Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 07-11-2011, n. 40133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 10 giugno e depositata il 2 luglio 2010, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di M.A. diretta ad ottenere la remissione del debito, osservando il difetto del requisito della buona condotta, poichè il M., dopo aver riportato la condanna cui sono pertinenti le spese oggetto dell’istanza di remissione, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per delitto di rapina commesso nel 2008. 2. Ricorre personalmente per cassazione il M., deducendo due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2.

Il requisito della buona condotta avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente con riferimento al periodo di espiazione della pena (in parte trascorso in carcere, in parte presso una comunità di recupero per persone tossicodipendenti), cui attiene la richiesta dell’Amministrazione di pagamento delle spese e la correlativa istanza di remissione del debito del condannato, e non invece con riguardo alla successiva condotta del M. in libertà. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la genericità ovvero la mera apparenza della giustificazione addotta dal Magistrato per respingere la domanda di remissione del debito.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superflua la valutazione del secondo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, di ordinamento penitenziario (d’ora in avanti indicata come Ord. Pen.), nella parte in cui rinviava, per la nozione di "regolare condotta", all’art. 30 ter, comma 8, dello stesso ordinamento, e come appare indubitabile, alla stregua del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sopravvenuto art. 6, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell’abrogazione del citato art. 56 Ord. Pen.), distingue tra l’ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 ter, u.c., Ord. Pen. (conformi le seguenti sentenze, tutte della Sez. 1 di questa Corte:

n. 29193 del 2003, Rv. 224899; n. 11400 del 2004, Rv. 227643; n. 14663 del 2008, Rv. 239909; n. 22376 del 2009, Rv. 244825).

Qualora, poi, il condannato abbia espiato la pena sia in ambito inframurario che in ambito esterno, la regolarità della condotta deve essere apprezzata con riguardo all’intero periodo di esecuzione della pena (conformi le seguenti sentenze di questa Sez. 1: n. 42086 del 2008, Rv. 241841; n. 10745 del 2009, Rv. 242893; n. 29366 del 2009, Rv. 244308).

Nel caso in esame, la pena cui si riferiscono le spese addebitate è stata espiata dal ricorrente sia in carcere, sia in regime di arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti;

mentre la custodia cautelare in carcere, per altro fatto, è sopravvenuta all’espiazione della pena che qui interessa.

Ritiene, dunque, la Corte, in coerenza con la norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 e con la giurisprudenza sopra richiamata, che i requisiti di ammissione al beneficio della remissione del debito, nel caso di istante che abbia espiato la pena in parte in carcere e in parte agli arresti domiciliari, postulino, oltre alle disagiate condizioni economiche, la regolarità dell’intera condotta sia in istituto ai sensi dell’art. 30 ter, comma 8, Ord. Pen., sia in custodia o detenzione domiciliare, ma comunque limitata al tempo di espiazione della pena cui si riferiscono le spese addebitate.

L’ordinanza impugnata ha, invece, valorizzato in senso negativo esclusivamente la condotta in libertà tenuta dal M., dopo l’espiazione della pena, con la presunta commissione di altro delitto per cui ha subito l’applicazione di misura cautelare carceraria.

Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43401

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza 11.11.2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato T.M. alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, accertato il 10.11.2008, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Palermo in data 2.8.2008. 2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Fabrizio Iorio, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che già a far data dalla scadenza dei termini (24 dicembre 2010) per la trasposizione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, deve considerarsi non più applicabile, con effetto retroattivo, nell’ordinamento interno.

Investita di domanda di interpretazione in via pregiudiziale, la Corte di giustizia U.E. nella pronuncia 28.4.2011 (nell’ambito del processo E.D., C-61/11PPU) ha difatti affermato l’incompatibilità con le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, di tale direttiva, e in particolare, perciò, con gli artt. 15 e 16, di qualsivoglia norma che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. Ha inoltre osservato che nel disapplicare le disposizioni del diritto interno contrarie al risultato che la direttiva intende perseguire occorreva tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

2. E’ quindi intervenuto il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – che ha novato le fattispecie di inottemperanza all’ordine di allontanamento previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-ter e 5-quater, modificando altresì gli artt. 13 e 14 del medesimo Testo Unico a proposito, in particolare, delle procedure da seguire per dare esecuzione all’espulsione e dei meccanismi agevolatori da porre in essere in via prioritaria in vista della partenza volontaria.

