Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2010) 01-07-2010, n. 24770 RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di P.L. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di ricettazione di un telefono cellulare compendio di furto (art. 648 cpv. c.p.). Deduce violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova essendo stata omessa "una disamina specifica e globale di tutti gli elementi processuali" ed in particolare delle deposizioni testimoniali di I.W. e di L.S.O., deposizioni concordanti nel contenuto con le giustificazioni rese dal prevenuto in ordine al ritrovamento del cellulare rotto in un cassonetto della spazzatura. Con altro motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). E’ quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e); l’accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l’accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verifica re se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie il ricorrente lamenta una non consentita diversa valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la Corte non ha valutato la deposizione dei due testi dei quali peraltro ha non illogicamente rilevato la non attendibilità stante la prossimità temporale tra furto ed utilizzo del cellulare da parte dell’imputato che conseguentemente non poteva averlo rinvenuto non funzionante tra i rifiuti.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve qualificarsi corretta la decisione della Corte territoriale di non dovere concedere le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 in quanto l’elemento del danno è stato già valutato ai fini del riconoscimento del capoverso dell’art. 648 c.p..

Infatti l’attenuante di avere cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata della ricettazione, perchè ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2 (Cass. 4, 7.6.04 n. 25321, Cascalisci; Cass. 2, 14.1.03 n. 5895, ud. 14.1.03, rv. 223482; Cass. S.U. 11.10.89 n. 13330, ud. 26.4.89, rv. 182221).

Il medesimo elemento non può infatti essere tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato. L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n . 255 del 2004 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SPETTACOLI PUBBLICI REGIONE Ministeri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 12 giugno 2003 e depositato il successivo 18 giugno, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92.

2. – La ricorrente premette che la disposizione, al comma 1, disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”; al comma 2, invece, è disposta l’abrogazione del d.m. 4 novembre 1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).

Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. I primi due parametri risulterebbero violati in quanto il legislatore statale sarebbe intervenuto in una materia – quella dello “spettacolo” – da considerare affidata alla potestà legislativa residuale della Regione, secondo quanto stabilito dall’art. 117, quarto comma, Cost.; di talché spetterebbe alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la suddetta materia, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra le stesse e gli enti locali nel rispetto dei principi dell’art. 118 Cost. Tali conclusioni sarebbero supportate dal dato normativo fornito dallo stesso legislatore statale e, in particolare, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che avrebbe sancito in termini espliciti l’autonomia dello spettacolo (disciplinato nel capo VI) rispetto alle attività culturali (disciplinate nel capo V), considerandoli ambiti distinti e separati.

La difesa regionale osserva che, anche volendo considerare lo spettacolo rientrante nella materia della “promozione ed organizzazione delle attività culturali” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla legge statale spetterebbe il potere di determinare esclusivamente i principi fondamentali, i quali dovrebbero essere indirizzati al solo legislatore regionale “quale generale parametro per l’attività di regolazione della materia affidata alla competenza regionale”. La disposizione impugnata, invece, non conterrebbe alcun principio di regolazione per la disciplina della materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”; oltretutto, affermando espressamente di essere dettata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”, da un lato confermerebbe di non stabilire principi, dall’altro riconoscerebbe ambiguamente che il legislatore statale potrebbe assumersi il potere di determinare criteri e ambiti di competenza delle Regioni, in violazione del riparto costituzionalmente stabilito.

3. – La ricorrente lamenta poi, in particolare, la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., per la parte in cui la disposizione censurata consentirebbe allo Stato l’esercizio di un potere regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale. A nulla varrebbe, infatti, la specificazione secondo la quale i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non dovrebbero avere natura regolamentare, dal momento che – ad avviso della Regione – tali decreti sarebbero comunque destinati a contenere norme generali ed astratte e pertanto, indipendentemente dal nome, costituirebbero illegittimo esercizio della potestà regolamentare, eludendo la disposizione costituzionale che regola la distribuzione di tale potere.

4. – L’ultimo profilo di censura è individuato nella violazione dell’art. 119 della Costituzione. La Regione Toscana, premettendo che l’attuazione di tale norma richiederà, in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che realizzi il federalismo fiscale, afferma tuttavia che l’Amministrazione statale non potrebbe continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza delle Regioni, perché ciò determinerebbe una sicura lesione delle attribuzioni di queste ultime. Secondo la ricorrente il rispetto di tali competenze imporrebbe, invece, il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, alle quali poi competerebbe, nell’esercizio della riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l’erogazione delle stesse risorse agli aventi diritto.

La disposizione impugnata rinvia invece ad un atto statale la disciplina dei criteri, delle modalità di erogazione e delle aliquote dei contributi in favore dello spettacolo “del tutto noncurante della nuova norma contenuta nell’art. 119 della Costituzione”.

5. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.

