Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13652 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 9 febbraio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2001), affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della srl Edilsport dichiarato il 22 luglio 1993.

L’accusa che ad avviso dei giudici era rimasta provata era quella di avere il P., quale legale rappresentante, nonostante la situazione precaria della società, venduto alcuni immobili per un valore di L. 500 milioni, omettendo la annotazione dei ricavi e la redazione del bilancio al 31 dicembre 1992.

Deduce:

1) la violazione di legge (art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.). La fattispecie è sorretta da dolo specifico mentre la Corte aveva affermato la sufficienza del dolo generico, così finendo per accreditare una ricostruzione dei fatti di bancarotta documentale, inquadrabile nella ipotese semplice ex art. 217 L. fall., essendo mancata la dimostrazione di qualsivoglia finalità fraudolenta nella condotta del ricorrente;

2) e 7) la mancata declaratoria di prescrizione del reato;

3) la mancata applicazione dell’indulto;

4) la mancata concessione delle attenuanti generiche pur essendo stato dato atto della circostanza che l’imputato aveva garantito i debiti sociali con il proprio patrimonio;

5 e 6) il vizio di motivazione, essendo stata, la sentenza impugnata, redatta con motivazione per relationem in riferimento a quella di primo grado; in particolare non era stata considerata la censura contenuta nei motivi di appello, relativa al fatto che quello che il Tribunale aveva ritenuto essere un bilancio falso, in realtà era soltanto una bozza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Occorre dare atto, in primo luogo, che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, come contestato e ritenuto dai giudici del merito, non è prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Le nuove e più favorevoli norme sul conteggio della prescrizione, introdotte con L. n. 251 del 2005 – quelle cioè implicitamente evocate dal difensore nel ricorso – non sono applicabili al caso di specie.

Infatti come la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 47008 del 29/10/2009 Ud. (dep. 10/12/2009) Rv.

244810), ha reiteratamente posto in evidenza, la disposizione transitoria della legge citata (art. 10, comma 3) stabilisce che se – come nella specie è accaduto – per effetto delle nuove disposizioni i termini per la prescrizione risultano più brevi di quelli precedentemente vigenti, le stesse non possono comunque trovare più applicazione se, alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005), il processo già pendeva in fase di appello, tale situazione configurandosi con la emissione del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado.

Nella specie, posto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2001, sono rimaste operative le norme sulla prescrizione vigenti prima della riforma del 2005, con la conseguenza che il relativo calcolo porta ad affermare che il reato contestato, in assenza di concesse attenuanti, si prescrive in ventidue anni e sei mesi,ossia nel 2016.

Infondato è anche il motivo col quale si censura la configurazione del dolo del reato in contestazione.

Invero, la affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il dolo della bancarotta contestata deve presentarsi nella forma "generica" è del tutto corretta con riferimento alle fattispecie in discussione che sono quelle – vale la pena ricordarlo – di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) e bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall..

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare, con specifico riferimento a tale ultima ipotesi che è poi quella su cui si appuntano le censure della difesa, che l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall., richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicchè è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Rv.

247444;massime precedenti Conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 2432 8 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 20 06 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).

Più in particolare è stato precisato da Sez. 5, Sentenza n. 22109 del 11/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231564, che integra il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare l’esistenza del dolo generico, dato dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l’effetto di impedire quella ricostruzione (massime precedenti Conformi: N. 3951 del 1992 Rv. 189813, N. 5905 del 2000 Rv. 216267, N. 31356 del 2001 Rv. 220107, N. 21075 del 2004 Rv. 229321).

La giurisprudenza di questa Corte, ancora, non ha mancato di rimarcare che la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, L. fall., e quella semplice prevista dall’art. 217, comma 2, stessa legge consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisagli quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Rv.

233997).

Ne consegue che le mancate registrazioni nelle scritture contabili relative alla vendita degli immobili sono state evidentemente ritenute dai giudici del merito, per la loro gravita e significatività, assistite dalla detta consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società, essendo stato anche escluso che l’assunzione su di sè, da parte dell’imputato, delle conseguenze dei propri comportamenti, peraltro parziale, servisse a modulare diversamente l’atteggiamento psicologico già delineatosi.

