Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 14-01-2011, n. 778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere dei reati ex artt. 570 cpv. e 582 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori e per avere cagionato lesioni personali alla moglie, A. M. fu ritenuto responsabile dal Tribunale di Napoli dei reati ascritti e condannato, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di mesi nove di reclusione.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18.02.2008, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni e rideterminava la pena per l’altro reato in mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito ha illegittimamente integrato la carente motivazione del Tribunale e non ha adeguatamente motivato in ordine allo stato di bisogno degli aventi diritto, alla capacità economica dell’ A. e all’elemento soggettivo del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Per quanto concerne, invero, la dedotta illegittimità dell’integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale, si osserva in fatto che nella stessa vi era comunque il richiamo alla deposizione accusatoria della persona offesa e, in ogni caso e in via assorbente in diritto, che la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244118).

Relativamente alla responsabilità del prevenuto, genericamente contestata nel ricorso, la Corte di merito ha fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, di cui ha argomentato l’attendibilità, e all’assenza di prove contrarie, derivandone logicamente la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2010) 01-02-2011, n. 3578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. e B.S., tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 26.2.2009 con la quale la Corte d’Appello di Roma li ha condannati rispettivamente:

C.S. alla pena di anni uno, mesi quattro e 300,00 Euro di multa e B.S. a quella di anni uno, mesi sei di reclusione e 400,00 Euro di multa, siccome responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 643 c.p., perchè, in concorso fra loro, facendo credere a Be.Ro. che con riti magici si liberava da malesseri e pericoli nonchè, comunque esponendole le sue esigenze di vario tipo, si facevano dare dalla stessa la somma totale di L. 60.000.000 e un braccialetto d’oro di valore imprecisato.

Le difese degli imputati richiedono l’annullamento della sentenza impugnata lamentando:

C.S.:

1) Vizio di carenza di motivazione e violazione dell’art. 125 c.p.p., perchè la motivazione della sentenza sarebbe solo apparente, non avendo la Corte d’Appello risposte alle censure mosse con l’atto di gravame.

2) Violazione di legge, perchè la decisione di primo grado sarebbe stata pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva svolto la attività istruttoria dibattimentale.

3) Vizio per erronea applicazione dell’art. 643 c.p. e vizio di motivazione, perchè mancherebbe la prova della condizione di infermità di mente della parte offesa, quale presupposto indefettibile del delitto di circonvenzione di incapace.

4) vizio di motivazione essendo carente la prova del concorso di persone nel reato con il B.S., con la conseguenza che il delitto ascritto al ricorrente sarebbe ricorrente sarebbe estinto per prescrizione essendo stato consumato alla data del (OMISSIS).

B.S.:

5) vizio di motivazione in ordine alla prova della condizione di infermità di mente della parte offesa, quale presupposto del delitto di cui all’art. 643 c.p. e della prova del compimento di atti di disposizione pregiudizievoli.

Esaminando partitamente i singoli punti della impugnazione il collegio osserva quanto segue.

Ricorso C..

1) La difesa lamenta che la Corte territoriale ha trasfuso nella propria decisione, in modo integrale, quella di primo grado, trascurando completamente le doglianze provenienti dalla parte appellante, così violando il disposto di cui all’art. 125 c.p.p..

La censura è formulata in modo inammissibile, perchè, il ricorrente, non rispettando la regola prevista dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), non indica, neppure sommariamente, in modo preciso quali siano state le doglianze già proposte con l’atto di appello e non esaminate dal giudice di merito, nè indica in quali parti la motivazione della sentenza (che si articola in diciannove pagine) siano connotata da mera apparenza.

2) la seconda doglianza, espressa in modo implicito, nell’ambito dell’esposizione del primo motivo di ricorso, presenta caratteri di genericità, poichè, anche in questo caso non appare chiaro se la circostanza "… l’intera istruttoria dibattimentale di primo grado è stata condotta da un giudice, persona fisica, diverso da quello che ha assunto la decisione" (v. ricorso difesa C.) abbia costituito un motivo di gravame autonomo, disatteso dal giudice dell’appello, o se, nella presente sede, sia una mera considerazione narrativa della vicenda processuale, con funzione di critica generica rivolta al giudice dell’appello, priva di qualsivoglia efficacia giuridica; va osservato quanto lamentato dalla difesa è quanto mai evanescente, perchè non si comprende se sia stata violata la disposizione dell’art. 525 c.p.p., dovendosi qui ribadire che: "Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove acquisite da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa qualora le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti. (Cass. pen., sez. 5, 16.5.2008, n. 35975 in Ced Cass., rv. 241583). Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3) con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata ( art. 643 c.p.) sotto un doppio e diverso profilo: erronea applicazione dell’art. 643 c.p. (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) e vizio di motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).