3. Il nuovo art. 14, comma 5-ter, non si pone dunque in continuità normativa con la precedente disposizione. Ostano a una soluzione di tal fatta: da un lato, la soluzione di continuità temporale (di circa sei mesi) intercorrente tra il decreto legge citato e il momento cui debbono farsi risalire gli effetti della direttiva;

dall’altro, oltre alla differente descrizione del fatto tipico (che non richiama più le nozioni del "trattenersi" o del "permanere"), la diversità dei presupposti concernenti l’iter procedurale da seguire per pervenire all’intimazione e i contenuti del provvedimento di intimazione, comportanti, per conseguenza, una evidente diversità strutturale della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato dal legislatore nel giugno – agosto 2011. 4. In conclusione, la fattispecie contestata deve considerarsi, a far data dal 25 dicembre 2010, non più applicabile nell’ordinamento interno, e il fatto in esso descritto – conseguente alla inosservanza di una procedura di espulsione da ritenere, ora per allora, incompatibile con le norme comunitarie – non può essere punito ai sensi della fattispecie incriminatrice – differentemente strutturata e avente a presupposto una procedura affatto diversa – introdotta a distanza di tempo dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, conv. in L. 2 agosto 2011, n. 129. 5. La sentenza impugnata deve per tali ragioni essere annullata senza rinvio adottando la formula il fatto non è previsto dalla legge come reato, che appare sostanzialmente la più aderente alla situazione normativa considerata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11390 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 78/16/03, depositata il 3.10.2003, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto da G.M., titolare della ditta individuale XXX, ha annullato l’avviso d’accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo ad imposta sulla pubblicità per l’anno 1997, ritenendo non rispettato il termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, calcolato a decorrere dalla data di presentazione "del modulo riepilogo modelli di dichiarazione ai sensi della Delib.
Comune di Roma 28 dicembre 1996, n. 289, art. 16, assumendo, la medesima, come prima istanza di dichiarazione di pubblicità".
Il Comune di Roma ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi, la ditta contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., affermando che "la deduzione concernente la presentazione della pretesa dichiarazione annuale d’imposta presa in esame dalla CTP non ha formato oggetto di un motivo d’appello", in quanto la ditta pubblicitaria aveva fatto riferimento all’astratta previsione di legge, senza far cenno alla predetta circostanza di fatto.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 8 e 10 e dell’art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, il ricorrente si duole che: a) la sentenza ha affermato la decadenza dal potere d’accertamento dei tributi, senza tener conto che, trattandosi di "mancato versamento di una rata dell’imposta dovuta in base ai riscontri delle rate versate", si verteva in materia di prescrizione, decennale o quinquennale, del diritto di credito e non di decadenza dal potere impositivo, prevista nel diverso caso degli accertamenti d’ufficio o delle rettifiche delle dichiarazioni; b) anche a voler ritenere l’imposta assoggettata a decadenza, il dies a quo del relativo termine biennale è stato erroneamente individuato con riferimento alla presentazione della dichiarazione di pubblicità, che, invece, non era stata intervenuta: il riepilogo dei modelli, presentati in allegato alla procedura di riordino degli impianti, non poteva considerarsi tale perchè privo dei requisiti essenziali (indicazioni delle caratteristiche, della durata della pubblicità e dell’ubicazione dei mezzi pubblicitari); c) per effetto del pagamento parziale dell’imposta, effettuato ex adverso il 31.1.1997, ed in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3, la pubblicità doveva intendersi prorogata, e la decadenza poteva, al più, ravvisarsi allo scadere del biennio successivo, ed, in concreto, nel 31.1.1999, termine che non era spirato; d) la sentenza non motiva in alcun modo circa le ragioni della valutazione del modulo, presentato in allegato alla procedura di riordino, in termini di dichiarazione di pubblicità; e) l’onere di provare l’esistenza di altro modulo, predisposto a tal fine, incombeva al contribuente.