Quanto all’inammissibilità, l’Avvocatura rileva anzitutto che le argomentazioni svolte nel ricorso non investono affatto il secondo comma della disposizione oggetto di censura, con il quale è stato abrogato il regolamento di cui al d.m. n. 470 del 1999, di talché solo il primo comma dovrebbe considerarsi validamente impugnato. In secondo luogo, la difesa dello Stato osserva che se fosse dichiarata l’incostituzionalità della disposizione impugnata, la legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo non potrebbe essere portata ad esecuzione (data anche la mancata impugnazione dell’abrogazione del regolamento attuativo); conseguentemente, la Regione ricorrente provocherebbe a sé e alle altre Regioni un danno nel quale sarebbe difficile scorgere la reintegrazione nelle proprie attribuzioni e che evidenzierebbe la mancanza di una concreta utilità dell’atto introduttivo del giudizio.

6. – Quanto al merito delle censure prospettate dalla Regione, l’Avvocatura contesta l’assunto secondo il quale lo spettacolo costituirebbe materia autonoma e distinta dalle attività culturali. Il fatto che il d.lgs. n. 112 del 1998 abbia tenuto distinte le attività culturali dallo spettacolo non significherebbe che costituiscano materie diverse, ma solo che le funzioni, per la natura degli interessi ad esse connessi, richiedono modalità di esercizio differenziate. In ogni caso, il legislatore costituzionale, nel definire le materie, non potrebbe che aver effettuato una classificazione autonoma, a meno di non volere sostenere che una classificazione del legislatore ordinario, fatta per il conferimento di funzioni, si possa imporre al legislatore costituzionale in sede di ripartizione della potestà legislativa. E la smentita della tesi regionale si troverebbe nello stesso art. 156 del d.lgs. n. 112 del 1998, dove si prevede – alla lettera m) – la presenza dello spettacolo nelle scuole e nelle università e – alle lettere p) e q) – l’incentivazione del repertorio classico del teatro greco-romano e la promozione di forme nuove di sperimentazione.

Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’Avvocatura dello Stato riconosce che la normativa oggetto di censura non è da considerare “di principio”; tuttavia, ritiene che essa possa trovare legittimazione “sotto un diverso punto di vista costituzionale”: in base al principio di continuità, la legislazione statale precedente la riforma costituzionale dovrebbe pacificamente considerarsi in vigore (e la sua legittimità costituzionale non sarebbe in discussione) anche dopo che la materia disciplinata sia stata attribuita alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale che sia; la legge n. 163 del 1985, che ha disciplinato il Fondo unico per lo spettacolo, continuerebbe dunque a produrre i suoi effetti, ma a tal fine richiederebbe necessariamente un procedimento statale per l’effettiva distribuzione dei contributi; il Fondo, infatti, per essere unico non poteva essere istituito che dallo Stato e non potrebbe essere distribuito che con un procedimento statale, come tale rientrante necessariamente nella potestà legislativa dello Stato; la legge impugnata non farebbe altro che dettare i criteri e le modalità per dare esecuzione alla legge n. 163 del 1985 e dunque avrebbe un contenuto meramente procedimentale al fine di rendere l’erogazione del Fondo più adeguata alle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica.

Da questo punto di vista, secondo l’Avvocatura dello Stato, si dovrebbe cogliere anche l’infondatezza della censura concernente il sesto comma dell’art. 117 Cost.; il legislatore statale, infatti, avrebbe inteso sostituire il precedente meccanismo di attuazione fondato sui regolamenti contenenti norme generali e astratte, con provvedimenti ministeriali da emettere anno per anno in modo da corrispondere al rapido mutamento delle situazioni, procedendo dunque non mediante la disciplina di fattispecie astratte ma tramite determinazioni di carattere concreto. Pertanto, correttamente avrebbe disposto la legge impugnata nell’attribuire ai suddetti decreti ministeriali natura di atti “non regolamentari”, come tali chiamati a conformarsi al parametro dell’art. 118 Cost.

Quanto infine alla violazione dell’art. 119 della Costituzione, la difesa del Governo si limita a ribadire che la legge impugnata non farebbe altro che assicurare la corretta ed utile attuazione della legge n. 163 del 1985 e che le Regioni non potrebbero avanzare pretese dovendo i “fondi che questa legge prevede […] rimanere là dove lo Stato li ha collocati”. Se la Regione ricorrente non ritenesse utile la normativa statale potrebbe senz’altro, con propria legge, renderla inapplicabile al suo territorio, senza però poter pretendere di continuare a godere dei benefici del Fondo statale. La dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata impedirebbe di portare ad esecuzione la legge istitutiva del Fondo, con conseguente danno per la Regione ricorrente e le altre Regioni, confermando così la sostanziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

7. – In prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha depositato una memoria confermando la prospettata illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La Regione ribadisce le proprie argomentazioni quanto all’assenza di qualunque titolo di legittimazione in capo allo Stato per l’emanazione di una simile disciplina; in particolare, rileva la difesa regionale, non potrebbe essere invocato il titolo del “procedimento amministrativo statale” sia perché questa non è una materia autonoma (rappresentando l’aspetto strumentale di materie sostanziali, nel caso di specie lo “spettacolo”), sia perché i decreti ministeriali cui la norma rinvia non dovrebbero limitarsi a disciplinare un procedimento ma aspetti sostanziali ormai affidati alla competenza normativa della Regione; né potrebbe essere invocata la lettera m) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina impugnata non avrebbe affatto le caratteristiche sostanziali e formali che potrebbero farla annoverare come espressiva del potere di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002).

