Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13383

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Svolgimento del processo

D.C.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Grottaglie, D.G. e la Toro Assicurazioni s.p.a.

chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) ad un crocevia tra la sua Nissan e l’autovettura del D..

Assumeva l’attrice che, giunta in prossimità di detto crocevia, rallentava la propria marcia adottando le normali cautele ed attraversava l’incrocio, quando dalla propria sinistra, ad elevatissima velocità, sopraggiungeva l’autoveicolo condotto da D.G. il quale urtava la Nissan sul fianco anteriore sinistro, causando danni sia all’autovettura che alla persona della D.C..

D. si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per imputare alla D.C. la responsabilità del sinistro.

La Toro Assicurazioni impugnava l’an e il quantum della domanda attrice.

Veniva autorizzata la chiamata in causa dell’Assitalia, assicuratrice della Nissan Primera.

Con sentenza n. 156/2002 il Giudice adito, in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., riconosceva il pari concorso di responsabilità dei due conducenti.

Ha proposto appello D.C.R. chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva o prevalente del D..

Si sono costituiti entrambi gli appellati, D. e la Toro Assicurazioni chiedendo l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello confermando la sentenza del giudice di Pace.

Propone ricorso per cassazione D.C.R., con due motivi.

Resiste con controricorso D.G..

Non svolge attività difensiva la Toro Assicurazioni.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, D.C.R. rispettivamente denuncia: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 61 e 191 c.p.c., e art. 2054 c.c., difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della mancata consulenza tecnica di ufficio con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"; 2) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e art. 2054 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto altro profilo".

Assume la ricorrente che il Tribunale non ha dato rilievo alle considerazioni tecniche allegate dall’appellante che dimostravano l’assoluta correttezza del comportamento da lei tenuto nell’impegnare l’incrocio con una adeguata velocità di 39 chilometri orari, a fronte della sostenuta velocità, in centro abitato, di 85 chilometri orari della Golf di D.G..

Lamenta ancora la ricorrente la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, attribuisce valore indiziario ai rilievi effettuati dai vigili e, dall’altro, omette di trarre le dovute conseguenze nel senso che all’allegazione di tali elementi doveva seguire l’approfondimento del loro valore probatorio.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

Nel caso in esame la Corte ha valutato i mezzi istruttori offerti dalle parti, ha ritenuto le deposizioni rese dai testimoni poco convincenti, ha altresì ritenuto che la ricostruzione operata dai vigili intervenuti dopo il sinistro è stata effettuata a posteriori ed operata unicamente sulla scorta dei danni rinvenuti sui mezzi coinvolti, senza il supporto di cognizioni tecniche. Per tale ragione deve ritenersi che la ricostruzione effettuata dai vigili non può essere assistita dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., e può avere rilievo meramente indiziario.

In presenza di una adeguata motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 35 del 1-9-2010

