T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5688 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la memoria di parte ricorrente, e le dichiarazioni in udienza dei difensori di parte presenti da cui emerge l’intervenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate;

Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25343

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, depositata in data 27 novembre 2007, con la quale è stata rigettata l’opposizione della medesima Procura avverso il decreto, emesso da quel Tribunale, di pagamento degli onorari a favore del difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La ricorrente – con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non notificato ad alcuno – lamenta illogicità e contraddittorieta della motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e).

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3426 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalsa della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2081

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2008 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della provincia di Lodi ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro che era stato rilasciato all’interessato il 14 aprile 2006. A fondamento della determinazione adottata l’Autorità di polizia ha evidenziato: che il cittadino extracomunitario è stato indagato per aver prodotto falsa documentazione per conseguire il permesso di soggiorno; che la documentazione prodotta attestava un rapporto di lavoro con la COOPERATIVA C.S. in realtà inesistente; che il titolo autorizzatorio è stato conseguito in modo fraudolento.

A sostegno della domanda di annullamento del decreto, il ricorrente deduce:

di aver prestato per tre mesi effettivamente attività lavorativa quale "gessistaintonacatore" alle dipendenze della succitata cooperativa e di essere stato dalla stessa verbalmente licenziato; di aver intrapreso dal 2 luglio 2007 nuova attività lavorativa con contratto a progetto di durata biennale presso la F. soc.coop. con sede in Melegnano; di trarre quindi da fonti lecite i necessari mezzi di sussistenza;

la violazione degli artt. 7 e 10 bis l.n. 241/90 per il mancato avviso di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno e per la mancata comunicazione dei motivi ostativi;

di avere titolo alla tutela contro l’allontanamento, offerta dall’art. 12 dir. 2003/109/CE in qualità di soggiornante di lungo periodo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 282/08 è stato richiesto all’amministrazione di documentare l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento che sarebbe stata spedita con raccomandata 17 agosto 2007; in esecuzione dell’ordinanza la Questura di Lodi ha comunicato con nota depositta in data 21 marzo 2008 che agli atti dell’Ufficio non risulta la ricevuta di ritorno della raccomandata.

Con ordinanza n. 483 del 27 marzo 2008 è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il ricorso è fondato.

E’ dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso, la dedotta violazione dell’art. 7 l. 241 del 1990. Al ricorrente non è stato, infatti, indirizzato l’avviso di avvio del procedimento sfociato nella revoca del permesso di soggiorno, avviso necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell’interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’amministrazione, contraddittorio necessario in generale per i provvedimenti di annullamento e revoca d’ufficio. In atti non vi è prova che la comunicazione predisposta in data 1 agosto 2008 sia stata effettivamente spedita all’interessato e sono rimasti privi di riscontro i chiarimenti richiesti sul punto all’amministrazione; né sono stati esposti motivi (ad esempio, legati all’irreperibilità del destinatario) tali da escludere la necessità della previa comunicazione prevista dall’art. 7 l.n. 241/90.

L’apporto dell’interessato, infatti, ben avrebbe potuto influenzare l’esercizio del potere sotteso alla determinazione impugnata, che è frutto di una valutazione nella quale la conoscenza dell’effettiva situazione di fatto e della correlata responsabilità di una situazione non regolare da parte del datore di lavoro avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 08 luglio 2009 n. 4382; TAR Piemonte, II, 18 giugno 2005, n. 2246; TAR Toscana, I, 10 novembre 2004, n. 5623; TAR Liguria, II, 4 novembre 2004, n. 1511; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 9 giugno 2004, n. 1113; TAR Veneto, III, 15 gennaio 2003, n. 428).

Nella specie, il ricorrente avrebbe, come si evince dalla lettura del ricorso, potuto dedurre: – di avere, nel frattempo, stipulato contratto di collaborazione a progetto di durata biennale con altra impresa, di aver conseguito, con l’attività lavorativa prestata, stabilità economica e, infine, la sua buona fede e la sua estraneità ai comportamenti illeciti posti in essere dal precedente datore di lavoro.

L’omissione di tale comunicazione non appare ovviabile alla luce dell’articolo 21 octies della legge 241/1990, posto che l’amministrazione non ha neppure dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento non poteva essere diverso, non essendo dedotto alcun comportamento dell’interessato che le norme di legge prevedono come ostativo alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato e che avrebbe potuto legittimare l’ammissione della amministrazione alla prova del contenuto vincolato del provvedimento; invero, trattandosi di autotutela, occorreva comunque motivare in ordine alla sussistenza di un interesse attuale e specifico, valutando il consolidamento degli effetti del provvedimento (per quanto concerne l’inserimento lavorativo e la situazione personale e familiare del ricorrente).

Del resto, il decreto, che non presenta natura cautelare ed è espressione di poteri ampiamente discrezionali – sicché non si sottrae all’obbligo della comunicazione prevista ex art. 7 – non contiene alcuna indicazione di ragioni di urgenza che, se effettivamente esistenti, avrebbero consentito di omettere l’avviso di cui si tratta.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le peculiarità fattuali della situazione sottesa ai provvedimenti impugnati consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il decreto del Questore di Lodi del 9 ottobre 2007;

compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29244 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 21 ottobre 1998 (erroneamente indicata, in un passaggio della sentenza, 1 dicembre 1999) stipulato da Poste Italiane s.p.a. con L.S.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 31 maggio 1998;

tale statuizione, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al contratto de quo in quanto stipulato oltre il limite temporale fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accodo 25 settembre 1997, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza (che erroneamente ha ritenuto di fissare il termine al 31 maggio 1998) va corretta in conformità con l’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti de quibus;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass., 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

5. devono essere pertanto respinti il primo e secondo motivo di ricorso con i quali è stato denunciata violazione e falsa applicazione di legge (con particolare riferimento alla L. n. 56 del 1987, art. 23) e di norme collettive nonchè vizio di motivazione;

6. quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, osserva il Collegio che con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010;

7. con riguardo alla problematica relativa all’applicabilità al presente giudizio della nuova disciplina introdotta dalle norme sopra ricordate, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

8. nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, è il terzo, indicato nella rubrica come di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; questo motivo, riferito, peraltro in modo affatto generico, alla mancata prova, da parte della lavoratrice (sulla quale graverebbe il relativo onere) del danno subito, alla violazione del principio di corrispettività della prestazione, all’erroneità dell’individuazione dell’atto di costituzione in mora del datore di lavoro e alla mancata valutazione dell’aliunde perceptum, si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, in caso di domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratore a seguito dell’intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro determinatosi per effetto dell’iniziativa del datore fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla, rimane a carico dello stesso lavoratore, in qualità di attore, l’onere di allegare e di provare il danno da scioglimento del rapporto di lavoro fondato su clausola risolutiva contrattale nulla e tale danno può equivalere alle retribuzioni perdute – detratto l’aliunde perceptum – a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, ma presuppone che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore di lavoro le abbia illegittimamente rifiutate. Se il risarcimento è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. aliunde perceptum,) per prestazioni lavorative svolte – nel periodo considerato – presso altri datori di lavoro.

9. se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che i quesiti come sopra formulati dalla società appaiono del tutto astratti, senza alcun specifico riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi si valuta inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

10. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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