Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-09-2011) 20-10-2011, n. 37964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. ricorre avverso la sentenza, in data 2 marzo 2011, della Corte d’appello di Roma, con cui è stato condannato per il reato di rapina e altro, e chiedendone l’annullamento, si duole della mancanza di traduzione di alcuni atti del processo dalla lingua inglese in lingua italiana.

Osserva la Corte che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Nella sentenza d’appello per giustificare il ritorno alla contestazione originaria di rapina si è fatto riferimento al certificato medico attestante le lesioni, che sicuramente non è oggetto di contestazione. Il motivo relativo alla omessa traduzione di alcuni atti, secondo la difesa fondamentali, non è stato dedotto in appello.

Il complesso di tali circostanze rende inammissibile il ricorso prospettato. Alla luce di tali considerazioni va dichiarata inammissibile l’impugnazione. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 1029

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 2 novembre 2011 e depositato il successivo giorno 11, con cui il sig. V.M.W. (cittadino del Paraguay) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui la Questura di Frosinone ha respinto la richiesta di riesame del diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso con provvedimento del 22.2.2011;

Considerato che l’Amministrazione motiva l’impugnato provvedimento con il fatto che il ricorrente non ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto del 22.2.2011, notificato il 9.3.2011, e che la richiesta di rinnovo è stata presentata successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno;

Rilevato, che il ricorso è manifestamente fondato, posto che contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione:

– in termini generali, "ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lg. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato" (Cassazione civile, sez. I, 31 agosto 2010, n. 18917);

– nel caso di specie, il ritardo nella presentazione della domanda è imputabile alla stessa Amministrazione che ha consegnato al ricorrente il permesso di soggiorno solo dopo la sua scadenza;

– che la richiesta di riesame nel merito di un provvedimento non può essere respinta dall’Amministrazione con il richiamo alla mancata presentazione di osservazioni a seguito della notificazione del preavviso di rigetto;

– che peraltro, anche tale affermazione da parte dell’Amministrazione non è veritiera posto che il ricorrente ha prodotto copia di raccomandata ricevuta dall’Amministrazione in data 15.3.2011 contenente le giustificazioni del caso;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 986/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10306

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Svolgimento del processo

Con decreto n. 6912, depositato il 13 novembre 2008, la Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione di danno morale, oltre interessi legali dalla data del decreto, all’odierna ricorrente.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 11 maggio 2009, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Ha chiesto pertanto la ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

– ordini al Ministero della giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento della somma in esso indicata in favore della ricorrente, in un termine prefissato;

– disponga, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta;

– fissi la somma dovuta dal Ministero della giustizia per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

– condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.

Il Ministero della giustizia si è costituito in resistenza senza formulare specifiche difese.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, ed in ragione del comportamento processuale serbato dalla resistente Amministrazione della giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 6912 del 13 novembre 2008 della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della ricorrente di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

2. Parte ricorrente ha domandato, oltre alla nomina del commissario ad acta, ed ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, anche la fissazione della "somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato", statuizione che costituisce titolo esecutivo, ai sensi della appena citata disposizione.

Il Collegio, al riguardo, intende uniformarsi al recente e convincente indirizzo giurisprudenziale (Tar Campania, Napoli, IV, 15 aprile 2011, n. 2162) che, fatta ricognizione della genesi dell’istituto, cd. "astreinte", già regolato nel processo civile dall’art. 614bis c.p.c., per effetto dell’art. 49, comma 1 della l. 69/09, ed introdotto nel processo amministrativo dalla ridetta norma del c.p.a., e rilevatane la particolare attinenza agli obblighi di facere e di non facere infungibili, ha osservato che il rimedio in parola, mezzo di coercizione indiretta ispirato ad un modello "compulsorio", è del tutto differente dal rimedio della nomina del commissario ad acta che provvede in luogo dell’amministrazione, che comporta una misura attuativa del giudicato ispirata alla diversa logica della "esecuzione surrogatoria".

Ciò posto, si è riconosciuta l’ammissibilità della domanda cumulativa al giudice amministrativo della nomina del commissario ad acta e dell’applicazione dell’astreinte, tenuto conto che, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, ciò che rende astrattamente non incompatibile la coazione indiretta costituita dall’astreinte con la nomina del commissario ad acta.

Al contempo, si è registrato che il codice del processo amministrativo introduce l’astreinte, con l’art.114, comma 4, lett. e), solo ove "ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative", e che tali espressioni, alquanto generiche, non possono che sottintendere l’auspicio del legislatore di un uso prudente di tale istituto, comportante esborso di pubblico denaro.

Per l’effetto, si è esclusa la possibilità di far ricorso all’astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista, come nella fattispecie, nel pagamento di una somma di denaro.

Ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi.

Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria.

Sulla scorta di detti parametri logici, che il Collegio ritiene pienamente rispondenti alla lettera ed alla ratio dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda in esame deve essere respinta.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, così dispone:

– ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 6912, depositato il 13 novembre 2008, della Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo indicato in motivazione;

– ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), in favore del procuratore in giudizio della ricorrente, avv. Gennaro Orlando, a fronte della richiesta da questi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, giusta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 93 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2013) 20-02-2013, n. 8364 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. impugna la sentenza emessa il 17.1.11 dal Giudice di pace di Forlì con la quale è stata condannata, per il reato di cui all’art. 691 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di Euro 400,00 di multa, chiedendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per avere il giudice di pace comminato la pena della multa pur trattandosi di contravvenzione punibile con pena dell’ammenda, nel merito lamentando la mancata assoluzione per non essere riferibile ad un comportamento dell’imputata lo stato di alterazione alcolica in cui era stato rinvenuto L.S., non potendosi escludere che quest’ultimo solo in periodo successivo all’orario di chiusura dell’esercizio pubblico "Bar xxx", gestito dalla P., si fosse procurato l’alcool presso differenti locali o in altro modo.
Qualificata l’impugnazione come ricorso, con provvedimento 16.6.11 del Tribunale di Forlì, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
Osserva la Corte come, in punto di responsabilità, le doglianze si incentrino su considerazioni di merito, relative alla attendibilità dei testimoni esaminati, finendo con il proporre una ricostruzione alternativa e probabilistica dei fatti che non può trovare ingresso in sede di legittimità, laddove peraltro il giudice di pace, con motivazione del tutto congrua, ha evidenziato come la responsabilità di P.M., in ordine al reato contravvenzionale ascrittole, riposi sulle dichiarazioni del teste A., comandante la Stazione Carabinieri di Modigliana, il quale aveva riferito di aver rinvenuto il L. steso in terra, alle ore 1,45 poco distante dal bar dell’imputata, che vaneggiava e presentava un tasso alcoolemico poi accertato nella misura di 3,5 g/1, causato dalle abbondanti libagioni avvenute all’interno del bar in questione dove – come evidenziato dal giudice sulla base delle testimonianze di P.A. e P.S. – il L. era stato visto bere dalle ore 23, sempre servito da P.M., unica barista in servizio la sera del 29.6.07, anche allorchè il L. si trovava in stato di manifesta ubriachezza.
Fondata è invece la doglianza relativa alla determinazione della pena, la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. b) è prevista da Euro 516,00 ad Euro 2.852,00 di ammenda o "la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi", con la conseguenza che essa può essere rettificata da questa Corte, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, in Euro 400,00 di ammenda. A seguito dell’intervenuta rettifica non appare opportuno porre a carico del ricorrente le spese del grado e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla specie della pena, che determina in Euro 400,00 di ammenda.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese e Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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