Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-10-2011, n. 20917 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

"IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 19 novembre 2008, con il quale la Corte di Appello di Brescia ha respinto il ricorso con il quale il medesimo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata di un giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale civile di Milano dal 11 dicembre 2003 (data della prima udienza successiva all’atto di citazione) fino al 14 luglio 2006 e in appello dal 20 febbraio 2007 e ancora pendente alla data del 7 luglio 2008;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Brescia ha respinto ricorso, rilevando che sia in primo grado che in appello risultano rispettati i termini ragionevoli di durata del processo;

3. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che il dies a quo del giudizio di primo grado decorre dalla data di notifica dell’atto di citazione e non dalla data della prima udienza; con il secondo motivo si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, senza valutare la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese processuali;

– il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, pur condividendosi la decorrenza del dies a quo dalla data di notifica dell’atto introduttivo, nella specie il termine ragionevole del giudizio di primo grado non è stato violato, in quanto l’atto di citazione è stato notificato il 14 luglio 2003 ed il giudizio è stato definito nel termine di tre anni (14 luglio 2006);

– anche il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto nei giudizi di equa riparazione trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione la principio della soccombenza e tale principio non è in contrasto con l’art 34 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11 (Cass. 2003/13211; 2009/16542); inoltre la valutazione dell’opportunità di compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Cass. 1998/11770; 2006/24495);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c."; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3833 Edilizia e urbanistica Finanza regionale

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 6654 del 2002, il Comune di Bari propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1986 del 30 maggio 2001 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la Regione Puglia, nonché contro i comuni di Mola di Bari, Casamassima, Gioia del Colle, Alberobello, Barletta, Triggiano, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Nardò, Brindisi, Lecce, Cerignola, San Severo, Gallipoli, Statte e Sannicandro, nonché contro il Consorzio Agrario Provinciale di Foggia e la Mucafer s.c.r.l., per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 30 ottobre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 16/11/2000, con la quale è stato negato il finanziamento per la realizzazione dei programmi di recupero urbano di iniziativa comunale presentati dal Comune di Bari, e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

Dinanzi al giudice di prime cure, con atto notificato nei giorni 22/12/2000 e seguenti e depositato il successivo 5/1/2001 il Comune di Bari ha impugnato la deliberazione di G.R. n. 1484 del 30/10/2000, pubblicata nel B.U.R.P. del 16/11/2000, con cui è stato negato il finanziamento per la realizzazione dei programmi di recupero urbano di iniziativa comunale dallo stesso presentati.

Premette che con deliberazione del Consiglio regionale n. 894 del 18/10/94 la Regione Puglia ha stabilito di utilizzare le disponibilità finanziarie del settore edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di programmi di recupero urbano ed ha fissato il termine per la presentazione delle richieste di contributo alla data del 27/4/99 (coincidente con il 180° giorno dalla data del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3546 del 29/10/98 di messa a disposizione dei fondi).

Il Comune ricorrente, nella seduta consiliare del 16/4/99, con deliberazione n. 140, ha promosso la formazione di programmi di recupero urbano ed ha individuato e perimetrato le aree su cui realizzare gli interventi; il gruppo di professionisti incaricato dall’Amministrazione ha predisposto un progetto edilizio per ciascuna delle aree individuate, illustrando con una relazione gli ambiti, gli obiettivi programmatici e le tipologie di intervento ed indicando i relativi costi.

Con nota n. 5948 del 27/4/99 il Comune di Bari ha trasmesso alla Regione i programmi di recupero urbano per l’ammissione al finanziamento, delegando il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma per l’approvazione.

Deduce a fondamento del ricorso proposto avverso la delibera regionale di non ammissione al contributo i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 4/12/1993, n. 493. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Violazione della delibera CER del 9/11/1994 e della delibera del Consiglio regionale della Puglia n. 894 del 1994.

a) Sulla mancata approvazione del PRU da parte del Consiglio comunale.

Con delibera di C.C. il Comune di Bari ha dunque individuato e perimetrato le aree da sottoporre a riqualificazione attraverso il ricorso ai programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 della legge n. 493/93.

