T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-01-2011, n. 325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 febbraio 2009 e depositato il successivo 21 febbraio, la Società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara n. 9/2008S Aut. A24 RomaTeramo e A 25 ToranoPescara. Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale", indetta dalla Società S.D.P. S.p.A. e di esserne stata esclusa per violazione del punto 3.1.2 del disciplinare, ovvero aver presentato la documentazione attestante i requisiti della seconda ausiliaria della S. S.r.l., ossia la P.R.M. Ltd, in lingua inglese non accompagnata da traduzione giurata.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione di legge per erronea e falsa interpretazione ed applicazione del bando di gara.

Assume la ricorrente Impresa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di gara, il Disciplinare richiedeva la "traduzione giurata", a pena di esclusione, solo ed esclusivamente per i documenti relativi al "requisito di cui al punto 3.1.2 punto 2", fornito da S. attraverso l’Impresa Selca S.a.s., ma non per i documenti di cui ai punti precedenti.

Invero, nel Disciplinare l’esclusione era prevista soltanto ove mancasse la traduzione giurata relativa ai documenti di cui al "Requisito 3.1.2 punto 2 e non per gli altri, sicché la S.A. non poteva escludere la ricorrente per aver fornito documenti per i quali non era richiesta, a pena di esclusione, la traduzione giurata;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, falso presupposto di fatto; contraddittorietà.

La ricorrente ha fornito tutta la documentazione richiesta, ancorché non assistita da traduzione giurata, sicché la Commissione aveva l’obbligo, prima di escludere la S. S.r.l., di richiedere l’integrazione degli stessi con la "dichiarazione giurata". Infatti, la successiva produzione della traduzione giurata avrebbe costituito solo mera regolarizzazione della documentazione prodotta a corredo dell’offerta, costituendo la traduzione semplice duplicazione del contenuto del documento in lingua diversa dall’originale.

Aggiunge la ricorrente che la violazione del citato art. 46 viene evidenziata ancor più dalla circostanza che la mancanza della traduzione non era prevista a pena di esclusione;

3. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali che regolano le gare d’appalto in relazione all’interpretazione del bando di gara.

La ricorrente deduce la poca chiarezza del Disciplinare di gara nel richiedere o meno la traduzione giurata, sicché è possibile che si sia ingenerata una oggettiva confusione nello stabilire quello che l’Amministrazione richiedeva, anche in considerazione che nella richiesta di documenti non si faceva cenno ad alcuna traduzione giurata, pur conoscendo l’Amministrazione che una impresa avallante era di nazionalità inglese, ma un mero riferimento ai punti 3.1.1 e 3.1.2;

4. violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto.

Sottolinea la Società ricorrente che non sussistono i presupposti che giustificano i provvedimenti impugnati, poiché sono stati presentati tutti i documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti dell’ausiliaria P.R.M. Mtd, mancava solo la traduzione giurata, sicché il documento, anche se non in lingua italiana, c’era e, quindi, la veridicità delle affermazioni era comprovata;

5. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali che regolano le gare d’appalto in merito al fatto di poter presentare documenti redatti in lingua straniera.

La Commissione erroneamente ha ritenuto che la mancata produzione della traduzione giurata configurasse un vizio sostanziale che attiene alla sussistenza della capacità tecnica per l’esecuzione dei prescritti servizi, poiché la documentazione prodotta a corredo dell’offerta è solo irregolare per aspetti meramente formali..

6. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali dettati dal d. lgs. n 163 del 2006 in materia di gare d’appalto.

Nessuna norma del Codice prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui i documenti in lingua straniera non siano accompagnati da traduzione giurata. Esso richiede eccezionalmente tale adempimento solo all’art. 277 per gare relative ai "Settori pubblici lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria", sicché può argomentarsi che ciò non è dovuto per altri tipi di gare.

Consegue che se i bando venisse interpretato nel senso dato dalla Commissione si porrebbe in aperta violazione del Codice degli appalti di cui al d. lgs. n. 163 del 2006;

7. violazione di legge ed erronea e falsa interpretazione dell’art. 3 d. lgs. n. 163 del 2006.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’obbligo di presentazione della traduzione giurata di un documento per le imprese straniere crea un onere aggiuntivo rispetto alle imprese italiane e crea una disparità di trattamento tra l’impresa estera e quella italiana.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 27 febbraio 2009, la S. s.r.l. impugna il verbale di gara n. 100 del 29gennaio 2009, con il quale la Commissione ha ribadito l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua, nonché la lettera 2 febbraio 2009, con la quale viene intimato alla Società Sace Surety S.p.A. il pagamento della cauzione provvisoria di Euro 38.100,00.

