Cassazione II Civile del 10/11/2010 n. 22881 Patente, detrazione punti, identificazione conducente (2011-05-06)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. … propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 por avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di velocita’) in quanto proprietario del veicolo, omesse di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalita’ del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all’epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell’eccesso di velocita’ davanti al medesimo Giudice di pace.

Il giudice adito accolse l’opposizione ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l’eccesso di velocita’, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.

Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l’eccesso di velocita’) non sospende l’indagine degli organi di polizia volta all’identificazione dell’effettivo trasgressore, ne’, conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.

2. – Il motivo e’ fondato.

Recita, invero, l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: "La comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta

rivolta al proprietario dall’organo di polizia; ne’ e’ previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito. E in proposito vi e’ sostanziale continuita’ anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre "dalla data di notifica del verbale di contestazione" dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).

Non convince, pertanto, l’affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che "in nessun caso … il proprietario e’ tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione", fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l’eccezione di incostituzionalita’, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.

Va infine aggiunto che neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in se’ stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ altresi’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. M..

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi e’ luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l’amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna l’intimato sig. M. D. alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 400,00 piu’ spese eventualmente prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2930 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente proponeva opposizione contro due avvisi di rettifica, ai fini IRPEG e ILOR, dell’Agenzia delle Entrate di Verona, per gli anni di imposta 1994 e 1995, basati sui rilievi della verifica fiscale della Guardia di Finanza che avevano portato l’Amministrazione finanziaria a ritenere che la società avesse operato anche sui conti correnti intestati apparentemente all’amministratrice A.G. e alla sua figlia Z.S..

La C.T.P. di Verona accoglieva parzialmente il ricorso.

Proponeva appello la società Anorev e appello incidentale l’Amministrazione finanziaria.

La C.T.R. ha riformato parzialmente la sentenza impugnata determinando l’imponibile, per gli anni in questione, sulla base delle dichiarazioni della contribuente e dei versamenti accertati dall’Amministrazione finanziaria sui predetti conti correnti della A. e della Z. ed escludendo pertanto i prelevamenti sugli stessi conti.

Ricorre per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero e propongono ricorso incidentale basato su due motivi di impugnazione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la sussistenza dei presupposti per la riunione dei due ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

La ricorrente deduce sostanzialmente il difetto di motivazione anche se, irritualmente, attraverso la indicazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. La deduzione di inesistenza/insufficienza della motivazione è, peraltro, del tutto generica e indeterminata, oltre che riferita, anche qui irritualmente, all’erroneo mancato accoglimento di eccezioni preliminari relative alla irregolarità della procedura che la ricorrente, peraltro, non specifica in cosa siano consistite. L’insufficienza o erroneità della motivazione in diritto non comporta mai un vizio insanabile della motivazione perchè il giudice di legittimità se ritiene comunque la decisione fondata ha il dovere di integrare o correggere la motivazione (cfr., fra le altre, Cass. Civ. n. 8561 del 12 aprile 2006).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 23.

Secondo la ricorrente la C.T.R. ha illegittimamente applicato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 ordinando all’Ufficio di depositare solo in grado di appello la documentazione che la ricorrente aveva richiesto tempestivamente. Inoltre, secondo la ricorrente, vi sarebbe stata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 che impone di evidenziare le prove delle quali l’Ufficio intende avvalersi.

Le censure sopra menzionate devono considerarsi infondate. Come ha rilevato la C.T.R. nella sua motivazione, non risulta che l’esibizione dei titoli di credito sia stata richiesta dalla società contribuente in epoca antecedente al giudizio o nel corso di esso.

Deve quindi escludersi qualsiasi impedimento o ritardo, in danno della società contribuente, ai fini di provare la estraneità all’imponibile delle somme risultanti dai conti che l’organo di controllo e poi l’amministrazione finanziaria hanno ritenuto nella disponibilità della società. Va infatti rilevato che, in linea generale, i contribuenti, essendo tempestivamente informati delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, possono pienamente esercitare, già in sede amministrativa e quindi in sede giurisdizionale, il diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o non riguardano operazioni imponibili (cfr. Cass. Civ. n. 2821 del 7 febbraio 2008).

E’ pertanto legittima, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell’imponibile, fermo restando che l’onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’amministrazione (Cass. Civ. 7329 del 13 maggio 2003).