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Nel procedimento di sorveglianza instaurato ex art. 14-ter O.P. avente ad oggetto il reclamo a norma dell’art. 35 dell’Ordinamento Penitenziario avverso la nuova disciplina prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), O.P. in materia di preparazione di cibi, introdotta con la legge 15 luglio 2009, n. 94, presentato da R.P., nato a S. il detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al regime ex art. 41-bis, comma 2, O.P., difeso dall’avv. Flavio Gazzi, difensore di ufficio del Foro di Cuneo; Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; Verificata, preliminarmente, la regolarita’ delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all’interessato ed al difensore; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; Udite le conclusioni del rappresentante del p.m., dott. Roberto Tesio, e del difensore; O s s e r v a Il reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. e’ lo strumento con il quale il detenuto puo’ attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di Sorveglianza dall’art. 69, commi 2 e 5 ultima parte, O.P. Dette norme stabiliscono che il Magistrato di Sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita’ della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati». La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/99 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta’ personale. Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di Sorveglianza di cui all’art. 35, comma 1, n. 2, O.P. il mezzo generale di doglianza dei detenuti, esso e’ pero’ sprovvisto dei requisiti minimi della giurisdizionalita’. Non e’ invero contemplata, perche’ si pervenga ad una decisione su tale reclamo, alcuna formalita’ di procedura ne’ l’osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione all’Amministrazione Penitenziaria priva di stabilita’ o forza cogente e contro di essa non e’ previsto poi alcun mezzo di impugnazione. Il giudice delle leggi, pur affermando l’esigenza costituzionale del riconoscimento del diritto di azione nell’ambito di un procedimento avente carattere giurisdizionale, ha pero’ escluso che la lacuna normativa potesse essere colmata in via interpretativa mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa vigente. Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo ed attuare il principio costituzionale affermato. Nell’inerzia del legislatore si e’ venuto a creare un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la possibilita’ o meno per l’interprete di individuare, tra quelli previsti dall’ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere generale suscettibile di garantire l’attivazione del principio della necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo. Con la sentenza n. 5 resa in data 26 febbraio 2003, depositata il 10 giugno 2003, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, insorto nella specifica materia dei provvedimenti dell’Amministrazione Penitenziaria concernenti i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti. Le statuizioni delle Sezioni Unite appaiono applicabili non solo ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti gli atti dell’Amministrazione Penitenziaria lesivi di posizioni soggettive dei detenuti e degli internati e quindi per tutte le materie assistite dalla riserva di giurisdizione. Le Sezioni Unite partendo dalla riaffermazione del principio che la restrizione della liberta’ personale non determina il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria e che al riconoscimento della titolarita’ di diritti deve necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con l’osservanza delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute (la possibilita’ del contraddittorio, la stabilita’ delle decisioni e l’impugnabilita’ con ricorso per cassazione) hanno individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli artt. 14-ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e semplificazione. La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. di cui al presente procedimento, concernendo l’alimentazione del detenuto, rientra certamente nell’ambito delle fondamentali posizioni giuridiche soggettive dello stesso, in quanto attinente ad uno degli aspetti essenziali per l’esistenza e la salute dell’uomo. La procedura applicabile al caso di specie e’ quindi quella prevista dall’art. 14-ter O.P., ovvero reclamo al magistrato di sorveglianza, eventuale presentazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento, udienza svolta con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L’interessato e l’Amministrazione Penitenziaria possono presentare memorie. Pertanto l’istanza di presenziare all’udienza odierna avanzata dall’interessato in data 9 gennaio 2010 e’ stata correttamente respinta dal Magistrato di’ Sorveglianza in data 11 gennaio 2010, non ravvisandosene i presupposti di legge. R.P., e’ detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo di cui al provvedimento di cumulo n. 422/2009 SIEP del 21 luglio 2009 emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno per associazione di tipo mafioso, vari omicidi aggravati, rapina aggravata, violazione legge armi, distruzione di cadavere, favoreggiamento personale ed altro commessi dal 1980 al 1993, nel 1998 e, quanto al reato associativo, dal 1980 almeno fino al 1994, data dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere (d.p. 24 maggio 1996; f.p. MAI). R.P., e’ attualmente sottoposto al regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario disposto con decreto del Ministro della Giustizia emesso in data 3 dicembre 2009, efficace per anni due dalla data di emissione. Egli e’ pertanto legittimato attivamente alla proposizione del presente reclamo A seguito dell’approvazione della Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni normative previgenti in materia di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis O.P., la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo, con ordine di servizio n. 26/2009 del 3 agosto 2009, ha disposto che, a partire dall’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della predetta legge, sara’ sempre previsto per i detenuti sottoposti all’art. 41-bis O.P., tra l’altro, il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari che secondo l’uso comune richiedano cottura; l’utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati, esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti dall’Amministrazione Penitenziaria; la possibilita’ di detenere una macchinetta del caffe’ del tipo Moka, un pentolino in lega leggera per scaldare liquidi ed una padellina in lega leggera per riscaldare cibi forniti dall’Amministrazione Penitenziaria. Inoltre, l’Amministrazione Penitenziaria, con circolare GDAP n. 0286202-2009 del 4 agosto 2009, ha apportato le necessarie modifiche alla precedente circolare in materia n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003, emanata successivamente all’entrata in vigore della legge n. 279/2002, precisando, tra l’altro, che e’ fatto divieto al detenuto di ricevere dall’esterno e di acquistare al sopravvitto generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura; che e’ consentito l’utilizzo dei fornelli personali esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti, nonche’ per la preparazione di bevande. Pertanto, nei confronti del R.P. la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo ha applicato direttamente ed integralmente, dandone avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 ed entrata in vigore in data 8 agosto 2009, attenendosi a quanto dalla stessa previsto, nonche’ alla citata circolare GDAP del 4 agosto 2009 che ne disciplina il contenuto. Si ritiene che la nuova disciplina restrittiva sopra richiamata sia immediatamente applicabile nei confronti del detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis O.P., in assenza di espressa normativa a carattere transitorio che disponga diversamente, tenuto conto della natura meramente recettizia del dettato normativo che connota il regime penitenziario differenziato concretamente delineato dai decreti ministeriali di applicazione, l’ultimo dei quali attualmente in esecuzione nei confronti del reclamante e’ peraltro intervenuto successivamente all’applicazione integrale, automatica e generalizzata della nuova disciplina disposta dall’Amministrazione Penitenziaria nei confronti di tutti i detenuti gia’ sottoposti al 41-bis O.P. Ne discende la competenza in materia del Giudice remittente, vertendo il reclamo in esame sul trattamento penitenziario concretamente imposto al detenuto in forza di diretta applicazione di norme di legge, secondo le indicazioni emanate all’Amministrazione Penitenziaria con l’ordine di servizio e la circolare citati, e non venendo, pertanto, minimamente in rilievo nel caso di specie la competenza esclusiva attribuita dalla legge legge n. 94/2009 al Tribunale di Sorveglianza di Roma concernente i reclami aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti applicativi del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis O.P. In relazione alle citate nuove restrizioni introdotte dalla legge n. 94/2009, concernenti il divieto di cuocere cibi, il reclamante si duole del fatto che l’Amministrazione Penitenziaria non gli consente di acquistare generi alimentari che per il loro utilizzo richiedono cottura, come la pasta, anche laddove si tratti di generi alimentari che si prestano ad essere consumati anche crudi, quali cipolla, aglio e basilico e conclude chiedendo che venga ripristinata la possibilita’ di acquistare cipolla, aglio e basilico. Assume rilievo preliminare ai fini della decisione del reclamo in esame la valutazione circa la legittimita’ costituzionale del divieto di cuocere cibi introdotto dalla Legge n. 94/2009 per i detenuti sottoposti all’art. 41-bis O.P. di cui questo giudice deve fare applicazione nel decidere la questione sottoposta alla sua attenzione. Trattasi di questioni di legittimita’ costituzionale chiaramente rilevanti ai fini della decisione del reclamo in esame, atteso che nell’ambito del reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. il Magistrato di Sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita’ della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69, commi secondo e quinto ultima parte, O.P.) e, quindi, e’ legittimato a sollevare questioni di legittimita’ costituzionale inerenti le norme dell’Ordinamento Penitenziario oggetto della doglianza del reclamante. Questo Giudice, quindi, sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate, ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione, non manifestamente infondata, di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), U.P. nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilita’ di cuocere cibi, per contrarieta’ agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost., nonche’ al principio di ragionevolezza. La norma che prevede l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilita’ di cuocere cibi puo’ ritenersi fondatamente in contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost., nonche’ con il principio di ragionevolezza. Infatti, tale norma pone in essere una disparita’ di trattamento fra detenuti, non giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime detentivo differenziato. La disciplina ordinaria fondamentale in materia di acquisto di generi alimentari e di uso di fornelli e’ la seguente. L’art. 9, ultimo comma, O.P. consente ai detenuti l’acquisto di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento; l’art. 14, commi ottavo e nono, d.P.R. 230/2000 precisa che i generi alimentari acquistati non devono eccedere in quantita’ il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si possono accumulare generi alimentari in quantita’ eccedente il fabbisogno settimanale; l’art. 13, comma quarto, d.P.R. 230/2000 consente ai detenuti, nelle proprie celle, l’uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti, nonche’ per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento; l’art. 13, comma settimo, d.P.R. n. 230/2000 dispone che il regolamento interno puo’ prevedere che, senza carattere di continuita’, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche’ le modalita’ da osservare. A fronte della predetta disciplina ordinaria, che consente ai detenuti l’acquisto di generi alimentari al sopravvitto, l’utilizzo di fornelli personali per preparare cibi di facile e rapido approntamento, nonche’, secondo le previsioni del regolamento interno, per la cottura di generi alimentari, la legge n. 94/2009 pone il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis O.P. Orbene, non e’ possibile arguire come siffatto divieto possa ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l’esterno. Invero, tale misura, per il suo contenuto, non e’ riconducibile alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, apparendo viceversa palesemente inidonea o incongrua rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che legittimano l’applicazione del regime penitenziario differenziato, e finisce per acquistare un significato diverso, quale ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva estranea alla funzione attribuita dalla legge all’istituto del 41-bis. Cio’ appare tanto piu’ vero se si considera che al detenuto sottoposto all’art. 41-bis O.P. viene comunque consentito di acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari che secondo l’uso comune non richiedono cottura, nonche’ l’utilizzazione dei fornelli personali per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti dall’Amministrazione Penitenziaria. Ne’ pare che la misura in esame possa essere finalizzata ad evitare che il detenuto possa assumere all’interno dell’Istituto Penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l’aggregazione attorno a se’ di altri detenuti, privando il detenuto di possibili manifestazioni di «potere reale» e possibili occasioni per aggregare intorno a se’ «consenso» traducibile in termini di potenzialita’ offensive criminali, non solo e non tanto perche’ la mera facolta’ di cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di predomino ed aggregazione, ma anche e soprattutto perche’ tali medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere anche tramite l’acquisto e la ricezione di generi alimentari che non richiedono cottura. Si deve quindi dubitare della costituzionalita’ della restrizione in esame non solo in quanto determinante una irragionevole disparita’ di trattamento con i detenuti ordinari, non riconducibile alle finalita’ istituzionali del regime di cui all’art. 41-bis O.P., ma anche in quanto idonea a determinare, tenuto conto del complesso delle ulteriori limitazioni imposte in virtu’ dell’applicazione del predetto regime, un trattamento penitenziario contrario al senso di umanita’, con violazione dell’art. 27, comma terzo, Cost. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che non sia effettuabile da questo giudice alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata con la legge n. 94 del 2009, di modifica dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P., che permetta di ritenere osservati dalla medesima i principi costituzionali sopra richiamati. Il procedimento deve pertanto sospendersi e gli atti essere inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87,
14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale, che solleva d’ufficio, dell’art. 41-bis
comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’
come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2 comma 25,
lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia
assicurata l’assoluta impossibilita’ di cuocere cibi, per
contrarieta’ agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost.,
nonche’ al principio di ragionevolezza;
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla
Corte costituzionale;
Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della
decisione della Corte medesima.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica
all’interessato, ed al Pubblico Ministero, nonche’ per l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cuneo, cosi’ deciso in data 20 gennaio 2010