Il primo motivo è infondato: la questione della valutazione della fondatezza dell’eccezione di decadenza implicava il potere dei giudici del merito di valutare i relativi dati fattuali. La dedotta ultrapetizione è, dunque, insussistente, avendo questa Corte, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 455 del 2011; n. 14468 del 2009) che tale vizio si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (in ipotesi di extrapetizione) e non anche quando egli eserciti il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della pretesa, lasciando, come nella specie, immutati il petitum e la causa petendi.
In relazione al secondo, composito, motivo, va esaminato con priorità il dedotto vizio di motivazione (punto d), che, essendo relativo ai dati fattuali (presenza o meno della dichiarazione di pubblicità) funge da condizione rispetto ai prospettati profili della violazione di legge. Tale censura è inammissibile. Il ricorrente, che pur afferma che la asserta dichiarazione di pubblicità ha, in realtà, un contenuto affatto diverso da quello, tipico, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 1, non riporta il tenore dell’atto anzidetto in seno al ricorso, come avrebbe dovuto in ossequio dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cosicchè questa Corte, che non può accedere agli atti di causa, non è posta nelle condizioni di valutare la denunciata insufficienza motivazionale, senza dire che, in tesi, l’erronea interpretazione dell’atto anzidetto avrebbe dovuto esser dedotta sotto il diverso profilo della violazione dei canoni d’ermeneutica, riferiti al contenuto della dichiarazione. Così convenendo, la censura sub a) è fondata. La vicenda in esame, quale accertata in sede di merito, è quella della denuncia di pubblicità e della relativa autoliquidazione, e, con l’atto impugnato, il Comune non ha contestato il quantum autoliquidato, ma ne ha chiesto il pagamento (della terza rata) senza correggere il criterio adottato dal contribuente. Non si verte, pertanto, nè in tema di accertamento (non si contesta la veridicità la dichiarazione) nè in tema di rettifica (non essendo contestati i criteri dell’autoliquidazione), in quanto la differenza di imposta oggetto dell’atto impositivo emerge ex posi dall’esame del quantum pagato, con la conseguenza che, per l’esercizio del relativo potere, non può applicarsi l’invocato del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, vigente ratione temporis – testualmente, riferito ai diversi casi dell’accertamento e della rettifica-, non potendo darsi ingresso all’interpretazione estensiva o analogica alle norme, di stretta interpretazione, in tema di decadenza dell’Ufficio (cfr. Cass. n. 16214 del 2010). Resta da aggiungere che l’eccepita novità della deduzione relativa all’applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione è infondata: secondo quanto riportato in seno al ricorso, la sentenza di prime cure ha rigettato l’eccezione di decadenza, proprio rilevando esser applicabile nella specie l’istituto della prescrizione, e che, peraltro, la questione integra una prospettazione difensiva diretta a contestare la fondatezza, sotto il profilo giuridico, dell’eccezione di decadenza avversaria.
L’impugnata sentenza che non si è attenuta al suddetto principio va, in conseguenza cassata, restando assorbite le altre questioni dedotte, e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente.
La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della natura della lite e della peculiarità della fattispecie, per compensare, interamente, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo cassa e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 405

