T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 157 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n. 31 del 8 febbraio 2006 con cui il comune di Formia ha respinto l’istanza di condono edilizio a suo tempo presentata dalla dante causa dell’attuale ricorrente relativamente ad un fabbricato per civile abitazione sito in Formia via Appia distinto in catasto al foglio 11 particella 423, in considerazione che il fabbricato risulterebbe privo degli elementi tipici della civile abitazione (infissi, impianti, pavimentazione), nonché risulterebbe in zona vincolata ai fini paesaggistici ambientali nonché in zona sismica.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto della circostanza che il rigetto del condono si fonda altresì sulla dolosa infedeltà della istanza di sanatoria. Infatti nella medesima risultava che l’immobile era completato in tutte le sue parti e che restavano da definire gli intonaci e gli impianti interni con qualche tramezzatura. Per contro da un controllo successivamente svolto è risultato che l’immobile era privo degli infissi, degli impianti e della pavimentazione. Pertanto la domanda di sanatoria è stata respinta – altresì – per dolosa infedele dichiarazione. Peraltro dagli esiti dei sopralluoghi effettuati si rileva che l’immobile non presenta, pur tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale su cui fa leva la tesi del ricorrente, elementi che incontrovertibilmente inducano ad una destinazione dello stesso ad uso residenziale, ossia a quella destinazione per la quale era stata chiesta la sanatoria.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9977 Danno

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Svolgimento del processo

1. Con due distinti atti di citazione, P.I., già concessionario di aree demaniali in forza di concessione non rinnovata alla scadenza, proponeva al Tribunale di Venezia due opposizioni avverso intimazioni di pagamento emesse nell’aprile 1996 e nel giugno 1997 dall’Amministrazione Finanziaria per ottenere il ristoro della occupazione abusiva dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1996. Eccepiva fra l’altro l’opponente la prescrizione dell’azione fino a febbraio 1991, quanto alle intimazioni notificate nel 1996, e fino al giugno 1992 quanto alla intimazione notificata nel 1997. Il Ministero delle Finanze, costituendosi, chiedeva il rigetto delle opposizioni e formulava domanda riconvenzionale per la condanna dell’opponente al rilascio dei beni in questione e per il pagamento, a titolo di indebito arricchimento o in subordine risarcitorio, di un’indennità commisurata al valore di mercato per l’utilizzo dei beni, contestando la prescrizione quinquennale eccepita ex adverso, dovendosi applicare la prescrizione decennale dell’azione di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale, riunite le cause, in parziale accoglimento della riconvenzionale del Ministero condannava il P. al rilascio dei beni ed al risarcimento del danno quantificato nella somma di L. 17.917.200, corrispondente al valore locativo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1997. Rilevava che l’azione non poteva essere qualificata come ingiustificato arricchimento bensì come illecito extracontrattuale, per cui doveva applicarsi la prescrizione quinquennale e quindi ritenersi estinto il credito risarcitorio maturato nel periodo anteriore al 1991. 2. L’appello proposto dal Ministero delle Finanze, il quale si doleva della ritenuta prescrizione quinquennale in luogo della decennale sostenendo che l’azione doveva essere qualificata come di ingiustificato arricchimento e lamentava inoltre l’erronea determinazione del quantum dovuto, veniva definito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 7 luglio 2004, con la quale rigettava l’appello. Osservava la Corte di merito, per quanto qui ancora rileva, che merita condivisione l’orientamento, espresso da questa Corte Suprema, secondo cui l’art. 1591 cod. civ. costituisce espressione di un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, per le ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto. Si che, configurandosi la fattispecie regolata dall’art. 1591 cod. civ. come di illecito contrattuale – la cui ricorrenza esclude il ricorso all’azione residuale prevista dall’art. 2041 cod. civ.-, l’appello proposto sul punto andava disatteso.

3. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 6 ottobre 2005, basato su unico articolato motivo. Resiste il P. con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il Ministero ricorrente si duole innanzitutto della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sostiene che, essendo l’appello impostato in termini di alternativa tra prescrizione quinquennale ex art. 2043 cod. civ. e decennale ex art. 2041 cod. civ., quindi sulla durata del termine di prescrizione, la Corte d’appello avrebbe violato i limiti della devoluzione affermando l’inammissibilità del ricorso all’azione prevista dall’art. 2041 cod. civ. e statuendo essere invece applicabile nella specie il rimedio previsto dall’art. 1591 cod. civ., al quale essa appellante non aveva fatto alcun riferimento.

2. Denunzia inoltre che, con tale statuizione, la Corte avrebbe violato o falsamente applicato, da un lato, il combinato disposto dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 1591 cod. civ. (quest’ultimo non sarebbe applicabile in tema di rapporto di concessione demaniale, ed in ogni caso riguarderebbe il criterio di liquidazione del danno da ritardo nella restituzione della cosa, non già la durata della prescrizione), dall’altro il disposto dell’art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 3 (l’inquadramento della fattispecie in termini di azione ex art. 1591 cod. civ., non condurrebbe alla prescrizione quinquennale, bensì decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale).