La difesa afferma che la Corte territoriale ha fondato l’affermazione della condizione di incapacità psichica della parte offesa sulla base della sua cartella clinica e delle sue dichiarazioni testimonali, trascurando l’analisi e la rilevanza "…di elementi di segno opposto pur riportati in sede di motivazione, che avrebbero dovuto portare quantomeno ad una riqualificazione del reato contestato".

Osserva ancora la difesa, che: 1) la parte offesa si sarebbe rivolta liberamente e autonomamente all’imputato (svolgente la attività di "mago" sotto lo pseudonimo "(OMISSIS)") ritenendolo il soggetto idoneo a risolvere i suoi problemi; 2) il prevenuto si è limitato a richiedere un compenso per la attività "taumaturgica" senza svolgere alcun atto di induzione nei confronti della donna; 3) la documentazione non consente di affermare in modo certo che la BE., nel momento in cui si è rivolta all’imputato, versasse, seppure in modo temporaneo, in condizioni di incapacità di intendere o di volere. La difesa ricorrente ripropone in questa sede la medesima doglianza già formulata con l’atto di appello (v. pag. 6 della decisione impugnata), per la quale la Corte territoriale ha dato risposta esaustiva, motivando in modo compiuto in ordine ad ognuno dei singoli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

In relazione alla condizione psichica della parte offesa, in particolare, la Corte d’Appello ha indicato i seguenti elementi di prova, sulla cui base ha fondato il proprio giudizio: a) contenuto della cartella clinica, nella quale, al momento del ricovero della BE. (presso l’Ospedale psichiatrico (OMISSIS)) nel novembre del 1999, è riportata la diagnosi di "schizofrenia paranoidea"; b) dichiarazioni testimoniali della BE.Ma.

(sorella della parte offesa), dalle quali si desume che la sorella RO. era da tempo affetta da problemi psichiatrici ed in cura presso uno specialista; c) lunga durata del rapporto intercorso tra la parte offesa e gli imputati C. e B. ed l’entità delle somme loro elargite (complessivi L. 60 milioni).

La censura formulata dalla difesa da correlarsi al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, appare generica e non conforme al dettato dell’art. 581, comma 1, lett. c), perchè non pone in evidenza i punti "critici" della decisione; il costrutto difensivo, per contro, propone una propria, autonoma e diversa valutazione del materiale probatorio così finendo con lo introdurre mere considerazioni di fatto che non possono essere prese in considerazione in questa sede.

D’altro canto, la motivazione decisione della Corte d’appello oltre a non essere frutto di travisamento delle prove (vizio peraltro neppure prospettato dalla difesa), non evidenzia manifeste illogicità in punto "prova" della "deficienza psichica" della parte offesa.

Premesso che, come già sostenuto in precedenti pronunce, "lo nozione di deficienza psichica utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui (Cass. pen., sez. 2, 23.1.2009, n. 17415 in Ced Cass., rv. 244343), si deve ritenere non manifestamente illogica la deduzione della Corte Territoriale circa le condizioni mentali della BE.Ro., essendo provato che, già prima di incontrare gli odierni imputati, la donna aveva problemi psichiatrici (tanto da essere ricoverata con la diagnosi di schizofrenia paranoidea nel novembre del 1999) e che, successivamente alle sue dimissioni dal luogo di ricovero, ella era in cura presso un medico psichiatrica, il quale, ad un certo punto, ritenne doveroso avvisare la sorella della sua paziente di fatti per i quali è l’odierno processo.

Parimenti, non appare manifestamente illogico il giudizio debolezza psichica della parte offesa fondato sulla natura e la rilevanza economica degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla BE.Ro..