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Svolgimento del processo

La Provincia di Caserta con provvedimenti prot. n. 0116873 del 12 giugno 2008 e prot. n. 0113318 del 6 giugno 2008, ha disposto la esclusione della ditta individuale Z.P. da due procedure di gara finalizzate all’affidamento di lavori di ammodernamento e manutenzione di alcune strade provinciali, a seguito dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1542/12b.16/ANT/AREA1 del 6 febbraio 2008, in cui si evidenziava la sussistenza a carico della ditta delle cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, al T.A.R. Campania, Napoli, la ditta suddetta ha impugnato i provvedimenti di esclusione e gli atti connessi deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 dell’8 agosto 1994, dell’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; inoltre eccesso di potere per travisamento, carenza assoluta dei presupposti e difetto di motivazione.

La Sezione I del T.A.R., con sentenza n. 8956 del 1999, ritenuta la infondatezza dei motivi posti a base del ricorso e dei motivi aggiunti, ha respinto il gravame.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la citata Ditta individuale ha chiesto la riforma della sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità e per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto gli elementi emersi dalla istruttoria idonei a sorreggere i provvedimenti impugnati senza considerare che la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il sig. P.Z. negli anni "80" si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale in ragione del lungo intervallo di tempo trascorso.

Le informazioni prefettizie interdittive della partecipazione alla gara di appalto erano basate su eventi non supportati da condanna in sede penale e che comunque consistevano solo nell’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non in ipotesi di associazione per delinquere.

Anche il rapporto di parentela con soggetti orbitanti nell’ambito camorristico non era sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante, che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato.

Con atto depositato il 27.5.2010 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Caserta.

Alla pubblica udienza del 22.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la ditta individuale Z.P. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 08956/2009, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento: a) dei provvedimenti prot. n. 0116873 del 12 giugno 2008 e prot. n. 0113318 del 6 giugno 2008, con i quali il Dirigente del Settore viabilità – Servizio manutenzione della Provincia di Caserta ha escluso la ditta stessa dalle gare di appalto bandite il 13 maggio 2008 ed il 9 maggio 2008, sulla scorta della intervenuta comunicazione interdittiva prefettizia; b) della nota della Prefettura di Caserta, con la quale sono state ritenute sussistenti le ragioni interdittive a carico della ricorrente; c) della nota direttoriale n. 577/S.G. del 16 aprile 2008; d) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1542/12b.16/ANT/AREA1 del 6 febbraio 2008; e) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 027427/43 di prot. "P" del 12 gennaio 2008.

2.- Con l’unico motivo di appello sono stati dedotti violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998; inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità e per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto gli elementi emersi dalla istruttoria idonei a sorreggere i provvedimenti impugnati, ma non avrebbe adeguatamente considerato che la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il sig. P.Z. negli anni "80" si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale in ragione del lungo intervallo di tempo trascorso.

Non solo quindi le informazioni prefettizie non avrebbero trovato riscontro in eventi supportati da condanna in sede penale, ma comunque gli eventi stessi, riguardanti l’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non ipotesi di associazione per delinquere, non sarebbero stati idonei ad interdire la partecipazione alla gara di appalto de qua.

Anche il rapporto di parentela con soggetti orbitanti nell’ambito delle associazioni camorristiche non sarebbe stato sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante, che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato.

2.1.- Osserva il Collegio che il Giudice di primo grado ha al riguardo diffusamente motivato, deducendo che le valutazioni della Prefettura di Caserta risultavano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, basato non solo su semplici sospetti o congetture ma ben tratteggiato nella nota informativa dell’organo di polizia.

In particolare è stato ritenuto che gli accertamenti condotti sulla parte ricorrente, pur non evidenziando situazioni di effettiva e palese infiltrazione mafiosa, avessero posto in luce la sussistenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.

2.2.- Le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado a sostegno della reiezione del ricorso introduttivo del giudizio appaiono alla Sezione pienamente condivisibili e non smentite dalle censure al riguardo formulate con l’atto di appello.

Con riguardo alla censura che la vicenda giudiziaria in cui la parte appellante era stato coinvolto in epoca molto risalente si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale e che quindi le informazioni prefettizie non trovavano riscontro in eventi supportati da condanna in sede penale, ma neppure negli eventi in sé considerati, riguardanti l’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non in ipotesi di associazione per delinquere, ritiene il Collegio che essa sia inidonea a superare quanto al riguardo ritenuto con la sentenza appellata.

Il Giudice di prime cure ha invero al riguardo condivisibilmente affermato che i reati contestati nell’ambito del procedimento penale originatosi a seguito dell’operazione di polizia denominata "Regi Lagni" potevano essere valutati come attinenti al fenomeno della criminalità organizzata.