Con successiva nota n. 5948/99 il sindaco di Bari ha chiesto al Presidente della Regione la stipula dell’accordo di programma ai sensi della legge n. 142/90 per l’approvazione dei PRU di iniziativa comunale nei quartieri di San Girolamo, Iapigia, Palese, Carbonara S.Rita complesso C1, Catino – S.Spirito, Enziteto, Enziteto di Valente, precedentemente indicati; ha altresì chiesto i contributi per la realizzazione dei programmi di recupero urbano, trasmettendo gli elaborati illustrativi delle proposte.

Con il provvedimento gravato la Regione sostiene che il Consiglio comunale di Bari avrebbe dovuto approvare i PRU prima di procedere alla richiesta di finanziamento; da tale omissione consegue l’inammissibilità dei programmi di finanziamento.

L’assunto è infondato, in ragione del fatto che i PRU non devono considerarsi piani urbanistici ai sensi dell’art. 32 lett. b) della legge n. 142/90, e quindi non richiedono l’approvazione prescritta da tale legge.

Il PRU, introdotto dall’art. 1 della legge n. 493/93, propone infatti un tipo di intervento edilizio non finalizzato a ripianificare il tessuto urbanistico, ma piuttosto volto ad ammodernare e completare le urbanizzazioni primarie e secondarie, ed a tutte quelle altre attività desumibili dal secondo comma della predetta norma. In definitiva, i PRU sono meri progetti edilizi corrispondenti a quei piani di terzo livello di cui ha parlato il Consiglio di Stato nell’Adunanza Generale del 21/11/91, come confermato anche dalla delibera di Consiglio regionale n. 894 del 18/10/94, di programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992 – 95 (avente natura regolamentare, come riconosciuto con sentenza di questo T.A.R. 18/6/99, n. 417). Il punto 6.4 di detta delibera individua le fasi attraverso cui deve svolgersi la pocedura di realizzazione dei programmi di recupero urbano, demandando all’esito positivo dell’ammissione al finanziamento le attività necessarie per l’attuazione della riqualificazione urbana, e quindi anche l’approvazione del Consiglio comunale, che ha funzione di ratifica dell’intervenuto accordo di programma.

b) Sul carattere di "proposta" del PRU del Comune di Bari.

Il provvedimento gravato non ha ammesso al richiesto finanziamento il PRU del Comune di Bari anche perché carente sotto il profilo dell’identificazione degli interventi "a carico pubblico ed a carico privato".

L’assunto è infondato, e non tiene conto delle caratteristiche proprie del PRU di iniziativa comunale. In proposito, va anzitutto sottolineato come l’art. 11 della legge n. 493/93 non detta le regole per realizzare i PRU, e demanda tale compito al Comitato per l’edilizia residenziale (CER), il quale ha adottato, in data 1/12/94, due D.M. di attuazione.

Il D.M. 1/12/94 (pubblicato nella G.U. 12/12/94, n. 289), all’art. 6, stabilisce che il CER definisce i criteri e le procedure di formazione dei PRU, nonché le condizioni di ammissibilità dei soggetti proponenti; il D.M. 1/12/94 (pubblicato nella G.U. 13/12/94, n. 290) detta poi specificamente i criteri e le procedure di formazione dei PRU stessi. E’ stabilito che i Comuni promuovono la formazione dei PRU, valutano e selezionano le proposte, che possano essere avanzate da soggetti pubblici e privati, ovvero predisposte dall’Amministrazione autonomamente. I PRU possono dunque essere proposti da soggetti abilitati, ovvero sono di iniziativa comunale; in questo secondo caso i privati non assumono nella fase preliminare (che cioè precede l’ammissione al finanziamento) obblighi propri. In tale fase il Comune predispone meri progetti edilizi e formula una previsione degli oneri a carico pubblico e di quelli a carico privato, ma non assicura l’impegno dei privati ad accollarsi tali oneri. Ne discende che l’assunzione di impegni da parte dei privati è subordinata all’ottenimento del finanziamento da parte della Regione, in conformità anche di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio regionale n. 894/94, che scandisce l’intervento ad iniziativa comunale in ben dieci fasi, fissando alla fase n. 2 la predisposizione del progetto di intervento da parte del Comune ed alla fase n. 9 l’accollo da parte dei privati degli obblighi diretti. Diverso è ovviamente il caso dell’intervento c.d. ad iniziativa mista, ove il coinvolgimento dei privati è previsto sin dalla fase propositiva.

c) Sul preteso mancato rispetto dell’ordine procedurale indicato.