3. La prima doglianza è infondata. In primo luogo, la Corte di merito non ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’odierno ricorrente: si è limitata a diversamente qualificarla in diritto, ai soli fini della soluzione della questione, sulla quale verteva il motivo di gravame, concernente l’individuazione del termine prescrizionale applicabile nella specie. Nè può ritenersi che violi il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che pervenga ad una qualificazione in diritto dei fatti allegati dalle parti diversa da quella espressa dalle parti stesse, atteso che non a queste ultime, bensì al giudice, compete in via esclusiva la qualificazione giuridica dei fatti dedotti (cfr. ex multis Cass. n. 15925/2007).

4. Parimenti infondata è la doglianza concernente la ritenuta qualificazione della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente in termini di azione ex art. 1591 cod. civ. Merita invero condivisione l’orientamento, già più volte espresso da questa Corte (v. Cass. n. 15301/2000; n. 3067/1977; n. 4310/1974) e richiamato più di recente dalle Sezione Unite (n. 9652/2001), secondo cui l’applicazione analogica nella specie dell’art. 1591 cod. civ. si giustifica costituendo tale norma espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo.

5. Fondata è invece la doglianza concernente la conclusione alla quale la Corte è pervenuta sulla base della qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., atteso che tale inquadramento non giustifica affatto la applicazione del termine quinquennale di prescrizione. E in effetti, esclusa l’applicabilità nella specie dell’art. 2947 cod. civ., comma 1 stante la natura contrattuale della responsabilità prevista dall’art. 1591 cod. civ. per la mora nell’adempimento dell’obbligo di riconsegna, non può neppure applicarsi l’art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 3, che si riferisce ai corrispettivi del godimento della cosa, non già al risarcimento dei danni provocati dall’inadempimento suddetto. Si che non può non pervenirsi alla conclusione che il termine prescrizionale da applicare all’azione risarcitoria in esame sia quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (cfr. ex multis Cass. n. 14243/1999; n. 3183/2006).

6. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, la quale provvedere sulla domanda. di risarcimento danni proposta dal ricorrente uniformandosi al principio di diritto sopra esposto. Il Giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11336

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Svolgimento del processo

1. Il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di D.G. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 19.07.2010.

Con il predetto provvedimento il GIP aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva o di revoca o di sostituzione della misura cautelare, avanzata dal D. sul presupposto che i fatti per i quali procede l’Autorità Giudiziaria di Napoli sono gli stessi per i quali procede l’Autorità Giudiziaria di Roma e che pertanto i termini di fase, per effetto dell’applicazione del disposto dell’art. 297 c.p.p., avrebbero dovuto retroagire al momento dell’esecuzione della prima misura. Il GIP ha ritenuto infondato l’assunto difensivo perchè non era ravvisabile una connessione qualificata tra le diverse ipotesi delittuose contestate dall’autorità giudiziaria di Napoli e quella contestata dall’A.G. di Roma. Il Tribunale del riesame, ritenendo pienamente fondata la tesi del GIP e ravvisando che sulla questione della scadenza dei termini si era formato il giudicato cautelare non essendo stata impugnata, con ricorso in cassazione, l’ordinanza del Tribunale del riesame del 22.2.2020 che si era pronunciato su analoga questione, ha rigettato l’appello.

Contro il provvedimento del Tribunale, l’imputato ricorre lamentando che sulla questione della decorrenza dei termini per retrodatazione non vi è stata pronuncia effettiva perchè il giudice investito della questione rilevò che non era stata prodotta la misura custodiale emessa dal GIP di Napoli e pertanto non era possibile confrontare i due provvedimenti di giudici di diversi Tribunali.

Ne consegue che non vi è stato un esame della questione nel merito e pertanto che non può essersi formato giudicato cautelare. Quanto alla connessione essa deve essere ritenuta sussistente perchè i fatti oggetto del procedimento romano (tentato riciclaggio ed tentativo di intestazioni fittizie commesso a (OMISSIS)) sono stati realizzati nello stesso periodo di tempo di quelli contestati a Napoli, diversamente da quanto si afferma nel provvedimento del Tribunale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

L’atto di impugnazione è tutto incentrato sulla sussistenza dei presupposti per dichiarare la retrodatazione, a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, versandosi nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi avanti a giudici territorialmente diversi, ma con procedimento, in ordine, nato da unica indagine sviluppata su clan camorrista, presso la Procura Distrettuale di Napoli.