La parte appellante era infatti stata imputata, è vero, per falsa fatturazione ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F., ma con l’aggravante di aver in tal modo favorito l’organizzazione camorristica denominata "clan dei Casalesi" predisponendo e facendo predisporre, con le condotte in precedenza indicate, provviste di fondo non documentato necessario per il finanziamento della suddetta organizzazione criminale (come da sentenza n. 1266 del 2000 del Tribunale di Santa Maria C.V.).

Inoltre deve essere condiviso l’assunto del T.A.R. che la natura cautelare e preventiva delle informative prefettizie non esclude che i fatti, vagliati in un precedente accertamento penale non conclusosi con sentenza di condanna per l’imputato, potessero acquisire una connotazione indiziante ai fini della individuazione della esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, con rilevanza di fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali, essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Nel caso, come quello di specie, di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione l’imputato non può, infatti, essere considerato estraneo ai fatti delittuosi ascrittigli, che diventano semplicemente non perseguibili in ragione dell’intervallo di tempo trascorso dalla loro consumazione e della conseguente esaurita pericolosità sociale, pur dovendosi osservare che anche in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice penale deve comunque pronunciarsi per l’assoluzione o per il non luogo a procedere quando dagli atti risulti evidente la non punibilità dell’imputato (artt. 531 e 129, secondo comma, c.c.p.).

Osserva il Collegio che l’informativa prefettizia di cui agli art. 4 e ss. del D. Lgs. n. 490 del 1994 e all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 è invero ispirata a una logica di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, che prescinde dall’accertamento delle singole responsabilità penali dei soggetti, e costituisce espressione di ampia discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, illogicità e travisamento, tenuto conto che la motivazione stessa non si può fondare soltanto su singoli elementi – atomisticamente intesi – ma è basata sulla ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria; inoltre, essendo espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, prescinde da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale (Consiglio Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).

La misura interdittiva non deve quindi necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi di pericolo di dette evenienze e quindi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata (Consiglio Stato, sez. VI, 08 giugno 2009, n. 3491), considerato che la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4464).

Il rischio di dette infiltrazioni non va sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale stante la prescrizione del reato e dunque, deve ritenersi che nel caso che occupa l’informativa antimafia, pur essendosi basata su elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, condivisibilmente e logicamente ha ritenuto gli stessi suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa.

Le acclarate circostanze che l’appellante era stato a suo tempo imputato di falsa fatturazione ai fini IVA ed IRPEF al fine di favorire l’organizzazione camorristica denominata "clan dei Casalesi" predisponendo e facendo predisporre, provviste di fondo non documentato necessario per il finanziamento della suddetta organizzazione criminale erano in conclusione idonee a fondare il giudizio di possibilità che l’attività considerata potesse subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata

Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che non siano emersi dai fatti di causa sintomi di non corretto o illogico esercizio del potere esercitato o di insufficiente istruttoria da parte della Autorità procedente, né travisamenti in merito alla valutazione dei fatti acquisiti, sicché la decisione deve essere sul punto condivisa e confermata, essendo fondata la informativa che interessa su un quadro fattuale di elementi che, pur non assurgendo a livello di prova certa, era tale da far ritenere ragionevolmente, secondo l’"id quod plerumque accidit", l’esistenza di elementi che sconsigliavano l’instaurazione di un rapporto con la P.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3155).

2.3.- Quanto al rapporto di parentela tra il titolare della ditta e soggetti orbitanti nell’ambito camorristico, non ritiene la Sezione che quanto al riguardo affermato nell’atto di appello (che detto rapporto non era sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato) possa scalfire la validità delle osservazioni formulate al riguardo dal T.A.R., che ha condivisibilmente affermato che il comune coinvolgimento nell’indagine scaturita dall’operazione di polizia sopra menzionata ha evidenziato l’esistenza di un minimo di condivisione di interessi fra l’appellante ed essi soggetti.

Anche se effettivamente il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, deve comunque ritenersi che tale tentativo può essere tenuto in considerazione ai fini che occupano quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con soggetti malavitosi, tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità, stante la sussistenza di pregresse imputazioni dell’appellante per contiguità con gli ambienti stessi, sia pure non sfociate in una sentenza di condanna.

3.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

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