Ove anche l’ordine seriale delle fasi non fosse stato rispettato, si osserva che lo stesso è irrilevante, in quanto ciò che conta è la verifica della realizzabilità del PRU, ed a tale scopo il Comune ha predisposto tutto quanto era prescritto nella fase preliminare.

d) Sul supposto errato contenuto del bando di selezione predisposto dal Comune.

La Regione solleva ulteriori contestazioni in ordine al contenuto del bando di selezione degli esecutori del progetto, sostenendo che lo stesso conterrebbe indistintamente disposizioni per l’assunzione di obblighi da parte dei privati e per l’espletamento delle gare per l’esecuzione delle opere. Il bando, invero, si presenta unitario nella previsione di coinvolgimento dei privati, ma nulla dice sul momento di partecipazione del privato, oggetto di specifiche convenzioni urbanistiche.

2) Violazione dei principi generali in materia di appalto di opre pubbliche, in quanto applicabili nella specie. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.

L’art. 14 della legge n. 109/94 detta il principio di assoggettamento dell’attività nel campo dei lavori pubblici a programmazione triennale; la ratio della previsione è quella di garantire il finanziamento delle opere da eseguire. Applicando detto principio alla fattispecie in esame deve ritenersi che non è possibile avviare il procedimento di riqualificazione se non è certa l’erogazione dei contributi; il Comune non può pertanto vincolare alla sua proposta i soggetti privati prima di sapere se il progetto edilizio predisposto verrà ammesso al finanziamento.

3) Violazione e falsa applicazione sotto ulteriori profili del D.M. 1/12/94 di attuazione della delibera CER del 9/2/94, nonché della delibera G.R. della Regione Puglia n. 894/94. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

La Regione lamenta che la proposta avanzata dal Comune di Bari non sarebbe corredata della documentazione prescritta dalla delibera n. 894/94, "tra cui le planimetrie ed altro".

L’assunto è infondato, in quanto il Comune di Bari ha trasmesso alla Regione la richiesta di ammissione al finanziamento comprensiva della documentazione prescritta dal D.M. 1/12/94 e dalla delibera C.R. n. 894/94.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, I comma, della legge n. 493/93 come modificato dalla legge n. 136/99. Violazione e falsa applicazione della delibera CIPE del 16/3/94, recante la programmazione per il quadriennio 1992 – 95. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

La delibera CIPE del 16/3/94 stabilisce al punto 5.3.3 che "le regioni nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 398/93, convertito in legge n. 493/93, ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nella provincia medesima".

Il Comune di Bari è tra i capoluoghi di provincia con 300.000 abitanti e dunque è destinatario della riserva del 70% dei fondi relativi ai PRU della Regione Puglia. L’utilizzazione, da parte della Regione, dei fondi per finanziare i PRU di altre province è in contrasto con quanto prescritto dalla delibera CIPE e da quella del Consiglio regionale n. 894/94, ove è espressamente detto che la riserva del 70% è vincolata al finanziamento degli interventi nella provincia di Bari, residuando il 30% delle risorse a disposizione alle altre province.

Costituitisi in giudizio la Regione Puglia e le controinteressate Amministrazioni comunali indicate in epigrafe, nonché la Mucafer s.c.r.l., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo corretto il comportamento amministrativo della Regione ed errata la ricostruzione in diritto operata dalla parte ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Comune di Bari appellante evidenziava l’erroneità della sentenza gravata, riproponendo le censure proposte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si costituivano la Regione Puglia e i comuni di Brindisi, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Triggiano, Barletta, Alberobello, Cerignola e Gioia del Colle, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

A seguito di opposizione al decreto presidenziale n. 8029/2009, declaratorio della perenzione del ricorso, con ordinanza n. 438/2010 del 30 novembre 2010 veniva disposta la reiscrizione in ruolo.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, articolato in quattro censure, si ripropongono le doglianze già portate alla cognizione del T.A.R.. Con la doglianza di cui alla lett. A) si deduce l’erroneità della decisione della Regione, condivisa dal primo giudice, di ritenere inammissibili i programmi di recupero perché non approvati dal consiglio comunale. Tale doglianza va letta congiuntamente a quella della lett. B) dove si contrasta la decisione di inammissibilità perché la Regione ha ritenuto carente l’indicazione degli interventi rispettivamente ricadenti in capo al pubblico ed in capo al privato.

