Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di D.G. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 19.07.2010.
Con il predetto provvedimento il GIP aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva o di revoca o di sostituzione della misura cautelare, avanzata dal D. sul presupposto che i fatti per i quali procede l’Autorità Giudiziaria di Napoli sono gli stessi per i quali procede l’Autorità Giudiziaria di Roma e che pertanto i termini di fase, per effetto dell’applicazione del disposto dell’art. 297 c.p.p., avrebbero dovuto retroagire al momento dell’esecuzione della prima misura. Il GIP ha ritenuto infondato l’assunto difensivo perchè non era ravvisabile una connessione qualificata tra le diverse ipotesi delittuose contestate dall’autorità giudiziaria di Napoli e quella contestata dall’A.G. di Roma. Il Tribunale del riesame, ritenendo pienamente fondata la tesi del GIP e ravvisando che sulla questione della scadenza dei termini si era formato il giudicato cautelare non essendo stata impugnata, con ricorso in cassazione, l’ordinanza del Tribunale del riesame del 22.2.2020 che si era pronunciato su analoga questione, ha rigettato l’appello.
Contro il provvedimento del Tribunale, l’imputato ricorre lamentando che sulla questione della decorrenza dei termini per retrodatazione non vi è stata pronuncia effettiva perchè il giudice investito della questione rilevò che non era stata prodotta la misura custodiale emessa dal GIP di Napoli e pertanto non era possibile confrontare i due provvedimenti di giudici di diversi Tribunali.
Ne consegue che non vi è stato un esame della questione nel merito e pertanto che non può essersi formato giudicato cautelare. Quanto alla connessione essa deve essere ritenuta sussistente perchè i fatti oggetto del procedimento romano (tentato riciclaggio ed tentativo di intestazioni fittizie commesso a (OMISSIS)) sono stati realizzati nello stesso periodo di tempo di quelli contestati a Napoli, diversamente da quanto si afferma nel provvedimento del Tribunale.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
L’atto di impugnazione è tutto incentrato sulla sussistenza dei presupposti per dichiarare la retrodatazione, a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, versandosi nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi avanti a giudici territorialmente diversi, ma con procedimento, in ordine, nato da unica indagine sviluppata su clan camorrista, presso la Procura Distrettuale di Napoli.
Il ricorrente prospetta, in sintesi e tralasciando gli aspetti formali del ricorso,che presenta indubbi profili di genericità perchè richiama a fondamento delle doglianze atti che non allega, che la retrodatazione opererebbe in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di misure cautelari disposte in diversi procedimenti, attesa la connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze e comunque, anche prescindendo dalla connessione qualificata, essendo noti, al momento della emissione della prima ordinanza, gli elementi probatori per emettere la seconda.
L’argomento della retrodatazione è stato più volte affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n.14535 del 19.12.2006 ha ribadito il principio che la retrodatazione dei termini di durata di custodia cautelare a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 3, non opera rispetto a provvedimenti emessi in procedimenti diversi non caratterizzata da connessione qualificata e che comunque, anche in caso di comprovata connessione qualificata, opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
La retrodatazione, come aveva già riconosciuto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, costituisce, infatti, anche un rimedio rispetto ad una scelta indebita della Autorità Giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell’ambito di uno stesso procedimento, l’adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l’inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal Pubblico Ministero.
Tale è infatti la ratio della norma, così come modificata dall’intervento del legislatore con la L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12: il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata e di dover estendere l’identico regime di garanzia a tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelari. Si è, pertanto, che ai fini della retrodatazione, la connessione qualificata integra il discrimine qualificante della situazione processuale: infatti solo in caso di reati in connessione qualificata è possibile un rinvio a giudizio, per i reati connessi, contestuale nello stesso procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 17 c.p.p., e tanto giustifica che la norma dia rilievo alla conoscibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ulteriori ordinanze al momento del rinvio a giudizio. Fuori di tale connessione, i procedimenti procedono e devono procedere separati; e se non è stato possibile emettere una unica ordinanza, in un unitario contesto temporale, non è neanche individuabile un criterio oggettivo di conoscibilità del contenuto degli atti stessi. Con la conseguenza che resta irrilevante, in tale secondo caso, la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ordinanze successive al momento della emissione del primo rinvio a giudizio da parte dell’A.G. procedente e che rimane affidato alla valutazione del giudice di merito stabilire se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del Pubblico Ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la successiva ordinanza, (rv 239656, rv 240873; rv 240099; rv 234863) Questa Corte, nella sentenza citata delle SS.UU (rv 235910), ha peraltro, opportunamente precisato che se l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, ciò non giustifica, già di per sè, retrodatazione, perchè la situazione processuale non è,in assoluto, indicativa di una scelta indebita dell’A.G.. In molti casi, infatti, gli elementi probatori non manifestano immediatamente ed in modo evidente la loro rilevanza e spesso devono essere interpretati; nè il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi investigativi dimostra che essi ne avessero individuato tutta la loro portata e rilevanza probatoria, dovendosi comunque,in linea di massima, escludere che la separazione dei procedimenti sia frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero quando i procedimenti nascono da diverse notizie di reato.
Tanto premesso va innanzitutto richiamato l’insegnamento della Suprema Corte, costante e ripetuto, secondo il quale la norma di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta "contestazione a catena" abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed i cosiddetti reati fine, perchè il delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) e la natura permanente dell’associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo. (rv 216244; rv 21350; rv 226025) Del resto,il provvedimento del Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale di questa Corte e ravvisato il difetto di connessione qualificata, perchè in fatto ritenuta insussistente, ha motivato correttamente che nel caso in esame, non potesse operare la retrodatazione. Il Tribunale ha, infatti, escluso la sussistenza della "connessione qualificata", per la mancanza della medesimezza del disegno criminoso ,posto che il tentativo di riciclaggio di Euro 21.700.000,00, provenienti dalle attività illecite del clan dei casalesi, attraverso l’acquisizione del pacchetto azionario della S.S. Lazio sarebbe avvenuto mediante distinte operazioni commerciali (falso finanziamento svizzero in favore di nuova Gas, offerta di un contratto di sponsorizzazione, trasferimento di denaro su conto corrente presso il Banco di Napoli) e perchè non emergevano in altro modo elementi relativi all’art. 12 c.p.p., lett. B) e c).
Nè la valutazione di puro merito espressa dal Tribunale sulla insussistenza della connessione qualificata prevista dall’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente al caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo criminoso ovvero gli uni per eseguire gli altri, ovvero per occultarli può essere posta in contestazione in questa sede, in quanto trattasi di questioni di fatto rimesse all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, congruamente motivate. Il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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