Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2947 Termine per l’impugnazione

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Svolgimento del processo

La Vetreria Cooperativa Piegarese soc. coop. a r.l. citava dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Sda Express Courier al fine di far accertare il suo inadempimento alle obbligazioni nascenti da un contratto di trasporto e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito per la perdita della merce.

A sostegno delle sue domande la Vetreria Piegarese affermava di aver consegnato ad incaricati della Sda due telecamere affinchè fossero recapitate alla società produttrice per una revisione.

A distanza di tempo l’attrice aveva appreso che tali telecamere non erano mai state consegnate alla destinataria.

La srl Sda Express Courier chiedeva il rigetto della domanda e sosteneva di aver riconsegnato il collo contenente la merce ad incaricati della Vetreria. In via subordinata chiedeva l’applicazione della L. n. 450 del 1985 sul trasporto internazionale, con la conseguente limitazione del risarcimento del danno o l’applicazione delle condizioni generali del contratto di trasporto riportate sul modulo sottoscritto dalle parti.

Il tribunale, con sentenza n. 5722/2002, depositata l’11.2.2002, in parziale accoglimento delle domande delle Vetreria Piegarese, condannava la s.r.l. Sda Express Courier al pagamento di Euro 63.045,03, oltre accessori.

La sentenza era notificata in data 4.6.2002 alla società soccombente s.r.l. SDA Express Courier.

Avverso la sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 9.10.2002, la s.p.a. SDA Express Courier, nella sua qualità di successore a titolo della s.r.l. SDA Express Courier.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza quivi denunciata, così provvedeva:

a) rigettava l’eccezione di inammissibilità del gravame, siccome proposta tardivamente dalla società s.p.a. SDA Express Courier, subentrata a titolo particolare nel rapporto controverso, perchè la s.r.l. SDA Courier aveva continuato ad operare pur dopo la cessione dell’azienda, avvenuta il 18.12.1998, e si era trasformata in s.p.a.

Attività mobiliari il 19.3.2001, sicchè, trattandosi di fattispecie realizzante l’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c., il termine breve per l’appello valeva solo per la s.r.l. SDA Express Courier, ma non anche per la s.p.a. SDA Express Courier;

b) escludeva l’acquiescenza (con il conseguente giudicato) per effetto del pagamento da parte della società appellante s.p.a. SDA della somma di cui alla sentenza di primo grado, detto versamento essendo avvenuto in virtù della efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado;

c) riduceva l’importo della somma dovuta alla società istante.

Proponeva ricorso per cassazione con tre motivi la Vetreria Cooperativa Piegarese soc. coop. a r.l., che presentava memoria.

Resisteva con controricorso la s.p.a. Sda Express Courier, che a sua volta presentava ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110, 111, 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 2498 c.c..

Sostiene che la notificazione della sentenza, effettuata nei confronti della società sua dante causa a titolo particolare nel diritto controverso, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., anche nei confronti di essa avente causa, poichè, a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 1 e 3, permanendo la legittimazione nella causa del dante causa, quale sostituto processuale del successore, fin quando non ne sia estromesso, i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del sostituito successore per il fatto che quest’ultimo viene ad assumere nel processo la medesima posizione del sostituto.

Il motivo è fondato.

La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso è, infatti, idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione, di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ., poichè a norma dell’art. 3 c.p.c., commi 1 e 3, permane la legittimazione del dante causa quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest’ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 245/97;

Cass., n. 1558/95; Cass., n. 42/90) è ormai del tutto conforme nel ribadire il principio a mente del quale i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale e che assume, perciò, la stessa posizione del suo dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4.

La Corte d’Appello di Roma a detto principio non si è attenuta, onde la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Potendo questa Corte decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non occorrendo all’uopo altri accertamenti di fatto, l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado va, di conseguenza, dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Essendo non controverso tra le parti che la successione nel rapporto controverso dalla società in causa s.r.l. Sda Express Courier alla società s.p.a. Sda Express Courier deve qualificarsi come a titolo particolare in corso di procedimento, l’impugnazione della decisione del tribunale doveva essere proposta a pena di decadenza nei termini posti dall’art. 325, 1 comma, c.p.c, ossia entro trenta giorni dalla notifica della sentenza al soggetto costituito in giudizio.

Poichè la sentenza è stata notificata al sostituto processuale in data 4.6.2002 ed il gravame è stato introdotto dal soggetto sostituito s.p.a. Sda Express Courier il 9.10.2002, ben oltre il termine di 30 giorni, esso era inammissibile.

L’accoglimento del suddetto motivo comporta l’assorbimento sia degli altri motivi del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie decisa, ravvisa questa Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese sia del presente giudizio di cassazione che del giudizio d’appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale e, pronunciando sull’appello avverso la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l’appello medesimo. Compensa le spese del giudizio di cassazione e quelle del giudizio d’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5205 Accertamento

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Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di constatazione della G.D.F. della Compagnia di Brescia, che rilevava l’avvenuta contabilizzazione da parte di B.A. quale titolare della B.a.Met. di fatture per operazioni inesistenti, nonchè la omessa fatturazione di altre operazioni di acquisto di merci, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (OMISSIS) notificava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo all’IVA per l’anno 1993, e con il quale liquidava una maggiore imposta da recuperare, con l’irrogazione della conseguente sanzione.

Il contribuente impugnava l’atto con ricorso alla C.T.P. di Brescia, successivamente sostenuto anche con il deposito di una memoria aggiunta, ma il giudice adito rigettava l’impugnazione. Il B. proponeva allora gravame dinanzi alla C.T.R. della Lombardia – sez. distaccata di Brescia, che a sua volta con sentenza n. 160/65/04, depositata il 4.11.2004 e non notificata, rigettava l’appello con una motivazione che dava atto sia della inammissibilità del gravame per mancanza di "motivi specifici", sia comunque della sua infondatezza.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso notificato il 20.12.2005 il contribuente articolando otto motivi, all’accoglimento dei quali si è opposta l’Agenzia delle Entrate con controricorso ritualmente e tempestivamente notificato il 30.1.2006.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva questa Suprema Corte doversi ritenere l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate in quanto totalmente privo non solo della esposizione dei fatti di causa, ma anche delle ragioni per le quali l’intimata si oppone al ricorso di controparte, la cui esposizione costituisce oggetto di una attività integralmente riservata ad un successivo atto integrativo, in realtà mai più depositato.

