Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 5222 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12.02.2008, L.A. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 13.11-3.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti ed in parziale accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.440,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, e compensava integralmente le spese processuali.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il L. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di risarcimento del danno da mancato riposo settimanale compensativo, processo introdotto, dinanzi al TAR Campania, con atto del 4.08.2000 ed ancora pendente (nel quale solo il 21.06.2002 era stata presentata istanza di prelievo);

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di ordinaria complessità e già protrattosi per circa 7 anni e 11 mesi, poteva essere fissata in anni tre, secondo anche i parametri temporali CEDU;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 4 anni e 11 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità nella complessiva misura di Euro 3.440,00 (Euro 60×59 mesi), tenuto conto dei parametri CEDU e del fatto che a) la lite presupposta era di modesto valore b) il relativo ricorso aveva natura collettiva c) il L. non aveva svolto attività sollecitatoria della decisione;

– che l’accoglimento più che ridotto della domanda consentiva la compensazione integrale delle spese processuali.

Avverso questo decreto il L. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Riassuntivamente, con il ricorso il L. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 9) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 10 e 11) alla compensazione integrale delle spese, disposta nonostante l’accoglimento della sua domanda.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivela il primo motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta.

Del pari privi di pregio sono:

i motivi dal secondo al settimo, sia perchè i relativi quesiti si rivelano in parte inammissibili in quanto generici o non inerenti al complesso delle plurime e plausibili ragioni dell’attuato, argomentato di scostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU e sia perchè la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716) i motivi ottavo e nono del ricorso, inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808;

200917684; 200922869; 201001893; 201019054) i motivi decimo ed undicesimo, inerenti alla disposta compensazione parziale delle spese processuali del giudizio di merito, giacchè nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, ed ancora che la statuizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si rivela motivata e segnatamente sostenuta da ragione rimasta incensurata.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-04-2011, n. 7585 Crediti di lavoro Istanze di fallimento Indennità Retribuzione Fondo di garanzia T.F.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, riformando la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di B.L., intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, il pagamento del credito per t.f.r., maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – l’intervento del Fondo non era impedito, nel caso di specie, dalla circostanza che l’istanza di fallimento presentata dalla lavoratrice fosse stata respinta a causa della esiguità del credito azionato, dovendosi invece avere riguardo, ai fini della operatività della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, alla proposizione di concreti atti di iniziativa volti a far valere il credito di lavoro.

2. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Istituto ricorrente, denunciando violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, sostiene che in base a tale norma la garanzia non possa operare, in favore di lavoratori dipendenti da imprese soggette a fallimento, in assenza della procedura concorsuale, che nella specie era mancata.

2. Tale motivo non è fondato.

2.1. La L. n. 297 del 1982, all’art. 2, ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell’INPS quando l’impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.

2.2. Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7466 del 2007, n. 1178 del 2009, n. 15662 del 2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.

2.3. A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all’ipotesi, qui in rilievo, di rigetto dell’istanza di fallimento per la esiguità del credito.

Da un lato, la interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali; dall’altro, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un’esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n. 11379 del 2008). L’esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).

2.4. Il principio da affermare, quindi, è che, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l’azione esecutiva.

2.5. In base a tale principio, dove concludersi che la decisione impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto di ottenere la tutela del Fondo di garanzia, essendosi accertato, in modo pacifico, che la lavoratrice aveva vanamente proposto l’azione esecutiva, vedendosi quindi rigettare l’istanza di dichiarazione di fallimento, e aveva infine domandato l’intervento del Fondo.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. L’Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 15,00, per esborsi e in Euro duemila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 9760 Dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.1.2009, ha dichiarato il fallimento della "Abrond House Società Cooperativa di Giornalisti" su istanza dei creditori s.r.l. Litosud e CASAGIT, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti e, con sentenza del 24.11.2009, la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società fallita.

La Corte di appello, premesso che l’appellante non aveva contestato la consistenza del credito vantato dall’appellata Litosud S.r.l. ma aveva affermato di aver pagato lo stesso mediante cessione dei crediti vantati nei confronti della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e che tale cessione aveva prodotto l’immediata estinzione del credito (trattandosi di cessioni pro-soluto) o comunque la inesigibilità dello stesso senza la preventiva escussione del debitore ceduto, ha osservato quanto segue: "a prescindere dall’esattezza della tesi (che ben difficilmente appare configurabile una cessione pro-soluto) e dalla legittimità del comportamento del debitore ceduto, non può che considerarsi che: a) le cessioni non coprono l’intero ammontare del credito vantato dalla appellata di cui trattasi; b) la Litosud S.r.l. non è l’unico creditore istante in quanto l’altra appellata non ha desistito ma si è limitata a chiedere un rinvio per verificare l’ipotesi di accordo; c) sono stati ammessi al passivo crediti per somme rilevanti (ad es. editoriale Cover S.r.l. per Euro 3.056.575,55, come da relazione della curatela fallimentare depositata in atti).