Quanto alla asserita violazione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, la Regione Toscana sottolinea il contenuto sostanzialmente normativo che dovrebbero assumere i decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata, dal momento che a tali decreti sarebbe affidata la previsione di norme generali e astratte, autoapplicative nei confronti dei terzi e necessariamente sovraordinate rispetto agli atti amministrativi esecutivi. La legge statale, secondo la difesa regionale, non potrebbe attribuire al Governo poteri sostanzialmente normativi “solo evitando il nomen di regolamento”, oltretutto in una materia che certamente non sarebbe ricompresa tra quelle di potestà legislativa esclusiva dello Stato. La ricorrente sottolinea che il rigido riparto stabilito dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione non sarebbe che la traduzione in norma costituzionale del principio – già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte nella vigenza del vecchio Titolo V – secondo il quale nessun tipo di regolamento statale sarebbe legittimato a disciplinare materie di competenza regionale (sentenze n. 376 del 2002, n. 507 del 2000, n. 408 del 1998, n. 333 del 1995 e n. 465 del 1991); anzi, tale principio risulterebbe oggi rafforzato, come avrebbe chiarito questa Corte (sentenze n. 303, n. 302 e n. 267 del 2003) e confermato il Consiglio di Stato in sede consultiva, risultando inibita in radice alla fonte secondaria statale la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale e non potendosi invocare neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza per conferire ai regolamenti statali la capacità di incidere sugli ordinamenti regionali a livello primario.

Infine, in relazione alla eccepita violazione dell’art. 119 della Costituzione, la Regione ribadisce la propria tesi, secondo la quale lo Stato non potrebbe continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti a materie attribuite alla competenza delle Regioni, in quanto si determinerebbe una sicura lesione delle attribuzioni di queste ultime; ciò risulterebbe anche dalle sentenze di questa Corte n. 49 e n. 16 del 2004, secondo le quali “sin da ora lo Stato può e deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole”. Il rispetto delle competenze regionali, secondo la ricorrente, renderebbe dunque necessario il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, alle quali poi competerebbe, nell’esercizio della riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l’erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto.

8. – Anche l’Avvocatura dello Stato, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria nella quale, premessa l’osservazione che la normativa impugnata dalla Regione Toscana aveva ricevuto il parere favorevole ed unanime della Conferenza Stato-Regioni in data 27 febbraio 2003, ribadisce le ragioni che dovrebbero condurre a dichiarare infondato il ricorso introduttivo del giudizio.

In particolare, l’Avvocatura riafferma l’impossibilità di ricondurre la disciplina dello spettacolo nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione; ciò determinerebbe, infatti, l’inammissibile e irrealistica esclusione dello “spettacolo” dal genere delle “attività culturali” contemplate nel terzo comma dello stesso art. 117.

La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea la necessità di muovere da un dato di partenza che si afferma incontrovertibile: la legge n. 163 del 1985, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, è tuttora vigente e continua ad applicarsi fino ad eventuali nuove disposizioni legislative regionali incompatibili; e ciò risulterebbe esplicitamente confermato non solo dalla giurisprudenza di questa Corte ma anche dall’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131. In assenza di una nuova disciplina regionale, allo Stato non sarebbero affatto preclusi interventi normativi di dettaglio come la ricorrente vorrebbe sostenere; infatti, la disciplina impugnata non atterrebbe alla finanza locale, essendo volta ad assicurare un sostegno finanziario diretto agli enti che si dedicano allo spettacolo attraverso un fondo destinato ad operare su tutto il territorio nazionale; dunque, secondo l’Avvocatura, fino a che il Fondo unico resterà operativo, lo Stato sarebbe abilitato ad intervenire in forza della propria competenza in materia di “organizzazione amministrativa dello Stato”, riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