Il ricorrente prospetta, in sintesi e tralasciando gli aspetti formali del ricorso,che presenta indubbi profili di genericità perchè richiama a fondamento delle doglianze atti che non allega, che la retrodatazione opererebbe in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di misure cautelari disposte in diversi procedimenti, attesa la connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze e comunque, anche prescindendo dalla connessione qualificata, essendo noti, al momento della emissione della prima ordinanza, gli elementi probatori per emettere la seconda.

L’argomento della retrodatazione è stato più volte affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n.14535 del 19.12.2006 ha ribadito il principio che la retrodatazione dei termini di durata di custodia cautelare a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 3, non opera rispetto a provvedimenti emessi in procedimenti diversi non caratterizzata da connessione qualificata e che comunque, anche in caso di comprovata connessione qualificata, opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.

La retrodatazione, come aveva già riconosciuto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, costituisce, infatti, anche un rimedio rispetto ad una scelta indebita della Autorità Giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell’ambito di uno stesso procedimento, l’adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l’inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal Pubblico Ministero.

Tale è infatti la ratio della norma, così come modificata dall’intervento del legislatore con la L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12: il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata e di dover estendere l’identico regime di garanzia a tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelari. Si è, pertanto, che ai fini della retrodatazione, la connessione qualificata integra il discrimine qualificante della situazione processuale: infatti solo in caso di reati in connessione qualificata è possibile un rinvio a giudizio, per i reati connessi, contestuale nello stesso procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 17 c.p.p., e tanto giustifica che la norma dia rilievo alla conoscibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ulteriori ordinanze al momento del rinvio a giudizio. Fuori di tale connessione, i procedimenti procedono e devono procedere separati; e se non è stato possibile emettere una unica ordinanza, in un unitario contesto temporale, non è neanche individuabile un criterio oggettivo di conoscibilità del contenuto degli atti stessi. Con la conseguenza che resta irrilevante, in tale secondo caso, la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ordinanze successive al momento della emissione del primo rinvio a giudizio da parte dell’A.G. procedente e che rimane affidato alla valutazione del giudice di merito stabilire se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del Pubblico Ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la successiva ordinanza, (rv 239656, rv 240873; rv 240099; rv 234863) Questa Corte, nella sentenza citata delle SS.UU (rv 235910), ha peraltro, opportunamente precisato che se l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, ciò non giustifica, già di per sè, retrodatazione, perchè la situazione processuale non è,in assoluto, indicativa di una scelta indebita dell’A.G.. In molti casi, infatti, gli elementi probatori non manifestano immediatamente ed in modo evidente la loro rilevanza e spesso devono essere interpretati; nè il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi investigativi dimostra che essi ne avessero individuato tutta la loro portata e rilevanza probatoria, dovendosi comunque,in linea di massima, escludere che la separazione dei procedimenti sia frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero quando i procedimenti nascono da diverse notizie di reato.

Tanto premesso va innanzitutto richiamato l’insegnamento della Suprema Corte, costante e ripetuto, secondo il quale la norma di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta "contestazione a catena" abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed i cosiddetti reati fine, perchè il delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) e la natura permanente dell’associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo. (rv 216244; rv 21350; rv 226025) Del resto,il provvedimento del Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale di questa Corte e ravvisato il difetto di connessione qualificata, perchè in fatto ritenuta insussistente, ha motivato correttamente che nel caso in esame, non potesse operare la retrodatazione. Il Tribunale ha, infatti, escluso la sussistenza della "connessione qualificata", per la mancanza della medesimezza del disegno criminoso ,posto che il tentativo di riciclaggio di Euro 21.700.000,00, provenienti dalle attività illecite del clan dei casalesi, attraverso l’acquisizione del pacchetto azionario della S.S. Lazio sarebbe avvenuto mediante distinte operazioni commerciali (falso finanziamento svizzero in favore di nuova Gas, offerta di un contratto di sponsorizzazione, trasferimento di denaro su conto corrente presso il Banco di Napoli) e perchè non emergevano in altro modo elementi relativi all’art. 12 c.p.p., lett. B) e c).

Nè la valutazione di puro merito espressa dal Tribunale sulla insussistenza della connessione qualificata prevista dall’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente al caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo criminoso ovvero gli uni per eseguire gli altri, ovvero per occultarli può essere posta in contestazione in questa sede, in quanto trattasi di questioni di fatto rimesse all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, congruamente motivate. Il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14390

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Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento t.a.r.s.u. per gli anni dal 1996 al 2001.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

Con memoria ex art. 378 del 18.5.2011, il Comune di Gragnano ha prodotto "atto di transazione" 25.7.2008, in cui si da atto della comune determinazione delle parti di abbandonare la controversia a spese compensate.

Atteso che – alla luce di quanto emerge dall’indicata produzione (ammissibile ex art. 372 c.p.c., comma 2), risulta venuto meno l’interesse dell’ente ricorrente alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03) – s’impone l’adozione della correlativa declaratoria;

Per la natura della controversia e la volontà espressa dalle parti in sede di transazione, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

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