Risulta provato che la parte offesa avrebbe consegnato agli imputati, in diverse occasioni la complessiva somma di L. 60.000.000 (versamento di somme di L. 3.000.000, nel novembre del 1999, per il compimento di ognuno dei "rituali di purificazione", consegna di un braccialetto in oro – poi non restituito – consegna della somma di L. 7.000.000 nel gennaio del 2000 e consegne di ulteriori cospicue somme in epoche successive). E’ corretto, sul piano della logica comune ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, che l’atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla donna è in sè, pregiudizievole e dimostrativo di una condizione di debolezza psichica di chi lo compie per avere agito a seguito di "induzione" provata dalla prospettazione, per esempio, delle esistenza di "fatture" e minacce di morte (consistenti nel rinvenimento nella propria cassetta postale della vittima del reato, "fettine di carne intrecciate fra loro, legate con un nastro ed infilzate da spilli" o per il compimento di "riti magici" quali quelli descritti in sentenza). Nè vale ad inficiare la bontà del giudizio della Corte di merito, il fatto che la BE.Ro., abbia manifestato iniziali perplessità nel pagare rilevanti somme di denaro, nel momento in cui i suddetti dubbi risultano essere stati superati proprio attraverso l’opera di convincimento svolta dal C. (v. pag. 9 della sentenza impugnata). La difesa dell’imputato censura la decisione segnalando ancora che: 1) non esisterebbe prova certa che la BE.Ro. abbia consegnato all’imputato la complessiva somma di 60.000.000; 2) la BE.Ro. avrebbe frequentato, nello stesso torno di tempo, altri "maghi" ai quali ha consegnato pure rilevanti somme di denaro; 3) non si comprende perchè la azione penale non sia stata rivolta anche nei confronti di costoro.

La difesa, infine, giunge a prospettare che la BE.Ro. avrebbe denunciato il C. perchè questi si sarebbe rifiutato di intrecciare con lei una relazione sentimentale.

Le critiche formulate dalla difesa sono generiche e volte a prospettare una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto a quanto accertato dalla Corte territoriale, che ha desunto la prova del versamento delle somme dalle dichiarazioni della parte offesa e dal confronto delle stesse con le risultanze emergenti dalla lettura degli estratti di conto corrente della BE..

La difesa, nella formulazione della propria doglianza avrebbe dovuto dare ben più concreta e puntuale indicazione delle ragioni per le quali il giudizio della Corte si appalesi carente, manifestamente illogico o contraddittorio.

Infatti, appare in sè del tutto irrilevante che, in epoca coeva ai fatti per i quali è processo, la BE., si sia recata anche presso altri "maghi", versando anche a costoro cospicue somme di denaro: ciò non vale ancora ad inficiare la prova dell’avvenuto versamento delle somme di denaro al C.; parimenti la considerazione che anche gli altri "maghi" sarebbero stati meritevoli di denuncia, è affermazione di mero effetto, che non modifica la valenza del quadro probatorio a carico dell’imputato. L’indicazione infine che le ragioni della denuncia sarebbero da ricercarsi nella delusione della BE. per la mancata realizzazione di una relazione sentimentale è considerazione di fatto non suscettibile di attenzione nella presente sede a fronte dei dati di riscontro oggettivi dei fatti oggetto di imputazione ed indicati dalla Corte d’Appello.

Per tali ragioni il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4) Con il quarto motivo di ricorso la difesa del C. lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla prova dell’esistenza di un’attività criminosa in concorso con il B..

La difesa in particolare sostiene che le circostanze della condivisione dello studio fra gli odierni imputati e della loro comune conoscenza da parte della Be. non sarebbero elementi sufficientemente dimostrativi dell’esistenza di un’ipotesi di concorso nel reato ex art. 610 c.p., avendo la parte offesa frequentato i due imputati in momenti diversi e fra diacronici.

La doglianza è generica nel contenuto, si riferisce ad aspetti di mero fatto e non formula censure specifiche inerenti la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza non deduce argomenti nuovi rispetto al contenuto dei motivi di appello, in ordine ai quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata fondata su tre distinti elementi di fatto che vanno letti congiuntamente: a) gli imputati condividevano lo studio non solo in Roma ma anche in altre località della penisola; b) gli imputati si erano presentati alla BE. congiuntamente e con una ripartizione dei ruoli: il C. quale "(OMISSIS)" e il B. come suo assistente; c) il B. (su indicazione del C.) era intervenuto presso la BE. al fine di convincerla definitivamente a versare in favore del C. le somme da quest’ultimo richieste.

La valutazione complessiva dei tre elementi di fatto permette di ritenere con giudizio non manifestamente illogico (non sindacabile quindi nel merito) che B. e C. hanno operato in modo congiunto e coordinato in danno della BE.. La manifesta infondatezza della censura riferita alla prospettata assenza di prova della ipotesi di cui all’art. 110 c.p., rende superfluo ogni esame sull’invocata dichiarazione di estinzione del reato da ascriversi, in tesi della difesa, al solo C..