In relazione alla questione della pretesa violazione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, la difesa dello Stato ribadisce che la previsione di decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, per la disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione, nonché delle aliquote di ripartizione del Fondo, non costituirebbe un espediente verbale elusivo del riparto costituzionalmente stabilito, bensì risponderebbe all’esigenza di eliminare le rigidità e le incongruenze che sarebbero derivate da disposizioni generali attraverso l’emanazione di atti ministeriali provvedimentali, a carattere concreto, in grado di far fronte alle esigenze di ciascun anno finanziario. Ciò renderebbe inconferente il richiamo all’art. 117, sesto comma. In ogni caso, anche a voler ammettere la natura sostanzialmente regolamentare di tali decreti ministeriali, sarebbe la permanente vigenza della legge n. 163 del 1985 a giustificare, in via transitoria, il potere regolamentare dello Stato al fine di rendere applicabile e operativa quella legge con la modifica o la sostituzione dei regolamenti previgenti; questi ultimi, infatti, non potrebbero certo essere modificati o sostituiti da regolamenti regionali, per la necessità che la legge statale del 1985 trovi attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, né d’altronde potrebbe ragionevolmente imporsi la necessaria cristallizzazione di discipline non più adeguate all’evolversi delle situazioni. Tale interpretazione sarebbe del tutto conforme al quadro costituzionale, potendosi leggere l’art. 117, sesto comma, Cost., come norma dalla quale dovrebbe ricavarsi la necessità che il potere regolamentare accompagni sempre quello legislativo; e un tale effetto, a vantaggio dello Stato, sarebbe comunque destinato a venire meno nel momento in cui le Regioni decideranno di intervenire con loro discipline.

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell’art. 119 della Costituzione, l’Avvocatura sottolinea nuovamente l’erroneità dell’invocazione di tale parametro, non soltanto perché la disciplina impugnata, essendo rivolta al finanziamento diretto di soggetti privati, non potrebbe in alcun modo incidere sul finanziamento di funzioni pubbliche della Regione, ma anche perché dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 37 del 2004) dovrebbe ricavarsi la conseguenza che l’art. 119, fino all’emanazione dell’apposita disciplina legislativa di attuazione, si configurerebbe come “norma di principio alla stregua della quale non possono essere condotte verifiche di legittimità costituzionale delle singole leggi che fanno fronte alle nuove esigenze che insorgono nel frattempo”.

Considerato in diritto

1. – La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), nella parte in cui disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”.

Questa disposizione violerebbe l’art. 117 della Costituzione e, conseguentemente, gli artt. 118 e 119. Ciò perché il legislatore statale sarebbe intervenuto nella materia dello “spettacolo”, da considerare affidata alla potestà legislativa residuale della Regione in virtù dell’art. 117, quarto comma, Cost. Il riparto costituzionale delle competenze normative, tuttavia, dovrebbe essere ritenuto violato anche ove si ritenesse la disciplina de qua incidente nella materia “promozione ed organizzazione delle attività culturali” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.; ciò in quanto anche nelle materie di competenza concorrente la disciplina legislativa statale non potrebbe che essere limitata ai principi fondamentali e sarebbe comunque preclusa l’attribuzione ad organi statali dell’esercizio di un potere sostanzialmente regolamentare, con conseguente violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost. Solo alla Regione dovrebbe spettare la disciplina delle funzioni amministrative e dell’erogazione delle risorse finanziarie in materia, di talché risulterebbero violati anche gli artt. 118 e 119 Cost.

2. – La questione non è fondata.

Preliminarmente, deve essere individuato l’ambito di materia nel quale interviene la disciplina oggetto del presente giudizio.

Al riguardo, deve essere innanzi tutto evidenziato che, anche se nel catalogo di materie di cui al nuovo art. 117 della Costituzione non si fa espressa menzione delle attività di sostegno degli spettacoli, da ciò non può certo sommariamente dedursi, come sostiene la Regione ricorrente, che tale settore sarebbe stato affidato alla esclusiva responsabilità delle Regioni.

La materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, infatti, ricomprende senza dubbio nella sua seconda parte, nell’ambito delle più ampie attività culturali, anche le azioni di sostegno degli spettacoli.

Né è convincente la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la separata disciplina dello “spettacolo” rispetto ai “beni e attività culturali” nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) dimostrerebbe la irriducibilità della materia “spettacolo” alla attuale materia di competenza concorrente; ciò in quanto – anche volendosi prescindere dalla dubbia idoneità di una argomentazione interpretativa del nuovo dettato costituzionale tratta soltanto dalla collocazione sistematica di una isolata disposizione nella precedente legislazione ordinaria – nel d.lgs. n. 112 del 1998 le competenze delle Regioni in tema di “attività culturali” (cioè le attività “rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte”, così definite dall’art. 148, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 112 del 1998) erano in realtà limitate alle sole attività di tipo promozionale previste dall’art. 153 [oggi abrogato, assieme allo stesso art. 148, dall’art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)], mentre l’art. 156, unica norma del Capo dedicata allo “spettacolo” e ancora vigente, in realtà enumera i “compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo” riservati allo Stato, escludendone quindi implicitamente le Regioni.

Invece, nell’attuale sistema costituzionale l’art. 117, comma terzo, Cost., contempla la materia della “promozione ed organizzazione di attività culturali” senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell’art. 117 Cost. (come, ad esempio, dalla competenza in tema di “norme generali sull’istruzione” o di “tutela dei beni culturali”).

Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo.

Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all’interno dei “principi fondamentali”, dedica un significativo riferimento all’art. 9).