A prescindere, quindi, dal credito vantato dalla Litosud S.r.l., sussiste una pesante situazione debitoria alla quale l’appellante ha dimostrato di non poter far fronte (cfr. anche dichiarazioni al curatore dal legale rappresentante della società, oltre che quanto indicato nella decisione impugnata sul punto)". Ha, quindi, ritenuto infondato anche il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva lamentato l’erronea valutazione in ordine ai requisiti di fallibilità evidenziando che "ai sensi della L. Fall., art. 1, non è assoggettabile al fallimento l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto di tre requisiti, tra i quali è compreso anche l’ammontare della esposizione debitoria che deve essere inferiore ad Euro cinquecentomila (la esposizione debitoria deve, ovviamente, essere; valutata complessivamente e non solo in relazione al singolo creditore istante)". 2.- Contro la sentenza di appello la "Abrond House Società Cooperativa di Giornalisti" ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Non hanno svolto difese gli intimati, curatela fallimentare, s.r.l.

Litosud e CASAGIT. 3.- Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia "nullità del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 1, 5 e 18". Lamenta che la Corte di merito, ai fini dell’accertamento del requisito di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, e dell’esposizione debitoria non inferiore a Euro 500.000,00 abbia tenuto conto "non solo la parte di credito Litosud non coperta dalla cessione menzionata, ma anche i crediti azionati dai creditori successivamente all’apertura del fallimento".

Deduce; che erroneamente la Corte di merito abbia tenuto conto anche della parte di credito della s.r.l. Litosud inesigibile per Euro 1.559.178,29 a fronte della cessione di credito "pro solvendo" vantato dalla fallita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stipulata in esecuzione del contratto di fornitura.

Deduce che, sommando il credito della s.r.l. Litosud non coperto dalla cessione (Euro 440.735,63) con il credito vantato da Casagit (Euro 45.112,70), si ottiene importo (Euro 485.848,33) inferiore alla somma di Euro 500.000,00 prevista quale soglia di fallibilità.

Invoca il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 16658 del 26/11/2002 e formula il seguente quesito (sebbene non richiesto ratione temporis): "se, in un giudizio di revoca della dichiarazione di fallimento di una società cooperativa di giornalisti, la valutazione dello stato di insolvenza di cui alla L. Fall., art. 5, debba essere eseguita analizzando – come ritiene la ricorrente – la situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di fallimento ovvero – come effettuato dal Giudice di Appello – prendendo in considerazione anche i crediti successivamente ammessi al passivo fallimentare". 4.- Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Da ciò consegue la mancanza di qualsiasi interesse della ricorrente all’integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice CAGIT – totalmente vittoriosa nei gradi di merito – e al rigetto dell’istanza – formulata con la memoria ex art. 378 c.p.c. – di concessione di un termine per la notificazione del ricorso a quest’ultima (cfr. su tale orientamento consolidato, fra le ultime, Cass., 8.2.2010 n. 2723).

Va preliminarmente evidenziato che il precedente invocato dalla società ricorrente enuncia principio affatto diverso da quello che nel ricorso si assume essere stato affermato perchè la questione decisa con quella pronuncia (Sez. 1^, Sentenza n. 16658/2002) consisteva nella valutabilità – ai fini della "revoca" del fallimento – del venir meno dell’insolvenza per effetto di pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento e la S.C. ha affermato che "l’estinzione delle passività ad opera di terzi, sopraggiunta nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento".

Va, per contro, ricordato che da sempre la giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile la valutazione – al fine dell’accertamento dell’insolvenza in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento – delle risultanze dello stato passivo (Sez. 1^, n. 3856/1980; Sez. 1^, n. 1918/1984).

Quante al requisito di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, lett. c, è la stessa norma a consentire la valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, per debiti "anche non scaduti", trattandosi di requisito assunto dal Legislatore quale indice dimensionale dell’impresa. Talchè, come e stato esattamente rilevato dalla dottrina, in essi vanno compresi anche i debiti condizionati, e, fra questi ultimi, quelli derivanti dalla prestazione di garanzie che presuppongono la preventiva escussione del debitore.

Pertanto, correttamente la Corte di merito ha tenuto conto, a quei fini dimensionali, dell’intero credito vantato dalla s.r.l. Litosud, anche se condizionato alla preventiva escussione del debitore ceduto in virtù di cessione pro selvendo.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-03-2011, n. 11303 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.12.2007 il GUP del Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio abbreviato, condannava L.G. e B. V., per i reati, unificati dalla continuazione, di estorsione consumata e tentata, in danno di G.C., nonchè per il reato di ricettazione di autovettura, alla pena, rispettivamente, di anni 4, mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa e di anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, equivalente alla contestata aggravante e alla recidiva. In parziale riforma di tale sentenza la Corte d’appello di Bari, con sentenza 2.2.2010, riqualificato il reato di ricettazione sub e) come furto aggravato, riduceva la pena inflitta al B. ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, rideterminando in anni 5 la durata della interdizione dai pubblici uffici al medesimo applicata, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

Proponevano distinti ricorsi per cassazione il L. ed il B..