Le contrarie asserzioni della difesa si risolvono nella inammissibile sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, limitandosi l’estensore a riproporre l’argomento – già liquidato dal giudice dell’appello – della assunzione della garanzia relativa al pagamento dei debiti: una modalità di gravame che, come è noto, è qualificata dalla costante giurisprudenza di questa Corte tale da generare un motivo inammissibile perchè meramente reiterativo del motivo di appello.

La difesa avrebbe dovuto, semmai, rappresentare a questa Corte quale ragione in fatto o in diritto valesse a rendere la motivazione resa dalla Corte di merito viziata dal punto di vista della completezza o della logicità.

La mancata concessione dell’indulto non può, in base agli orientamenti consolidati di questa Corte, costituire motivo di ricorso per cassazione, essendo la stessa questione da devolvere al giudice della esecuzione.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce deduzione formulata con motivo inammissibile perchè la questione non era stata previamente posta nei motivi di appello.

I motivi di ricorso sub 5) e 6) sono anch’essi destituiti di fondamento.

Non rispende al vero che la Corte si sia limitata a riprodurre la motivazione della sentenza del primo giudice e la brevità della motivazione, oltre ad essere espressamente richiesta dal codice, non può essere valutata se non in relazione alla quantità e qualità dei motivi di appello.

Sul punto dell’essere stato redatto non un bilancio ma una bozza non può non notarsi che la censura del ricorrente è inammissibile per genericità non rivestendosi il motivo con i connotati in fatto e in diritto che soli possono valere ad apprezzare la rilevanza e la significatività della censura.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 21-04-2011, n. 16027

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del Riesame ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso l’ordinanza del GIP di quell’Ufficio del 28 gennaio 2010 con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari formulata nei confronti di C.S., S. N. e R.G., indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, comma 1 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), applicava la detta misura cautelare nei confronti – tra gli altri – di R.G. odierno ricorrente.

Il Tribunale, nel riesaminare il compendio indiziario (compendio che il GIP aveva sostanzialmente trascurato avendo concentrato la propria attenzione esclusivamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, negandola), valorizzava gli indizi esistenti, ritenendoli gravi ed univoci (richiamando a tale fine i vari dati emersi nel corso della complessa attività investigativa) e riteneva poi sussistenti anche le esigenze cautelari non solo in relazione al pericolo – valutato in concreto – di reiterazione di condotte analoghe non superabile – come invece affermato dal GIP – per la formale circostanza dell’intervenuto sequestro cautelare dei mezzi di trasporto adoperati e dell’area sulla quale veniva riversati i rifiuti, ma anche in relazione a condotte successive poste in essere dagli indagati che denotavano l’estrema attualità del pericolo di recidivanza.

Riteneva, poi, il Tribunale che, anche sul piano sanzionatorio, non fosse prevedibile il contenimento della pena entro i limiti della sospensione condizionale in relazione alla ritenuta particolare gravità del fatto ed alla reiterazione della condotta ed escludeva, infine, la possibilità di applicare misure interdittive (in sostituzione di quelle detentive) in quanto ritenute inidonee a neutralizzare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe attuabili attraverso compiacenti prestanomi.

Propone ricorso R.G. a mezzo dei propri difensori deducendo articolati motivi riguardanti sia il profilo attinente ai gravi indizi di colpevolezza, sia quello afferente alle esigenze cautelari.

Con riguardo al primo di essi, la difesa, dopo aver ricostruito i passaggi essenziali della vicenda (originata da un intervento dei Carabinieri della Stazione di Stornarella sfociato inizialmente nel sequestro di una discarica abusiva insistente in località "Gavitella", seguito poi dal sequestro di alcuni autocarri di proprietà della società PRODITALY), deduceva violazione della legge processuale penale ( art. 63 c.p.p.) in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da C.S. (coindagato nel presente procedimento) ai CC. in data 5 agosto 2009.

Più specificamente rilevava che le dichiarazioni "autoconfessorie" ed "eteroconfessorie" rese da costui, convocato e sentito quale persona informata sui fatti, non potevano essere utilizzate processualmente, attesa la specifica qualità del C. al momento della sua audizione e, quand’anche fossero emersi nel corso di tale attività di P.G. indizi a carico del C., ugualmente le sue dichiarazioni sarebbero dovute essere considerate inutilizzabili a tenore dei commi 1 e 2 del menzionato art. 63 c.p.p..