Ed invero se la esposizione sommaria dei fatti di causa, secondo orientamento ormai consolidato in materia, confermato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1049 del 1997, non è requisito necessario del controricorso, ad analoga conclusione non sarebbe giustificato pervenire con riferimento ai motivi per i quali si contraddice al ricorso. Contraddire al ricorso, senza indicare quanto meno sommariamente i motivi dell’opposizione, senza indicare cioè le ragioni giuridiche ad esso contrarie, non solo svilisce la natura in sè del controricorso, quale atto di difesa, ma priva l’atto anche del raggiungimento dello scopo, al quale è destinato, di resistenza al ricorso. Ne consegue che il controricorso, privo di deduzioni giuridiche, volte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, manca di requisito necessario, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 4, e deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sent. 13.3.2006, n. 5400; 11.6.2004, n. 5400).

Passando quindi senz’altro all’esame del ricorso del contribuente, rileva la Corte che con i motivi articolati il B. deduce i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:

1) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, per aver il giudice di merito dichiarato "irricevibile" la memoria difensiva depositata presso la C.T.P. il 21.10.1998. 2) Violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici;

3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2727 c.c., 4) Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ( D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56);

5) Falsa interpretazione dei fatti commerciali con riferimento alle pretese operazioni inesistenti;

6) Violazione e/o erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6;

7) Violazione e/o erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;

8) Irregolare irrogazione delle sanzioni.

Dovendosi opportunamente procedere all’esame in ordine logico delle censure in tal modo formulate, senz’altro preliminare risulta la valutazione del secondo motivo articolato, relativo alla pronuncia di inammissibilità dell’appello.

A tal proposito giova rilevare che nel caso di specie i giudici del gravame hanno ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione sulla premessa che l’atto di appello, anzichè riferirsi concretamente alla sentenza gravata e contenere "i motivi specifici dell’impugnazione", avrebbe in realtà pedissequamente riproposto i motivi già esposti nel ricorso di primo grado.

A giudizio del ricorrente una simile pronuncia sarebbe da considerarsi emessa in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, giacchè: "A prescindere, per il momento, dal fatto che l’appello del contribuente iniziava esplicitamente con la critica, sia nel merito che con riferimento all’errata applicazione di norme procedurali, della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, appare evidente l’errore di diritto della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che evidentemente considera l’appello unicamente quale "giudizio di impugnativa", vertente cioè solo sulla legittimità della sentenza impugnata". E il motivo di ricorso articolato prosegue quindi al riguardo unicamente con una disquisizione sulla natura dell’appello quale impugnazione cd. rinnovatoria, e pertanto forma di gravame a critica libera, volta a consentire al giudice il pieno e incondizionato riesame della lite.

Il P.G. in udienza ha però eccepito l’inammissibilità del motivo per la sua genericità.

Tanto premesso, il motivo in esame risulta effettivamente inammissibile per la sua evidente genericità, e quindi per difetto di autosufficienza. Ed infatti, se è indiscutibilmente vero che allorchè in sede di giudizio di legittimità venga dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione diviene giudice del fatto "processuale", essendo abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del processo rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della censura, è altresì incontestabile che l’esercizio di tale potere da parte del giudice di legittimità presuppone comunque che risulti preliminarmente vagliata l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, a pena appunto d’inammissibilità del ricorso, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione onde assicurare l’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso medesimo.

A questo proposito questa Suprema Corte ha avuto modo più volte di precisare che: "Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali" (v. Cass. Sent. 23.1.2006, n. 1221). Ed ancora che:

"Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi" (v. Cass. Sent.

19.3.2007, n. 6361). Ed infine, con riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che: "In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che l’atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso" (v. Cass. Sent. 12.5.2010, n. 11477; cfr. Cass. Sent. 20.9.2006, n. 20405).

Da tale consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ancora Cass. 24.7.2007, n. 16315; 13.12.2006, n. 26693; 6.11.2006, n. 23673;

24.5.2006, n. 12362; 28.7.2005, n. 15781), questa Suprema Corte non ha ragione alcuna per discostarsi nel caso in esame, così che, non avendo il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, garantito l’esigenza di autosufficienza del ricorso, trascrivendo in esso quanto meno i passaggi più significativi della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, e consentendo in tal modo di valutare l’attinenza dei motivi di gravame alle argomentazioni del primo giudice, inevitabilmente ne discende l’inammissibilità del motivo, e conseguentemente anche la formazione di un giudicato sulla pronuncia di inammissibilità dell’appello che impone di ritenere assorbiti nella decisione tutti gli altri motivi di ricorso articolati.

Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità attesa la ritenuta inammissibilità del controricorso dell’Agenzia.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e assorbiti gli altri motivi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 7569 Concordato fallimentare

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 4 marzo 2005, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Società Gestione per il Realizzo S.p.a. avverso la sentenza del 31 maggio 2002, con cui il Tribunale di Bergamo aveva approvato la proposta di concordato formulata dal Consorzio Agrario Provinciale di Bergamo Soc. Coop. a r.l. posto in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 31 dicembre 1994 e dichiarato in stato d’insolvenza con sentenza del 25 febbraio 1995.

Premesso che l’opposizione al concordato formulata dalla SGR era stata proposta oltre il trentesimo giorno dal deposito in cancelleria della relativa proposta e dalla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano locale, la Corte l’ha ritenuta inammissibile per inosservanza del termine perentorio di cui alla L. Fall., art. 214, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui fa decorrere dal deposito della proposta, anzichè dalla comunicazione, il termine per l’opposizione del creditore, ed escludendo che la disciplina del concordato di liquidazione contrasti con il divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, posto dall’art. 87 del Trattato UE. 2. – Avverso la predetta sentenza la SGR propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Il commissario liquidatore ed il Consorzio non hanno svolto difese scritte.
Motivi della decisione

1. – Con il secondo motivo d’impugnazione, il cui esame appare logicamente preliminare rispetto al primo, riguardando l’ammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente, quest’ultima ripropone la questione di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 214.

