otto di reclusione, mentre la pena di anni tre e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza di condanna in data 23.4.1993 risultava estinta per esito positivo della misura dell’affidamento in prova; che alla pena oggetto del beneficio revocato era comunque applicabile l’indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990; e che detta pena è in ogni caso prescritta ai sensi dell’art. 172 c.p..

Contrariamente all’assunto del ricorrente, la revoca dell’indulto risulta specificamente motivata nel provvedimento con richiamo al punto del certificato penale relativo alla sentenza del Tribunale di Brindisi in data 8.3.1991, con la quale veniva applicata nei confronti del D. la pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il reato di resistenza e altri commessi il (OMISSIS); precedente che, per la pena inflitta e la data di commissione dei fatti, realizza le condizioni per la revoca del beneficio. Le ulteriori richieste di applicazione di altro provvedimento demenziale o, in alternativa, della causa estintiva della prescrizione della pena, non poste all’attenzione del giudice di primo grado, non possono essere valutate in questa sede.

3. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di declaratoria di estinzione delle pene della reclusione e della multa.

Con l’ordinanza impugnata si osservava come dall’esame del certificato penale risultasse che nelle decisioni di condanna alle pene in oggetto si teneva conto della contestata recidiva aggravata, realizzandosi di conseguenza l’effetto preclusivo.

Il ricorrente rileva che nel giungere a tale conclusione il Tribunale si basava unicamente sulle risultanze del certificato penale, dal quale non emerge se la recidiva sia stata effettivamente dichiarata o sia stata viceversa esclusa, omettendo di provvedere alla necessaria acquisizione delle sentenze; e che inoltre veniva omesso qualsiasi accertamento sull’essere i reati ostativi della stessa indole di quelli oggetto della questione.

La motivazione del provvedimento impugnato è in effetti carente laddove giustifica le sue conclusioni con il mero riferimento alle risultanze del certificato penale. Le quali evidenziano, per le sentenze di condanna in discussione, la mera contestazione della recidiva unitamente alle circostanze aggravanti; ma non consentono "di verificare se la recidiva sia stata in concreto riconosciuta o viceversa esclusa, profilo determinante per il giudizio sulla sussistenza di cause ostative alla prescrizione delle pene secondo il principio di diritto affermato con la precedente sentenza di questa Corte, del resto corrispondente all’orientamento giurisprudenziale in materia (Sez. 5, n.37550 del 26.6.2008, imp. Locatelli, Rv.241945).

Difettando qualsiasi riferimento motivazionale alla causa ostativa alternativamente prevista dall’art. 172 c.p. nella ricorrenza di successive condanne per reati della stessa indole di quelli per i quali venivano inflitte le pene della cui estinzione si discute, il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame che valuti, sulla base di idonea documentazione, l’effettivo riconoscimento della recidiva nei giudizi definiti con le sentenze di condanna in questione o la sussistenza di altre condizioni impeditive dell’effetto estintivo.

4. Fondato è altresì il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi tre di arresto di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 4.12.1997.

In effetti con l’ordinanza impugnata venivano dichiarate estinte per prescrizione le sole pene dell’arresto di mesi tre di cui alla sentenza del Pretore di Bari in data 21.2.1994, di mesi uno e giorni dieci di cui alla sentenza del Pretore di Torino in data 27.10.1994, di mesi due di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 13.1.1997 e di mesi cinque di cui alla sentenza del Pretore di Roma in data 15.12.1997, ma non anche quella di cui alla sentenza in premessa, pur relativa ad un reato contravvenzionale.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio anche per questo aspetto.

5. Non vi è infine luogo a provvedere in questa sede sul quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 26.4.1994 in quanto riformata con sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 9.3.2006 che dichiarava il reato estinto per prescrizione, trattandosi di questione che non risulta proposta al giudice di primo grado.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.

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