3. – Se quindi il sostegno finanziario degli spettacoli è ormai riconducibile ad una materia di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., ciò però non significa l’automatica sopravvenuta incostituzionalità della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del principio della continuità dell’ordinamento, più volte richiamato da questa Corte dopo la modifica del Titolo V (fra le altre cfr. sentenze n. 383 e n. 376 del 2002, ordinanza n. 270 del 2003).

Occorre inoltre considerare la specificità della legislazione vigente in materia, ed in particolare quella che disciplina appunto il Fondo unico per lo spettacolo, di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 163 del 1985: in tale normativa, infatti, viene configurato un fondo unico di finanziamento annuo a livello nazionale finalizzato al “sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero” (art. 1), mentre gli artt. 2 e 13 della citata legge n. 163 contengono addirittura una predeterminazione legislativa delle percentuali di riparto del fondo di finanziamento fra le diverse forme di spettacolo (musica e danza, cinematografia, teatro di prosa, spettacoli circensi e viaggianti).

Ci si trova con tutta evidenza dinanzi alla necessità ineludibile che in questo ambito, come in tutti quelli analoghi divenuti ormai di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., ma caratterizzati da una procedura accentrata, il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti (in casi come questi, non direttamente modificabili dai legislatori regionali) per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale. In tale opera, naturalmente, le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 118 Cost.; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i quali governano la allocazione delle funzioni amministrative, incluse quelle che qui vengono in considerazione.

Conseguentemente, almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni finora riservate allo Stato proprio dall’art. 156 del d.lgs. n. 112), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.

In un settore del genere si sconta in modo particolare la difficoltà derivante dalla mancanza, nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), di qualunque disposizione transitoria finalizzata a disciplinare la fase di passaggio nelle materie in cui si sia registrato un mutamento di titolarità fra Stato e Regioni e particolarmente là dove – come nel caso in questione – occorra passare da una legislazione che regola procedure accentrate a forme di gestione degli interventi amministrativi imperniate sulle Regioni, senza che le leggi regionali da sole possano direttamente trasformare la legislazione vigente in modo efficace.

4. – La richiesta delle Regioni, che venga trasformata la vigente legislazione di sostegno delle attività culturali in conformità al nuovo dettato costituzionale, non ha ancora trovato spazio nella legislazione nazionale successiva alla adozione della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Peraltro, la necessità di continuare a dare attuazione, in considerazione della perdurante vigenza dell’attuale sistema disciplinato dalla legge n. 163 del 1985, alla erogazione annuale di contributi alle attività dello spettacolo (e quindi in una situazione di impellenti necessità finanziarie dei soggetti e delle istituzioni operanti nei diversi settori degli spettacoli), ha evidentemente indotto il legislatore ad adottare la disposizione impugnata, che non a caso appare esplicitamente temporanea, essendo stata approvata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”: a prescindere dalla imprecisa formulazione della norma, resta il fatto che le disposizioni della legge n. 163 del 1985 hanno iniziato ad essere modificate in conseguenza della trasformazione costituzionale intervenuta, quantomeno attraverso l’esplicito riconoscimento della provvisorietà di questa disciplina.

In considerazione di questa eccezionale situazione di integrazione della legge n. 163 del 1985, può trovare giustificazione la sua temporanea applicazione, mentre appare evidente che questo sistema normativo non potrà essere ulteriormente giustificabile in futuro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2004.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 125 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, notificato il 24 novembre 2009 e depositato il successivo 30 novembre, I.A. ha impugnato la disposizione del Dirigente del 3° SettoreUrbanistica n° 102 – prot. n° 20994 del 12.11.2009, a mezzo della quale il Comune di Santa Maria la Carità ha proceduto al formale accertamento dell’inottemperanza alla precedente ordinanza n. 70 del 4.9.2008, con cui lo stesso Dirigente del 3° Settore Urbanistica aveva disposto la demolizione di opere abusive (costituite da un manufatto composto da due corpi di fabbrica, in sopraelevazione in terzo piano di un preesistente fabbricato) realizzate alla via Motta Carità n° 93 di quel Comune.

All’uopo il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 per non corretta individuazione ed evidenziazione delle aree oggetto di acquisizione gratuita – erronea indicazione della p.lla catastale – generica indicazione della p.lla catastale senza individuazione del subalterno – mancata individuazione dei confini, necessaria ai fini della trascrizione: il bene interessato dall’acquisizione si troverebbe sulla p.lla catastale n° 1327 e non su quella n° 749, come invece indicato nell’atto di accertamento dell’inottemperanza; in ogni caso l’individuazione delle opere abusive effettuata dal Comune di Santa Maria la Carità sarebbe carente in quanto mancante dell’indicazione dei cd. "subalterni", e perché con l’utilizzo della sola p.lla catastale verrebbe a farsi riferimento all’intero fabbricato; il manufatto abusivo insisterebbe sul più ampio terrazzo di copertura del secondo piano del preesistente fabbricato; senza una indicazione catastale precisa e corretta delle opere abusive, il Comune di Santa Maria la Carità verrebbe ad acquisire l’intero fabbricato, ovvero anche beni non oggetto dell’ordinanza di demolizione (quali appunto l’area di sedime e le fabbriche preesistenti);