Sostiene infatti che tale disposizione, se interpretata nel senso che il termine per l’opposizione al concordato decorre dal deposito della proposta, comporta una forte compressione del diritto alla difesa, non compensata da una rigorosa disciplina della comunicazione, e un’irrazionale differenziazione rispetto alle fattispecie di cui alla L. Fall., artt. 98, 100 e 125, nelle quali la previsione di termini decadenziali è accompagnata dall’imposizione di un obbligo di specifica comunicazione al creditore interessato, derogabile, nel caso previsto dalla L. Fall., art. 126, solo con l’osservanza di una precisa sequenza di atti. Tale disparità di trattamento, secondo la ricorrente, non può ritenersi giustificata dall’interesse pubblico sotteso alla liquidazione coatta amministrativa, riguardante nella specie una categoria di imprese che non riveste caratteri di centralità e rilevanza nel panorama economico nazionale.

1.1. – E’ opportuno premettere che la rilevanza della questione non è esclusa, nella specie, dalla sopravvenienza. nel corso del giudizio, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 18, comma 5, il quale ha sostituito l’art. 214, disponendo espressamente, nel nuovo testo, che la proposta di concordato dev’essere non solo pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, ma anche comunicata a tutti i creditori ammessi a passivo, nelle forme previste dalla L. Fall., art. 26, comma 3, e che il termine per la proposizione delle opposizioni decorre dalla comunicazione per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie per ogni altro interessato.

E’ pur vero che l’art. 22 del medesimo D.Lgs., nel dettare la disciplina transitoria, si limita, al comma terzo, ad estendere l’applicabilità dell’art. 18, comma 5, alle procedure concorsuali pendenti, senza nulla disporre in ordine a quelle di concordato, a differenza del comma 2, il quale precisa che le altre disposizioni della riforma si applicano, oltre che ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, "alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore", in tal modo escludendo l’applicabilità delle stesse alle procedure di concordato per le quali alla predetta data sia già intervenuta la relativa proposta. Avuto peraltro riguardo all’irrazionalità degli effetti che si produrrebbero nel caso di innesto della nuova disciplina su quella previgente, soprattutto con riferimento ai criteri di valutazione della proposta concordataria ed allo svolgimento del giudizio di omologazione, appare più ragionevole ricondurre l’assenza di un’analoga precisazione nel comma quinto all’intento del legislatore di estendere la nuova disciplina alle procedure di liquidazione coatta amministrativa già in corso, limitatamente alle proposte di concordato avanzate successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. con riguardo ai requisiti di legittimità della proposta. Cass., Sez. 1, 18 marzo 2008. n. 7263).

Nel presente giudizio, trova pertanto applicazione il testo originario dell’art. 214, il quale, al comma 2, faceva decorrere il termine per la proposizione delle opposizioni dal deposito della proposta di concordato presso la cancelleria del tribunale, senza prevedere a carico del proponente o del commissario liquidatore un obbligo di darne comunicazione ai creditori, ma disponendone soltanto la pubblicazione nelle forme indicate dall’autorità di vigilanza.

1.2. – Tale disciplina si differenziava solo parzialmente da quella dettata per il concordato fallimentare dalla L. Fall., art. 125, della il quale, pur prevedendo la comunicazione della proposta ai creditori a mezzo di lettera raccomandata (comunicazione che, in presenza di un rilevante numero di destinatari, poteva essere sostituita, a norma dell’art. 126, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed eventualmente in altri giornali), faceva decorrere il termine per la dichiarazione di dissenso dalla data del deposito della proposta in cancelleria. In realtà, era l’art. 129 a prevedere che. in caso di approvazione della proposta dai parte dei creditori, ne dovesse essere data comunicazione a proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti, facendo decorrere da tale comunicazione il termine per la proposizione di eventuali opposizioni. Nessuna comparazione sarebbe d’altronde possibile tra la disciplina dettata dall’art. 214 e quella di cui all’art. 125, dal momento che in riferimento al concordato di liquidazione non è prevista una fase di votazione analoga a quella contemplata per il concordato fallimentare, avendo il legislatore demandato la tutela dei creditori al solo strumento dell’opposizione, al fine di favorire l’approvazione della proposta concordataria, evitando che nell’ambito della votazione essa possa rimanere bloccata dal gioco delle maggioranze.

Quanto alle differenze riscontrabili tra l’art. 214 e l’art. 129, esse trovano giustificazione nell’interesse pubblico sotteso all’intera disciplina della liquidazione coatta amministrativa ed in particolare a quella del relativo concordato, il quale esclude la possibilità di assumere quale tertium comparationis, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., la disciplina del concordato fallimentare, ispirata in via esclusiva alla tutela degli interessi del ceto creditorio.

Certamente, come questa Corte ha riconosciuto, la rilevanza economica e sociale dell’impresa, che comporta la sua sottoposizione ad una disciplina peculiare, nella quale la sua eliminazione dal mercato o il suo recupero sono gestiti direttamente in sede amministrativa, non si spinge fino al punto da legittimare, in sede di concordato, il sacrificio senza indennizzo delle posizioni dei creditori, attraverso la sottrazione di alcuni beni alla garanzia generica di cui al l’art. 2740 cod. civ., o la previsione di trattamenti definitivi differenziati tra i creditori (cfr. Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2006, n. 20259). Essa tuttavia appare sufficiente a giustificare la previsione di modalità di svolgimento della procedura diverse da quelle ordinarie, ed in particolare la limitazione dei poteri del giudice, in sede di approvazione della proposta, alla sola tutela dei diritti dei creditori, con la riserva all’autorità amministrativa della valutazione preventiva in ordine alla convenienza del concordato, e la conseguente esclusione della fase di votazione (cfr.

Cass., Sez. 1^, 18 marzo 2008. n. 7263). Le stesse dimensioni organizzative dell’imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e la rilevanza economico-sociale della loro attività risultano di per sè idonee, in numerosi casi, a coinvolgere nel dissesto ampie categorie di soggetti, portatori di interessi anche diversi da quelli dei creditori, motivando l’attribuzione della legittimazione a proporre opposizione non solo ai creditori, ma, più in generale, a tutti gli interessati. Ed è proprio l’apertura del giudizio di opposizione a pretese diverse da quelle strettamente creditorie, derivante da questo allargamento della legittimazione a soggetti non individuabili preventivamente, a indicare la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere una forma differenziata di diffusione della proposta, svincolando dalla stessa la decorrenza del termine per l’opposizione.

In quest’ottica, può escludersi che l’art. 214 dia luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento anche in riferimento alla disciplina dettata per l’opposizione allo stato passivo, avendo quest’ultima ad oggetto pretese di singoli soggetti già individuati in sede di verifica dei crediti, e rispetto ai quali non sorgono pertanto difficoltà di comunicazione.