Con un secondo motivo la difesa deduceva vizio di travisamento della prova ed in ogni caso contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ricostruzione degli accadimenti come prospettata dai Carabinieri nelle relazioni rimesse all’Autorità Giudiziaria, in quanto sarebbe stata offerta una duplice – ed intimamente inconciliabile – versione dei fatti (desumibile da una annotazione di indagine e da una comunicazione di notizia di reato tra loro asseritamente incompatibili) che il Tribunale avrebbe invece considerato come frutto di due indagini parallele effettuate in fasi diverse.

Più specificamente, la scoperta casuale della discarica abusiva nella località "Gavitella", oggetto della primigenia informativa ex art. 347 c.p.p., avrebbe potuto condurre ad una contestazione della fattispecie contravvenzionale, mentre i risultati della capillare attività investigativa, poi culminati nel sequestro preventivo dei mezzi adoperati per il trasporto e del sito in cui avveniva il versamento, avevano poi determinato la contestazione della fattispecie delittuosa, a giudizio del ricorrente illegittimamente effettuata.

Con altro motivo viene denunciata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle dichiarazioni rese da alcuni agricoltori ( CU.Do. e M.G.) i cui terreni erano confinanti con quello sede della discarica e da un autista (tale SI.Fe.) di uno dei mezzi di trasporto adoperati dall’impresa dell’indagato, segnalandosi o l’imprecisione di tali testimonianze o, addirittura, i risultati favorevoli all’indagato nascenti dalle dichiarazioni dell’autista anche in termini di estraneità dell’indagato stesso ai fatti contestati: dati che il Tribunale aveva, in modo del tutto contraddittorio ed illogico, valutato per giustificare la gravità del compendio indiziario per i quale difettavano anche elementi individualizzanti.

Per quanto riguarda il secondo dei profili citati (quello afferente alle esigenze cautelari) il ricorrente deduce violazione della legge processuale ( art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione, in quanto illogica e/o contraddittoria, dato che da parte del Tribunale non è stata compiuta la valutazione in concreto ed in termini di attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, bensì in astratto ed in termini di mera eventualità, tralasciando di considerare il fatto che l’intervenuto sequestro dei mezzi e dell’area rendeva sostanzialmente impossibile la reiterazione e che l’eventuale ricorso ad altri mezzi e prestanomi, come ipotizzato dal Tribunale, veniva comunque considerata come una mera possibilità.

Inoltre, secondo il ricorrente, altro vizio motivazionale risiedeva nella illogica valutazione da parte del Tribunale di alcuni dati positivi successivi, legati alla regolarizzazione dell’attività:

dati che il Tribunale aveva ritenuto non decisivi o inequivocamente sintomatici della resipiscenza, e conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione anche sotto il profilo della sua attualità.

Con l’ultimo motivo la difesa denuncia violazione della legge processuale penale ( art. 33 c.p.p.) e contraddittorietà della motivazione in quanto da parte del Tribunale è stata utilizzata ai fini di ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione una nota del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri del 3 febbraio 2009 successiva al provvedimento di rigetto da parte del GIP della richiesta di applicazione della misura cautelare, come tale non utilizzabile in quanto riguardante non già il medesimo fatto contestato con l’originaria richiesta ma un fatto ulteriore suscettibile, al più, di autonoma iniziativa penale da parte del P.M.. Gli articolati motivi di ricorso inducono ad una preliminare riflessione incentrata sul primo problema prospettato dalla difesa del ricorrente che, in quanto incidente sul piano della necessaria gravità indiziaria quale primo presupposto per l’applicazione della misura cautelare, va esaminato prioritariamente risultando assorbente rispetto agli altri motivi. Il riferimento è alla asserita inutilizzabilità – di tipo patologico – che affligge l’ordinanza impugnata relativa alle dichiarazioni rese dal ricorrente C. S. alla P.G. in data 5 agosto 2009.

E’ processualmente certo che costui è stato sentito dai Carabinieri che stavano effettuando indagini quale persona informata sui fatti, pur esistendo a suo carico indizi di reità in merito alla vicenda che lo riguardava.