2) violazione dell’art. 97 della Costituzione – illegittimità dell’ordinanza impugnata, stante la pendenza di tre procedimenti innanzi al Consiglio di Stato (ricorsi straordinari al Capo dello Stato) inerenti alla medesima fattispecie: l’Autorità amministrativa non avrebbe potuto procedere all’irrogazione della sanzione dell’acquisizione gratuita delle opere abusive prima che fossero definite le impugnazioni riguardanti atti presupposti e collegati (ovvero l’ordinanza di demolizione; il diniego di accertamento di conformità di quanto realizzato; la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione), proposte mediante ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

3) erroneità dei presupposti dell’ordinanza impugnata – violazione e falsa applicazione del decr. Leg.vo 42/2004 – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del fatto – erronea presupposizione del vincolo ambientale nonostante l’assenza di vincoli sul territorio del Comune di Santa Maria la Carità: errore di fondo del procedimento sanzionatorio attivato dall’Amministrazione di Santa Maria la Carità sarebbe costituito dall’aver ritenuto l’intero territorio comunale assoggettato a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 28.3.1985, cosa invece confutata dalla sentenza n° 7546/2009 della sez. VII del T.A.R. CampaniaNapoli;

4) violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 349 cod. pen.: ad esso ricorrente non sarebbe applicabile l’ulteriore sanzione costituita dalla disposta acquisizione gratuita delle opere abusivamente realizzate, poiché la mancata ottemperanza al precedente ordine demolitorio sarebbe stata determinata dal sequestro penale imposto sul bene, e non sarebbe perciò frutto di autonoma determinazione volitiva;

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Santa Maria la Carità.

Con ordinanza n° 2936/2009 del 17 dicembre 2009, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato.

Con successiva ordinanza n° 498/2010 del 29.6.2010, il Tribunale ha disposto l’effettuazione di attività istruttoria a carico del Comune di Santa Maria la Carità, il quale, in adempimento di quanto commessogli, ha, in data 22.9.2010, depositato un "verbale di constatazione in contraddittorio" con allegata documentazione.

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2010 la causa è stata nuovamente riservata in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda alla base dell’emanazione del provvedimento impugnato in questa sede, trova radice nell’esecuzione, ad opera di I.A., alla via Motta Carità n° 93 del Comune di Santa Maria la Carità, di opere edili in assenza di titolo (descritte come "un manufatto composto da n° 2 corpi di fabbrica, in sopraelevazione in terzo piano a fabbricato esistente (locale principale + wc esterno)…occupante una superficie totale di circa mq. 50,75, con un’altezza media di mt. 2,55 circa per il locale principale, e di mt. 2,30 circa per il locale wc. La struttura portante verticale ed orizzontale è costituita da tubolari in ferro, la copertura è in lamiere coibentate con relativa controsoffittatura. Essa si presenta con posa in opera di infissi, rivestimenti e pavimenti, nonché di impianti tecnologici. Il pavimento del wc esterno risulta rimosso. L’immobile è individuato in catasto al foglio 7 p.lla 749"), in relazione alle quali è stato emessa la Disposizione Dirigenziale n° 70 – prot. n° 13742 del 4.9.2008, con cui ne è stata ordinata, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, la demolizione entro il termine di gg. 90 dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data 8.9.2008).

Per dette opere è stata, peraltro, poi anche presentata dallo I. istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, onde conseguirne la sanatoria; ma, con provvedimento prot. n° 18807 del 26.11.2008, il Dirigente del 3° Settore Urbanistica ha opposto a tanto un diniego.

Va precisato che sia l’ordinanza di demolizione che il diniego della chiesta sanatoria sono stati gravati, unitamente alla nota prot. n° 5793 dell’11.3.2009 di comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale (emessa ex art. 31 commi 3 e 4 D.P.R. 380/2001), mediante ricorsi straordinari al Capo dello Stato, allo stato non definiti.

Con il presente giudizio I.A. impugna invece la sopravvenuta Disposizione Dirigenziale n° 102 – prot. n° 20994 del 12.11.2009, di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 70 del 4.9.2008, e di conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime, unitamente a "quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, non superiore a dieci volte l’area di sedime dell’immobile abusivamente realizzato".

In particolare, il ricorrente, fornendo elementi documentali in proposito, sostiene che il Comune di Santa Maria la Carità avrebbe errato nell’indicare gli estremi catastali delle opere interessate dalla demolizione prima e dall’acquisizione gratuita poi, atteso che la p.lla 749 del foglio 7 si riferirebbe all’intera estensione di terreno ove era stato costruito, in forza di regolare concessione edilizia n° 123/77 del 27.5.1977, il fabbricato (individuato invece catastalmente come p.lla n° 1327, a seguito di frazionamento dell’originaria consistenza) nel cui ambito, solo in un momento successivo, sarebbero state realizzate le opere abusive in questione. Peraltro, si aggiunge che, per essere correttamente individuati, i beni interessati dall’ulteriore sanzione avrebbero dovuto essere indicati anche mediante precisazione dei cd. "subalterni"; e ciò perché, trattandosi di opere ubicate sul terrazzo di copertura del secondo piano dell’esistente fabbricato, comunque sarebbe impossibile un’acquisizione dell’area di sedime dell’intero stabile.