La scelta compiuta con la disposizione in esame non appare dunque priva di giustificazione, nè può ritenersi inficiata dalla circostanza, emergente dalla successiva evoluzione legislativa, che fossero ipotizzagli forme diverse di comunicazione, idonee ad assicurare maggiori garanzie di conoscenza per alcuni dei destinatari, spettando alla discrezionalità del legislatore, nei limiti segnati dal rispetto dei criteri di ragionevolezza, la disciplina del diritto di difesa, le cui modalità di esercizio possono ben essere conformate con norme particolari rispondenti alla specialità del procedimento ed alle finalità che con esso si vogliono raggiungere.

La questione di legittimità costituzionale va pertanto dichiarata manifestamente infondata, con il conseguente rigetto del primo motivo d’impugnazione, riflettente la decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione.

2. – La conferma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ribadito la tardività della domanda, comporta l’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente deduce l’incompatibilità della disciplina dettata dalla L. Fall., art. 214, e dalla L. 28 ottobre 1999, n. 410, art. 5, con gli artt. 2, 87 e 234 del Trattato UE, invocando la disapplicazione della stessa o il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia CE, e denunciando inoltre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ., e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

2.1. – Tale censura, riflettente la riconducibilità della disciplina del concordato di liquidazione dei consorzi agrari alla nozione di aiuto di Stato incompatibile con la concorrenza, attiene infatti al merito dell’opposizione alla proposta di concordato, ed avrebbe dovuto essere considerata assorbita dal rilievo della tardività della domanda, di per sè idoneo a reggere la dichiarazione d’inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d’Appello; le argomentazioni da quest’ultima svolte al riguardo si configurano pertanto come una motivazione ad abundantiam, che, in quanto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, è improduttiva di effetti giuridici, e non può quindi essere oggetto d’impugnazione, per difetto d’interesse (cfr.

Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8087; 20 febbraio 2007, n. 3840;

Cass., Sez. 3^, 5 luglio 2007, n. 15234).

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Società Gestione per il Realizzo S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano a favore di ciascuno degli intimati in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 04-03-2011, n. 8750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 12.2/16.3 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado – del gup del tribunale della stessa città in data 11.12.2008 -, appellata dal P.M. e dal P.G., nonchè dagli imputati, così disponeva:

– qualificato il tentato omicidio di cui al capo a) – per il quale vi era stata piena assoluzione in primo grado- come minaccia aggravata, ex art. 612 cpv ai danni di G.M., riteneva responsabili del delitto R.C., R.S., R. G., C.A. ed E.L.;

– confermava in ordine al capo B)- detenzione e porto di arma comune da fuoco – L. n. 895 del 1967, ex artt. 4 e 7 – la declaratoria di responsabilità di R.C., R.S., C. A., E.L. e la affermava anche nei confronti di R.G. – assolto in primo grado -;

– ancora, infine, confermava in ordine al capo C) – detenzione e porto di arma comune da sparo, distinta da quella di cui al capo B) – la declaratoria di responsabilità di E.L. e L. C..

La determinazione delle pene sarà indicata e trattata unitamente ai motivi di ricorso sul punto, ai fini di una più compiuta rappresentazione delle problematiche in ordine ad esse sollevate con i motivi di ricorso.

-2 – Ai fini di una chiara rilevazione dei fatti come ricostruiti giudizialmente occorre fare riferimento alle due sentenze di merito per gli espliciti, ampi richiami della seconda alla prima.

Ed occorre, trattandosi di un processo indiziario, esporre in una dimensione diacronica gli avvenimenti scomponendoli in un ante-fatto, un fatto, un post- fatto:

A) Ante- Fatto.

Nel primo pomeriggio del 12.12 2006,alle ore 14,30 circa, avviene una violenta lite, per motivi non chiariti, nel cantiere in (OMISSIS) di G.M., tra costui ed il proprio padre G. F. e due degli imputati, R.C. e C.A..

All’esito, questi ultimi, il R.C. ed il C., si recavano all’ospedale (OMISSIS) per le cure.

Il R.C. riportava addirittura la frattura delle ossa nasali.

L’ante-fatto veniva ricostruito dai giudici di merito in seguito alle dichiarazioni di G.M. e G.F. ed alle intercettazioni disposte in altro procedimento, travasate in questo, nella quali erano coinvolti alcuni degli imputati: conversazioni delle 16,30, sempre del giorno 12.12.2006, di C.A. che raccomandava alla moglie di rintracciare R.S. per dirgli che il fratello R.C. si trovava in ospedale perchè si era fatto male; altra telefonata delle 16,39 di R. S. a C.A. che invitava il R.S. di raggiungerlo in ospedale; altre due telefonate, infine, dalle quali emergeva la notizia delle lesioni subite da R.C..

B) Il Fatto.

Tra le 19 e le 19,30 dello stesso giorno avveniva una sparatoria tra due gruppi di fuoco davanti alla casa di G.M..

Per la sentenza di secondo grado il gruppo dei tre fratelli R., insieme a C.A. e E.L., armati di una pistola cal. 9 parabellum, avevano citofonato al cancello dell’abitazione del G.M. e, all’apparire di questi sulla porta della cantinetta posta sotto il livello stradale, avevano fatto fuoco a cui immediatamente dopo o contestualmente da un gruppo avverso posto in parte, alle loro spalle, ed in parte in un luogo imprecisato, ma comunque a vista, si era risposto al fuoco con due armi, una pistola cal. 9 parabellum ed una pistola calibro 9 corto, un colpo della quale avrebbe attinto alla regione glutea R. S..

La sentenza di secondo grado dal rinvenimento in sede di sopralluogo di ogive, proiettili e bossoli lasciati sul terreno, da una scalfitura nella inferriata antistante la casa e da segni di pistola all’altezza del balcone al primo piano della abitazione desumeva che tre pistole, per l’appunto, avevano quella sera sparato.

E, riscontrava che dei bossoli e cartucce, rapportabili ad una delle pistole cal. 9 parabellum, erano stati rinvenuti sul lato opposto della strada rispetto al cancello di ingresso dell’immobile, dietro una autovettura panda parcheggiata, che altri bossoli, cartucce ed ogive, rapportabili ad una seconda pistola cal. 9 parabellum, erano posizionati sul manto stradale nella parte antistante il cancello della villetta del G.M., a diversi metri di distanza dai primi bossoli menzionati, ed ancora che due ogive, esplose dalla predetta pistola,, si trovavano impattate sulla scivola che dal cancello porta all’ingresso della tavernetta della casa di G.M.; e che ancora due ogive, questa volta rapportabili alla pistola cal. 9 corto, erano state rinvenute, una prima, recante tracce di tessuto umano, impattata nella scivola antistante l’abitazione del G.M. al di là del cancello, una seconda, davanti al cancello.