Il Tribunale ha ritenuto utilizzabili tali dichiarazioni sia contra se che contra alios basandosi sulla circostanza che il C. ha reso dichiarazioni spontanee rese da indagato alla P.G. pur in assenza del difensore, senza che nel corso di esse fossero state poste domande da parte dei verbalizzanti o che fosse stato interrotto il verbale.

A ben vedere, però, essendo incontestabile che il C. è stato sentito quale persona informata sui fatti e non quale soggetto indagato, non solo le sue dichiarazioni non potevano essere utilizzate nei suoi confronti per esplicito divieto di cui all’art. 63 c.p.p., comma 1 (in tal senso, Cass. Sez. 3, 24.2.2004 n. 15476, Mesanovic, rv 228546) ma neanche erga omnes non già perchè si trattava di persona sentita in quel momento come informata sui fatti e dunque rivestente la qualità di testimone – ma per la assorbente ragione che in realtà egli, essendovi indagini in corso proprio sull’impresa del C., avrebbe dovuto essere sentito come indagato emergendo già sin da allora indizi di reità a suo carico (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 6, 18.3.1999 n. 3569, rv.

212944; Cass. Sez. 4, 29.7.1997 n. 7456, rv. 208550; Cass. SS.UU. 13.12.1996 n. 1282).

Il divieto di utilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetto che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito quale indagato vige – come è accaduto nel caso in esame – quando già i reati sono stati già consumati nel momento in cui la persona viene sentita, dovendosi quindi verificare la qualità del soggetto indagato secondo criteri non di tipo formale, ma sostanziale in rapporto alla situazione esistente nel momento in cui avviene la dichiarazione (in termini Cass. Sez. 4, 6.2.2004 n. 4867, rv. 229377; Cass. Sez. 6, 2.6.2000 n. 6605, rv. 217556).

Stante la presenza del vizio denunciato e rilevata la decisiva incidenza di tali dichiarazioni nella economia della intera vicenda traendosi proprio da quelle dichiarazioni quella gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale, appare superfluo affrontare gli altri articolati motivi del ricorso, imponendosi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 09-05-2011, n. 17865 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad A.M. e a R.A. la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la confisca di quanto in sequestro.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e violazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei telefoni sottoposti a sequestro.
Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile. Invero, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m. 202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen..

Il motivo è anche generico perchè non è stata nemmeno indicata la causa di proscioglimento che non sarebbe stata presa in considerazione.

E’ invece fondato il secondo motivo. Tramite l’espresso riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 87, il giudice a quo ha disposto la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, mentre ha omesso di provvedere in ordine ai telefoni sottoposti anch’essi a sequestro, suscettibili di confisca ove ne fosse motivatamente giustificato il nesso finalistico con il reato contestato. Tale verifica, però, non è possibile in sede di legittimità.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni in sequestro (dal momento che questa statuizione non incide sul patteggiamento intervenuto) mentre nel resto il ricorso va dichiarato i-nammissibile.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni sequestrati con rinvio per nuovo esame al tribunale di Bergamo.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19798

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olgimento del processo

1. M.S., consigliere di amministrazione e amministratore delegato della Marr Taormina srl (nell’anno 1993) e della Marr Alisurgel spa (nel 1994), sulla base di un contratto stipulato (con la Finmarr spa, società controllante), nel quale era previsto un compenso – determinato in parte fissa e in parte variabile – riassumeva dinanzi al Tribunale di Messina la causa (rispetto alla quale il Pretore del lavoro di Taormina – adito con ricorso depositato nel marzo 1995 e notificato nel maggio successivo – aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale) nella quale chiedeva il pagamento di somme non percepite e il risarcimento del danno per l’illegittimo recesso delle società nel giugno 1994.

Il Tribunale rigettava le domande del M. e accoglieva la domanda riconvenzionale della società (Albatros Eurotrade spa, già Marr Taormina srl) per la restituzione di un prestito pari a L. 37 milioni.