Avverso questi ultimi provvedimenti deduce:

1. violazione di legge ed erronea e falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 97 Cost., imparzialità e buon andamento, nonché i principi generali di pubblicità e trasparenza delle norme che disciplinano le procedure di gara in materia di appalti i cui agli artt. 84, comma 5, 67, comma 5, 91, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999.

La mancata comunicazione delle sedute di gara da parte della S.A. viola le norme citate in rubrica. Infatti, le uniche sedute non pubbliche sono quelle per la valutazione dell’offerta tecnica. Nel caso di specie, la ricorrente è stata esclusa senza che abbia potuto partecipare alla seduta;

2. eccesso di potere sotto il profilo della illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dalla illegittimità degli atti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo, i cui vizi in esso denunciati si ripropongono anche per tale atto.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato l’8 maggio 2009 viene impugnata l’aggiudicazione definitiva del 10 aprile 2009 della gara in oggetto.

Avverso il predetto atto vengono dedotti vizi per illegittimità derivata dai precedenti atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.

Con atto notificato il 5 marzo 2009 l’ATI controinteressata spiega ricorso incidentale, impugnando tutti gli atti ed i verbali della Commissione di gara e della S.A., nella parte in cui non sono state rilevate e sanzionate le carenze, le difformità e le omissioni rinvenibili nella documentazione offerta dalle ricorrenti principali ai fini della partecipazione alla procedura in argomento.

All’uopo deduce:

1. difetto dei requisiti partecipativi alla gara. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione degli artt. 41, 42 e 49 d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando ed ai punti 3.1.1 e 3.1.2, a e 8 del Disciplinare di gara.

Il motivo è volto a rilevare la carenza dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis da parte della ricorrente principale; in particolare, non sono stati dimostrati i requisiti di qualificazione asseritamente posseduti dall’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd. Aggiunge che nel rapporto di avvalimento intercorso con detta Impresa non sono stati individuati i requisiti di qualificazione e le risorse che la P.R.M. Ltd avrebbe messo a disposizione della S. S.r.l. per tutta la durata dell’appalto.

In particolare, la S. S.r.l. non ha presentato l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, come previsto dall’art. 42, co. 1, lett. a) del Codice e dal punto 3.1.2. n. 1 del Disciplinare ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione né a ciò ha provveduto l’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd., sicché ha omesso di comprovare il possesso dei requisiti in argomento mediante le modalità previste.

Anche l’avvalimento dei requisiti della P.R.M. Ltd. è carente e inidoneo a qualificare la S. S.r.l. anche con riferimento alla individuazione dei requisiti e delle risorse posseduti dall’impresa ausiliaria. La lex specialis, infatti, delineava i requisiti di capacità tecnica richiesti, articolandoli in diverse ipotesi tra loro alternative, mentre ciò non risulta né nella dichiarazione inerente l’avvalimento né nel contratto di avvalimento;

2. difetto dei requisiti partecipativi alla gara. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione degli artt. 42 e 49 d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento al punto III.2.3 del bando ed ai punti 3.1.2 e 8 del Disciplinare di gara.

Assume la controinteressata che la S. S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva anche perché la P.R.M. Ltd. non ha comprovato il possesso della certificazione UNI EN ISO con le modalità prescritte dalla lex specialis al punto 3.1.2. del disciplinare. In conclusione, la S..r.l. non solo non ha fornito una traduzione giurata di tutta la documentazione prodotta dall’Impresa ausiliaria a comprova dei requisiti di avvalimento, ma non ha prodotto la traduzione giurata neanche per il certificato ISO 9001:2000 della medesima Impresa ausiliaria, che era chiesto a pena di esclusione.

L’ATI controinteressata, a seguito della documentazione versata in atti dalla Stazione appaltante, ha rilevato altre difformità nella documentazione presentata in sede di gara dalla ricorrente principale, sicché con atto di motivi aggiunti, notificato il 26 marzo 2009 deduce:

3. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento al punto 3.1.3del Disciplinare di gara.

La S. S.r.l. non ha prodotto compiutamente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali "cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara", in quanto non sono state rese e sottoscritte personalmente e direttamente dagli stessi soggetti che ricoprivano le cariche medesime. Nel caso di specie è stato il legale rappresentante della S. S.r.l. a fare la dichiarazione, sicché la dichiarazione appare carente e difforme rispetto alle prescrizioni della lex specialis.