Ne conseguiva, secondo la ricostruzione giudiziale, che le tracce degli spari rinvenuti davanti al cancello di ingresso deponevano per la presenza del gruppo R. e compagni che sparavano verso la casa con una delle pistole cal. 9 parabellum, mentre le tracce sul fronte opposto della strada, anch’esse deponenti per una pistola cal.

9 parabellum, deponevano per un gruppo di fuoco contrario, ed ancora, da altro punto questa volta imprecisato, altri spari dello stesso gruppo questa volta provenienti dalla pistola cal. 9 corto, erano diretti verso il cancello e la scivola, contro di certo R. S. che veniva attinto dalla ogiva trovata impattata, con tracce di tessuto umano, sul tratto in leggera pendenza che dal cancello portava alla porta di ingresso della tavernetta posta al di sotto del piano terra della abitazione del G.M..

C) Post-fatto.

La responsabilità come sopra indicata degli imputati veniva tratta dalla interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate, collegate con le dichiarazioni di G.M. nella parte relativa all’inizio della sparatoria, del seguente tenore:

Per le posizioni di R.S. e R.C. si richiamava l’effetto ambientale di una intercettazione del giorno 12.12 alle ore 19,19 nel corso della quale R.C. parla tra gli altri con R.S., commenta il ferimento del fratello e riferisce una circostanza da lui direttamente percepita con la seguente espressione "- lui – lo sparatore – era dietro di te -, mentre R.S. risponde -"ma dove spachhio era".

Da qui la prova certa che R.C. si trovava sul posto, qualche minuto prima della telefonata e che da posizione privilegiata aveva visto chi aveva sparato e colpito il fratello R. S..

Per la posizione di R.G., i giudici di merito, riferendosi alla stessa conversazione, rilevano che nel contesto si inserisce la voce in tesi di R.G. con questa parole "sul motorino non ci sono più salito". Mentre i primi giudici avevano ritenuto non significativa la frase, i giudici di appello attribuiscono la frase di certo al R.G., la mettono in collegamento con le dichiarazioni di G.M. che aveva riferito agli inquirenti di aver udito, dopo la sparatoria, allontanarsi un motorino, e da questo traggono la convinzione della partecipazione di R.G. alla sparatoria.

Si valorizza anche, ai fini della declaratoria della sua responsabilità per il conflitto a fuoco e per la detenzione e porto di armi, il tenore di altra telefonata delle ore 19,17 sempre del giorno 12.12 nella quale C.A. chiedeva a R.G. di raggiungerlo alla sua officina.

I giudici di merito individuano nell’officina di R.G. il luogo in cui gli imputati si sarebbero riuniti dopo il conflitto a fuoco.

Questa seconda intercettazione viene valorizzata dalla sentenza per definire la posizione di responsabilità, in ordine alla sparatoria, di C., che vi interviene subito dopo il conflitto a fuoco, la si collega all’ante- fatto, all’interesse cioè di una reazione che lo accomuna al R.C., e se ne trae la conclusione della sua presenza sul luogo della avvenuta sparatoria.

Per l’ E., tra le altre, si richiama la intercettazione ambientale tra questi e L.C. del 17 Dicembre alle ore 23, nella quale, secondo l’interpretazione giudiziale, il primo riferisce al secondo particolari dello scontro a fuoco, con riferimenti espliciti alla presenza di G.F. " (OMISSIS)" a cui si era sparato appena affacciatosi dalla propria abitazione, agli spari, al balcone dove erano rinvenuti, impattati, colpi di arma da fuoco, che si era scelta l’ora dell’attacco coincidente con l’orario della cena; "..è finita tu-tu-tutu giustamente…minchia dal balcone, unni ama gghiri iennui!".

Per le posizioni infine del predetto E. e L. per il reato concorsuale contestato, di detenzione e porto di armi, si richiama l’intercettazione del 13 Dicembre h. 17,09 nel corso della quale l’ E. parla con L., i due commentano di una arma che stanno caricando con le pallottole; la conversazione si accompagna al rumore del carrello, che si faceva scorrere, di una pistola.

Ricostruiti così i fatti, la corte di appello di Catania, con riferimento alla sparatoria, in contrario avviso alle determinazioni del giudice di primo grado, di assoluzione del fatto qualificato tentativo concorsuale di omicidio, perviene alla condanna per minaccia concorsuale aggravata dall’uso delle armi, considerando la mancanza di sufficienti circostanze dalle quali ricavare l’idoneità degli spari ad uccidere, ed invece la loro sufficienza ai fini di intimorire, al limite con una azione meramente dimostrativa.

– 3 – Due gli atti di ricorso: il primo dell’avv. Michele Ragonese, nell’interesse di R.G., R.C. e R. S., il secondo dell’avv. Giuseppe Ragazzo, nell’interesse di R.S., C.A. ed E.L..

A) Il primo atto di ricorso deduce:

per il solo R.G.:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p..

Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ai fatti.

L’imputato era stato assolto in primo grado da tutti i reati come contestati ai R., in base alla valutazione degli stessi elementi, considerati, ma diversamente valutati, dai giudici di secondo grado.

Dall’intercettazione a ed. effetto ambientale del 12.12.2006, ore 19,19 asseritamele tra il R.G. e C.A. e dalla frase "io non ci sono più salito sul motorino", i primi giudici la ritengono avulsa dagli altri dialoghi, valutano l’assenza di ragioni personali per partecipare alla lite, la mancanza di precedenti penali.

Concludono quei giudici che la conversazione sempre del 12.12.2006, h. 19,17, immediatamente dopo la sparatoria nella quale C. gli chiede di raggiungerlo presso l’officina dello stesso R., dimostra solo che l’officina era stata scelta dai partecipi alla sparatoria come luogo di incontro, rifugio dopo la sparatoria.

I giudici di appello sono di contrario avviso, con riferimento alla prima telefonata, per il fatto che gli interlocutori parlano di dove si trovano loro e della posizione degli altri.

In questo contesto la frase "io non ci sono più salito sul motorino" sembra essere di certo non avulsa dal contesto.