2. La Corte di appello di Messina, decidendo l’impugnazione del M. nel contraddittorio con la Marr spa (incorporante la società Albatros), riteneva dovuta dalla Marr spa la somma di L. 96 milioni, pari a quanto spettante per il compenso fisso relativo al 1993, quindi condannava la società al pagamento di Euro 34.709,96, oltre interessi legali; somma risultante dalla compensazione tra la somma spettante al M. e la somma da questi dovuta per il residuo del prestito (sentenza del 6 aprile 2009).

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Marr spa con due motivi, corredati da quesiti.

Il M. resiste con controricorso; propone altresì ricorso incidentale con sette motivi, corredati da quesiti.
Motivi della decisione

1. I ricorsi, proposti avverso la stessa decisione, vanno riuniti.

Ratione temporis è applicabile l’art. 366-bis cod. proc. civ. 2. Il ricorso principale censura la sentenza rispetto alla parte in cui ha riconosciuto l’obbligo della società al pagamento di Euro 96mila/00, pari al compenso contrattualmente pattuito nella parte fissa per il 1993.

Con il primo motivo, la società deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ( art. 360 cod. proc. civ., n. 4) e formula il seguente quesito: "…se, a fronte di un’impugnazione proposta unicamente per omessa pronuncia su una domanda avanzata nel precedente grado di giudizio, violi l’art. 112 (e sia viziata per ultrapetizione) la sentenza del giudice dell’impugnazione che, senza limitarsi ad esaminare la sussistenza del vizio denunciato (verificando cioè se la pronuncia sia o non sia stata resa) esamini poi ne merito, riformandola, la pronuncia effettivamente resa dal giudice di primo grado….in particolare…se, in assenza di specifica censura, nei motivi di appello, sul valore confessorio attribuito dalla sentenza impugnata alla dichiarazione processuale resa da una delle parti costituite, il giudice del gravame possa estendere il riesame della stessa sentenza anche a tale punto della decisione".

Con il secondo motivo del ricorso, la società deduce motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e formula il seguente momento di sintesi: "…se la motivazione della sentenza impugnata risulti illogica o, comunque, contraddittoria nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione confessoria, resa nel primo grado di giudizio dalla controparte e inerente all’integrale percezione dei compensi contrattualmente pattuiti per l’anno 1993, debba interpretarsi come riferita all’anno di percezione dei pagamenti e non nell’anno di imputazione dei medesimi". 2.1. Entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili per un duplice profilo.

2.1. Logicamente preliminare alla verifica della adeguatezza dei quesiti, a norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., è il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6.

Dopo la novella del processo civile ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e l’introduzione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 il principio di necessaria autosufficienza del ricorso ha trovato rinnovato vigore e sono numerose le pronunce di legittimità che lo riaffermano. In particolare, secondo le Sez. Un. "In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso". (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161).

2.1.1. Nella specie, entrambi i motivi di ricorso, nonostante si fondino sulla cosiddetta dichiarazione confessoria, che sarebbe contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di merito, si limitano a riprodurre la frase seguente "..per il 1993 al ricorrente vennero attribuiti gli importi così come stabiliti all’interno del contratto" avulsa dal contesto. Mentre, solo dal contesto e, quindi, alla luce dell’atto nel suo complesso, potrebbe risultare se si riferisce, o meno, agli importi percepiti nel 1993, ma relativi all’anno precedente, come sostiene il M.. Nè il ricorso indica dove tale atto è rinvenibile nel fascicolo del giudizio di merito; nè il suddetto atto è autonomamente prodotto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4. 2.2. Entrambi i motivi sono, inoltre, inammissibili, per la violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. Il primo quesito si risolve in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di specifiche indicazioni in relazione alla fattispecie concreta; inidonee a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie; nè si può desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 cit. (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36).

Il secondo, concernente la contraddittorietà della motivazione, si chiude con un momento di sintesi (omologo al quesito rispetto alla censura di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) che non esplicita la contraddizione in fatto e si sostanzia in una inammissibile critica generica all’interpretazione fatta propria dal giudice del merito.

3. Il ricorso incidentale è pure inammissibile, essendo inammissibili – in parte per motivi diversi – tutti i motivi di ricorso.

