Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3849 Interesse di mero fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4360 del 2007, il Condominio R. R. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 29 del 14 febbraio 2007 con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il ricorso proposto contro la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta, 17 giugno 2005 n. 1947/05, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 19.7.2005 n. 29, recante ad oggetto: "Comune di Valtournenche: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane deliberata con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 28.02.2005"; della decisione 30 giugno 2005 n. 16/05, assunta dalla Conferenza di pianificazione R.A.V.A., istituita ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale Valle d’Aosta. nn. 1183/00 e 2847/04; della nota del 30 maggio 2005 prot. 10241/PRI della Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici R.A.V.A.; della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche 27 gennaio 2005 n. 9, recante ad oggetto: "Approvazione studio per la delimitazione delle aree franose di cui all’art. 35 della Legge regionale 6 aprile 1998 n. 11", nonché, a seguito di motivi aggiunti depositati il 4 settembre 2006, della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta 12 maggio 2006, n. 1396/06, recante ad oggetto: "Comune di Valtournenche: Approvazione, ai sensi dell’art. 38, comma 4bis della L. 11/98, della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sede di frane richiesta, sulla base dello "Studio approfondimento nella situazione di dissesto sull’area costituita dalla deformazione gravitativa profonda di versante denominata paleofrana di Cervinia"; della richiesta di revisione della cartografia degli ambiti inedificabili per frana del Comune di Valtournenche, presentata dalla R.A.V.A., Direzione Tutela del Territorio in data 4.4.2006; della valutazione positiva espressa dalla Conferenza di pianificazione R.A.V.A. con decisione n. 16/06 nel corso della riunione del 19 aprile 2006.

Davanti al primo giudice, il Condominio ricorrente, ubicato nel settore di Cielo Alto, e la signora Caterina Sofia Timossi, con il ricorso originariamente proposto impugnavano la deliberazione del consiglio comunale di Valtournenche 27 gennaio 2005 n. 9, la deliberazione della giunta regionale della Valle d’Aosta 17 giugno 2005 n. 1947, e tutti gli atti relativi all’approvazione della cartografia contenente l’individuazione e delimitazione dei terreni sedi di frane nell’ambito del territorio del comune di Valtournenche.

A sostegno del gravame deduceva:

1) Violazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e delle norme di attuazione del P.A.I.- Piano per l’Assetto Idrogeologico per il bacino del fiume Po.

2) Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto desumibili mediante ricorso alle nozioni tecniche proprie della scienza geologica.

3) Violazione dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998n. 11;

4) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento.

5) Eccesso di potere per difettosa, erronea e incompleta istruttoria, per motivazione perplessa, incompleta e contraddittoria.

Con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano altresì la delibera della giunta regionale 12 maggio 2006 n. 1396 con la quale si era approvata la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili per frana redatta su richiesta della Regione e sulla base dello "Studio di approfondimento della situazione di dissesto sull’area costituita dalla deformazione gravitativa profonda di versante denominato paleofrana di Cervinia", deducendo:

6) Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto desumibili mediante ricorso alle nozioni tecniche proprie della scienza geologica; eccesso di potere per cattiva, erronea e illogica applicazione delle regole tecniche appartenenti alle attuali conoscenze tecniche e specialistiche;

7) Violazione dell’articolo 38, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e dell’articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241;

8) Violazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152; violazione e falsa applicazione della normativa P.A.I. di attuazione per il bacino del fiume Po definitivamente approvato con il D.P.C.M. 24 maggio 2001; eccesso di potere

9) Violazione dell’articolo 97 costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento; eccesso di potere;

10) Eccesso di potere per difettosa, erronea e incompleta istruttoria, motivazione perplessa, incompleta e contraddittoria.

Si costituivano in giudizio il Comune di Valtournenche, la Regione Valle d’Aosta e la L. M. s.r.l., quest’ultima proponendo ricorso incidentale per chiedere l’annullamento della deliberazione della giunta regionale 17 giugno 2005 n. 1947.

Successivamente all’adozione da parte della giunta regionale della deliberazione 12 maggio 2006 n. 1396 la s.r.l "L. M." dichiarava il venir meno del suo interesse e quello dei ricorrenti alla decisione del gravame.

Il ricorso veniva quindi deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva improcedibili le censure proposte con il ricorso principale, a seguito della pubblicazione della delibera n. 1396 del 2006, e riteneva infondate le altre doglianza.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata in sentenza, riproponendo le censure già dedotte dinanzi al T.A.R.