Aggiungono le controinteressate che, quand’anche si volesse ritenere che la dichiarazione rilasciata da soggetto non titolato a renderla sia comunque idonea a consentire la partecipazione alla gara, tuttavia la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante della S. S.r.l. è incompleta rispetto a quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis, poiché risulta attestata soltanto l’insussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. c) dell’art. 38, co. 1, d. lgs. n. 163 del 2006.

La Soc. S.D.P. S.p.A. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.

Con ordinanza n. 1060 del 5 marzo 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è, principalmente, il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara n. 9/2008S Aut. A24 RomaTeramo e A 25 ToranoPescara. Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale", indetta dalla Società S.D.P. S.p.A.

Il provvedimento di esclusione è stato determinato dalla violazione delle prescrizioni di gara (punto 3.1.2 del disciplinare), che imponevano di corredare la documentazione probatoria redatta in lingua straniera, attestante i requisiti partecipativi di capacità economicofiunanziaria e tecnica, di apposita traduzione giurata.

La S. S.r.l., infatti, risultava estratta ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, quindi, invitata dalla S.A. a fornire la documentazione probatoria relativa ai requisiti di qualificazione dichiarati, produceva la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di qualificazione della seconda ausiliaria della S. S.r.l., la P.R.M. Ltd, in lingua inglese non accompagnata da traduzione giurata.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione di gara, la lex specialis non avrebbe richiesto, a pena di esclusione, la traduzione giurata di tutta la documentazione eventualmente prodotta in lingua diversa dall’italiano, ma soltanto di quella richiesta per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 3.1.2, punto 2, del disciplinare, ovvero la certificazione UNI ENJ ISO 9001:2000, necessaria a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera m) dell’art. 42, co. 1, del d. lgs. n. 163 del 2006.

Rileva il Collegio che la documentazione in lingua inglese relativa all’ausiliaria P.R.M. Ltd. riguardava i requisiti di cui al punto 3.1,2, ovvero ai sensi dell’art. 42, co. 1, lett. a) del Codice dei contratti, l’aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sul GUCE, servizi analoghi di importo complessivamente non inferiore al 150% dell’importo posto a base d’asta, nonché il requisito di cui al punto 3.1.2, ovvero, ai sensi dell’art 42, co. 1, lett. h) del Codice dei contratti, la piena disponibilità di un’attrezzatura (macchina operatrice o veicolo) con portata utile minima di 140 q.li munita delle attrezzature necessarie all’applicazione ei pittura termoplastica dotata di n. 2 serbatoi per materiale termoplastico (…).

Tali requisiti erano stati oggetto del contratto di avvalimento tra la S. S.r.l. e la P.R.M. Ltd.

L’art. 8 del Disciplinare, nel determinare la procedura di aggiudicazione, dispone che "Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutta la documentazione prevista dal presente "Disciplinare di gara" può essere sostituita da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza corredata da traduzione giurata".

A sua volta, il punto 3.1.2 del Disciplinare di gara rubricato: "Capacità tecnica da dimostrare, a pena di esclusione, mediante", segue l’indicazione dei requisiti da dichiarare.

E’ necessario precisare che al n. 2 del punto 3.1.2. il disciplinare reca la precisazione riguardante la produzione del requisito di cui alla lettera m), specificando che in caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano, occorre, oltre l’originale, anche la traduzione giurata.

Da questa precisazione, la ricorrente fa deduce che solo in tal caso è prevista, a pena di esclusione, la traduzione giurata.

Sennonché, osserva il Collegio, tale interpretazione della lex specialis appare riduttiva e non conforme alle disposizioni del disciplinare.

Ciò che la ricorrente ha omesso di dimostrare sono tutti i requisiti di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2., relativamente all’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd.

La ricorrente, infatti, trasmetteva, in data 12 gennaio 2009, la documentazione probatoria, richiesta da parte della S.A. in data 11 dicembre 2008. La Commissione riscontrava la regolarità della certificazione dell’ausiliaria Selca, mentre per l’ausiliaria P.R.M. Ltd. la certificazione era in lingua inglese, non accompagnata da traduzione giurata, come prescritto dal punto 8 del Disciplinare.

Orbene la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche acclarate nelle certificazioni concernenti i requisiti di qualificazione qualora il loro originale sia stato formato in lingua differente da quella italiana, è necessario che le certificazioni, se redatte in una lingua diversa dall’italiano, debbano essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana certificata. Ed è ciò che richiedeva la lex specialis a pena di esclusione (punto 8, sesto capoverso, del disciplinare).

Non aver fornito la traduzione giurata delle certificazioni relative all’Impresa ausiliaria ha comportato l’impossibilità, da parte della Commissione, di pronunciarsi su atti redatti in lingua diversa dall’italiano e, quindi, ciò equivale a omissione della produzione documentale richiesta.