Passando quindi all’esame dei motivi di ricorso proposti dalla difesa dell’imputato B., il Collegio osserva ancora quanto segue.

5) Circa il denunciato vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza della condizione di infermità di mente della parte offesa, quale presupposto del delitto di cui all’art. 643 c.p., e della prova del compimento di atti di disposizione pregiudizievoli, si deve richiamare quanto già detto nell’ambito del 3 ove è stato trattato l’analogo motivo dedotto dalla difesa del C., dovendosi solo aggiungere quanto segue. La difesa del B. tende a ridimensionare, se non a ribaltare, l’efficacia probatoria della cartella clinica, perchè in essa si leggerebbe, che alla data 11- 14.12.1999 la "…paziente appare lucida ed orientata, tranquilla e collaborativa, non sono presenti elementi psicopatologici" ed, ancora: "non sono più presenti gli elementi deliranti-persecutori presenti all’inizio del ricovero".

Il richiamo del documento "cartella clinica" e la citazione di una parte dello stesso, disgiunta dalla valutazione degli altri elementi di fatto, come operato dalla Corte territoriale, non è sufficiente a far ritenere viziata da contraddittorietà la motivazione della sentenza.

Già il fatto stesso che la B. alla data del 14.12.1999 avesse superato lo stato di crisi acuta (connotata, al momento del ricovero dalla presenza di elementi deliranti-psesecutori), non vale ancora ad escludere, in modo automatico, che la parte offesa versasse ancora in condizioni di "deficienza psichica", così come ritenuto dalla Corte territoriale attraverso una complessiva valutazione (non sindacabile nel merito) di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e ritenuti convergenti nella dimostrazione della esistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.

Parimenti non costituisce circostanza che si ponga in contraddizione con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il fatto che tempo dopo l’inizio della vicenda, e l’erogazione di somme di denaro agli imputati, la BE. abbia ritenuto di esporre i fatti alla propria sorella e successivamente di denunciarli, circostanze queste, denotative secondo la difesa, di chiara percezione della realtà da parte della BE..

In vero, la difesa dimentica che la Corte territoriale, sulla base dell’attività di indagine probatoria dibattimentale svolta dal Tribunale, ha accertato che la parte offesa ha esposto la propria vicenda inizialmente al medico psichiatra che la aveva in cura (circostanza questa della persistenza di una condizione di malattia nella BE. anche successivamente alla fase del ricovero ospedaliero) e ad un sacerdote e solo dopo alla propria sorella, rivelando anche il proprio stato di paura nel denunciare i fatti. La dinamica complessiva della vicenda esaminata e descritta dalla Corte territoriale consente di affermare che la decisione di quest’ultima non evidenzia contraddittorietà che devono essere desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato o fra questo e gli atti del processo che devono essere indicati in modo puntuale e specifico. La circostanza che la BE. sia riuscita a denunciare gli odierni imputati attraverso il sostegno e il supporto di altre persone, non vale, infatti ad escludere l’illiceità delle condotte antecedenti degli imputati e l’esistenza di uno stato di deficienza psichica nella parte offesa, di cui i prevenuti hanno approfittato nel corso di tutto il rapporto di frequentazione.

Il fatto che la BE. ad un certo punto della complessa vicenda, abbia sentito la necessità di confidarsi e di denunciare, successivamente i fatti, non è ancora di per sè sufficiente ad elidere la prova che in un periodo antecedente la stessa BE. versasse in condizioni di deficit psichico: la circostanza può al massimo permettere di inferire che la donna ha avuto, nel tempo un’evoluzione in senso migliorativo della propria malattia.

La critica svolta dalla difesa, pertanto, invece di porre in evidenza un reale vizio della motivazione, prospetta, nella sostanza, solo una diversa e parziale lettura del dato probatorio, con la conseguenza che la doglianza deve essere ritenuta inammissibile perchè deduce un tema processuale che, attenendo al merito, esula dai compiti della giurisdizione di legittimità.