Contro l’affermazione del giudice di prime cure, che ha ricondotto tali piani nell’ambito della pianificazione di terzo livello, si deduce che debba essere per essi esclusa la natura pianificatoria in quanto destinati al solo completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie nonché a completare o integrare l’esistente. Contro la ulteriore inammissibilità per mancata specificazione delle competenze in merito ai diversi interventi, si è precisato che l’attribuzione dei singoli ambiti di azione sarebbe solo fatto conseguente alla predisposizione del progetto di intervento, secondo la scansione procedimentale disegnata nella delibera comunale.

2.1. – La ricostruzione non può essere condivisa.

Correttamente, il giudice di prime cure ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e, principalmente, il parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 142 del 21 novembre 1991, per affermare come nel caso in specie l’intervento potesse essere qualificato sia come strumentio di pianificazione indiretta e ad orientamento settoriale sia come strumento di pianificazione di terzo livello, differenziando le diverse modalità di approvazione, evidenziando come, in ogni caso, sia mancato l’intervento dell’organo deputato all’adozione, ossia il Consiglio comunale.

Tuttavia, in disparte il profilo qualificatorio, il giudice ha evidenziato come nel caso in specie sia venuta a mancare l’essenziale contenuto decisionale della delibera, in quanto, stante il meccanismo procedurale adottato, che si articola in un complesso di dieci diverse fasi, il provvedimento del Comune di Bari ha semplicemente assunto la valenza di una proposta, di una ipotesi di progetto da sottoporre alla valutazione ed alle offerte dei privati, con ulteriore possibilità di rivalutazione della situazione a seguito dell’esaurimento di tale fase procedimentale. Da qui la corretta valutazione di carenza di ogni contenuto programmatorio.

In tal senso, non va condivisa la tesi del ricorrente in primo grado, qui riproposta, che la tipologia dell’intervento operativo spettante al privato potesse essere individuata mediante la successiva stipula di convenzioni, in quanto in tal modo verrebbe a cadere l’impianto programmatorio del piano, con conseguente abbattimento della sua principale funzione.

3. – Con i rimanenti motivi di cui alla lett. C) e D) del primo motivo di ricorso, viene censurata ulteriormente la decisione di inammissibilità sotto altri profili, concernenti il mancato rispetto dell’ordine procedurale imposto e la incompleta preparazione del bando relativo alla partecipazione alla selezione. Si tratta peraltro di censure che vengono ad incidere sulla decisione di inammissibilità della proposta di PRU da parte del Comune di Bari. Tuttavia, tale declaratoria si fonda comunque sulle ragioni prima esaminate e ritenute corrette. Ne deriva che alcun vantaggio potrebbe venire alla parte appellante dall’accoglimento di tali censure, in quanto non potrebbero dar luogo all’annullamento di tale provvedimento. Pertanto, come correttamente evidenziato anche dal T.A.R., le doglianze possono essere ritenute assorbite.

4. – Il secondo motivo di appello, relativo alla violazione dei principi valevoli in tema di appalti pubblici e che impediscono la predisposizione di progetti edilizi in assenza della certezza del finanziamento, è sviluppato in maniera minimale, in quanto l’appellante evidenzia solo come la sentenza gravata non abbia dato adeguata contezza della ragione di censura.

4.1. – La doglianza non ha pregio.

Il T.A.R. della Puglia, affrontando la questione, ha espressamente evidenziato come la fattispecie procedura imponesse che il compito dell’amministrazione comunale fosse solo quello di individuare le opere realizzabili dal privato, senza contestualmente procedere alla scelta del soggetto attuatore. Non vi è quindi una relazione stretta tra l’esigenza di completezza nella descrizione degli interventi, che è stata causa della dichiarazione di inammissibilità, e l’assunzione degli obblighi di attuazione dell’opera progettata da parte dei privati. In questo senso, la censura proposta non coglie nel segno, in quanto la rilevanza economica del progetto emerge solo in un successivo momento, qui non rilevante.

5. – Con il terzo motivo di diritto, ci si duole dell’erronea valutazione operata in relazione alla sostenuta carenza documentale dei programmi presentati. Evidenzia l’appellante come lo stesso abbia allegato alla progettazione quello che era dovuto in rapporto alla normativa vigente, ossia il decreto ministeriale 1 dicembre 1994 e la delibera di Consiglio regionale n. 894 del 1994.

5.1. – La censura non può essere accolta.

