Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-05-2011, n. 11964 Procedimento disciplinare, Questioni di legittimità costituzionale Sospensione del processo Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso in data 16/4/2010, M.F. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione. Il Ministro della Giustizia non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 17/5/2011.
Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che con nota in data 29/2/2008, il Ministro della Giustizia promuoveva l’azione disciplinare nei confronti del dott. M.F. per gravi anomalie nella nomina e nella liquidazione degli onorari dei consulenti e degli esperti.

Con la medesima nota il Ministro chiedeva, inoltre, anche la sospensione del dott. M. dallo stipendio e dalle funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma. La Sezione Disciplinare provvedeva in conformità e l’incolpato impugnava la relativa ordinanza davanti a queste Sezioni Unite che, però, rigettavano il ricorso con sentenza n. 28046/2008.

Il Procuratore Generale concludeva, in seguito, la fase delle indagini ed il Presidente della Sezione Disciplinare fissava per la discussione l’udienza del 18/9/2009. Compariva soltanto un delegato del difensore, eccependo che il decreto di citazione era stato notificato all’incolpato presso un domicilio eletto ai fini di un diverso procedimento disciplinare.

La Sezione dava atto dell’errore e rinviava alla nuova udienza del 24/11/2009 in vista della quale, non risultando agli atti alcun’altra elezione o dichiarazione di domicilio, veniva acquisita certificazione anagrafica da cui emergeva che alla data del (OMISSIS) il dott. M. abitava in (OMISSIS).

L’Ufficiale giudiziario veniva pertanto richiesto di notificargli il decreto di citazione al predetto indirizzo, dove eseguiva un primo accesso in data (OMISSIS).

Non avendo trovato l’incolpato nè altra persona cui consegnare l’atto, vi ritornava il successivo (OMISSIS) e non essendo riuscito ad effettuare la consegna neppure in tale seconda occasione, eseguiva la notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 e, cioè, mediante deposito nella casa comunale, affissione di avviso alla porta dell’abitazione e spedizione al destinatario di lettera raccomandata, che veniva poi restituita per compiuta giacenza.

All’udienza del 24/11/2009 compariva soltanto l’avv. Balzani per delega del difensore avv. Camassa, il quale presentava innanzitutto un’istanza di ricusazione dell’intero Collegio giudicante.

L’istanza veniva subito esaminata e respinta da un altro Collegio diversamente composto ed alle ore 14, 37 riprendeva la discussione, nel corso della quale l’avv. Balzani deduceva che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato all’incolpato nel domicilio da lui eletto nella fase delle indagini.

La Sezione rigettava, però, l’eccezione in quanto "posta in termini del tutto generici" e riscontrata la regolarità delle notifiche, disponeva procedersi oltre nel dibattimento. Veniva perciò svolta la relazione e terminata in tal modo la fase degli atti preliminari, la Sezione accoglieva la richiesta di termini a difesa, rinviando alla nuova udienza dell’11/12/2009.

Compariva questa volta l’avv. Camassa, chiedendo alla Sezione di volersi pronunciare in ordine al fatto che non essendo stata dichiarata la contumacia del dott. M. nel corso della precedente udienza, l’incolpato avrebbe avuto diritto alla notificazione di un altro decreto di citazione per la nuova udienza dell’11/12/2009.

Segnalava, inoltre, che il dott. M. si trovava comunque nella impossibilità di comparire per impedimento fisico, depositando al riguardo un certificato medico attestante che il medesimo era stato colpito da una "colica renale con vomito incoercibile al trattamento farmacologico", nonchè un certificato anagrafico rilasciato il (OMISSIS) da cui appariva che l’incolpato aveva avuto, in (OMISSIS), "le seguenti variazioni domiciliari: dal (OMISSIS)". La Sezione rigettava, però, tutte le eccezioni della difesa ed il Presidente dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti.

Il Procuratore Generale ed il difensore rassegnavano le loro conclusioni ed il procedimento veniva definito con sentenza di rimozione dell’incolpato.