B) Difetto di motivazione in ordine alla identificazione della voce del R.G..

A proposito della conversazione delle ore 19,19 del 12.12.2006 il consulente tecnico ha escluso la possibilità di una comparazione tecnica.

Ma i giudici ritengono di prestare fede all’isp. Ca. che ha dichiarato di essere certo del riconoscimento.

E deducono questo nonostante l’erronea identificazione da parte del Ca. della voce del R.G. in una conversazione che non era di certo attribuibile allo stesso.

C) Vizio dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per l’erronea applicazione della recidiva non contestata a R.G. che è incensurato. per R.C., R.S. e R.G..

A1) Illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità relativa al porto abusivo di arma – vizio ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).

I giudici di merito ricostruiscono il fatto attribuendo una pistola cal. 9 passo lungo al gruppo di fuoco dei R.:

1) Così per la scalfitura rinvenuta nella parte del balcone del primo piano di G.M. da ricondursi, secondo la ricostruzione giudiziale al gruppo R., si obietta che la deduzione sarebbe illogica per il fatto che la polizia scientifica accerta che quella traccia potrebbe, appartenere, ma non con certezza, a colpi di arma da fuoco.

Peraltro il G.M. si sarebbe affacciato dal locale della taverna posta sotto il piano stradale e non si vede la ragione allora di indirizzare il colpo al piano superiore.

2) Nella sentenza si dice che i R. per forza dovevano essere armati perchè il G.M. non si aspettava una azione di fuoco immediato.

Ma si obietta che in altra parte della sentenza si dice che il G.M. armò degli uomini a difesa della sua abitazione e della sua incolumità. 3) Se fosse vera la ricostruzione giudiziale, essa sarebbe contraddittoria per due motivi: i R. sarebbero stati al centro di un fuoco incrociato, che avrebbe dovuto colpirli mortalmente e o ferirli gravemente, da un lato, gli uomini a difesa del G.M. avrebbero rischiato di essere colpiti dal c.d. fuoco amico.

Il vizio di origine consisterebbe in un postulato indimostrato: che tutti i R. si fossero recati armati e minacciosi insieme nel luogo in modo da provocare la reazione degli avversari.

A2) Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di minaccia aggravata.

Il secondo motivo di ricorso per i predetti imputati conseguirebbe dal primo: una volta escluso che i R. fossero sprovvisti di armi, non avrebbe alcuna giustificazione la contestazione della minaccia grave perpetrata, per l’appunto, con l’uso delle armi.

A3) Determinazione sanzionatoria eccedente il limite massimo fissato nella norma.

Si denuncia la violazione del principio di legalità, per avere i giudici di merito, a titolo di continuazione per il reato di minaccia, applicato sulla pena base determinata per il reato di detenzione e porto di arma l’ulteriore pena di anni uno e mesi 9 di reclusione, superiore alla pena edittale fissata, in un anno di reclusione, per la minaccia aggravata.

B) Il secondo atto di ricorso deduce:

per R.S., C.A. ed E.L..

B1) Motivazione apparente, ragionamento fattizio e perciò inesistente in relazione al delitto di detenzione e porto comune di arma da sparo – art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In base alla consulenza dell’Ing.re A. e quella medico legale del dottor R. il colpo esploso dalla cal. 9 corto, quella che avrebbe colpito R.S., lo avrebbe attinto dall’alto in basso, con la conseguenza che il R.S. doveva trovarsi all’interno della scivola, mentre lo sparatore davanti al cancello della scivola.

Ed allora questo esclude che i R. si trovassero davanti al cancello, impugnando la cal. 9 parabellum.

Peraltro davanti al cancello carrabile che da accesso alla scivola sono stai rinvenuti, a poco distanza l’una dall’altra, l’ogiva esplosa dalla cal. corto, lungo la scivola altre tre ogive, l’una esplosa sempre dalla cal. corto, altre due dalla cal. 9 parabellum;

inoltre a distanza di circa un metro dal cancello che conduce alla scivola un bossolo esploso dalla calibro corto, infine altri due bossoli, esplosi dalla cal. 9 parabellum davanti al cancello.

Questo escluderebbe, secondo la difesa, che quest’ultima pistola potesse essere impugnata da uno dei R. perchè se così fosse questi si sarebbe trovato gomito a gomito con chi impugnava la pistola cal. 9 corto.

B2) omessa motivazione sul punto della partecipazione ai fatti di C.A. ed E.L..

Per C. si richiama la telefonata delle ore 19,17, nella quale egli chiede a R.G. di trovarsi nella sua officina.

Da qui non sarebbe possibile arguire che essi avevano partecipato all’aggressione, si fossero separati, per poi decidere di riunirsi.

L’equazione, volendo seguire il pensiero dei giudici di merito sarebbe questa: dal ricongiungimento con i correi si dovrebbe argomentare l’eguale presenza anche del C. sul luogo della avvenuta sparatoria.

Ma questo ragionamento, per la difesa del ricorrente, sarebbe un postulato indimostrato.

Per E.L. la difesa sostiene che dall’intercettazione sulla utenza di L.C. che in sottofondo dice al suo interlocutore "neanche sul giornale è stato messo", non è possibile dedurre che l’interlocutore del L. fosse proprio l’ E..

E lo stesso si dovrebbe ricavare dall’intercettazione, sempre sull’utenza di L., del giorno 13.12 alle ore 13,21, mentre dalle altre intercettazioni non potrebbero ricavarsi, stante il loro tenore neutro, alcun indizio in ordine alla responsabilità per i reati contestati.

B3) Illegittimo aumento di pena per la minaccia aggravata.

E’ stata applicata per il delitto ex art. 612 cpv c.p. a titolo di continuazione, una sanzione – un anno e nove mesi – non prevista dalla legge che fissa il limite editale di un anno, senza dire poi che la minaccia nella specie non poteva ritenersi aggravata ai sensi dell’art. 339 c.p. per essere stata, in tesi, compiuta non da più di cinque persone.

B4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 di cui al capo c).

Dalla intercettazione, rappresentativa dell’ E. che parla con L. del funzionamento di una pistola, non si evince se si tratta di una arma vera.

Si parla del rumore classico dello scartellamento, ma il passo della conversazione sul punto sarebbe equivoco.

B5) Illegittima applicazione della recidiva reiterata e comunque erronea applicazione dell’aumento di pena.