Il Magistrato di sorveglianza: Pier Marco Salassa

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 196 del 2003, In tema di durata degli organi regionali

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Ritenuto in fatto

1.1. – Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.

La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". L’Avvocatura premette che tale scioglimento può avere diverse origini: può essere disposto ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; può essere conseguente alla morte, all’impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; può, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre che un effetto assimilabile allo scioglimento di detto Consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale.

La legge regionale in questione, senza distinguere tra le differenti vicende appena elencate, prevede che, non soltanto la Giunta regionale ed il suo Presidente, ma anche il Consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Ad avviso dell’Avvocatura, la legge della Regione Calabria sarebbe in contrasto con la Costituzione per più ragioni.

In via principale, assumendosi il contrasto con l’art. 126 della Costituzione, il ricorso prospetta la violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili. Non spetta al legislatore regionale, si afferma, integrare l’art. 126 della Costituzione; a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessità di una legge statale sarebbe particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la legge regionale "sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorché temporanea, sospensione e limitazione dell’efficacia dell’atto statale", mentre l’appartenenza allo Stato di queste funzioni comporterebbe la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via "logicamente subordinata" il ricorso denuncia la violazione dell’art. 123, primo comma, della Costituzione. La legge della Regione Calabria, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto posta da tale norma costituzionale, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", l’illegittimità costituzionale della legge regionale risiederebbe nella mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale, nella mancata riferibilità delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonché nell’estensione al Consiglio regionale di una "misura" temporanea applicabile eventualmente soltanto alla Giunta regionale.