3.1. Preliminarmente, deve dirsi che la Corte di merito ha negato il diritto del M. a tali emolumenti sulla base di due autonome e concorrenti ragioni. In estrema sintesi: da un lato ha ritenuto non raggiunta la prova, a carico del creditore, sul loro ammontare, non ritenendo idoneo il bilancio della società in atti e non utile al fine la richiesta ctu (p. 6 sentenza); dall’altro, ha ritenuto che la riduzione degli emolumenti – sostanziatasi nella esclusione dì quelli variabili – disposta sulla base del contratto, doveva ritenersi accettata dal M..

Ciò, come si chiarirà in seguito, rileva nell’esame dei motivi – dal primo al sesto – che censurano sotto vari profili la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce al M. la parte degli emolumenti variabili.

Il settimo motivo, invece, censura la sentenza nella parte in cui non riconosce la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate.

3.2. Il primo motivo denuncia ultrapetizione, per avere la corte di merito pronunciato in ordine alla non attendibilità del bilancio societario, senza che fosse stata proposta un’eccezione in tal senso della società, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Tale prospettazione rende il motivo inammissibile – prima ancora della verifica della adeguatezza del quesito con cui si conclude – in applicazione del principio consolidato secondo cui il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nè tanto meno come vizio di motivazione ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5) (Cass. 17 gennaio 2003, n. 604, seguita da innumerevoli applicazioni).

3.3. I motivi terzo, quinto e settimo, – che censurano la sentenza impugnata, rispettivamente, nella parte in cui non ritiene utile la ctu, riconosce l’accettazione da parte del M. di un diverso ruolo (con diversi emolumenti), non riconosce la rivalutazione agli emolumenti ritenuti spettanti – sono inammissibili perchè si concludono con quesiti con i quali si chiede l’accertamento della fondatezza delle censure sviluppate. Quesiti, quindi, inadeguati secondo al giurisprudenza di questa Corte, consolidata nel senso che "il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare" (Sez. Un. 14 febbraio 2008, n. 3519).

Il terzo e il quinto, inoltre, sono anche inadeguati, perchè astratti e del tutto scollegati dalla fattispecie concreta (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36).

3.4. Il quarto motivo – con il quale è dedotta illogicità di motivazione in riferimento alla ritenuta non utilità della ctu – è inammissibile per mancanza del momento di sintesi (omologo al quesito rispetto all’art. 360 c.p.c., n. 5, Sez. Un 1 ottobre 2007, n. 20603;

14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014). Difetta, inoltre, di autosufficienza nella parte in cui fa riferimento (p. 16 del ricorso) a ordinanze istruttorie relative a documenti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161, ribadito anche dalla sesta sezione, Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

3.5. Il sesto motivo, nel quale – in collegamento al quinto del quale si è detto, con cui si critica la sentenza nella parte in cui riconosce l’accettazione da parte del M. di un diverso ruolo (con diversi emolumenti) – si fa valere un vizio motivazionale, è inammissibile perchè, in quello che appare il momento di sintesi richiesta, si deduce una pretesa contraddizione in diritto e non la contraddittorietà nella motivazione dei fatto, che sarebbe l’unica possibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 3.6. Resta da esaminare il secondo motivo, dedotto subordinatamente al primo, riferito sempre – mediante la deduzione della violazione dell’art. 167 cod. proc. civ. – alla parte della sentenza che non ha attribuito rilievo di prova ai bilanci ai fini del riconoscimento della spettanza degli emolumenti variabili. Questo motivo – prima ancora della verifica della idoneità del quesito con cui si conclude – è inammissibile perchè nessun vantaggio deriverebbe alla parte dal suo ipotetico accoglimento. Infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che "quando il dispositivo di una sentenza è sorretto da più ragioni concorrenti, ma tutte egualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la sentenza stessa dovrebbe comunque restare ferma, non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali la medesima si fonda". Orientamento avallato da Sez. Un. 8 agosto 2005, n. 16602, anche in riferimento all’ipotesi di difetto di interesse all’esame degli altri motivi quando quello/i relativi ad una ratio decidendi sia/siano stato/i rigettato/i).

Nella specie sono stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso quinto e sesto che censuravano l’altra ratio decidendi della sentenza sullo stesso profilo.

4. In conclusione, essendo inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, sono integralmente compensate le spese del processo di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

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