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, nelle more del quale chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura di volerlo dispensare dal servizio per infermità. In data 17/11/2010, il CSM accoglieva l’istanza ed il dott. M. produceva la relativa delibera in giudizio, domandando anche di essere autorizzato a proporre querela in via incidentale per dimostrare la falsità della sentenza impugnata.

All’udienza dell’8/3/2011, il PG contestava l’ammissibilità della querela, producendo a sua volta la delibera con la quale il CSM aveva revocato la dispensa del dott. M. ed il ricorso straordinario da costui proposto avverso di essa. La difesa dell’incolpato si opponeva all’acquisizione di tali documenti, ma il Collegio decidente ne disponeva lo stesso l’unione agli atti e rinviava ad altra udienza per avere dal Consiglio Superiore notizie ufficiali circa l’esatta situazione della pratica.

L’incolpato richiedeva la revoca della predetta ordinanza ed in prossimità della nuova udienza del 17/5/2011, fissata dal Presidente dopo la ricezione della documentazione del CSM, depositava memoria con la quale insisteva nelle precedenti domande, producendo copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato ed aggiungendo, altresì, che ai sensi della L. n. 195 del 1958, art. 17 e della L. n. 241 del 1990, art. 2 la delibera con cui il Consiglio Superiore gli aveva accolto la domanda di dispensa, aveva comportato la sua definitiva uscita dall’Ordine Giudiziario dopo il decorso dei trenta giorni entro i quali il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto darvi corso mediante l’emissione dell’apposito decreto. Sottolineava, inoltre, il dott. M. che la norma che prevedeva il ricorso in cassazione contro le decisioni della Sezione Disciplinare doveva considerarsi costituzionalmente illegittima, in quanto privava l’incolpato del diritto di fare affidamento "sulla terzietà del giudice, soggetto esso stesso alla supremazia di quell’organo" sui cui atti doveva pronunciare. Tale ultima eccezione risulta, però, manifestamente infondata, in quanto anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sicura idoneità del sistema a garantire alle parti un giudizio equo ed imparziale, resta in ogni caso il fatto che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari è tradizionalmente configurato come un processo destinato a svolgersi davanti ad un vero e proprio giudice (v. in tal senso anche Corte cost. 1995/71), di tal che è proprio la Costituzione che lungi dai vietare, tutt’al contrario impone di sottoporre al vaglio della Corte di cassazione anche le sentenze della Sezione Disciplinare, che avendo natura di pronunce giurisdizionali, non potrebbero sfuggire al sindacato previsto dall’art. 111 Cost., penultimo comma.

Sempre con riferimento alla Costituzione ed ai suoi principi, deve poi riaffermarsi che la parte contro cui sono stati esibiti dei documenti può, ovviamente, difendersi producendo, se del caso, altri documenti a confutazione di quelli allegati dall’avversario (v., in tal senso, C. cass. 2007/13535). Ciò posto e premesso, altresì, che il venir meno del rapporto d’impiego determina, nei giudizi disciplinari a carico dei magistrati, la cessazione della materia del contendere e, cioè, un’ipotesi con riferimento alla quale è ammessa la esibizione di nuovi documenti in cassazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ne consegue che a fronte della produzione, da parte del dott. M., della delibera consiliare di accoglimento della domanda di dispensa, il Procuratore Generale aveva certamente la facoltà di allegare a sua volta la contraria delibera di revoca e le Sezioni Unite potevano richiedere chiarimenti al Consiglio Superiore.

Dal canto proprio, quest’ultimo ha inviato documentazione dalla quale risulta che la Delib. 17 novembre 2010, con cui era stata accolta la domanda di dispensa, aveva fissato la data della sua decorrenza nel giorno della comunicazione all’interessato del decreto ministeriale di recepimento che, però, non è mai stato emanato dal Ministro della Giustizia che, anzi, ha sollecitato una rivalutazione della questione, all’esito della quale il Consiglio ha deciso, nel corso della seduta del 12/1/2011, di revocare in autotutela la precedente Delib. 17 novembre 2010.

Tenuto conto di ciò e considerato che la normativa citata dal dott. M. non autorizza affatto a concludere per il preteso consolidamento della dispensa alla scadenza del trentesimo giorno successivo all’adozione della relativa delibera consiliare, deve quindi ritenersi che l’incolpato faccia tuttora parte dell’Ordine Giudiziario.