1.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Calabria non si è costituita.

2.1. – Con ricorso notificato il 23 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 122, 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 5 del 27 marzo 2002.

Una prima ragione di illegittimità costituzionale investirebbe la formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, con i quali il legislatore regionale ha "sostituito" alcune disposizioni della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", senza "aver cura di stabilire il limite territoriale delle nuove sostitutive disposizioni". Ne deriverebbe che, in contrasto con l’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., la legge regionale avrebbe, a rigore, l’effetto di rendere le disposizioni statali "sostituite" non più applicabili in tutto il territorio nazionale, dato che, in linea di principio, la legge regionale ha forza non inferiore a quella della legge statale.

Una seconda censura di costituzionalità riguarda l’art. 3 della legge regionale, là dove esso novella i commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968. La norma prevede tre discipline differenziate, relative rispettivamente: (a) al "caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione per gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale"; (b) alle "ipotesi" di scioglimento anticipato diverse da quelle indicate sub (a), e cioè allo scioglimento conseguente alla morte, all’impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale, ovvero conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale; (c) al "caso di annullamento delle elezioni pronunciato dal giudice amministrativo", caso diverso dai due precedenti, in quanto concerne l’annullamento e non la cessazione dei mandati.

Con riguardo a queste disposizioni, l’Avvocatura prospetta la violazione dell’art. 126 della Costituzione, sostenendo che non spetta al legislatore regionale integrarne la portata, perché a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. Nel ricorso si osserva che la necessità di una legge statale sarebbe "particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica", giacché "l’appartenenza allo Stato delle funzioni testé considerate comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati)".

In via "logicamente subordinata", la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 123, primo comma, della Costituzione: la legge regionale, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", e nel dettaglio, il ricorrente, sempre con riguardo al novellato art. 3, osserva che: (a) il comma 3 ripristina la disposizione contenuta nel previgente art. 126, ultimo comma, della Costituzione, senza considerare che l’avvenuta soppressione di tale ultimo comma è stata determinata anche dalla non approvazione, nel corso del procedimento di revisione costituzionale, di un emendamento mirante a conservarlo; (b) i commi 4 e 5 prevedono la permanenza in carica anche del Consiglio regionale sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, così estendendo una "misura" temporanea eventualmente applicabile soltanto alla Giunta regionale; (c) il comma 4 non pone il limite "degli affari indifferibili ed urgenti"; (d) il comma 6, riguardante l’indizione delle nuove elezioni, prevede un termine dilatorio – "entro tre mesi" (peraltro senza precisarne sempre la decorrenza) – eccessivamente lungo anche perché in ipotesi riferito soltanto ai casi di scioglimento del Consiglio o rimozione del Presidente della Giunta o annullamento delle elezioni, ed il successivo comma 7 ulteriormente prolunga detto termine facendolo decorrere "dallo spirare del termine per l’azione revocatoria".

Queste disposizioni contrasterebbero con l’art. 126 della Costituzione, che pretenderebbero di integrare, e con l’art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione.

Un’ulteriore censura è mossa alla disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 2 del "sostituito" art. 3, a termini del quale "Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente". Si tratterebbe di una disposizione innovativa rispetto all’art. 3, secondo comma, della legge n. 108 del 1968, il quale prevede che i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Ad avviso dell’Avvocatura, tale disposizione della legge regionale consentirebbe alla maggioranza del Consiglio regionale uscente di produrre leggi ed altri atti di sua competenza, non soltanto durante la campagna elettorale e per qualche settimana dopo le elezioni, ma persino nell’eventualità di una sconfitta elettorale; il tutto senza il limite degli "affari urgenti ed indifferibili". La norma contrasterebbe con l’art. 122 della Costituzione, perché spetta allo Stato stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, e quindi anche il perdurare delle funzioni ad essi affidate. In via logicamente subordinata, essa contrasterebbe con l’art. 123, primo comma, della Costituzione, perché avrebbe dovuto essere approvata non con legge regionale "ordinaria" ma nel contesto dello statuto, e perciò con il particolare procedimento per questo previsto.

Costituzionalmente illegittime sarebbero inoltre le diverse disposizioni della legge regionale nelle quali (anche incidentalmente) è prevista una durata quinquennale del Consiglio regionale ("in cinque anni", "il quinquennio", "del quinquennio"). Ai sensi dell’art. 122 della Costituzione la durata di tutti i Consigli regionali è unitariamente stabilita "con legge (al singolare) della Repubblica".

Le ulteriori disposizioni residue, non menzionate specificatamente, sarebbero da ritenersi attinenti alla materia elettorale considerata dal primo, secondo e quinto comma dell’art. 122 della Costituzione, e perciò contrasterebbero con detti parametri costituzionali, ed in particolare con il primo comma, ove è previsto che la "legge della Regione" debba essere prodotta dopo una legge dello Stato stabilente "principi fondamentali" e "nei limiti" fissati da detti principi. Osserva l’Avvocatura che il disegno di legge statale di attuazione dell’art. 122 della Costituzione è attualmente all’esame del Parlamento nazionale e che a tale disegno di legge dovrebbe essere affidato, tra l’altro, il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 che prevedono decreti del Commissario del Governo.

2.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Abruzzo, concludendo per l’infondatezza delle questioni.