Ad analoga conclusione si deve pervenire anche in relazione alle argomentazioni adottate dalla difesa del B. per affermare la mancanza di una prova certa circa il versamento della complessiva somma di L. 60.000.000. La doglianza, in particolare formulata nei termini che la Corte "… non si è preoccupata di motivare il perchè si potesse escludere che quei movimenti (desumibili dagli estratti del conto corrente della parte offesa ndr) di denaro non fossero destinati ad altri maghi,…." appare del tutto generica. La Corte territoriale ha fornito indicazione precisa degli elementi di prova sulla cui base ho fondato il proprio giudizio in relazione alla responsabilità degli imputati. La difesa infatti non ha fornito alcuna seria indicazione sul fatto che la lettura degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria, fatta dalla Corte territoriale, sia stata fatta con travisamento del dato probatorio.

Pertanto, la censura è generica e come tale inammissibile.

Per tutte le suddette considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, ex art. 616 c.p.p., al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di impugnazione.

I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dalla parte civile BE.Ro. e che liquida nella complessiva somma di Euro 2.496,00 comprensiva della Cassa Avvocati e dell’Iva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e ciascuno, ex art. 616 c.p.p., al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile BE.Ro. e che liquida in complessive Euro 2.496,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 990 Contratti e convenzioni Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il consorzio C. – Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro -, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese costituita con C.S. spa e A.S.D. G. srl, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo n. 375 del 27 aprile 2010, nella parte in cui ha accolto il ricorso n. 45 del 2009 proposto dalla s.p.a. E. Rete G. avverso gli atti della gara indetta dal Comune di Giulianova per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nel territorio civico, gara aggiudicata provvisoriamente ad essa appellante.

Quest’ultima assume la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, sulla base di una non corretta interpretazione della precedente sentenza dello stesso Tar n. 940 del 2008 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6007 del 2009), sarebbe pervenuta a disporre un nuovo annullamento degli atti della medesima procedura selettiva, già annullati con la citata sentenza n. 940/08 resa su un pregresso ricorso della odierna appellante.

Si sono costituiti in giudizio la s.p.a. E. Rete gas nonché il Comune di Giulianova per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 18 gennaio 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato e va respinto.

2.1. E’ da premettere, in fatto, che l’appalto di che trattasi era stato originariamente aggiudicato alla s.p.a. E. Rete G..

Su ricorso dell’odierno consorzio appellante, seconda graduato, il Tar abruzzese – con la sentenza n. 940 del 2008 – aveva annullato gli atti di gara, rilevando che:

a) non correttamente, dopo la formale apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, la Commissione di gara aveva integrato, mediante la redazione di sottocriteri confluiti in "schede tecniche", i criteri di valutazione delle offerte stabiliti dalla lex specialis di gara;

b) in particolare, tale non corretta operazione integrativa aveva riguardato il criterio relativo ai tempi di realizzazione dei lavori ed alla quantità delle opere da eseguire, che erano stati inammissibilmente fusi dalla Commissione di gara nell’ambito di un unico criterio, laddove nel disciplinare di gara erano scissi in due distinti criteri con autonoma previsione di punteggio per ciascuno di essi;

c) in esecuzione del giudicato di annullamento, l’Amministrazione avrebbe potuto bandire una nuova gara ovvero far luogo alla parziale ripetizione del procedimento selettivo, salvaguardando in tal caso gli atti non coinvolti dalla sentenza caducatoria.

L’amministrazione comunale di Giulianova optava per questa seconda soluzione e, nel revocare per quanto di ragione gli atti di gara fino ad allora compiuti, riconvocava la Commissione per un nuovo esame delle offerte già prodotte dai concorrenti. La Commissione riteneva di dover attendere alle nuove operazioni valutative delle medesime offerte scrutinate in applicazione dei criteri dalla stessa già esplicitati, ad integrazione di quelli previsti dal disciplinare di gara, nel verbale n. 4 del 4 ottobre 2007, fatta eccezione per il criterio afferente la indicata commistione dell’elemento temporale con quello quantitativo delle opere eseguite, inapplicabile in quanto oggetto di specifica pronuncia caducatoria da parte del Tar; in tal modo aggiudicava la gara al consorzio oggi appellante ed il Comune di Giulianova ratificava, con gli atti in questa sede gravati, l’operato della Commissione.

Avverso gli atti del rinnovato procedimento di gara, ha proposto il ricorso di primo grado la s.p.a. E. Rete G. per sostenerne la illegittimità, sotto il profilo che gli stessi risulterebbero elusivi della precedente sentenza del Tar, nella parte in cui la stessa ha affermato il principio secondo cui al seggio di gara non sarebbe consentito, dopo l’apertura delle buste, far luogo a modifiche o ad integrazioni dei criteri di valutazione delle offerte.