Con l’ultima memoria, il dott. M. ha peraltro sostenuto la necessità di sospendere il presente processo fino alla definizione del ricorso straordinario da lui proposto avverso la delibera di revoca.

Neppure tale eccezione può essere tuttavia accolta perchè la sospensione di cui all’art. 295 cod. proc. civ. presuppone la contemporanea pendenza di un processo pregiudicato e di un processo pregiudicante che, nella specie, manca in quanto la proposizione del ricorso straordinario non determina l’instaurazione di un giudizio, ma soltanto di un procedimento amministrativo, come del resto sostanzialmente ribadito dalla recente C. cass. 2011/2065, che diversamente da quanto sostenuto dall’incolpato, si è limitata ad ammettere la possibilità di farne valere la decisione in via di ottemperanza senza, però, riconoscerle natura giurisdizionale. Non può essere infine accolta neanche la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela incidentale, che nel giudizio di cassazione non può essere proposta con riferimento ai documenti utilizzati dalla decisione impugnata, ma soltanto in relazione a quelli prodotti nel giudizio di legittimità ovvero per far valere la falsità della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza (C. cass. 2004/4603 e 2009/986) e, quindi, per casi e finalità diversi dalla fattispecie in esame, dove il ricorrente ha basato la sua richiesta su ipotesi manifestamente pretestuose o, comunque, non concernenti l’atto-sentenza ma, tutt’al più, l’esattezza o meno del suo contenuto e, dunque, l’esistenza di vizi da dedurre coi normali rimedi impugnatori.

Può quindi passarsi all’esame dei motivi del ricorso, con il primo dei quali è stato dedotto che 1) pur essendo il M. all’epoca residente in (OMISSIS), il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 24/11/2009 gli era stato notificato in (OMISSIS), nonchè presso un indirizzo di (OMISSIS) a lui del tutto estraneo; 2) la Sezione Disciplinare aveva escluso la esistenza di un legittimo impedimento dell’incolpato a comparire alla udienza dell’11/12/2009 senza disporre accertamenti sanitari nè spiegare in modo adeguato le ragioni per le quali aveva ritenuto di poter superare l’affermazione dello specialista, il quale non si era limitato a dare atto di una pregressa colica, ma aveva sottolineato anche la presenza del vomito incoercibile al trattamento farmacologico; 3) alla precedente udienza del 24/11/2009 non era stata formalmente dichiarata la contumacia dell’incolpato che, pertanto, avrebbe avuto diritto di ricevere, per la successiva udienza dell’11/12/2009, un nuovo decreto di citazione che, invece, non gli era mai stato notificato; 4) tale notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio eletto nella fase delle indagini e, cioè, in Brindisi, via Mecenate 90, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Negro, nominato difensore in caso d’impedimento dell’avv. Camassa.

La doglianza è infondata in tutti i suoi profili, a proposito dei quali giova innanzitutto ricordare che per dimostrare di avere effettivamente eletto domicilio presso l’avv. Vecchio in Briondisi, via Mecenate 90, l’incolpato ha unito al ricorso l’apposita dichiarazione nonchè la copia dell’avviso di spedizione e di ricevimento della relativa raccomandata, ritirata nel febbraio 2009 da un addetto della Procura Generale. La produzione è però inammissibile, in quanto la possibilità di esibire nuovi documenti in cassaziome costituisce un’ipotesi eccezionale limitata ai soli atti che per il fatto di riferirsi alla nullità della sentenza impugnata od alla ammissibilità del ricorso o per altra causa quale, per esempio, quella di non essere stati messi in grado di partecipare al giudizio a quo per nullità della citazione, non avrebbero potuto essere prodotti prima dail’imteressato cui, negando tale facoltà, si finirebbe con l’impedire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Si tratta, dunque, di casi ben diversi dal presente, in cui la difesa dell’incolpato avrebbe potuto (e dovuto) produrre l’elezione di domicilio fin dalla udienza del 24/11/2009, nel corso della quale si è invece limitata a lamentare genericamente la nullità del decreto di citazione senza non solo esibire la elezione di domicilio, ma nemmeno indicare il luogo e la persona presso cui era stata fatta.