Innanzitutto, quanto alla ritenuta "natura sostitutiva" delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge regionale, nella memoria si osserva che il ricorso del Governo muove da un erroneo presupposto interpretativo: l’art. 1 della legge regionale, infatti, recepisce la legge statale n. 108 del 1968, quindi la recepisce e la fa propria solo per la Regione Abruzzo, che non ha potere di disporre per altre Regioni. Una volta recepita nell’ordinamento regionale la legge statale, anche le modifiche e le integrazioni apportate dall’art. 3, si sostiene, sono destinate ad avere effetti soltanto in ambito regionale.

Sarebbe da escludere anche la denunciata violazione dell’art. 126 della Costituzione. In tale disposizione non vi è infatti alcuna norma che direttamente ascriva allo Stato la competenza esclusiva a regolare gli effetti dello scioglimento. Sarebbe quindi preciso dovere della Regione, specie dopo la riforma del titolo V della Costituzione, regolare gli effetti di atti, quali la declaratoria giudiziale di annullamento delle elezioni, comportanti la cessazione degli organi primari, di legislazione e di governo, della Regione. Né di alcun rilievo sarebbe la non approvazione, durante i lavori parlamentari culminati nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di un emendamento mirante a confermare l’ultimo comma del previgente art. 126 della Costituzione: se, infatti, la Regione ha il potere di regolare effetti di atti patologici riferiti alla vita dei suoi organi, il limite sarebbe quello dell’attuale art. 126 della Costituzione, che non vieta affatto una disciplina regionale atteggiata sulla scorta del precedente principio costituzionale.

Anche la dedotta violazione dell’art. 123 della Costituzione sarebbe infondata, perché tra gli oggetti affidati espressamente alla normazione statutaria non rientra quello concernente la regolazione degli effetti dello scioglimento degli organi. Si sostiene inoltre che lo statuto regionale, attualmente ancora in fase di predisposizione, ben "potrà nel momento di sua formazione ed adozione comprendere e modificare, ove occorra, la normazione" di cui alla legge regionale oggetto del ricorso.

3. – In prossimità dell’udienza, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio promosso nei confronti della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002).

Si invoca la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2002, che dimostrerebbe la illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge impugnata.

L’Avvocatura ritiene utile una pronuncia che affermi rientrare nella legislazione esclusiva dello Stato qualsiasi disposizione "in tema di ottemperanza (e dei relativi tempi e modi) alle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali".

In replica alla memoria della Regione, l’Avvocatura sostiene che la categoria degli atti indifferibili ed urgenti è nozione precisa ed è già stata utilizzata, in vicenda analoga, nel d.P.R. 16 luglio 2001, con cui sono state dettate disposizioni per assicurare il compimento di tale genere di atti da parte della Regione Molise a seguito dell’annullamento in via giurisdizionale delle operazioni elettorali per il rinnovo di quel Consiglio regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Governo ha impugnato con due distinti ricorsi due leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (reg. ric. n. 36 del 2002) e della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002). La legge regionale della Calabria 15 marzo 2002, n. 14, reca "Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali". L’art. 1 della legge (l’unico a contenuto normativo: l’art. 2 prevede l’anticipata entrata in vigore della stessa legge) stabilisce che "Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Il Governo contesta anzitutto che spetti al legislatore regionale integrare l’art. 126 della Costituzione, in tema di scioglimento del Consiglio regionale. In via subordinata, sostiene che la legge regionale contrasterebbe con la riserva di legge statutaria di cui all’art. 123, primo comma, della Costituzione, concorrendo essa a disciplinare la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della stessa. In via ulteriormente subordinata, il Governo lamenta che la legge regionale non distingua tra i differenti casi di scioglimento del Consiglio, cioè quello disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; quello conseguente alla morte, all’impedimento permanente o alle dimissioni del Presidente della Regione o a voto di sfiducia nei suoi confronti; quello conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio; nonché il caso, assimilabile per gli effetti, di pronuncia giurisdizionale che annulli gli atti del procedimento elettorale. Inoltre la legge impugnata sarebbe illegittima anche perché non circoscrive l’esercizio delle funzioni del Consiglio prorogato ai soli atti urgenti, ed in quanto estende al Consiglio regionale una misura temporanea che sarebbe, a tutto concedere, applicabile soltanto alla Giunta.

2. – La legge regionale dell’Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante "Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali", ha una struttura più complessa. Essa esordisce, all’art. 1, stabilendo che "E’ recepita la legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni" (si tratta della legge statale che disciplina l’elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie). I successivi artt. 2, 3 e 4 sostituiscono alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, in parte confermandone il contenuto, in parte modificandolo e integrandolo.

In particolare, un primo gruppo di disposizioni attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare atti del procedimento elettorale, che la legge statale collocava in capo al Commissario del Governo: così per il decreto che determina il numero di seggi del Consiglio e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge regionale, che sostituisce il comma 3 dell’art. 2 della legge statale); per il decreto che indice le elezioni (art. 3, comma 6, del testo legislativo recepito, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale); per l’atto che rende esecutivo il riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale con le elezioni dei consigli provinciali e comunali (art. 4 della legge regionale, che modifica il comma 2 dell’art. 21 della legge statale).

Un secondo gruppo di disposizioni regola la durata in carica del Consiglio e i termini per la nuova elezione e per gli adempimenti successivi: si prevede che "La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell’elezione (art. 3, comma 1, del testo recepito e sostituito); che le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo recepito e sostituito, che riprende su questo punto l’art. 3, secondo comma, della legge statale); che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 3, comma 2, secondo periodo); che le elezioni sono indette "entro tre mesi", non è chiaro se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime (art. 3, comma 6); che il termine, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorre "dallo spirare del termine per l’azione revocatoria" (art. 3, comma 7).