Orbene, le descritte deduzioni di parte ricorrente sono risultate confermate all’esito della svolta istruttoria. Invero, nel "verbale di constatazione in contraddittorio" del 9.9.2010, è stata evidenziata la sussistenza di una "discrasia tra i dati risultanti dall’estratto di mappa catastale con quelli enucleati dalla misura "elenco degli immobili", ricavati per nominativo e per immobile presso l’Agenzia del Territorio di Napoli", costituita dalle circostanze che "seguendo l’estratto di mappa catastale, emerge che sulla particella n. 749 del foglio 7 del Comune di Santa Maria la Carità, indicata nell’ordinanza impugnata, non vi è alcun fabbricato, che insiste invece sulla particella n. 1327 dello stesso foglio 7"e che "interrogando la banca dati dell’Agenzia del Territorio, però alla particella 1327 non corrisponde alcun immobile, mentre dalla misura catastale storica emerge che sulla particella n. 1327 è contrassegnato come "ente urbano" di superficie di are 03,36 (mq.336)". Di poi, nell’atto viene precisato che "La classificazione "ente urbano" è utilizzata dal catasto (Agenzia del Territorio) nella fase intermedia dell’accatastamento, successiva alla presentazione del tipo mappale (cd. Elaborato planimetrico – Frazionamento e/o inserimento in mappa della sagoma dell’edificio) e antecedente al definitivo passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati, passaggio che avviene con l’inserimento, da parte dell’Agenzia del Territorio, delle schede planimetriche dove sono evidenziate le singole "unità immobiliari" che costituiscono l’intero fabbricato, che evidenziano anche le destinazioni d’uso e le rendite catastali", con l’ulteriore deduzione che "Nella fattispecie, tali schede planimetriche risultano inserite nella particella n. 749, probabilmente per un errore materiale di inserimento. L’indicazione, pertanto, della particella n. 749 quale identificativa del fabbricato, è derivata dal fatto che le singole schede planimetriche erano inserite in tale particella, che però in mappa figura come fondo inedificato", cui segue l’affermazione che "L’ufficio, non potendo stabilire una gerarchia di fonti tra la mappa e la misura, ha ritenuto di dover indicare la 749, anche perché la particella 1327 non risultava più esistente nel catasto fabbricati nonostante il fabbricato in mappa risulti insistente sulla 1327". La conclusione è quindi che "Effettivamente, la discrasia andrebbe risolta con una richiesta di aggiornamento – verifica dei dati all’Agenzia del Territorio di Napoli, sottolineando che gli elaborati sono stati correttamente depositati dal richiedente e che l’errore si è verificato all’atto del loro inserimento da parte dell’Agenzia del Territorio", per cui "E’ evidente che il Comune provvederà a chiedere d’ufficio la rettifica dei dati catastali, onde consentire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo". Peraltro, nello stesso documento viene anche evidenziato che "la sopraelevazione oggetto dell’ordinanza impugnata è indicata (nella misura e non nell’estratto di mappa) come foglio 7, p.lla 749, sub 4, categoria F/5 e che vi sono altri cinque subalterni che corrispondono ad altrettante unità immobiliari ubicate al piano seminterrato, piano terra nonché al primo e al secondo piano. Pertanto la mera indicazione della particella 749, senza indicazione del subalterno, potrebbe indurre in errore e lasciar pensare all’intero fabbricato, anche se nell’ordinanza il bene oggetto di acquisizione è ampiamente descritto".

A questo punto, è utile osservare come costituisca ius receptum (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 6174 del 12.12.2008; Cass. Pen. n° 22237 del 22.4.2010; Cass. Pen. n° 39075 del 21.5.2009; Cass. Pen. n° 2912 del 17.11. 2009; T.A.R. LazioRoma n° 6326 del 30.6.2009; T.A.R. CampaniaNapoli n° 3198 del 10.4.2007) che l’acquisizione di cui all’art. 31 co. 3 D.P.R. 380/2001 (secondo cui "se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune"), in applicazione del quale è stata adottata l’ordinanza di demolizione n° 70 – prot. n° 13742 del 4.9.2008, a sua volta costituente il presupposto per l’irrogazione della ulteriore sanzione acquisitiva, operi di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito, con la conseguenza che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all’interessato ha una esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.

Ecco allora che, nel caso di specie, se, per un verso, le opere ritenute abusive sono ben descritte e precisate nell’ordinanza di demolizione e ripristino n° 70/2008, per altro verso, la loro individuazione catastale risulta errata (secondo quanto appunto verificato dallo stesso Comune di Santa Maria la Carità in contraddittorio con lo I., ancorché ciò appaia dipeso da un errore dell’Agenzia per il Territorio di Napoli), per cui l’atto in questa sede gravato viene effettivamente ad essere, secondo quanto lamentato con il primo motivo di ricorso, non idoneo a svolgere la sua funzione tipica (ovvero consentire la corretta trascrizione nei registri immobiliari dei beni acquisiti) e perciò illegittimo.