Aggiungasi che all’udienza dell’8/3/2011, il PG ha chiarito, sulla scorta dei documenti agli atti del suo Ufficio, che nel febbraio 2009 era effettivamente pervenuta in Procura Generale una raccomandata dell’avv. Vecchio che, tuttavia, non conteneva nessuna dichiarazione di domicilio nè alcun altro documento e, per questo, era stata rimessa al mittente.

Dovendosi perciò partire dal presupposto dell’inesistenza della dedotta elezione di domicilio, in mancanza della quale la notificazione all’incolpato può essere validamente fatta presso la casa di abitazione risultante dalle certificazioni d’anagrafe, rimane unicamente da aggiungere che avendo ritenuto di poter proseguire oltre, l’Ufficiale giudiziario, il quale aveva l’obbligo di effettuare le dovute verifiche al riguardo, ha implicitamente ma inequivocabilmente dimostrato di non aver riscontrato, nel corso dei due accessi in (OMISSIS), nessun elemento capace di far sospettare che l’incolpato non vi avesse più la propria abitazione perchè trasferitosi, nel frattempo, altrove. Tenuto conto di ciò ed avuto riguardo al valore semplicemente presuntivo della diversa indicazione contenuta nel certificato prodotto dalla difesa all’udienza dell’11/12/2009, deve pertanto concludersi per la validità della notificazione del decreto di citazione fatta al dott. M. in (OMISSIS). Come si è visto, però, la difesa dell’incolpato ha sostenuto che il dott. M. avrebbe avuto comunque diritto di ricevere un nuovo decreto di citazione per l’udienza dell’11/12/2009, ma l’assunto non può essere condiviso perchè anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione sull’effettiva trasferibilità, nel procedimento disciplinare, dei principi desumibili dal codice di procedura penale in materia di contumacia, è comunque da ritenere che la dichiarazione di quest’ultima non abbisogna di formule sacramentali, per cui può ritenenersi implicitamente ricompresa nell’espressione "regolarmente citato e non comparso" (C. cass. Sez. 6, 1982/10837) od in altre equivalenti quali, per l’appunto, quelle utilizzate nel corso della udienza del 24/11/2011, in cui si è dato atto dell’assenza del dott. M. e della regolarità della notificazione del decreto di citazione a lui diretto.

Il fatto, infine, che nella sentenza impugnata si parli soltanto della colica renale senza menzione del suo effetto secondario costituito dal "vomito incoercibile", non autorizza affatto a ritenere che la Sezione non ne abbia tenuto conto o abbia, comunque, motivato in maniera inadeguata, perchè gli argomenti addotti dai giudici a quo evidenziano la piena conoscenza dell’intero certificato ed offrono una spiegazione sufficiente delle ragioni per le quali, risalendo l’attestazione a due giorni prima ed esaurendosi la prescrizione in una generica raccomandazione di soli otto giorni di riposo, poteva escludersi, anche sulla scia di C. cass. Sez. 5, 2004/3392, che il dott. M. si trovasse realmente in condizioni tali da impedirgli di comparire.

Con il secondo motivo il dott. M. ha dedotto che all’udienza del 24/11/2009 era stata presentata, nei confronti del collegio giudicante, un’istanza di ricusazione che la Sezione aveva ritenuto tardiva senza nessun accenno ai tempi in cui l’incolpato, mai raggiunto da nessuna notificazione, aveva avuto conoscenza dei nominativi dei componenti che, in ogni caso, avrebbero dovuto comunque astenersi per essere stati penalmente denunciati ed avere già conosciuto della regiudicanda in occasione della richiesta di sospensione cautelare.