La ricostruzione operata dalla parte appellante si fonda sull’ipotesi, già giudicata come non condivisibile, che la tipologia di piano presupponesse una necessaria incompletezza, stante la separazione della fase di predisposizione del progetto da quella della partecipazione del privato, a seguito di concorso, al programma di recupero urbano di iniziativa comunale.

Tuttavia, tale ricostruzione è stata sopra smentita e la documentazione allegata, in quando coerente con la valutazione operata dal Comune e già ritenuta non corretta, appare carente proprio in relazione alla fase di predisposizione spettante all’ente.

Correttamente il T.A.R. ha quindi ritenuto infondata la doglianza in relazione alla incompletezza progettuale, conseguente alla errata valutazione del valore del piano.

6. – Con il quarto ed ultimo motivo di appello, si lamenta la violazione dell’art. 11 comma 1 della legge n. 493 del 1993 e della delibera del C.I.P.E. del 16 marzo 1994, dove stabilisce che "le Regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nelle province medesime". Il provvedimento regionale, incidendo su tale riparto, avrebbe quindi leso la legittima aspettativa del Comune di Bari.

6.1. – La censura non è condivisibile.

In disparte la valutazione di inammissibilità, operata dal T.A.R., va altresì rilevato che la decisione del giudice di prime cure si fonda su una ricostruzione della situazione di fatto non incisa dall’appello e del tutto corretta.

Infatti, la quota di cui si verte è destinata ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e quindi nell’ambito dei programmi di recupero urbano ammessi al finanziamento, ed agisce solo come strumento accessorio di attribuzione qualora ci fossero PRU in esubero rispetto ai fondi disponibili. Nella delibera si legge che "riguardo la riserva del 70%…, essa risulta rispettata per i programmi ammissibili relativamente ai fondi del bando di cui alla delibera di C.R. n. 306/98 e comunque sono state finanziate tutte le proposte ammissibili di quella provincia", pertanto la ripartizione effettuata appare coerente con le previsioni vigenti, per cui appare coerente con le finalità della norma che con le disponibilità residue siano stati finanziati i PRU provenienti da altri comuni ricadenti in diverse province del territorio regionale.

7. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 6654 del 2002;

2. Condanna il Comune di Bari a rifondere alla Regione Puglia e ai comuni di Brindisi, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Triggiano, Barletta, Alberobello, Cerignola e Gioia del Colle, le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in Euro. 1.000,00 (euro mille, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25055 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, del comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6893 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, il ricorrente ha impugnato le note del Comune di Monterosi di cui al prot. n. 3301 del 6.4.2011 e di cui al prot. n. 3299 della medesima data, con le quali è stata rigettata la domanda di accesso ai documenti amministrativi per la ritenuta mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponda ad una situazione giuridica da tutelare, deducendone l’illegittimità, con un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Con memoria difensiva dell’8.6.2011, si è costituito in giudizio il Comune di Monterosi che ha dedotto, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, e, nel merito, la sua infondatezza con la contestuale richiesta di rigetto dello stesso.

Alla camera di consiglio del 21.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Si prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di cui alla memoria difensiva dell’amministrazione, attesa la infondatezza nel merito del ricorso per le brevi considerazioni che seguono.

Il ricorrente, nella asserita qualità di ricercatore e storico locale, ha richiesto, con la domanda di accesso agli atti di cui trattasi, "chiarimenti di informazioni presenti nel PEG (Piano economico di gestione) male specificate o assolutamente non specificate".

In sostanza ha richiesto informazioni concernenti:

– l’utilizzo effettivo di un veicolo comunale;

– le spese sostenute per il canile municipale;

– i contributi erogati a favore di associazioni ed enti vari;

– le spese sostenute per il servizio di pulizia degli immobili comunali.

Dall’esame delle informazioni nello specifico richieste, numerose e soprattutto variegate, ed avuto riguardo al tenore proprio delle stesse, è evidente, per tabulas, che l’intenzione sottesa all’accesso esercitato da parte del ricorrente sia, in realtà, il controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione comunale con riferimento alle uscite economiche dallo stesso sostenute, a nulla rilevando, invece, l’asserita qualità di ricercatore e storico locale.

E, per giurisprudenza da tempo assolutamente consolidata nella materia, costituisce principio espressamente codificato nella legge sul procedimento amministrativo (articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990) quello secondo cui la richiesta di accesso ai documenti amministrativi non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (cfr., da ultimo, nei termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 12.7.2011, n. 4209).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.