Nè può ritenersi che non vi sia stata una chiara e tempestiva indicazione delle prove delle quali l’Ufficio ha inteso avvalersi.

Come rilevato a tale proposito dalla C.T.R. la valutazione, ai fini della rettifica del reddito dichiarato, di conti intestati a soci, amministratori o loro congiunti è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei movimenti dei conti intestati ai soci, o nella disponibilità di questi, ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società, implica che l’amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi.

Secondo la C.T.R. tali elementi presuntivi per ritenere i predetti conti fittizi e in realtà attribuibili alla società sono numerosi e coerenti e si incentrano sull’impossibilità che movimentazioni di consistenza così ingente e ripetuta fossero riferibili alle persone fisiche intestatarie di detti conti le quali non hanno dichiarato altre attività economiche facenti capo direttamente a loro nè hanno giustificato in altro modo la disponibilità di tali somme. Inoltre la C.T.R. ha ritenuto pacifica la circostanza per cui la maggior parte dei movimenti attivi registrati su detti conti si riferiscono a titoli provenienti da clienti abituali della società senza che vi siano ragioni per supporre l’esistenza di relazioni commerciali dirette con le persone intestatarie dei conti.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittimità della procedura seguita ai fini dell’accertamento e la violazione del D.P.R. N. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e art. 39. La ricorrente ritiene che la imputazione ad essa di redditi di cui appaiono titolari altri soggetti è stata operata illegittimamente in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto fornire a tal fine la prova richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 e la C.T.R. non avrebbe dovuto invertire l’onere della prova a carico della contribuente. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 225/2005, il reddito poteva e doveva essere determinato come entità residuale risultante dalla differenza tra versamenti e prelevamenti a prescindere dalle censure contestate del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3.

Anche queste censure alla decisione della C.T.R. devono ritenersi infondate in quanto le indagini bancarie possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio o dell’amministratore, quando l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, perchè i singoli dati ed elementi risultanti dall’indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili. Deve ritenersi pertanto corretta la valutazione delle risultanze istruttorie seguita dalla C.T.R al fine di ritenere provata, sia pure presuntivamente, l’appartenenza dei conti alla società in quanto tale valutazione appare conforme al dettato legislativo come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 374 del 12 gennaio 2009).

Infine va ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è applicabile la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Cass. Civ. sez. 5 n. 11750 del 12 maggio 2008).

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Con i due motivi di ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria deduce rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La amministrazione finanziaria rileva che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto esclusa la presunzione di attribuibilità dei prelevamenti alla determinazione dell’imponibile dalla mera indicazione in sede contenziosa dei beneficiari senza invece tenere conto che, in base al citato articolo 32, l’indicazione dopo la fase del contraddittorio amministrativo dei beneficiari non è sufficiente ma deve accompagnarsi alla prova dell’irrilevanza dei prelevamenti al fine della formazione dell’imponibile. Le ricorrenti incidentali rilevano comunque che la C.T.R. ha fornito sul punto una motivazione insufficiente o non conferente perchè fondata sul mero rilievo della indicazione dei beneficiari (peraltro dando atto della incompletezza o vaghezza di tale indicazione quanto a una parte delle poste passive).

I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

La censura mossa dall’Amministrazione finanziaria alla sentenza della C.T.R. appare fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 25365 del 5 dicembre 2007) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità.