La doglianza è infondata, in quanto la Sezione Disciplinare non si è limitata a rilevare la tardività dell’istanza di ricusazione, ma ne ha sottolineato anche la manifesta infondatezza, a fronte della quale risulta irrilevante la mancata indicazione del momento in cui l’incolpato aveva preso conoscenza dei nominativi dei componenti di cui, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non può predicarsi alcun obbligo di astensione, atteso da un lato che la semplice presentazione di una denuncia penale (di cui il dott. M. non ha spiegato il contenuto) non costituisce di per sè motivo sufficiente a mettere il giudice in condizione d’incompatibilità e, dall’altro, che la partecipazione alla discussione ed alla decisione de procedimento relativo alla sospensione cautelare non impedisce di concorrere alla definizione di quello relativo al merito della incolpazione (v., in tal senso, C. cass. 2009/18374 e, con riferimento alla previgente disciplina, C. cass. 2008/28871, che hanno altresì negato qualsiasi contrasto con l’art. 3 Cost, richiamato dalla difesa del dott. M. assieme all’art. 24 Cost. per sostenere genericamente Illegittimità costituzionale del sistema che, invece, non appare assolutamente lesivo del diritto di difesa nè dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice). Con il terzo motivo l’incolpato ha lamentato l’erroneo rigetto dell’eccezione di estinzione del procedimento, basata sul fatto che pur avendo interpretato la nota ministeriale del 29/2/2008 come una semplice richiesta di avvio del procedimento e pur non essendosi avvalso della facoltà di separare il giudizio sui fatti commessi prima da quello sui fatti commessi dopo il (OMISSIS), il Procuratore Generale aveva omesso di promuovere l’azione disciplinare nel termine perentorio di un anno dal momento in cui era stato informato dei fatti ascritti all’incolpato.

La doglianza, non ben comprensibile nei suoi passaggi argomentativi, è comunque infondata nelle sue conclusioni, perchè con la nota del 29/2/2008, il Ministro della Giustizia si è espressamente avvalso della facoltà riconosciutagli dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2 (e, prima ancora, dal D.P.R. n. 916 del 1958, art. 59), specificando chiaramente di voler promuovere l’azione disciplinare che, pertanto, non aveva più nessuna necessità di essere nuovamente proposta dal Procuratore Generale, sul quale incombeva solamente l’obbligo di procedere alle indagini eventualmente necessarie e di presentare, entro due anni, le sue conclusioni alla Sezione Disciplinare.

Con il quarto motivo il dott. M. ha sostenuto che la Sezione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare la nullità di tutti gli atti istruttori nonchè del decreto di fissazione dell’udienza dibattimentale perchè, da parte sua, non aveva mai ricevuto nè l’avviso di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15 nè la convocazione per l’interrogatorio davanti al Sostituto Procuratore incaricato delle indagini.

La doglianza è infondata in quanto anche a prescindere dall’ ampia e convincente spiegazione fornita dalla Sezione Disciplinare in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi che la consegna degli avvisi fosse stata impedita proprio dalla condotta del dott. M., che non poteva pertanto dolersene anche perchè aveva comunque avuto piena conoscenza dell’esistenza del procedimento e dei suoi vari sviluppi, nonchè delle incolpazioni e delle ispezioni a monte, va in ogni caso considerato che in base all’espressa previsione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15 la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non comporta affatto la nullità di tutti gli atti istruttori in genere, ma soltanto di quelli d’indagine che, nel caso di specie, non vi sono stati, come affermato a pag. 9 della sentenza impugnata e non contestato dal dott. M. nel ricorso.

Nemmeno il previo interrogatorio dell’incolpato, poi, costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, in quanto la necessità di simile adempimento non è prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, che disciplina la chiusura delle indagini in maniera autonoma e tale da precludere, per la sua completezza e specificità, l’applicazione dell’art. 415 bis c.p.p. (già esclusa, sia pure con riferimento all’avviso di conclusione delle indagini, da C. cass. 2008/17935).

Con il quinto motivo il dott. M. ha lamentato che la Sezione Disciplinare aveva "deciso la controversia in difetto di giurisdizione" perchè dopo aver dichiarato la tardività dell’istanza di ricusazione, la cui presentazione aveva comportato la sospensione di diritto del processo, l’aveva proseguito ex officio senza rendersi conto che in base all’art. 54 c.p.c. sarebbe stata a tal fine necessaria la sua riassunzione ad istanza di parte.