Il primo deduceva:

1) erronea applicazione della legge penale e carenza, illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati, posto che le diverse telefonate estorsive effettuate dal B., escludevano la sussistenza del reato in capo al L.;

2) mancata contestazione del reato di cui all’art. 624 c.p., e art. 625 c.p., commi 2 e 7, ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sulle base delle dichiarazioni confessorie degli imputati, aveva riqualificato la originaria condotta attinente al delitto di ricettazione nella più lieve fattispecie di furto aggravato;

3) eccessività ed illegittimità della pena inflitta, tenuto conto del diverso trattamento sanzionatorio riservato all’altro coimputato che aveva goduto della riduzione della pena in relazione alla diversa qualificazione del reato sub c) dell’imputazione;

4) erronea contestazione dell’aggravante ex art. 629 c.p.p., comma 2, ed illogicità della motivazione sul punto, difettando, nella specie, i(concorso di più persone riunite, avuto riguardo al carattere meramente occasionale ed inerte della presenza del L. nella vicenda;

5) illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche in quanto fondato solo sui precedenti penali, non considerando gli altri criteri di cui all’art. 133 c.p.;

6) violazione dell’art. 81 c.p., comma 4, ed illogicità della motivazione in relazione all’aumento di pena per un terzo che la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile con riferimento alla contestazione della recidiva specifica reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, senza tener conto che tale aumento è consentito a condizione che l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva, precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede, condizione non ricorrente nella specie.

Il B. lamentava:

1) difetto e manifesta illogicità della motivazione sulla attribuzione dei reati ascrittigli;

2) assoluta carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Le doglianze sub 1), 2), 3), 4), 5), sollevate dal L., sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. I giudici di appello hanno, infatti, ribadito, con corretta e logica motivazione, il concorso del L. nei reati di estorsione e tentata estorsione sulla base dei fatti accertati (il L. si trovava nell’auto del B. allorchè questi ne discese per recuperare la somma estorta al G. ed era già con il B. allorchè era stata prelevata la busta contenente la banconota di dieci Euro (V. pag. 6 sent. impugnata).

La diversa qualificazione del fatto di cui al capo c) dell’imputazione, ex art. 521 c.p.p., è stata fondata sulla diversa prospettazione della vicenda proveniente dagli stessi imputati sicchè correttamente è stata esclusa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in conformità alla giurisprudenza della S.C. (n. 40538/2004; n. 11082/2000).

Quanto alla sussistenza dell’aggravante relativa al concorso di più persone riunite, con motivazione condivisibile ed aderente alla giurisprudenza citata (Cass. n. 35054/2009; n. 16657/2008) è stato rilevato che, ai fini di detta aggravante, non è richiesta la contestuale presenza di più correi nel luogo di esecuzione del reato, essendo sufficiente che la violenza o minaccia provengano da più persone, avendo tale indotto maggiore effetto intimidatorio ed essendo, quindi, irrilevante che le telefonate estorsive fossero state, nel caso in esame, effettuate da un solo imputato.

Il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali specifici ed alla gravità del fatto nè il giudice di merito, nella quantificazione della pena, è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’art. 133 c.p., potendo, inoltre,nell’ambito del proprio potere discrezionale, differenziare il trattamento sanzionatorio applicato ai coimputati con riguardo alla posizione di ciascuno, nella specie, tenendo conto, quanto al L., della determinazione della pena base per il reato più grave in misura pressochè coincidente con il minimo edittale.

Con riguardo alla censura sub 6) va rilevato che l’aumento di pena per la continuazione, ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 4, aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, trova applicazione, secondo la più recente giurisprudenza in materia della S.C. (Cfr. Cass. n.31735/2010;

32625/2009), a condizione che l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede;l’interpretazione letterale dell’art. 81 c.p., comma 4, e la consecutio temporum delle voci verbali ivi adoperate ("reati…commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4") consente, infatti, di riferire detta norma all’ipotesi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva e non nel caso in cui l’imputato venga dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute. Peraltro l’assoluta eccezionaiità di detta disposizione, comportante, di fatto, l’inoperatività del trattamento di favore normalmente collegato alla continuazione, impone un’interpretazione restrittiva della norma citata, aderente al suo tenore letterale.

Orbene, nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta che il L. fosse stato ritenuto recidivo con sentenza definitiva all’epoca della commissione dei reati per i quali è ricorso e, pertanto, la sentenza, limitatamente a quanto dedotto con la censura sub 6 (già svolta in appello sotto il profilo fatto valere in ricorso) deve essere annullata; il giudice del rinvio dovrà, quindi, uniformarsi a detta interpretazione normativa,verificando se il L. risultasse recidivo con sentenza passata in giudicato.

Il ricorso del B. deve dichiararsi inammissibile in quanto privo del requisito di specificità richiesto dagli artt. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., lett.; i motivi di doglianza svolte sono, infatti, del tutto generici e non rapportati alla motivazione del giudice di appello al riguardo. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del B. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena applicato a L.G. ai sensi dell’art. 81 c.p.;

rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Rigetta il ricorso del L. nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di B.V. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.