Nella specie la C.T.R. ha affermato che con riferimento a quasi tutte le poste passive dei conti bancari risulta che la società contribuente ha fornito indicazione del soggetto beneficiario (per quanto vaga con riferimento ad alcune poste, come è ben comprensibile atteso il lungo tempo trascorso). Tale riscontro non è sufficiente a giustificare una generale esclusione delle poste passive dalla formazione dell’imponibile perchè la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare in quali casi l’indicazione del beneficiario fosse idonea a provare il pagamento di un costo e ad escludere quindi l’acquisizione di un utile a favore della società.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che in applicazione del consolidato principio di diritto procederà a verificare per quali poste passive deve considerarsi inoperante la presunzione di cui all’art. 32 e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche in merito alle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2011, n. 7647 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 5 novembre 2008 l’Associazione Oasi Maria S.S. si rivolgeva al Tribunale di Enna proponendo opposizione al decreto del 14 dicembre 1999 con cui èva stato ingiunto il pagamento in favore dell’INPS di L. 6.239.847.919 per contributi previdenziali omessi dal 1 ottobre 1995 al 30 novembre 1998. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo inesistenti gli obblighi contributivi dedotti dall’ente previdenziale, che, da un lato, per il periodo considerato l’Associazione poteva usufruire dell’esonero dai contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), ai sensi della L. n. 33 del 1980, art. 23 bis essendosi già accertata, con precedente decisione dello stesso Tribunale – passata in giudicato – relativa a periodo contributivo anteriore, l’assenza di fini di lucro nell’attività svolta dall’opponente, e, dall’altro, con riferimento agli altri contributi, non poteva applicarsi, in relazione al solo ritardo nella corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, la sanzione prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, – applicata invece dall’Istituto – riguardante la diversa ipotesi della mancata osservanza dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che, con la sentenza qui impugnata, confermava la statuizione relativa all’esonero dai contributi CUAF e dichiarava, invece, la sussistenza dell’obbligazione relativa ai restanti contributi di cui al decreto ingiuntivo opposto, in particolare, per quanto rileva nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il giudicato formatosi sulla spettanza dell’esonero dai contributi per assegni familiari, ancorchè riguardante un periodo contributivo anteriore, spiegava efficacia anche per il periodo in questione, alla stregua di un generale principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo state dedotte, nella specie, circostanze nuove idonee a modificare la situazione presa in esame dalla precedente decisione passata in giudicato; b) la corresponsione delle retribuzioni con circa sei mesi di ritardo, integrando l’inadempimento di un’obbligazione primaria del datore di lavoro, comportava l’applicazione della sanzione di decadenza dai benefici relativi ai restanti contributi pretesi dall’ente previdenziale, a prescindere dal rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo.

2. La cassazione di questa decisione viene domandata dall’Associazione con ricorso articolato in un unico motivo.

L’Istituto resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo di impugnazione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, 1 ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con il proprio ricorso l’Associazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9. Si sostiene che la decadenza, ivi prevista, dai benefici contributivi non può trovare applicazione in relazione ad un occasionale ritardo nel pagamento dei trattamenti retributivi, conformi ai minimi fissati dal c.c.n.l..

Il ricorso incidentale dell’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Si deduce che il giudicato – relativo all’esonero dai contributi CUAF – formatosi per un periodo anteriore non poteva spiegare alcun effetto per i periodi contributivi successivi.

4. Il ricorso principale non è fondato.

1.1. Il D.L. 9 ottobre 1989. n. 838, art. 6, comma 9 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri, sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

4.2. Nella specie, è stato accertato che l’Associazione ha corrisposto la retribuzione ai propri dipendenti, in misura non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo, ma in ritardo di circa sei mesi dalla scadenza, attribuendosi, però, lo sgravio contributivo anche per i mesi in cui la retribuzione non veniva corrisposta.

4.3. Il Collegio ritiene che in tale situazione operi la decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9 così come affermato dalla sentenza impugnata.

Con riguardo all’attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il Legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l’agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. n. 189 10 del 2004). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell’impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell’adempimento dell’onere va compiuta in concreto. Ne consegue che non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748 del 2001); e, nell’ambito di un tale criterio di effettività, rileva dunque l’ipotesi in cui la retribuzione, quantunque denunciata nella misura minima indispensabile per la fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nella controversia in esame, siccome il ritardo nel pagamento delle retribuzioni integra un inadempimento dell’obbligazione contrattuale imposta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e incide, d’altra parte, sulla effettiva consistenza della retribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratovi una esistenza libera e dignitosa, così come esattamente rilevato dal giudice del merito.

5. Infondato è anche il ricorso incidentale dell’INPS. E’ necessario osservare, per quanto attiene all’esatta interpretazione dell’art. 2909 c.c. che in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione: nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati dalla Corte, anche a sezioni unite (cfr. Cass. n. 3230 del 2001; Cass., sez. un., n. 383 del 1999; Id, n. 13916 del 2006), essendosi precisato, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, che, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l’esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente), con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione. La Corte ha anche affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 6041 del 2000; n. 10280 del 2000).

6. Deve quindi ribadirsi che, in caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l’unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, avendo accertato l’assenza di alcuna allegazione dell’Istituto in ordine ad una eventuale modificazione della situazione di fatto e di diritto relativa al carattere non lucrativo dell’attività svolta dall’Associazione Oasi Maria S.S. 7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Si compensano fra le parti le spese del giudizio in ragione della loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.