Tale principio, secondo le deduzioni della ricorrente di primo grado, doveva intendersi riferito ed applicato in concreto non soltanto al criterio individuato specificamente dalla originaria ricorrente (quello che disponeva la fusione del criterio temporale con quello quantitativo delle opere eseguite), ma con riguardo ad ogni altro criterio valutativo aggiuntivo (che si è tradotto nella redazione di "schede di valutazione"), per come deliberato dalla Commissione nella seduta n. 4 del 4 ottobre 2007, successiva alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Ad avviso della ricorrente s.p.a. E. G., la rinnovazione delle operazioni di gara, in omaggio a tale principio, si sarebbe dovuto svolgere in pedissequa applicazione delle sole previsioni del disciplinare approvato dalla stazione appaltante.

Il Tar ha accolto il ricorso rilevando, tra l’altro, che già con la sentenza n. 940 del 2008 era stato espressamente osservato che la specificazione dei criteri di valutazione con la determinazione dei relativi valori ponderali è possibile solo in una fase necessariamente anteriore al momento dell’apertura delle buste e che ancora "la decisione della Commissione di gara di confermare i suoi sottocriteri integrativi non specificamente annullati dal Tar risulta in contrasto anche con le determinazioni civiche di riapertura delle procedure, ed in particolare con il provvedimento dirigenziale n. 2069/08, il quale nel revocare il verbale della seduta n. 4 aveva con ciò disposto l’inapplicabilità di tutte le schede di valutazione ivi previste (e non solo la scheda b4), ivi comprese dunque quelle poi illegittimamente riassunte dal seggio di gara".

2.2. Con le censure formulate con l’atto di appello, il Consorzio C., anche nella qualità di soggetto mandatario della suindicata A., ha lamentato la erroneità della sentenza gravata, sotto i seguenti distinti profili:

a) per aver esteso il decisum della sentenza n. 940/ 08 oltre i suoi limiti oggettivi e soggettivi;

b) per aver ritenuto che l’amministrazione abbia illegittimamente rinnovato il procedimento selettivo, anziché essersi limitata a dare esecuzione alla sentenza;

c) per non aver rilevato la tardività e l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per non aver mai la s.p.a. E. Rete gas impugnato i sub criteri stilati dalla Commissione di gara nel verbale n. 4 del 4 ottobre 2007;

d) per aver ritenuto illegittimi gli atti della Commissione stessa, supponendone il contrasto con la delibera di Giunta n. 290/2008 e con la determina dirigenziale n. 2609/08;

e) per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per l’omessa impugnativa avverso le determinazioni amministrative che, anziché disporre una nuova gara, hanno fatto luogo all’annullamento parziale della stessa con riedizione per la parte residua.

3. Così riassunte le dedotte censure, l’appello risulta infondato.

Anzitutto non è favorevolmente apprezzabile la prima censura, posto che è evidente che nella sentenza del Tar n. 940/08 era stato espressamente considerato illegittimo l’intero modus operandi della commissione nella parte in cui aveva fatto luogo, dopo l’apertura delle buste, alla redazione dei sottocriteri.

Correttamente pertanto il Tar ha ritenuto che dalla portata della precedente sentenza doveva ritenersi inequivoco che la riedizione della gara si sarebbe dovuta svolgere senza tener conto di tutti i criteri ponderali elaborati dalla commissione nella seduta del 4 ottobre 2007 e già oggetto di annullamento giurisdizionale, e ciò per l’assorbente ragione dell’essere stati elaborati detti criteri inammissibilmente dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Né appare fondato, alla luce di quanto fin qui esposto, il rilievo secondo cui i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che residuavano ambiti di discrezionalità in capo alla Amministrazione procedente in sede di rinnovazione del procedimento di gara, laddove lo stesso, alla luce dei rilievi della precedente decisione giurisdizionale, doveva ritenersi a contenuto vincolato, trattandosi di esaminare e attribuire i punteggi alle offerte in gara previa la espunzione del solo criterio elaborato dalla Commissione di gara in ordine ai tempi ed ai quantitativi delle opere a farsi.

Tale argomento difensivo non appare condivisibile.

Dalla lettura della documentazione acquisita, risulta che la rinnovazione parziale del procedimento di gara era giustappunto una delle modalità (in alternativa all’annullamento integrale della gara ed alla indizione di nuova procedura selettiva) di esecuzione della sentenza n. 940/08 e che, una volta scelto di far luogo alla rinnovazione parziale della gara, la amministrazione procedente non avrebbe potuto utilizzare nessuno dei subcriteri elaborati dal seggio di gara a mezzo della redazione delle richiamate schede di valutazione.