Nel giudizio di appello, si sono costituiti la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

Con ricorso iscritto al n. 4360 del 2007, il Condominio R. R. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 29 del 14 febbraio 2007 con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il ricorso proposto contro la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta, 17 giugno 2005 n. 1947/05, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 19.7.2005 n. 29, recante ad oggetto: "Comune di Valtournenche: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane deliberata con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 28.02.2005"; della decisione 30 giugno 2005 n. 16/05, assunta dalla Conferenza di pianificazione R.A.V.A., istituita ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale Valle d’Aosta. nn. 1183/00 e 2847/04; della nota del 30 maggio 2005 prot. 10241/PRI della Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici R.A.V.A.; della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche 27 gennaio 2005 n. 9, recante ad oggetto: "Approvazione studio per la delimitazione delle aree franose di cui all’art. 35 della Legge regionale 6 aprile 1998 n. 11", nonché, a seguito di motivi aggiunti depositati il 4 settembre 2006, della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta 12 maggio 2006, n. 1396/06, recante ad oggetto: "Comune di Valtournenche: Approvazione, ai sensi dell’art. 38, comma 4bis della L. 11/98, della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sede di frane richiesta, sulla base dello "Studio approfondimento nella situazione di dissesto sull’area costituita dalla deformazione gravitativa profonda di versante denominata paleofrana di Cervinia"; della richiesta di revisione della cartografia degli ambiti inedificabili per frana del Comune di Valtournenche, presentata dalla R.A.V.A., Direzione Tutela del Territorio in data 4.4.2006; della valutazione positiva espressa dalla Conferenza di pianificazione R.A.V.A. con decisione n. 16/06 nel corso della riunione del 19 aprile 2006.

Davanti al primo giudice, il Condominio ricorrente, ubicato nel settore di Cielo Alto, e la signora Caterina Sofia Timossi, con il ricorso originariamente proposto impugnavano la deliberazione del consiglio comunale di Valtournenche 27 gennaio 2005 n. 9, la deliberazione della giunta regionale della Valle d’Aosta 17 giugno 2005 n. 1947, e tutti gli atti relativi all’approvazione della cartografia contenente l’individuazione e delimitazione dei terreni sedi di frane nell’ambito del territorio del comune di Valtournenche.

A sostegno del gravame deduceva:

1) Violazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e delle norme di attuazione del P.A.I.- Piano per l’Assetto Idrogeologico per il bacino del fiume Po.

2) Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto desumibili mediante ricorso alle nozioni tecniche proprie della scienza geologica.

3) Violazione dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998n. 11;

4) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento.

5) Eccesso di potere per difettosa, erronea e incompleta istruttoria, per motivazione perplessa, incompleta e contraddittoria.

Con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano altresì la delibera della giunta regionale 12 maggio 2006 n. 1396 con la quale si era approvata la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili per frana redatta su richiesta della Regione e sulla base dello "Studio di approfondimento della situazione di dissesto sull’area costituita dalla deformazione gravitativa profonda di versante denominato paleofrana di Cervinia", deducendo:

6) Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto desumibili mediante ricorso alle nozioni tecniche proprie della scienza geologica; eccesso di potere per cattiva, erronea e illogica applicazione delle regole tecniche appartenenti alle attuali conoscenze tecniche e specialistiche;

7) Violazione dell’articolo 38, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e dell’articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241;

8) Violazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152; violazione e falsa applicazione della normativa P.A.I. di attuazione per il bacino del fiume Po definitivamente approvato con il D.P.C.M. 24 maggio 2001; eccesso di potere

9) Violazione dell’articolo 97 costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento; eccesso di potere;

10) Eccesso di potere per difettosa, erronea e incompleta istruttoria, motivazione perplessa, incompleta e contraddittoria.

Si costituivano in giudizio il Comune di Valtournenche, la Regione Valle d’Aosta e la L. M. s.r.l., quest’ultima proponendo ricorso incidentale per chiedere l’annullamento della deliberazione della giunta regionale 17 giugno 2005 n. 1947.

Successivamente all’adozione da parte della giunta regionale della deliberazione 12 maggio 2006 n. 1396 la s.r.l "L. M." dichiarava il venir meno del suo interesse e quello dei ricorrenti alla decisione del gravame.

Il ricorso veniva quindi deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva improcedibili le censure proposte con il ricorso principale, a seguito della pubblicazione della delibera n. 1396 del 2006, e riteneva infondate le altre doglianza.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata in sentenza, riproponendo le censure già dedotte dinanzi al T.A.R.

Nel giudizio di appello, si sono costituiti la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

6. DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, si censura la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale proposto in primo grado da parte della L. M. s.r.l.. La ragione di doglianza è data dal fatto che il giudice di prime cure non avrebbe motivato la decisione sulla carenza di legittimazione attiva della detta società, in quanto non proprietaria dell’area in questione, ma solo sul dato processuale.

2.1. – La doglianza non ha pregio.

La pronuncia del giudice di prime cure, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale non ne ha esaminato i contenuti, facendo decadere in toto ogni pretesa nascente dalla domanda. Da questo punto di vista, la pronuncia appare integralmente satisfattiva delle pretese delle parti avverse al ricorrente incidentale le quali, nel corso di un giudizio impugnatorio, possono unicamente mirare al rigetto della pretesa ivi contenuta.