Quanto alle ulteriori censure proposte con gli altri motivi di ricorso, esse risultano invece destituite di fondamento e vanno disattese.

Invero, in proposito va evidenziato che

non risultando sospesa l’efficacia dei pur gravati atti costituenti presupposti rispetto a quello qui in discussione, la mera pendenza di loro impugnativa non era idonea ad impedire che in forza degli stessi venissero adottati ulteriori e consequenziali provvedimenti (quale quello di cui qui si discute);

è irrilevante nel presente giudizio (incentrato esclusivamente sul provvedimento acquisitivo ex art. 31 co. 3 D.P.R. 380/2001), il fatto che l’Amministrazione di Santa Maria la Carità abbia ritenuto, difformemente rispetto alla sentenza n° 7546/2009 della sez. VII del T.A.R. CampaniaNapoli, che l’intero territorio comunale sia assoggettato a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 28.3.1985 (trattandosi di rilievo afferente, al più, al distinto provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità delle opere abusive chiesto ai sensi degli artt. 36 e 37 D.P.R. 380/2001, gravato in altra sede);

la sottoposizione a sequestro penale dei manufatti abusivi non rende illegittimo l’ordine di loro demolizione (anch’esso, peraltro, gravato in altra sede), essendo comunque onere del privato chiedere all’A.G. il dissequestro al fine di procedere alla demolizione (cfr. T.A.R. CampaniaNapoli n° 15771 del 5.12.2007; T.A.R. CampaniaNapoli n° 10676 del 6.11.2007; T.A.R. SiciliaPalermo n° 1334 del 10.5.2007).

Conclusivamente, quindi, il provvedimento qui impugnato va annullato in accoglimento del solo primo motivo di ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto, da I.A., in accoglimento del primo dei motivi formulati, annulla la Disposizione Dirigenziale n° 102 – prot. n° 20994 del 12.11.2009, adottata dal Comune di Santa Maria la Carità onde accertare l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 70 del 4.9.2008.

Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro2.000,00 (di cui Euro500,00 per esborsi documentabili; Euro500,00 per diritti; Euro1.000,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 115 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

che l’art. 38, primo comma, lett. g) del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti";

che l’odierna ricorrente è stata esclusa dalla gara in quanto è risultato che nei confronti di due società incorporate per fusione nella stessa società ricorrente erano state accertate violazioni di obblighi fiscali;

che qualora sussistano cause di esclusione ex art. 38 a carico della società incorporata, la relativa esclusione si estende automaticamente alla società incorporante (cfr. TAR Veneto, I, 7.4.2010 n. 1290): a seguito della riforma del diritto societario (DLgs 17.1.2003 n. 6), infatti, la fusione tra società non comporta, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo (cfr., per tutte, SS.UU. 8.2.2006 n. 2637; TAR Veneto, ord. coll. 11.3.2009 n. 30). Diversamente, invero, la mera e formale confluenza di un’azienda priva di requisiti di moralità ma ampiamente dotata dei requisiti di partecipazione in un’azienda piccola ed insignificante sotto il profilo dei requisiti di partecipazione, ma illibata ai sensi dell’art. 38 consentirebbe alla prima di continuare a concorrere alle procedure di appalto, con conseguente elusione dell’art. 38 del DLgs n. 163 del 2006;

che, peraltro, va osservato che la ratio dell’art. 38 risponde all’esigenza di garantire l’Amministrazione relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale contrae;

che in relazione alla rilevata ratio appare necessario che sia di volta in volta in concreto indagata la vicenda relativa all’assolvimento degli obblighi di pagamento di imposte e tasse per accertarne la rilevanza, mirando la necessaria verifica ad appurare non già la sussistenza di una mera singola violazione, ma la globale regolarità sul piano tributario di ciascuna impresa partecipante alla gara quale eventuale futura contraente con la p.a., capace di accreditare la solvibilità delle imprese; singole, isolate omissioni di modesto contenuto, incapaci in quanto tali di reagire su tale globale situazione finanziaria, non possono giustificare la grave conseguenza dell’esclusione da una pubblica gara, tra l’altro di facoltativa applicazione nei singoli ordinamenti nazionali (cfr. CdS 11.8.2009 n. 4928);

che nel caso di specie i debiti contestati riguardano il mancato pagamento di Euro 366,59 per imposta di registro 2004 ed Euro 2.254,63 e, rispettivamente, Euro 2.406, 61 per liquidazione 770 relativa agli anni 2002 e 2003;

che è evidente il modesto rilievo delle predette violazioni in relazione al fatturato 2009 (Euro 160.000.000,00) della ricorrente;

che per tale ragione il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.