La recidiva, tenendo conto dei precedenti risalenti, avrebbe potuto, per il potere discrezionale del giudice, non essere applicata.

Peraltro all’ E.L. si è applicata la pena di anni tre per la detenzione e porto dell’arma aumentata di due terzi per la recidiva reiterata specifica – 5 anni -, aumentata per la continuazione ad anni sei e mesi 9, ulteriormente aumentata di anni due e mesi tre per la continuazione di cui al capo c) – anni 9, diminuita di un terzo per il rito, pervenendo così alla pena conclusiva di anni sei di reclusione ed Euro 1,400,00 di multa.

Illegittimo sarebbe l’aumento come determinato per la recidiva, e per la continuazione.

B6) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p..

La pena sarebbe eccessiva per gli imputati ai quali peraltro perchè si sarebbero dovuto concedere le attenuanti generiche perchè i fatti non sarebbero di rilevante gravità. 4. I ricorsi sono solo in parte fondati.

Devesi subito ribadire la correttezza del discorso giustificativo giudiziale sul senso e significato della sparatoria che ha visto contrapporsi i due gruppi di fuoco: quello facente capo ai R. e l’altro del quale nessun componente è stato individuato e comunque postosi a difesa dei G..

Chiara la causale della resa dei conti: la lite del primo pomeriggio tra G.M. e G.F., da un lato, C.A. e R.C. dall’altro, dalla quale gli ultimi due riportarono ferite che li obbligarono a recarsi in ospedale per le cure necessarie.

Da qui la reazione di qualche ora dopo davanti alla abitazione dei G., con una sparatoria che, secondo logica, coinvolge gruppi contrapposti, non potendosi solo immaginare che il gruppo R. si recasse a casa di coloro che avevano procurato le lesioni a due dei componenti del gruppo, R.C. e C.A., per pacificamente e civilmente dialogare.

E la ricostruzione sul piano logico è con certezza riscontrata dalle telefonate intercorso, tra le 16.30 e le 16,40 del giorno 12.12.2006, dopo il predetto ferimento e che vede i fratelli R. e C. riunirsi tutti nell’officina di R.G., con il chiaro intento, come ancora riscontrato dagli avvenimenti successivi, di programmare e deliberare la reazione ai fatti accaduti poche ore prima.

Ebbene il significato del fatto complessivo non è per nulla sfiorato dai ricorrenti, con la conseguenza che l’intera argomentazione difensiva, centrata sul non coinvolgimento degli imputati tutti nelle singole azioni delittuose, viene a mancare del nesso logico, della chiave di lettura indispensabile per comprendere, in una dimensione diacronica, il significato complessivo degli accadimenti.

La stessa visione monca, con l’utilizzazione di lenti di osservazione sul particolare, del tutto scollegata da una visione panoramica, ma solo appiattita su particolari della situazione di fatto, impedisce di cogliere la congruità dell’argomentazione giudiziale che non si avventura più di tanto dal desumere le posizioni dei singoli protagonisti del conflitto a fuoco dalla posizione di cartucce, bossoli ed ogive sul terreno.

Al contrario delle critiche difensive che su questi particolari, di poco momento come si dirà da qui a tra poco, fondono l’irricevibile tesi che solo un gruppo fosse armato, a fronte del disarmo completo dell’altro.

Ma la tesi sul piano logico non resiste a fronte delle osservazioni dei giudici di merito che rilevano, con argomento non censurabile sul piano della ricostruzione del fatto, che colpi di arma da fuoco sono stati esplosi verso la casa dei G., come si rileva dalle tracce di sparo lasciate sullo scivolo che dal cancello di ingresso porta alla cantinetta della casa, lasciate ancora sulle pareti dell’immobile all’altezza del balcone, dai bossoli ritrovati, gli uni, davanti al cancelli, gli altri, in posizione contrapposta a qualche metro al di là della strada, riscontrate in definitiva dalle dichiarazioni di G.M. che, affacciatosi alla porta della cantinetta della sua casa dopo aver udito il suono del citofono, udiva contestualmente numerosi colpi di arma da fuoco che lo costringevano in tutta fretta a rientrare in casa, che, infine, la scena del conflitto si sarà pure caratterizzata per le posizioni dinamiche, e non certo statiche, dei suoi protagonisti.

-5- Riscontrata la correttezza del significato di fondo ben colto dai giudici di merito, con una prima derivazione sillogistica nel senso che la reazione del gruppo R., a fronte delle lesioni subite il primo pomeriggio da C.A. e R.C., fu quella di recasi armati davanti alla casa dei G. e che la sparatoria coinvolse, in condotte in movimento, due gruppi contrapposti, le responsabilità individuali sono state tratte dai giudici di merito in seguito alla rilevazione di dati obiettivi, da un lato, e, dall’altro, dal tenore inequivoco di intercettazioni telefoniche, che coinvolgono tutti gli imputati, tranne R.G., nel conflitto a fuoco de quo.

In proposito occorre ribadire che in tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (v. per tutte, Sez. 6^, 11.12.2007/11.4.2008 (Sitzia ed a., Rv 239636;

Sez. 6^, 10.6/4.10.2005, Patti, Rv 232575; Sez. 5^, 14.7/19.9.1997, Ingrosso, Rv 209620; Sez. 5^, 5.3.1997/28.1.1998, Viscovo, Rv 209566).

Ne consegue che anche espressioni che colte isolatamente di per sè assumono un significato neutro o equivoco, assumono invece un significato pregnante, coerente con il tema del discorso giudiziale ove siano collocate nel contesto ipotizzato nella formulazione della contestazione, attraverso la connessione con il fatto complessivo e la sua causale.

E possibile allora trarre, da un siffatto discorso giustificativo, proprio perchè collegato alle modalità temporali e topografiche delle singole condotte costitutive delle ipotesi di reato, e perchè avvinto ai fatti pregressi che chiariscono di quelle condotte il significato sul piano motivazionale, una coerente affermazione di responsabilità.

Il che è perspicuamente avvenuto, nella motivazione della sentenza, per la posizione di R.S., attinto da un colpo di arma da fuoco al gluteo, che i giudici di merito hanno ritenuto o essere avvenuto durante la sparatoria dalla rilevazione di un ogiva, rinvenuta sulla scivola tra il cancello di ingresso dell’abitazione di G.M. e la porta della cantinetta della casa, recante, l’ogiva, tracce di tessuto umano.