Da questo punto di vista, la sentenza è integralmente satisfattiva.

Tuttavia, l’attuale appellante ha espressamente agito per far accertare l’inesistenza di un presupposto, ossia la legittimazione attiva in capo alla originaria ricorrente. Secondo la prospettazione dell’appello, il T.A.R. avrebbe dovuto evidenziare come l’originaria ricorrente non avesse la proprietà dell’area in questione, e ripropone la detta eccezione in secondo grado, al fine di conseguire un accertamento facente stato tra le parti.

Come si può agevolmente notare, la ragione di doglianza non è tesa alla eliminazione di un provvedimento lesivo, ma a conseguire una diversa argomentazione giuridica delle ragioni poste a sostegno di una sentenza favorevole alla stessa parte appellante.

In questo senso, va richiamato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è motivo per discostarsi (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4990; id., 21 maggio 2007, n. 2570), secondo il quale l’appello proposto dalla parte la cui domanda sia stata nel primo grado di giudizio pienamente accolta, è effettivamente inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando l’interesse di mero fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole.

Infatti, l’interesse ad impugnare una sentenza (che, com’è noto, costituisce una species della categoria generale della categoria dell’interesse ad agire predicato dall’articolo 100 c.p.c.) deve in ogni caso ricollegarsi ad una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale e quindi come situazione nella quale la sentenza di primo grado abbia in ogni caso tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte.

Nel caso di specie una simile situazione di soccombenza sostanziale non sussiste, perché, come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha semplicemente dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene censurata l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso in relazione alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta, 17 giugno 2005 n. 1947/05, avente ad oggetto: "Comune di Valtournenche: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane deliberata con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 28.02.2005". Il giudice di prime cure aveva ritenuto tale provvedimento di carattere meramente provvisorio e cautelativo, ritenendolo successivamente superato dal prosieguo dell’attività amministrativa. Tale affermazione viene censurata dall’appellante, che ripropone avverso la delibera le censure già svolte in primo grado.

3.1. – La doglianza va respinta.

La valutazione del giudice di prime cure in merito al carattere provvisorio e cautelativo della deliberazione regionale n. 1947 del 2005, appare del tutto condivisibile, atteso che la nuova disciplina d’area, data e con delibera regionale n. 1396 del 2006, ha sostituito, quasi integralmente, le perimetrazioni contenute nel provvedimento oggetto di contestazione. Peraltro, la stessa delibera n. 1947 del 2005 aveva espressamente evidenziato il valore meramente provvisorio dei propri contenuti, conferendo efficacia di norme di salvaguardia in attesa dell’adeguamento degli elaborati alle modifiche operate in sede di approvazione.

Va quindi condivisa la lettura operata dal T.A.R. che ha ritenuto fondata e assorbente l’eccezione di improcedibilità, evidenziando come con l’emanazione della deliberazione 1396 del 2006, impugnata con i motivi aggiunti, fosse venuto meno ogni interesse alle censure proposte con il ricorso principale in relazione alla delibera regionale n. 1947 del 2005.

La correttezza della declaratoria di improcedibilità impedisce allora a questa Sezione di esaminare i motivi di censura proposti avverso tale atto, stante la loro inconferenza ai fini della decisione della questione qui in scrutinio.

4. – Con il terzo motivo di appello, preceduto ad una ampia ricostruzione dei fatti, viene sostenuto come "la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione autonoma Valle d’Aosta… non riguarda la difesa del suolo" (pag. 54 del ricorso d’appello) ed in tal modo lamentando l’errata ricostruzione dei rapporti esistenti tra legislazione nazionale e regionale.

4.1. – La doglianza va respinta.

Sebbene in un motivo di appello caratterizzato dalla ampiezza di trattazione ma dalla non specificità delle censure, che sono rivolte integralmente alla ricostruzione operata in sentenza, va rimarcato come il giudice di prime cure abbia correttamente valutato i rapporti esistenti tra la legislazione nazionale e quella regionale nell’ambito della materia della difesa del suolo e per l’attuazione dei piani di assetto idrogeologico (PAI).

Al fine della ricostruzione di tale specifico aspetto, va evidenziato come la giurisprudenza (T.A.R. Valle d’Aosta, n. 88 del 2004) abbia già evidenziato come, per i Comuni della Valle d’Aosta, il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino non può essere descritto in termini di stretta sovraordinazione gerarchica di una normativa rispetto all’altra. Al contrario, stante la posizione di autonomia speciale della Regione Valle d’Aosta e dell’interesse riservato dalla legislazione regionale alla materia della tutela idrogeologica, il detto adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano di bacino può avvenire unicamente tramite un processo di mutua integrazione ed attuazione, operando secondo i criteri e le procedure dettate dalla disciplina regionale.