La doglianza è infondata non soltanto in virtù della specifica disposizione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18 che richiama, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, ma anche perchè in mancanza di significative modificazioni, deve ritenersi che anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006 l’azione disciplinare contro i magistrati ordinari abbia continuato a conservare (come per il passato: C. cass. 2004/22491 e 2005/27689), il carattere della irretrattabilità e della indisponibilità da cui deriva non soltanto l’irrilevanza di eventuali rinunce ad essa, ma anche l’impossibilità di fare riferimento ad istituti che, come la riassunzione su istanza di parte, sono destinati ad operare nell’ambito di procedimenti rimessi alla iniziativa ed alla volontà dei contendenti ai quali, diversamente opinando, sarebbe offerto un fin troppo facile strumento per conseguire indirettamente quel risultato di bloccare e far chiudere il processo che non potrebbero pretendere nemmeno sulla base di una richiesta o di un accordo espresso in tal senso (v., al riguardo, la succitata C. cass. 2005/27689, che sia pure ne vigore della precedente normativa, ha escluso la necessità di un atto d’impulso delle parti per la riattivazione del giudizio sospeso).

Con il sesto motivo il dott. M. ha sostenuto che la Sezione Disciplinare avrebbe dovuto procedere in contraddittorio alla formazione del fascicolo del dibattimento e, non avendolo fatto, aveva perduto la possibilità di avvalersi dei documenti e, più in particolare, della relazione amministrativa di cui, comunque, non aveva dato nemmeno lettura nè avrebbe potuto, del resto, servirsi come base per la decisione neppure nel caso in cui fosse stata legittimamente acquisita. La doglianza è infondata in quanto i D.Lgs. n. 109 del 2006 non prevede affatto la necessità di formare il fascicolo del dibattimento in contraddicono, ma si limita a stabilire all’art. 17 che una volta compiute le indagini, il Procuratore Generale formula le richieste conclusive ed invia il fascicolo di ufficio alla Sezione Disciplinare affinchè resti depositato in segreteria a disposizione dell’incolpato, che può prenderne visione ed estrarne copie.

Ciò posto e ribadito che la peculiarità e completezza della disciplina dettata per la chiusura delle indagini preclude non soltanto l’applicabilità dell’art. 415 bis, ma anche dell’art. 431 c.p.p., resta solamente da aggiungere che una volta dichiaratane l’utilizzabilità all’udienza dell’11/12/2009, la Sezione Disciplinare poteva senz’altro servirsi dei documenti inviati dal PG e, segnatamente, della relazione ispettiva, che oltre ad essere astrattamente ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3, lett. b rivestiva in concreto un’importanza fondamentale ed era stata, oltretutto, già posta a base della richiesta di sospensione cautelare e della relativa ordinanza di accoglimento, poi impugnata dal dott. M. con nove motivi di ricorso.

Con il settimo motivo l’incolpato ha infine sostenuto che la Sezione Disciplinare aveva motivato in maniera soltanto apparente, in quanto non si era preoccupata di verificare se gli atti esaminati fossero completi, nè aveva dato atto della loro provenienza o genuinità, ma si era limitata ad una valutazione assolutamente parziale perchè "disancorata dai fatti e, soprattutto, dalle carte processuali, mai acquisite nella loro integrità".

La doglianza è sostanzialmente generica e, dunque, inammissibile in quanto articolata su pochi periodi che non si confrontano con la sentenza impugnata se non su grandi linee che non ne mettono in luce specifiche insufficienze o contraddittorietà, la cui sussistenza appare comunque da escludere, dato che la Sezione Disciplinare ha esaurientemente analizzato i vari capi d’incolpazione, giustificando l’affermazione della responsabilità dell’incolpato con argomenti ampi e coerenti.

Il ricorso è, quindi, rigettato.

Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro della Giustizia.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14423 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’ateo in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi, ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle 00.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti Interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio dei 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;

L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione".

Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua "conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 15918 Imposta di registro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 22 luglio 2005 ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società "Schiavi Walter Costruzioni S.r.l." avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale di registro dalla Agenzia delle entrate emesso in relazione ad un lordo arbitrale. La società aveva dedotto che il lodo si era limitato ad individuare il maggior valore di L. 500 milioni rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto di appalto con la società Rocca Park, mentre l’ufficio aveva calcolato l’imposta sul complessivo valore, in considerazione del fatto che del contratto di appalto non si era avuta prima notizia.

Ha rilevato il giudice di appello che, dovendosi applicare l’imposta in base alla natura e agli effetti dell’atto sottoposto a registrazione ed essendo l’atto una decisione di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sulla base delle richieste dei soggetti proponenti il lodo, la pronuncia era consistita nella attribuzione del maggiore importo rispetto a quello -pacifico tra le parti – previsto dal contratto, sicchè il contenuto patrimoniale del lodo corrispondeva esclusivamente a L. 500 milioni, sul quale ha dichiarato doversi applicare l’imposta.

Propone ricorso con un motivo l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la società.
Motivi della decisione

La ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e 37, e art. 8, lett. c) dell’allegata tariffa, p. 1. Poichè il tributo si applica sugli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono il giudizio, anche parzialmente, e si risolve in una imposta di atto, è necessario fare riferimento al suo intrinseco contenuto e agli effetti giuridici che produce, senza la possibilità di utilizzare elementi ad esso estranei.

La censura è priva di consistenza, ancor più ove si consideri il richiamo giurisprudenziale posto a base di essa, del tutto inconferente.

La sentenza citata (Cass. 14.649/2005) ha enunciato il principio che "laddove un soggetto chieda la affermazione di un suo diritto in più atti giudiziari (nel caso di specie sentenza di condanna e successivo decreto ingiuntivo) è tenuto al pagamento dell’imposta di registro su ciascuno di questi atti sebbene il diritto sostanziale dedotto sia sempre lo stesso".

E’ evidente l’assoluta estraneità alla controversa del precedente invocato posto che l’atto sottoposto all’imposta di registro è unico e la materia del contendere ha interessato esclusivamente la pretesa relativa ad opere aggiuntive rispetto a quelle del contratto di appalto, che contemplava un corrispettivo rimasto incontroverso e soggetto ad imposte di altra natura (Iva).

La circostanza correttamente evidenziata dalla sentenza impugnata, in conformità al disposto del D.P.R. n. 131, art. 20, e art. 8 sub c) della tariffa allegata, che cioè debbano essere la intrinseca natura e gli effetti dell’atto sottoposto a registrazione, cioè del lodo, a dover essere apprezzati, non solo non è stata contestata, ma anzi è stata ribadita laddove il ricorso afferma che la tassazione deve compiersi "senza possibilità di utilizzare elementi estranei o diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato"; assunto che però finisce per contraddire la pretesa tributaria, volta a comprendere nella portata giuridica della decisione gli effetti di un contratto ad essa estraneo ed esposto a tassazione attraverso discipline diverse da quella in discussione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.700,00, di cui 200 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00 di cui 200 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 18011 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. impugna con ricorso per cassazione affidato a 8 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 22 agosto 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo celebratosi innanzi al TAR Campania, ha determinato secondo equità in Euro 4.500,00 il danno non patrimoniale con riguardo a segmento eccedente la ragionevole durata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non si è costituito.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, e richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, vincolante in sede nazionale lamentando inadeguata liquidazione del quantum debeatur, difforme dallo standard europeo di riferimento. Lamenta inoltre omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00.

I motivi, logicamente connessi, sono inammissibili. Richiamano l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, confusamente citando astratti e tautologici principi ricavabili dai precedenti richiamati che riconoscono indennizzo per tutta la durata del processo ed in misura maggiore per ciascun anno di ritardo, espongono critica, e correlato quesito di diritto, generici e privi di collegamento con la fattispecie in esame. Evocano in senso assoluto e generico uno standard più favorevole del tutto avulso dalla controversia in esame, senza neppure rappresentare omesso vaglio di elementi di prova, della cui allegazione l’istante era onerato, che avrebbero determinato una liquidazione più favorevole, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. Sono infondati nel resto siccome l’indennizzo deve essere correlato al solo segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che "il giusto processo" abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’ intimato.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.