T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7812 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso si censura il provvedimento del Comune di Roma, identificato in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione di una canna fumaria, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 15/2008;

che, con precedente sentenza 2.12.2010, n. 35023, questo Tribunale ha accolto il ricorso n. 4839/2010 avverso la determinazione dirigenziale 3.5.2010, n. 756, recante la medesima sanzione, limitatamente alla parte in cui esso non contemplava l’acquisizione del parere di cui all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, ricadendo l’abuso in zona "A";

che detta sentenza, nell’accogliere parzialmente il richiamato ricorso e nel ritenere, invece, infondate tutte le altre censure dedotte, ha fatto salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in relazione all’abuso contestato;

che il provvedimento in esame, conformandosi a quanto indicato nella citata sentenza n. 35023/2010, ha richiamato opportunamente la richiesta del parere consultivo alla Soprintendenza ai Beni ed alle Attività culturali, così come prescritto dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che già in precedenza aveva inviato, rispetto alla quale questa è rimasta silente nel termine devolutivo di 60 giorni, ed ha, perciò, determinato di irrogare nuovamente la sanzione demolitoria già comminata con il citato provvedimento n. 756/2010;

che, infatti, la predetta disposizione normativa, cui l’art. 19 della legge regionale n. 15/2008, stabilisce che quando gli interventi in assenza o in difformità da denuncia di inizio attività siano realizzati in zona "A", è necessario richiedere tale parere in ordine alla scelta della sanzione – pecuniaria o demolitoria;

che il superamento del termine, ivi stabilito, di 60 giorni per esprimere il parere in questione comporta che l’Amministrazione comunale sia chiamata a decidere il tipo di sanzione da comminare, il che è quanto ha fatto correttamente nella specie il Comune di Roma;

che il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento colpito dalla sanzione già espresso in precedenza dalla Soprintendenza con atto 29.11.2004, prot. n. 2283, aveva una valenza del tutto differente, essendo riferita all’assenza di vincolo, mentre quello richiesto dal Comune intimato con nota 4.12.2009, prot. n. 92070, concerne la scelta del tipo di sanzione da irrogare, stante comunque il ritenuto illecito edilizio;

che, pertanto, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, si è determinata non già una violazione di giudicato, bensì la sua esatta esecuzione;

che le altre censure siano inammissibili, in quanto costituiscono mere riproposizioni di doglianze già dedotte in relazione al precedente provvedimento, di cui quello impugnato con il presente ricorso costituisce una riedizione, salvo che per la parte concernente la richiesta di parere alla Soprintendenza ai Beni ed alle Attività culturali, e respinte da questo Tribunale con la menzionata sentenza n. 35023/2010;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico della Società ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater –

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-11-2011, n. 8390 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO in fatto che

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

CONSIDERATO in diritto che:

– il ricorrente ha presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla documentazione allegata al ricorso – ed è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione, senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo in capo al ricorrente ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della mole di lavoro gravante sulle questure a seguito della procedura di emersione del 2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento "de quo" entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5383 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre (depositando successiva memoria illustrativa) nei confronti di N.A. (che resiste con controricorso anch’esso successivamente illustrato da memoria) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di un avviso di accertamento ed un atto di contestazione entrambi relativi al 1997, la C.T.R. Toscana, rigettando gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, confermava le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi introduttivi proposti dal contribuente.

In particolare i giudici d’appello affermavano che l’Ufficio non aveva fornito la prova che, nonostante la residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS), il N. potesse ritenersi soggetto passivo Irpef in (OMISSIS) secondo i concetti di residenza o domicilio previsti dal codice civile e richiamati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, posto che negli anni in contestazione il maggior interesse del N. era rappresentato dall’attività di pilota (come provato dall’impegno per gare e prove all’estero) e non da quello di componente di consigli di amministrazione di società aventi sede in (OMISSIS), non essendo perciò sufficiente la partecipazione a riunioni di Consigli di amministrazione in (OMISSIS) e la firma su conti accesi presso varie banche a fornire la suddetta prova.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, affermando che l’Ufficio non aveva fornito la prova che, nonostante la residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS), il N. potesse ritenersi soggetto passivo Irpef in Italia secondo i concetti di residenza o di domicilio previsti dal codice civile e richiamati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, non avevano considerato una serie di elementi evidenziati dall’Ufficio nell’atto d’appello e cioè: la carica di amministratore delegato ovvero consigliere e legale rappresentante in numerose società che non si limitano alle attività di bar e produzione di caffè ma comprendono attività di costruzione e gestione immobiliare, commercio all’ingrosso ecc; il versamento su di un conto corrente del N. della somma di L. 74.289.000 della quale non era stata fornita alcuna spiegazione; i legami affettivi del N. in (OMISSIS), dove risiedeva la compagna dalla quale nel 1998 aveva avuto una figlia, nonchè tutte le altre considerazioni circa l’assenza di giustificazioni per la scelta della residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS). La ricorrente evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione per avere i giudici d’appello affermato che prima dell’incidente la maggiore attività del N. era quella di pilota, senza considerare che l’incidente era intervenuto nel 1990 mentre le annualità in contestazione sono successive.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che in essa viene riportato il testo dell’atto d’appello ma non il testo ed il tenore dei documenti -in ipotesi acquisiti agli atti- dai quali le circostanze e i fatti dedotti nel suddetto atto d’appello – asseritamente non valutati dai giudici della CTR- risulterebbero. Nè i suddetti documenti vengono specificamente indicati con precisazione della sede processuale in cui sono stati prodotti, come previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, nell’interpretazione data ad esso dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 7161 del 2010).

Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione, occorre innanzitutto rilevare che la sola congruenza logico-formale della motivazione non è idonea ad esprimere l’intrinseca razionalità del giudizio e che non ogni contraddittorietà è suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica quando le ragioni esposte per giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l’individuazione della ratio decidendi, dovendosi invece escludere il vizio quando (come nella specie), ad onta di una formale ed esteriore contraddittorietà, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice.

E’ poi appena il caso di aggiungere che la ricorrente non ha fornito a questo giudice alcun elemento per ritenere la "decisività" del fatto in ordine al quale denuncia contraddittorietà della motivazione.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, affinchè sussista la residenza fiscale in (OMISSIS), è sufficiente che il contribuente abbia nel territorio dello Stato il centro principale dei suoi affari ed interessi economici e delle proprie relazioni personali, quale desumibile dalla partecipazione dello stesso a numerose riunioni di Consigli di amministrazione e la firma su un elevato numero di conti correnti accesi presso varie banche, senza che, a tal fine, l’Ufficio debba fornire la prova che il contribuente sia stato residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta e se quindi abbia errato la C.T.R. nel non ritenere sufficiente la partecipazione del contribuente a numerose riunioni di Consigli di Amministrazione in Italia e la firma su un elevato numero di conti correnti accesi presso varie banche".

La censura è inammissibile.

E’ infatti innanzitutto da rilevare che il quesito non risulta conforme al dettato dell’art. 366 bis c.p.c., nella lettura data ad esso dalla giurisprudenza (anche a sezioni unite) di questa Corte, posto che esso implica la decisione su di una quaestio facti (v. tra le altre SU n. 23860 del 2008).

E’ infatti da precisare che chiaramente nella sentenza impugnata si afferma che l’Ufficio non ha fornito la prova che il N. aveva nel periodo in questione risieduto di fatto in (OMISSIS) ovvero aveva avuto in (OMISSIS) la maggior parte dei propri interessi e tale valutazione della prova è accertamento in fatto che spetta al giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non per vizio di motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Considerato che con L. n. 69 del 2009, l’art. 366 bis c.p.c. (ancorchè applicabile nella specie ratione temporis) è stato abrogato, a testimonianza di un non semplice recepimento della norma suddetta nella disciplina processualistica, e tenuto conto dei profili sostanziali della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7331 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. R. e O.G. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3042 del 2008, è stata dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla Roma Orientai Carpets s.a.s. per ILOR ed IRPEF relative agli anni 1991, 1992 e 1993.

Il giudice di rinvio, da un lato, ha affermato che le doglianze di rito attinenti alle notifiche eseguite dall’Ufficio, riproposte dai contribuenti nell’atto di riassunzione, erano inammissibili (e comunque infondate), essendo state già ritenute infondate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza; dall’altro, nel merito, ha ritenuto la legittimità e fondatezza della determinazione dei maggiori ricavi operata dall’Ufficio con gli avvisi impugnati, in quanto basata sulla presunzione di vendite avvenute senza fattura, scaturita anche dalla analisi comparata degli acquisti contabilizzati e delle merci in rimanenza per ciascun anno sottoposto ad accertamento.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione "del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2, e/o dell’art. 60, u.c.", con riguardo a vizi attinenti alle notifiche degli avvisi di accertamento, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto già decise dalla sentenza rescindente di questa Corte le "censure di rito", ivi comprese, quindi, quelle anzidette, laddove detta sentenza aveva accolto, con rinvio, i relativi motivi (terzo e quarto) del ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo, la medesima censura è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. "per omesso compiuto esame della domanda", i ricorrenti lamentano, in subordine, che, qualora la sentenza di questa Corte avesse effettivamente accolto il terzo ed il quarto motivo del ricorso "unicamente in quanto e per quanto contenenti censure di merito", comprese quelle esposte nell’atto di riassunzione, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia.

Infine, la quarta ed ultima censura contiene, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, le stesse doglianze di cui al motivo precedente.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, si rivelano tutti inammissibili.

La sentenza impugnata, nel l’affermare che "la Corte di cassazione riteneva le censure di rito infondate, atteso che il contraddittorio si era comunque costituito", deve intendersi chiaramente riferita alla questione della validità della notifica del ricorso in appello eseguita dall’Ufficio mediante invio di due copie dell’atto in unica busta indirizzata al procuratore delle due parti: tale questione, oggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, era stata, infatti, effettivamente risolta dalla Corte – nella citata sentenza n. 3042 del 2008 – in senso sfavorevole ai contribuenti, in quanto la detta modalità di notificazione "non pregiudica in alcun modo il diritto al contraddittorio".

Ne deriva che il vizio addebitato dai ricorrenti alla sentenza ora impugnata, cioè di non aver esaminato le altre questioni "di rito", cioè quelle relative alla ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento (i cui motivi, a loro avviso, la Corte aveva accolto con rinvio), consiste nella violazione del decisum della Corte di cassazione, con conseguente omessa pronuncia su motivi oggetto di accoglimento con rinvio: pertanto, tale vizio doveva essere denunciato quale error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infine, in ordine alle subordinate censure di omessa pronuncia o vizio di motivazione (motivi terzo e quarto) sulle questioni "relative al merito della causa" e riproposte nell’atto di riassunzione, si rivelano anch’esse inammissibili per difetto di chiarezza e di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto testuale dell’atto di riassunzione nel quale tali questioni erano richiamate, anche al fine di comprendere a quali questioni (qualificate "di merito") si faccia riferimento.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.