Tuttavia, la detta particolarità, e la circostanza che gli atti amministrativi di cui si verte abbiano attivato correttamente un processo circolare di scambio informativo per garantire la maggiore tempestività nell’aggiornamento dei piani, non esclude ma conferma la rilevanza della legislazione nazionale in materia. Deve quindi concludersi, con la giurisprudenza prima citata, che il detto processo di adeguamento "avviene attraverso l’applicazione della legge regionale n. 11 del 1998 e degli atti tecnici regionali, e dunque nel rispetto dei requisiti, delle competenze e dei modelli procedimentali individuati dalla disciplina urbanistica regionale, secondo le classificazioni previste dalla deliberazione n. 4268/00 e sulla base delle linee guida, dei criteri e della metodologia stabiliti dalle deliberazioni nn. 422/99 e 5002/99".

La censura va quindi respinta, essendo corretta la ricostruzione operata dei rapporti tra i due diversi piani normativi, nella loro pratica applicazione alla vicenda de qua.

5. – Con il quarto motivo di ricorso, vengono dedotte violazioni procedimentali, in relazione all’articolo 38, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, all’articolo 21 octies, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed alla violazione dell’articolo 97 della costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento. In particolare, si afferma che l’adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale è avvenuta secondo un procedimento che non ha visto la formulazione della proposta di modifica delle cartografie da parte dell’unico organo amministrativo competente: ossia la Direzione urbanistica della Regione, così come previsto dall’articolo 38, comma 4 bis, legge regionale 6 aprile 1998 n. 11, in base al quale la revisione delle cartografie può avvenire anche su impulso autonomo della Giunta regionale "su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica…".

5.1. – La doglianza va respinta.

È corretta la valutazione operata in primo grado, in relazione alla circostanza che il procedimento è stato avviato dal Comune di Valtournenche con la deliberazione consiliare 27 gennaio 2005 n. 9 (tra l’altro prima dell’entrata in vigore, con la pubblicazione sul BUR 8.2.2005, dell’articolo 4 bis), ed ha avuto un iter corretto, tramite l’approvazione delle cartografie avvenuta con la deliberazione della giunta regionale 17 giugno 2005 n. 1947, di carattere cautelativo, ed infine con la deliberazione 12 maggio 2006 n. 1396. Dal punto di vista ontologico, tale ultimo provvedimento non può essere quindi considerato, come già prima evidenziato, null’altro che attuativo della fase di completamento del procedimento di formazione delle cartografie deliberate dal consiglio comunale di Valtournenche.

Deve quindi ribadirsi che non è dato riscontrare alcuna violazione della procedura prevista dal comma 4 bis dell’articolo 38 citato.

6. – Con il quinto motivo di appello, viene lamentata la violazione dell’articolo 97 della Costituzione e delle norme in materia di partecipazione al procedimento. Si sostiene che la mancata previsione di forme di partecipazione al procedimento formativo delle cartografie porrebbe l’articolo 38, comma 4 bis, della legge regionale n. 11 del 1998 in condizione di contrasto rispetto all’articolo 97 della Costituzione anche in relazione al contenuto della convenzione UN/ECE 25 giugno 1998 denominata Aarhus e della direttiva 2003/35 del 26 maggio 2003.

6.1. – La censura va respinta.

Si deve notare che l’articolo 38 della legge regionale n. 11 del 1998, disciplinando il procedimento per la formazione delle cartografie, da un lato esclude la partecipazione di privati mediante il sistema delle osservazioni, ma prevede il coinvolgimento necessario degli enti locali interessati, a cui spetta il compito di redigere le cartografie degli ambiti inedificabili. Detta scelta appare coerente con le ragioni ordinamentali, in quanto in tale valutazione non emergono profilo di discrezionalità amministrativa, trattandosi invece di accertamenti di natura tecnica, dal valore ricognitivo della situazione di fatto.

Questa precisazione consente non solo di ritenere la normativa coerente con l’articolo 97 della Costituzione, dove i principi di buon andamento e imparzialità ricevono corretta attuazione dall’articolo 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente stabilisce che le norme sulla partecipazione non si applicano nei confronti dell’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione, ma anche con i principi di diritto internazionale e comunitario (tra cui appunto la convenzione di Aahrus del 25.6.1998 e alla direttiva CEE 2003/35 che ne costituisce attuazione) che si riferiscono all’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, mentre qui si veste nella fase di acquisizione dei fatti rilevanti in sede procedimentale.

7. – Con il sesto motivo di ricorso, vengono riproposte le censure di eccesso di potere in relazione alle modalità di condotta dell’attività istruttoria in concreto posta in essere dalla Regione e dal Comune e le scelte tecniche effettuate in sede di verifica con particolare riferimento alle modalità di rilevamento dati.