D’altra parte, avendo colto la esatta portata della sentenza, la stessa giunta municipale di Giulianova con la deliberazione n. 290 del 4 agosto 2008 aveva disposto che il dirigente dell’area interessata provvedesse alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria del 24 dicembre 2007, nonché di tutti gli atti di gara successivi al verbale n. 3 del 26 settembre 2007 (con caducazione in autotutela, quindi, anche del verbale n. 4 del 7 ottobre 2007), procedendo alla rinnovazione parziale della stessa.

Ed infatti, con la successiva determina dirigenziale n. 2069 del 7 agosto 2008, l’amministrazione comunale revocava parzialmente gli atti di gara ed in particolare l’aggiudicazione provvisoria ed i verbali delle sedute di gara a partire da quello n. 4 del 4 ottobre 2007, contenente tutte le schede di valutazione elaborate per ciascuno dei sottocriteri di valutazione.

L’Amministrazione comunale ha dunque in prima battuta correttamente inteso la esatta portata conformativa della richiamata sentenza del giudice amministrativo di primo grado ed ha disposto per la riedizione del procedimento in senso alla stessa pienamente conforme.

E’stata piuttosto la commissione di gara che, al contrario, ha dato una interpretazione non conforme allo spirito della pregressa statuizione giurisdizionale, applicando in sostanza, in sede di nuova valutazione delle offerte, i sottocriteri (ad eccezione di quello di cui al punto b4) dalla stessa illegittimamente elaborati dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Le considerazioni appena svolte danno ragione della inconsistenza anche delle censure sopra brevemente sunteggiate sub d) ed e) dato che, alla luce della corretta interpretazione da dare agli atti della Amministrazione comunale di Giulianova appena richiamati, la s.p.a. E. G. non aveva motivo di ritenersi lesa dagli atti esecutivi posti in essere dalla giunta comunale e dal dirigente (posto che l’effetto lesivo per le sue ragioni era da riconnettere all’attività della commissione di gara) e quindi non aveva l’onere di impugnarli.

In ogni caso, la tempestiva impugnativa proposta avverso gli atti terminali della procedura selettiva è da ritenersi sufficiente al fine di mettere al riparo l’appellata E. rete gas da ogni possibile decadenza dall’azione processuale.

Né, da ultimo, la s.p.a. E. Rete gas aveva l’onere di impugnare la determinazione dell’Amministrazione comunale di far luogo alla rinnovazione parziale del procedimento selettivo (in alternativa all’adozione di un bando per una nuova gara) ovvero di proporre una specifica impugnazione avverso il deliberato contenuto nel richiamato verbale n. 4 del 7 ottobre 2007 (nella parte contenente i sottocriteri stilati dalla commissione di gara).

Quanto al primo profilo, sembra evidente che la s.p.a. E. rete gas non ha contestato il mancato annullamento integrale di tutte le operazioni di gara e la mancata pubblicazione di un nuovo bando (ciò che pure la sentenza n. 940 del 2008 avrebbe consentito alla Amministrazione comunale), quanto piuttosto le modalità di rinnovazione parziale del procedimento selettivo, ed in tale ambito cognitorio ha svolto le sue (fondate, per quanto detto) censure di merito.

Quanto al secondo profilo, sono gli effetti della più volte citata sentenza a comportare l’azzeramento, con valenza erga omnes, dei subcriteri di valutazione delle offerte, redatti dalla commissione di gara nel verbale n. 4 del 7 ottobre 2007 (di poi anche revocato d’ufficio dalla Amministrazione comunale), di tal che nessun onere impugnatorio potrebbe ritenersi sussistente, neanche sotto tale aspetto, a carico della società odiernamente appellata.

4. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ma vanno compensate nei confronti del Comune di Giulianova, che ha formulato conclusioni analoghe a quelle dell’appellante risultato soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5349 del 2010, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali di questo grado d’appello in favore della s.p.a. E. G. spa e liquida dette spese in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila),oltre IVA e CAP come per legge; dichiara compensate le spese nei confronti del Comune di Giulianova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 369

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 81/2003 emesso dal Tribunale Civile di Nicosia è stato ingiunto alla ditta C.D. s.r.l. – sottoposta a sequestro preventivo con decreto del 07.05.2001 del G.I.P. di Caltanissetta – in persona dell’amministratore giudiziario pro tempore, di pagare in favore della ditta ricorrente la somma complessiva di Euro 252.548,51, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all’effettivo pagamento, ed oltre le spese ed i compensi di difesa del procedimento monitorio, liquidate in complessivi Euro 2.101,00, oltre IVA e CPA.