Rinsaldato un tale elemento probatorio, da una causale che lo coinvolgeva insieme al fratello R.C. e, di più, dalla intercettazione con effetto ambientale delle ore 19,19 del giorno 12.12., il cui contenuto è stato richiamato poco sopra: R. C., dopo chiari riferimenti alla ferita riportata dal fratello, gli si rivolge con la frase" lui – lo sparatore – era dietro di te" per riceverne la risposta "ma dove spacchio era?".

Telefonata questa che coinvolge in posizione di chiara responsabilità in merito alla sparatoria lo stesso R. C., direttamente coinvolto nel primo pomeriggio dello stesso giorno nella lite con i G. da cui ne usciva malconcio tanto da portarsi all’ospedale per le cure mediche.

Una causale che coinvolge altresì l’imputato C.A., anch’egli per aver avuto la peggio nello scontro con i G. e che subito dopo la sparatoria, alle ore 19,17, chiama, giuste le intercettazioni acquisite, a raccolta i fratelli R. per riunirsi presso l’officina di R.G. per l’organizzazione e la deliberazione della controffensiva.

Anche la responsabilità, per aver partecipato al gruppo di fuoco, di E.L. i giudici di merito traggono dal contenuto di una conversazione intercettata il 17.12 tra il predetto e L. C. all’interno di una autovettura dalle ore 23,30 alle ore 23,43.

I due parlano chiaramente della sparatoria avvenuta davanti alla casa dei G. e l’ E. fa chiari riferimenti al G. M. "(OMISSIS)", all’ora in cui "..questo mangia", al balcone attinto dai colpi di arma da fuoco "unni ama gghirri iennu" agli spari" "ed è finita tu.tu.tu.tu giustamente..minchia dal balcone…".

Voler sovrapporre alle valutazioni dei giudici di merito, posto l’inequivoco riferimento del contenuto della conversazione allo scontro a fuoco di cui il dialogante dimostra di conoscere, mimando la partecipazione alla scena, particolari che hanno trovato riscontro in risultanze oggettive, una propria interpretazione del contenuto della conversazione, non può essere consentito in sede di legittimità, dove è possibile e solo, rilevare la manifesta illogicità del discorso giudiziale senza invasioni di campo sui recinti che sono propri del merito del fatto.

La telefonata poco sopra riportata segue altre conversazioni intercettate.

Il 13.12, alle ore 10,20 l’una, alle 13,21 altra, alle 18,52 altra ancora, nelle quali l’imputato parlava ora con L.S. ora con R.C. riferendosi ai fatti accaduti il giorno precedente.

La responsabilità poi dell’ E. (insieme a L.C. non ricorrente) per la detenzione dell’arma (capo c) dell’imputazione) di cui alla conversazione intercettata il 13.12, alle ore 17,09 i giudici di merito la traggono agevolmente dai riferimenti espliciti al maneggio nel contesto di una pistola e dal numero dei proiettili capace di contenerli.

Le censure sul punto mosse sono del tutto aspecifiche e calate nella contro-interpretazione, preclusa, dei dati labiali rispetto a quella adottata, sul versante della logica e del piano significato) delle parole, dai giudici dell’appello.

-5- Ritiene il collegio che siano fondati del tutto i motivi del ricorso proposto da R.G., già assolto in primo grado da entrambe le contestazioni mosse.

Per la verità potrebbe a suo carico rilevarsi la causale della ritorsione contro i G. per le offese e le lesioni subite ad iniziativa di costoro dal fratello R.C..

Ma solo questa, perchè le due intercettazioni telefoniche che lo riguardano, secondo i giudici di merito, oltre che avere un significato di certo non chiaramente indiziante, non sono con tranquillante sicurezza rapportabili alla sua persona.

La attribuibilità della frase "sul motorino non ci sono più salito" al R.G., nel corso della conversazione intercettata del 12.12.2006, h. 19,19, a parte ogni pur possibile critico rilievo sul suo significato indiziante, come manifestato dai primi giudici, deve, sul piano logico, escludersi a fronte del giudizio peritale, in atti, che ha rilevato l’impossibilità, per motivi tecnici, di attribuirla all’imputato.

E l’osservazione dei giudici di merito, relativa al fatto che un ufficiale di p.g. ha riferito di aver riconosciuto nella registrazione la voce del R.G., oltre che essere di tremolante spessore indiziante, è del tutto depotenziata dal fatto, eccepito dalla difesa, che in altra occasione lo stesso ufficiale aveva dichiarato di averla riconosciuta, la voce dell’imputato, in altra conversazione registrata, circostanza poi del tutto rivelatasi erronea.

Parimenti l’invito al R.G., rivoltogli C.A., nel corso della conversazione registrata del 12.12. h. l9,17 di vederlo nella sua officina non riveste alcun carattere di sicuro significato nel senso di una partecipazione dell’imputato alla sparatoria avvenuta poco tempo prima.

Non si vede, d’altronde, posti questi elementi di dubbio significato, quale rivisitabile argomentazione giudiziale potrebbe già in astratto condurre a conclusioni diverse da quelle che conducono ad una dichiarazione di assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per i fatti contestatigli.

-6- Gli ulteriori motivi di ricorso degli altri imputati, afferenti all’entità della pena ed al quantum di aumento collegato alla recidiva reiterata specifica o infra-quinquennale, non colgono nel segno a fronte di una motivazione, stringata sì, ma esaustiva nella misura in cui ha sottolineato la gravità dei fatti di reato, derivata dalla realtà di una vera e propria spedizione punitiva armata posta in essere dai ricorrenti.

Merita censura invece l’aumento di pena operato per la continuazione con riferimento alla minaccia aggravata: la pena base determinata per il delitto di detenzione e porto di armi è stata aumentata, per la continuazione con il reato di minaccia grave per l’uso delle armi, di un anno e nove mesi, che è una misura superiore al massimo edittale previsto per quest’ultimo reato.

Il che non è consentito per la stessa ratio posta a base del reato continuato, che ha la funzione di mitigare le pene conseguenti al concorso materiale o formale del reato, con la conseguenza che la pena, da rapportare alla continuazione non potrà mai superare il massimo della pena previsto per il reato in continuazione.

E’ d’obbligo per questo aspetto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R. G. in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto; annulla la sentenza impugnata nei confronti di R. C., R.S., C.A. ed E.L. limitatamente all’aumento di pena inflitta, a titolo di continuazione, per il delitto di minaccia aggravata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catania.

Rigetta nel resto i ricorsi.

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