Più precisamente, evidenziata la difformità tra le classificazioni ("pericolosità elevata" secondo le cartografie del PAI e "bassa pericolosità" secondo le cartografie comunali), si afferma che la modifica effettuata sia stata adottata senza approfondite verifiche tecniche; che anche nella deliberazione n. 1396 del 2006 restino profili di manifesta illogicità ed erroneità delle operazioni tecniche, essendo mancata una lettura corretta dei dati sua disposizione; che la Regione si è fondata esclusivamente dello strumento satellitare; che l’utilizzo dei dati satellitari è invece unicamente uno strumento complementare.

8. – Le doglianze vanno respinte.

La Sezione condivide pienamente l’operato del primo giudice, atteso che, a seguito dell’originario primo annullamento dell’istruttoria compiuta, la riedizione dell’attività amministrativa è stata operata con metodologie certificate da attendibili istituzioni.

In particolare, come sottolineato dal T.A.R., i dati e le informazioni acquisite appaiono del tutto coerenti con lo scopi di giungere ad una completa definizione del quadro geologico della porzione di territorio comprendente il settore cartografico oggetto di impugnazione. Inoltre, l’analisi si è snodata collegando le informazioni documentali già possedute anche sulla scorta della documentazione tecnica allegata ai ricorsi precedentemente promossi, con le successive informazioni conseguite tramite i riscontri satellitari.

Si deve quindi confermare che, trattandosi di scelte istruttorie rimesse alla discrezionalità amministrativa, le concrete modalità con cui queste sono state svolte appaiono congruamente e articolatamente motivate, sottraendosi così al sindacato del giudice amministrativo.

9. – Con il settimo motivo di ricorso, si censura la decisione del T.A.R. di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici, chiedendo altresì a questa Sezione di procedere in tal senso.

9.1. – La doglianza va respinta.

Come sopra evidenziato, gli accertamenti tecnici condotti appaiono del tutto coerenti con lo scopo dell’attività amministrativa. Pertanto è corretta la scelta del primo giudice, che va integralmente condivisa, di reputare sufficienti gli elementi già raccolti ai fini della decisione.

10. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 4360 del 2007;

2. Condanna il Condominio R. R. a rifondere alla Regione autonoma della Valle d’Aosta ed al Comune di Valtournenche le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25071 Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, del comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27168 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’I.N.P.A. s.p.a. concessionaria del Comune di Bagheria per il servizio di accertamento e riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) notificava il 19 agosto 1997 un avviso di accertamento ad ENEL s.p.a., con il quale liquidava la tassa della occupazione temporanea e dei relativi accessori dovuti in dipendenza della autorizzazione rilasciata dal comune alla società per la esecuzione, nell’anno 1995, di lavori di scavo e posa di cavi lungo le vie cittadine.

L’Enel s.p.a. proponeva ricorso avverso l’avviso e la impugnazione era rigettata sia in primo che secondo grado.

L’ente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria della Sicilia, con sette motivi. Questa Corte accoglieva il quinto motivo di ricorso, ritenuto pregiudiziale, relativo ad omessa pronuncia della CTR sulla eccezione, reiterata nell’atto di appello, di illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto la sede secondaria dell’INPA s.p.a. in (OMISSIS) non era iscritta nel Registro delle Imprese e non risultavano i poteri di firma del funzionario responsabile che aveva redatto e sottoscritto l’atto quale rappresentante legale di detta sede secondaria, mancando una procura che ne dimostrasse la esistenza. Dichiarava quindi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, cassava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo esame a diversa sezione della CTR di provenienza.

A seguito di ricorso in riassunzione dell’ENEL, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 48/20/06 in data 7-7-06, depositata il 10-11-06, giudicando in sede di rinvio riteneva infondata in fatto la eccezione non considerata dalla precedente sentenza di secondo grado, la respingeva e, nel contraddittorio con INPA s.p.a. pronunciava nel merito sui motivi di appello dell’ente, rigettando il gravame.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ENEL, con otto motivi. INPA s.p.a. resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale, con un motivo, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art 335 c.p.c..

Con il primo motivo ENEL s.p.a. deduce violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. ed omessa pronuncia sulla questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito.

Sostiene che il giudice di rinvio non avrebbe rispettato i termini della questione oggetto di riesame, in quanto, stabilendo che a (OMISSIS) non vi era una sede secondaria dell’INPA s.p.a., ma una mera articolazione amministrativa della stessa, era incorso in vizio di ultrapetizione essendo già stato stabilito dalla Corte che vi era una sede secondaria per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se questa fosse o meno iscritta nel registro delle imprese, ed inoltre aveva tratto dal proprio accertamento conseguenze diverse da quelle indicate dalla suprema Corte.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, ed omessa motivazione.