Nei confronti della ditta debitrice è stata disposta, con sentenza n. 587/2003 della Corte d’Appello di Caltanissetta, la confisca, e il patrimonio di detta società è stato trasferito all’Agenzia del Demanio, con contestuale nomina del Dott. C.F. come amministratore finanziario di detta confisca; di talché, il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo (RG n. 311/03 del Tribunale di Nicosia) è stato interrotto, con ordinanza del 15.12.2005, e non riassunto nei termini, con conseguente estinzione del giudizio di opposizione e dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo in data 21.12.2007 (cfr. documentazione in atti).

Con il presente ricorso l’istante ha chiesto, previa diffida e messa in mora, all’Agenzia del Demanio il pagamento delle somme ingiunte con detto decreto ingiuntivo, sostenendo essersi verificata una successione a titolo particolare nel rapporto debitocredito; ed ha chiesto, quindi, l’esecuzione di detto titolo giudiziale, per ottenere l’adempimento dell’obbligo, a carico della resistente amministrazione, di corrispondere la somma complessiva pari a Euro 308.614,83, oltre interessi legali fino al soddisfo, costo di registrazione, spese successive, oltre competenze e onorari della presente procedura.

A norma dell’art. 91, co. 2, del R.D. n. 642/1907, la Segreteria della Sezione ha dato comunicazione alla parte intimata del deposito del ricorso con avviso del 07.04.2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r..

Nel costituirsi in giudizio la resistente Agenzia del Demanio ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo sotto un primo profilo di essere subentrata non già nella totalità dei rapporti passivi facenti capo alla C.D. s.r.l., bensì solo nella posizione di socio, e sotto altro profilo essendo state trasferite tutte le competenze in capo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 269 del 19.11.2010, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita dall’art. 1 del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nonché dell’amministratore finanziario della società C.D. s.r.l.; con relativo deposito, in data 15.12.2010, di copia del ricorso notificata.

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in poi solo "Agenzia"), costituitasi per resistere al ricorso, ha eccepito: il difetto di legittimazione passiva e il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di essere subentrata, con la confisca, solo nella qualità di socio di una società di capitali, e dovendo, pertanto, la ricorrente fare valere le proprie pretese creditorie direttamente sul patrimonio societario, e in altra sede; nel merito, l’inammissibilità del ricorso, per appartenere la tutela dei creditori chirografari di società confiscate unicamente alla giurisdizione penale.

Alla camera di consiglio del 11 febbraio 2011, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato, in seno a verbale, che una parte delle forniture oggetto del decreto ingiuntivo sono state effettuate alla società successivamente alla data del sequestro preventivo; quindi, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, in adesione alle eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso si presenti inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Costituisce orientamento consolidato che la confisca disciplinata dalla legislazione antimafia – avente duplice carattere preventivo e repressivo – dia luogo ad "un acquisto in favore dello Stato, in relazione al bene confiscato, non altrimenti definibile che come derivativo proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone ed è volto a far venir meno, per ragioni di prevenzione eo di politica criminale, con l’attuale il trasferimento del diritto dal privato (condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose) allo Stato" (Cass. Civ., I, 3 luglio 1997, n. 5988; per la natura derivativa dell’acquisto: Cass. Civ., III, 5 ottobre 2010, n. 20664; Cass. Pen., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 12 dicembre 2007, n. 16208);

L’applicazione di detta misura (confisca) determina, peraltro, non già una successione a titolo universale nei rapporti facenti capo al soggetto confiscato, bensì una successione a titolo particolare; con la conseguenza, rilevante nel caso in esame, che non possono essere fatti valere nei confronti dello Stato, cui sono devoluti i beni confiscati, i crediti dei terzi verso il destinatario della misura antimafia, essendo gli stessi non "poste passive" dell’impresa in cui subentra lo Stato per effetto di confisca, ma autonome ragioni creditorie del terzo nei confronti della società destinataria della misura antimafia; rapporti nei quali lo Stato potrebbe subentrare, solo ove se ne ipotizzasse erroneamente la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca e non di mero successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ. n. 5988/1997 citata);

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia e, di conseguenza, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Attesa la novità della questione, si ritiene di compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.