Un terzo, articolato gruppo di disposizioni regola l’esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento, stabilendo, ma non in ogni caso, il principio della prorogatio: "finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente" (art. 3, comma 2, terzo periodo); nel caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, "con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 3, sulla falsariga del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); al di fuori di tale ipotesi, "in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all’insediamento del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 4); in caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, "il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio, per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti" (art. 3, comma 5).

Secondo il Governo ricorrente, una prima ragione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, coinvolgerebbe quasi tutto il testo legislativo, e dovrebbe ravvisarsi nella formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, così che, a rigore, esso avrebbe inciso sull’efficacia di quest’ultima legge in tutto il territorio nazionale.

Quanto alle disposizioni in tema di esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo lo scioglimento del Consiglio o l’annullamento delle elezioni, il ricorrente muove censure analoghe a quelle prospettate relativamente alla legge della Regione Calabria: non spetterebbe al legislatore regionale integrare l’art. 126 della Costituzione, e in particolare regolare effetti e conseguenze della pronuncia di annullamento giurisdizionale delle elezioni o dell’atto statale di scioglimento del Consiglio; in subordine, la legge violerebbe la riserva di legge statutaria di cui all’art. 123, primo comma, della Costituzione.

In via ulteriormente subordinata, sarebbero in contrasto con gli artt. 126 e 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, la norma della legge regionale che "ripristina" la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione senza tener conto della avvenuta soppressione di esso nel nuovo testo dell’art. 126; la previsione della permanenza in carica del Consiglio sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, misura che, a tutto concedere, sarebbe applicabile solo alla Giunta; la mancata previsione del limite degli "affari indifferibili ed urgenti" nel caso di scioglimento del Consiglio diverso da quello disposto ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione; la statuizione del termine eccessivamente lungo di tre mesi per l’indizione delle elezioni, termine ulteriormente prolungato, nel caso di annullamento delle elezioni, facendolo decorrere dallo spirare del termine per l’azione revocatoria.

Ancora, sarebbe illegittima la previsione della prorogatio dei poteri del Consiglio fino alla riunione del nuovo, in quanto spetterebbe allo Stato, competente a stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, anche prevederne la prorogatio: in subordine, si tratterebbe di materia riservata allo statuto. Sarebbe altresì illegittima la previsione della durata quinquennale del Consiglio, spettando alla legge statale stabilire la durata dei Consigli regionali. Infine, le disposizioni residue della legge regionale, che attengono alla materia elettorale, contrasterebbero con l’art. 122, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale che disciplina l’elezione del Consiglio potrebbe essere emanata solo dopo che la legge dello Stato abbia fissato principi e limiti, ai sensi del medesimo art. 122, primo comma: a tale legge statale competerebbe anche il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 che attribuiscono al Commissario del Governo l’emanazione di atti del procedimento elettorale.

3. – I due ricorsi propongono censure in parte comuni alle due leggi regionali, a loro volta destinate a regolare materie parzialmente comuni. E’ perciò opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.

4. – La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale dettò la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), più di recente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è fra l’altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell’elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, il quale nomina e revoca i componenti della Giunta), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.).

A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni.

Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione.

Anche in questo caso non vi è ragione per ritenerne precluso l’esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l’esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l’elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 del 2002).

Vi è certo l’ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d’ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell’esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.

5. – Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l’art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni". Tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia.

Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all’art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all’art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.

Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l’art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale.

6. – Passando ad esaminare le singole disposizioni della legge della Regione Abruzzo, modificative di quelle della legge statale, vengono in considerazione in primo luogo quelle che attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l’emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge impugnata, sostitutivo dell’art. 2, comma 3, della legge statale) e l’emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art. 3, comma 6, nonché commi 8 e 9).

Le censure mosse a tali disposizioni non sono fondate. L’intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto – il procedimento per la elezione del Consiglio – divenuto ormai di competenza della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: e riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell’approvazione dello statuto, dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

7. – A diversa conclusione di fondatezza della questione deve giungersi con riguardo all’art. 4 della legge dell’Abruzzo, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l’emanazione dell’atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La disposizione impugnata incide infatti anche sulla materia della "legislazione elettorale" dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione. Essa deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

8. – Venendo ora al secondo gruppo di disposizioni impugnate della legge della Regione Abruzzo, in tema di durata del mandato consiliare e di termini del procedimento elettorale e degli adempimenti successivi, deve anzitutto giudicarsi costituzionalmente illegittimo il comma 1 del testo legislativo che l’art. 3 della legge impugnata "sostituisce" all’art. 3 della legge statale, in cui si prevede che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell’elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è infatti attribuita, dall’art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale. Né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

9. – Va esente da censura, invece, la disposizione che disciplina il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo legislativo "sostituito" dall’art. 3 della legge impugnata all’art. 3 della legge statale): la previsione, conforme del resto a quella della legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione, mentre il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del Consiglio.

Parimenti, e per la stessa ragione, non è fondata la questione con riguardo alla disposizione che prevede che le elezioni siano indette entro tre mesi (art. 3, comma 6, del testo "sostituito" all’art. 3 della legge statale dall’art. 3 della legge regionale dell’Abruzzo, da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo): anche se non è chiaro se detto termine ad quem – oggi assente nella legge statale, che prevede solo il termine iniziale – sia fatto decorrere, nel caso di scadenza del mandato, da tale scadenza, ovvero dalla quarta domenica antecedente la stessa, a partire dalla quale le elezioni possono avere luogo ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, non può dirsi che tale termine sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell’art. 61, primo comma, della Costituzione.