Assume che, ritenendo come valida la affermazione della CTR secondo cui non vi era sede secondaria dell’INPA s.p.a. in (OMISSIS) ed altresì che l’atto di accertamento era stato emesso dal legale rappresentante della società con sede in (OMISSIS) l’atto stesso appariva illegittimo in quanto conteneva indicazioni sulla busta e nella intestazione facenti riferimento non a (OMISSIS) ma a (OMISSIS) anche per la indicazione del giudice competente per la impugnazione, fatti che indicavano la esistenza di una sede in (OMISSIS). Inoltre vi era una nullità insanabile derivante dalla errata indicazione della competenza territoriale (che secondo la ricostruzione fattuale della CTR, doveva essere Roma) e dalla mancanza di produzione del contratto di concessione, anche alla luce dell’obbligatorio deposito presso il Comune della procura del rappresentante del concessionario ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. citato, nella formulazione valida "ratione temporis".

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione in quanto la CTR aveva affermato che ENEL aveva utilizzato "a pieno" le autorizzazioni rilasciate dal Comune per la esecuzione dei lavori, con mero riferimento agli "atti di causa" senza alcuna ulteriore specificazione.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 50, artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa motivazione in quanto la CTR ha tratto la convinzione dell’utilizzo delle concessioni dalla dichiarazione di inizio dei lavori effettuata dall’ente, senza considerare che nè da tale dichiarazione, nè dalla autorizzazione del Comune era possibile evincere l’entità e la ubicazione delle opere effettivamente eseguite da ENEL. Sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova sostiene che questo è a carico dell’ente impositore, anche nella ipotesi come la presente in cui ENEL non aveva presentato la denuncia di occupazione, in quanto da un lato, trattandosi di occupazione temporanea, il modulo di denuncia a tal fine predisposto non consentiva la esposizione di dati sufficienti alla liquidazione della imposta, dall’altro l’ente impositore non era facultato ad esperire forme di accertamento induttivo, essendo tenuto al controllo effettivo delle opere concretamente eseguite dal concessionario.

Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 42 e 45 D.Lgs. citato, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., e omessa o contraddittoria motivazione, sostenendo che poichè la TOSAP si fonda sulla effettiva occupazione del suolo pubblico, il criterio seguito dall’ente impositore fondato sul contenuto della autorizzazione, illegittimo in sè, portava anche a conseguenze irrazionali e contrastanti con il "fatto notorio" ovvero come elementare metro di giudizio. Espone argomentazioni di fatto da cui dovrebbe indursi che la occupazione del suolo pubblico non poteva essere continuativa per tutto il periodo dei lavori, svolti "per tranches".

Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e del D.LGS. n. 507 del 1993, art. 39, assumendo che la CTR non aveva preso in considerazione la eccezione formulata dall’appellante sul rapporto tra tassa e costo del servizio, sul rilievo che l’ammontare della tassa risultava superiore al costo dell’appalto per la esecuzione dei lavori, e ciò a dire della ricorrente ENEL sarebbe in contrasto con l’art 39 cit.

(principio di proporzionalità del tributo).

Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 53, commi 1 e 2 D.Lgs. citato, sostenendo che poichè per la occupazione temporanea la denuncia ed il pagamento della tassa coincidono, doveva essere applicata una sola sanzione, e non due, essendo l’adempimento unico.

Con l’ottavo motivo assume violazione della L. 8 agosto 1995, n. 349, art. 11 bis, sulla determinazione degli interessi di mora, sostenendo che la proroga al 30 settembre 1995 dei termini per la denuncia ed il versamento della TOSAP si applicava anche alle occupazioni temporanee, con diminuzione da quattro a tre dei semestri di mora rilevanti a tal fine.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la resistente deduce violazione dell’art. 394 c.p.c., in quanto il ricorso in riassunzione concludeva per la riforma della sentenza già cassata e prescindeva dall’originario atto di appello di ENEL s.p.a., per cui doveva ritenersi nullo.

Occorre preliminarmente prendere in considerazione il motivo di ricorso incidentale, concernente la asserita nullità dell’atto di riassunzione.

Questo deve essere respinto in primo luogo per mancanza di autosufficienza, non essendo nè prodotto nè riprodotto l’atto di riassunzione di cui si afferma la nullità. Peraltro, la CTR ha affermato espressamente che detto atto a prescindere dalla intestazione ha i requisiti di un valido atto di riassunzione e sul punto il mezzo di impugnazione appare generico, vizio non sanato (nè sanabile) dalla successiva memoria.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Questa Corte, cassando la sentenza impugnata in relazione al quinto motivo di ricorso di ENEL, ha preso atto della natura pregiudiziale della eccezione svolta dalla ricorrente fondata sulla asserita esistenza in (OMISSIS) di una sede secondaria di INPA s.p.a., e delle conseguenze della stessa sul piano giuridico in caso di ritenuta fondatezza, ma non ha in alcun modo statuito sulla veridicità della premesse di fatto della eccezione, nè poteva farlo, non avendo la CTR nella sentenza impugnata enunciato alcunchè su tale punto, ed essendo l’annullamento determinato appunto da tale mancata considerazione.

Ne consegue che l’esame del giudice di rinvio non era sottoposto a limitazione alcuna, dovendo questi in primo luogo verificare la fondatezza della eccezione prendendo in esame la questione non valutata dal precedente giudice di merito. Indagine che si è conclusa con l’accertamento in fatto che non esisteva in (OMISSIS) alcuna sede secondaria, ma unicamente una articolazione amministrativa, e che la sede legale (unica) della società era ubicata in (OMISSIS); e che altresì non vi era alcuna carenza di potere nel sottoscrittore dell’atto di accertamento, in quanto dalla mera lettura del medesimo si evinceva che tale soggetto si identificava con (l’unico) rappresentante legale della società. Punto che travolge la necessità di deposito della procura presso il comune, richiesta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 31, nella formulazione valida "ratione temporis" unicamente nella ipotesi che il rappresentante locale dell’ente concessionario fosse soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente medesimo.

Non esiste quindi alcuna violazione del quesito posto da questa Corte al giudice di rinvio, che ha avuto corretta risposta.

Su tale premessa, sono inammissibili, perchè formulate per la prima volta in questa sede, le eccezioni svolte nel secondo motivo.

Infatti, non vi è stata alcuna immutazione della realtà processuale, come "ab initio" riscontrabile, per cui la valutazione operata in prime cure dalla ricorrente sui motivi di ritenuta illegittimità dell’atto impositivo, culminata nella eccezione che ha dato luogo all’annullamento della prima sentenza di appello, non può essere mutata con una diversa considerazione degli elementi processuali ed una diversa prospettazione di illegittimità una volta accertata la infondatezza della eccezione medesima, non essendo possibile la proposizione di motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli dell’originario atto di appello, nè essendo rilevabile di ufficio alcuna delle questioni prospettate, ed in particolare quelle concernenti la competenza per territorio.

In ordine ai motivi terzo, quarto e quinto, tra loro strettamente connessi, e che quindi possono essere valutati congiuntamente, appare necessaria una premessa relativa alla disciplina dell’onere della prova nella presente materia.

Il principio generale, secondo cui la tassa è collegata alla superficie effettivamente occupata ed alla durata in concreto della occupazione medesima, presuppone l’adempimento da parte del destinatario della autorizzazione degli obblighi posti direttamente a suo carico dalla legge, nella specie la denuncia ed il contestuale pagamento della tassa, in sostanza una "autoliquidazione" del tributo da parte dell’esecutore della occupazione sulla base dei dati in suo possesso (ed oggetto di denuncia) sulle opere effettuate, sullo spazio occupato e sui tempi di esecuzione. Il rilievo secondo cui il modulo ufficiale predisposto all’uopo non avrebbe le "caselle" idonee a specificare gli elementi per la determinazione del tributo, oltre che inammissibile in sè in quanto diretto ad introdurre per la prima volta una valutazione in fatto nel giudizio di legittimità, è inconsistente in quanto, in ogni caso, il modulo pone in condizioni l’ente concedente di apprezzare l’esito della liquidazione operata direttamente dal contribuente.

In tale caso, è ovvio che l’ente concedente od il suo delegato, qualora intendano contestare la determinazione della tassa in tal modo operata dal contribuente, sono soggetti all’onere di dimostrare il proprio assunto esponendo gli elementi di prova in difetto dei quali, ed altresì in caso di insufficienza dei medesimi, la pretesa fiscale non può trovare accoglimento.

Nel caso in cui tale fondamentale adempimento non sia stato posto in essere dal contribuente, l’ente concedente non può essere onerato di compiti che la legge non pone a suo carico, ovvero la determinazione della entità effettiva della occupazione e dei tempi di questa, sostituendosi ex officio in un obbligo del contribuente, e quindi, in difetto degli adempimenti di cui all’art. 50 cit., e quindi anche del pagamento nei termini di legge, è autorizzato a procedere alla liquidazione con i dati in suo possesso, ovvero quelli contenuti nel provvedimento autorizzativo, (nonchè nella denuncia di inizio dei lavori) peraltro tratti dalla istanza del contribuente, non potendosi presumere, in mancanza di attestazioni contrarie da parte dell’utilizzatore, che questi non abbia eseguito ciò che aveva chiesto di essere autorizzato a compiere.

In sostanza, non vi è nel caso in questione alcuna ipotesi di "accertamento induttivo" bensì una liquidazione del tributo sulla base di dati in atti recepiti dal comune su indicazione da parte dello stesso contribuente. In tal caso, l’onere della prova di minore o diversa utilizzazione della autorizzazione e la difformità in concreto tra la pretesa fiscale e la occupazione effettivamente eseguita ricade sul contribuente (v. Cass. n. 10263 del 2005). Prova che non può certo consistere in illazioni presuntive sulla congruenza o meno di detta pretesa, ma in attestazioni di fatti e dati concreti ed effettivi.