10. – E’, invece, costituzionalmente illegittimo il comma 2, secondo periodo, del testo "sostituito" all’art. 3 della legge statale dall’art. 3 della legge della Regione Abruzzo, in cui si dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso infatti modifica (sia pure marginalmente), al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione, la vigente disciplina dello statuto della Regione Abruzzo (tuttora efficace, fino all’entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non implicitamente abrogate dalla riforma costituzionale: cfr. sentenza n. 304 del 2002), il cui art. 18, primo comma, stabilisce che il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

11. – Pure costituzionalmente illegittimo è il comma 7 del testo "sostituito" dall’art. 3 della legge impugnata all’art. 3 della legge statale, secondo cui il termine ad quem di tre mesi, previsto dal comma 5 per l’indizione delle elezioni, decorre, in caso di annullamento delle elezioni, dalla scadenza del "termine per l’azione revocatoria", la quale – si intende – possa essere esperita per la revoca della pronuncia giurisdizionale definitiva di annullamento delle operazioni elettorali.

L’intento di siffatta disposizione è, all’evidenza, quello di consentire un ulteriore prolungamento del periodo transitorio durante il quale, ai sensi del precedente comma 5, si dispone che restino in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli affari indifferibili ed urgenti gli organi eletti colpiti dall’annullamento. Ma, anche a prescindere da questo collegamento con una disposizione che, come si dirà più oltre, è, per altre ragioni, costituzionalmente illegittima, sta di fatto che differire la indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale come quella derivante dall’annullamento delle elezioni seguite alla scadenza o allo scioglimento del precedente Consiglio; mentre è necessario ripristinare al più presto la legittima rappresentatività degli organi regionali.

12. – Si può ora passare ad esaminare le disposizioni delle leggi impugnate che riguardano il tema principale su cui si è esplicato l’intervento legislativo delle due Regioni, vale a dire quello della prorogatio degli organi regionali dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione.

L’art. 3 della legge n. 108 del 1968 stabilisce fra l’altro che i Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (primo comma), decorrenti dalla data della elezione (terzo comma), ma che essi "esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo" della loro durata in carica (secondo comma).

Tale disposizione non accoglie dunque il principio della prorogatio del Consiglio dopo la sua scadenza e fino alla riunione del nuovo Consiglio eletto, previsto invece per le Camere dall’art. 61, secondo comma, della Costituzione, e per i Consigli delle Regioni ad autonomia speciale dall’art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1: anche se questa Corte, chiamata a dirimere alcuni conflitti di attribuzione in ordine al legittimo esercizio del potere governativo di rinvio delle leggi regionali (previsto dal vecchio testo dell’art. 127 della Costituzione), nell’affermare il vigore nelle Regioni del c.d. "principio di rappresentatività", per cui i procedimenti legislativi in itinere decadono con la fine della legislatura, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire "nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso", le assemblee "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995).

Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora applicabile fino all’esercizio delle nuove competenze statutarie e legislative regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino alla scadenza.

Nel sistema antecedente alla riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, era disciplinato a parte il caso dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 126 della Costituzione, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, per non aver corrisposto all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto analoghi atti o violazioni, per impossibilità di funzionamento a seguito di dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza, o infine per ragioni di sicurezza nazionale. In questi casi era previsto, infatti, che col decreto di scioglimento fosse nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indicesse le elezioni entro tre mesi e provvedesse all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio (art. 126, vecchio testo, quinto comma).

Non era e non è invece regolato il caso di annullamento delle operazioni elettorali dopo l’elezione del Consiglio: tanto è vero che, quando si verificò questa ipotesi nel Molise, il Governo, invocando il carattere necessario dell’ente con la conseguente necessità di assicurare il compimento degli atti improrogabili, nel silenzio dello statuto regionale, non ancora adeguato ai principi della legge cost. n. 1 del 1999 (così implicitamente riconosciuto fonte competente in materia) e i "poteri residuali del Governo", in base ad un (per la verità, inedito) "principio generale dell’ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l’adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale", ebbe a disporre che la Giunta e il Presidente, la cui elezione era stata annullata, provvedessero "agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della Regione" (d.P.R. 16 luglio 2001, recante "Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della Regione Molise": la motivazione è contenuta nel preambolo del decreto).

Quanto alla permanenza in carica della Giunta e del Presidente della Regione, l’art. 26, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (derogabile però dagli statuti regionali, ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084) stabiliva che la Giunta durasse in carica "fino alla rinnovazione del Consiglio", salvo il caso di revoca con voto del Consiglio medesimo. In molte Regioni, ma non in tutte, la materia è oggetto di previsioni statutarie, come nel caso dell’Abruzzo, il cui statuto, all’art. 42, prevede che "la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta" (e l’art. 19, settimo comma, prevede a sua volta che l’ufficio di presidenza del Consiglio resti in carica "fino alla convocazione del nuovo Consiglio"); o come nel caso della Calabria, il cui statuto, all’art. 19, prevede che "la Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta", limitandosi però, dopo la scadenza del Consiglio o l’approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, agli affari di ordinaria amministrazione.

13. – Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell’organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell’elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.). Infine, il nuovo art. 126 della Costituzione prevede ancora lo scioglimento del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale, senza però più prevedere la nomina, in questi casi, di una commissione incaricata di indire le elezioni e nel frattempo di assicurare l’ordinaria amministrazione e il compimento degli atti improrogabili, salvo ratifica del nuovo Consiglio, come stabiliva il vecchio testo; e aggiunge che lo scioglimento del Consiglio consegue altresì alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, nonché alla rimozione, alla morte, all’impedimento permanente e alle dimissioni del medesimo, e alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri: anche in queste ultime ipotesi la Costituzione non disciplina l’esercizio delle funzioni nel periodo di transizione fra lo scioglimento del Consiglio e l’elezione del nuovo.

Una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari.

Non può condividersi la tesi secondo cui tale competenza sarebbe attribuita alla legge statale, cui spetta, ai sensi dell’art. 122, primo comma, Cost. stabilire "la durata degli organi elettivi" regionali. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

E’ ovvio, peraltro, che gli statuti, nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 304 del 2002).

Si deve però eccettuare l’ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori", prevista dall’art. 126, primo comma, della Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell’art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l’art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l’avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale.

A parte deve essere considerata l’ipotesi – che la legge della Regione Abruzzo fa oggetto di specifica disciplina – dell’annullamento giurisdizionale della elezione: in questo caso si verifica non la scadenza o lo scioglimento o la rimozione di un Consiglio o di un Presidente legittimamente eletti ed in carica, ma il venir meno ex tunc, secondo i principi, dello stesso titolo di investitura dell’organo elettivo.

Anche in questa ipotesi la disciplina dell’esercizio delle funzioni regionali fino alla nuova elezione rientra in linea di principio nella competenza statutaria della Regione, salvi i limiti che la Regione stessa incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale, stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione. In ogni caso, è escluso che possa provvedere in materia una legge regionale non statutaria.

In conclusione, dunque, in tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l’annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

14.– Discende dalle premesse poste che devono ritenersi costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni delle leggi regionali impugnate che disciplinano la prorogatio degli organi elettivi regionali (art. 1 della legge regionale della Calabria; art. 3 della legge regionale dell’Abruzzo, nella parte in cui sostituisce l’art. 3, secondo comma, prima parte, della legge statale n. 108 del 1968 con le disposizioni dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, e commi 3, 4 e 5, del nuovo testo legislativo): vuoi per violazione della "riserva di statuto" di cui all’art. 123 della Costituzione, vuoi, per quelle di esse che disciplinano l’ipotesi dello scioglimento o della rimozione "sanzionatori" (art. 1 della legge della Regione Calabria nella parte in cui, non distinguendo, si riferisce anche a questa ipotesi; art. 3, comma 3, del testo sostituito della legge della Regione Abruzzo), per violazione della competenza statale a disciplinare la materia.

Quanto a quest’ultima disposizione della legge della Regione Abruzzo, non può valere in contrario il fatto che essa riprenda testualmente la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: in ogni caso, la Regione non può reintrodurre una norma costituzionale ormai scomparsa.

Rimane assorbito ogni altro profilo di censura, in particolare per quanto riguarda la disciplina, nell’art. 3, comma 5, del testo sostituito della legge regionale dell’Abruzzo, dell’esercizio delle funzioni regionali nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni.

15. – In definitiva, mentre la legge regionale della Calabria deve essere dichiarata in toto costituzionalmente illegittima, della legge regionale dell’Abruzzo restano indenni l’art. 1 (non specificamente censurato dal Governo, e comunque da intendersi nel senso sopra precisato al n. 5), l’art. 2, nonché, dell’art. 3, solo le parti che, "sostituendo" l’art. 3 della legge statale, dettano le disposizioni dei commi 2 (limitatamente al primo periodo), 6, 8 e 9. Tutte le altre disposizioni della stessa legge devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a. dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali);

b. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell’art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 – limitatamente al secondo e al terzo periodo –, 3, 4, 5, 7;

c. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni – diverse da quelle di cui ai capi b e c – della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2010) 17-01-2011, n. 999 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 3.7.2002 il Tribunale di Firenze condannava L. B. alias M.N. alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni in danno di S.Z..

La 2 Sezione Penale della Corte d’Appello di Firenze con sentenza in data 13.11.2009 in parziale riforma della predetta sentenza dichiarava prescritto il reato di lesione e, previo giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta all’imputato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione di legge, in particolare in violazione dell’art. 512 c.p.p.. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale, nel respingere il motivo d’appello in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali rese dalla persona offesa e dalla teste M. M., abbia ritenuto corretta la decisione del primo giudice, che si fondava sulla irreperibilità delle stesse e sul consenso del difensore. Contesta il ricorrente che nessuna disposizione di legge prevede l’utilizzabilità di dette dichiarazioni sulla scorte del consenso delle parti e che non può trovare applicazione l’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte con riguardo ai verbali di dichiarazioni assunte in altro procedimento.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste M. M., di cui il ricorrente contesta l’utilizzabilità, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento – come si è detto – sull’accordo delle parti.

Ciò detto deve rilevarsi, come già affermato da questa Corte, che legittimamente possono essere utilizzati, ai fini della decisione, gli atti acquisiti con il consenso dei soggetti interessati, consentendo il consenso di superare i divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., sempre che l’accordo non abbia ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", quale è quella derivante da una loro assunzione "contra legem", circostanza, nella specie, di certo non verificatasi (cfr. Cass. Sez. 6 n. 25456/09;

Cass. Sez. 3 n. 35372/07; Cass. Sez. 1, 23/1/2003 n. 8739, Cirillo ed altri).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.