Nella presente ipotesi, in cui l’ente ricorrente non ha fatto nè denuncia nè versamento, gravava sul medesimo l’onere di prova nel senso di cui sopra, onere non assolto nell’unico modo giuridicamente e logicamente valido, ovvero la attestazione della occupazione in concreto effettuata. Invero tutte le censure esposte nei motivi sopra menzionati attengono ad un presunto, insussistente obbligo di accertamento di fatto ritenuto sempre a carico del comune e correlativo, inesistente, onere della prova su di esso gravante, ed a rilievi sulla congruenza della valutazione delle opere effettuata nell’atto di accertamento (asseritamente contrastanti al "notorio" per le conseguenze ed indicate come inattendibili per sostenuta impossibilità tecnica di ottenere dati utili dalla autorizzazione) che si traducono in questioni di mero fatto da un lato in sè inammissibili in questa sede e peraltro prive di autosufficienza in quanto fondati su considerazioni astratte prive del necessario supporto documentale.

I motivi di cui sopra devono quindi essere rigettati.

Il sesto motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza, a causa della mancanza di prova di avere svolto tale motivo di impugnazione nell’originario atto di appello, e nel merito comunque infondato in quanto il criterio di proporzionalità esposto nell’art. 39 del D.Lgs. citato ha come unici termini l’ammontare della tassa e la estensione della superficie sottratta all’uso pubblico, senza riferimento alcuno al costo delle opere realizzate in pendenza di occupazione.

Il settimo motivo non è del pari fondato, in quanto gli adempimenti a carico del contribuente sono due (denuncia e pagamento) e quindi tali sono le violazioni, essendo irrilevante che la legge ne richieda la esecuzione simultanea.

L’ottavo motivo è invece fondato.

La norma invocata (L. 8 agosto 1995, n. 349, art. 11 bis) ha prorogato al 30 settembre 1995, con riferimento all’anno 1994, di prima applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, sia il termine per la deliberazione, da parte dei comuni e delle province, del regolamento e delle tariffe di cui alla disposizione transitoria dell’art. 56 del decreto medesimo, sia il termine per la presentazione della denuncia e per il versamento della Tosap previsto dall’art. 50, senza limitazioni o esclusioni,e pertanto anche con riferimento alla occupazione temporanea pure contemplata dal predetto art. 50, per cui, trovando la proroga applicazione anche per il versamento della tassa dovuta dalla ricorrente per l’anno 1994, gli interessi moratori per il mancato pagamento vanno calcolati con decorrenza dalla data di scadenza della stessa.

All’esito di quanto sopra devono essere respinti i primi sette motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; deve essere accolto l’ottavo motivo del ricorso principale; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, deve dichiararsi che gli interessi moratori sono dovuti con decorrenza dalla data del 30 settembre 1995.

In relazione alla parziale reciproca soccombenza si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi sette motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; accoglie l’ottavo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi moratori sono dovuti dal 30 settembre 1995. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 05-08-2011, n. 31313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 M.I. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza in data 21.7.2010 del Tribunale di Casale Monferrato di applicazione della pena su richiesta delle parti; deduce la mancanza o il difetto di motivazione della stessa che si sarebbe limitata a controllare la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione delle circostanze, senza esprimere le ragioni per cui non ha ravvisato le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1 Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, premesso che l’obbligo della motivazione, richiamato dall’art. art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen., comma 3, riguarda tutte le sentenze, compresa quindi anche quella resa nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., è peraltro pacifico che in tale ultimo caso tale obbligo va ragguagliato alla particolare conformazione di tale sentenza e deve ritenersi assolto ogni qual volta il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi all’uopo richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e il giudizio di comparazione di eventuali circostanze, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia a tanto condizionata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.). In particolare, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione , anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (da ultimo, sez. 3^ ud. 6.11.97, Ninivaggi rv. 209387). Ciò in quanto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta, il giudice decide non solo sull’accordo delle parti, ma anche "sulla base degli atti" sino a quel momento assunti ( art. 442 c.p.p.); egli ha, conseguentemente, l’obbligo di valutare la sussistenza o meno di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., solo se le stesse siano preesistenti alla richiesta delle parti, evincibili dagli atti e non suscettibili di emergere solo all’esito del dibattimento, al quale la parte, con la formulata richiesta di applicazione della pena concordata, ha rinunciato.

Non è consentito dunque all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni afferenti alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. senza specificare con precisione in quali termini tale disposizione potesse essere applicata nel momento del giudizio. Tale specificazione non è contenuta nel ricorso in esame, che si limita ad eccepire genericamente la sussistenza di una causa di non punibilità, e pertanto la sentenza impugnata che all’obbligo di motivazione ha adempiuto (facendo preciso riferimento alle risultanze indiziarie), si sottrae alle dedotte censure.

2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.