Nella seconda seduta di gara del 12 gennaio 2009, la Commissione, infatti, informava il rappresentante della S. S.r.l., presente alla seduta, chiedendo "di fornire adeguati elementi, atti ad indurre la Commissione in diverso convincimento". Sennonché questi, come risulta dal verbale precitato, ha insistito sulla regolarità della documentazione prodotta, "a nulla rilevando la mancata traduzione in lingua italiana degli atti prodotti in lingua inglese", mancando, quindi, anche di chiedere un termine per la produzione di quanto richiesto. Tale atteggiamento ha indotto la Commissione a rimanere ferma nel convincimento dell’esclusione della ricorrente dalla gara de qua, essendole stato impedito di verificare l’effettivo possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.2 del disciplinare; ciò conformemente a quanto disposto dal Disciplinare medesimo al sesto capoverso del punto 8, laddove precisa che "la Commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procederà: a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati che non abbiano fornito la documentazione richiesta ovvero la cui documentazione non confermi il possesso dei requisiti richiesti".

Da quanto sopra deriva che anche l’esigenza di chiedere l’integrazione documentale, nella specie, è stata assolta dalla Commissione, con chiara infondatezza del secondo motivo dedotto con il ricorso introduttivo.

Tuttavia è bene ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto che "la produzione di atti non accompagnati dalla traduzione ufficiale equivale alla non produzione degli stessi, in quanto impedisce alla stazione appaltante di avere immediata, diretta e certa contezza delle referenze relative alla capacità tecnicoeconomica dei concorrenti" (TAR Lazio, Sez. III ter, 25 marzo 2003, n. 2565).

D’altro canto, anche se la Commissione avesse avuto padronanza della lingua straniera, solo la traduzione giurata avrebbe potuto fornire garanzia ufficiale di corrispondenza tra la documentazione prodotta in lingua originale ed il suo significato.

In proposito il Collegio ritiene, conformemente all’orientamento del Giudice delle Leggi, che in varie occasioni ha statuito che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato, da usare obbligatoriamente, salve le espresse deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, nell’ambito delle funzioni esercitate dai pubblici uffici (Corte costituzionale 11 febbraio 1982, n. 28).

Giova, altresì, ricordare che grava sulla impresa partecipante alla gara l’onere di porre la Stazione appaltante nella migliore condizione per poter prontamente verificare il contenuto della documentazione prodotta all’attenzione della Commissione giudicatrice. L’ATI ricorrente, al contrario, non si è attenuta a quelle generali regole comportamentali che impongono la verifica ed il controllo degli atti da allegare all’offerta ed al particolare dovere di diligenza.

Del tutto recessivo appare, quindi, il principio della massima concorrenzialità una volta che il concorrente abbia violato il dovere di diligenza nella redazione degli atti di gara.

Inoltre, alla luce del principio affermato da pacifica giurisprudenza, secondo cui la Commissione di gara non può disapplicare le clausole di bando quando le stesse abbiano un contenuto chiaro e siano suscettibili di univoca interpretazione, è stato garantito, attraverso la letterale applicazione del disciplinare da parte della Commissione giudicatrice, la par condicio dei concorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni non sussiste la denunciata erronea e falsa interpretazione della disciplina di gara da parte della Commissione né la lamentata equivocità delle norme di bando, dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo.

Con il quarto motivo la ricorrente ATI lamenta che la Commissione abbia considerato la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione di Primo Road Markings Ltd quale mancata esibizione dei certificati comprovanti i requisiti, poiché la documentazione prodotta sarebbe solo irregolare sotto l’aspetto formale.

A questo riguardo è stato già richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che, per l’appunto, equipara la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione alla mancata produzione dei documenti stessi. Comunque, è bene ribadire, che il vizio attiene alla fase di verifica della sussistenza della capacità tecnica della concorrente. Con la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione che avrebbe dovuto comprovare la capacità tecnica della ricorrente, la Commissione si è trovata nella impossibilità di accertare compiutamente la capacità tecnica della concorrente in relazione alle specificità richieste dalla gara medesima.

Con ulteriore motivo del ricorso introduttivo, l’ATI ricorrente deduce che nessuna norma del Codice prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui i documenti in lingua straniera non siano accompagnati da traduzione giurata.

E’ già stato osservato che la mancanza della traduzione giurata dei documenti prodotti a corredo dell’offerta equivale a mancata produzione dei documenti medesimi. Deriva da ciò che a norma dell’art. 48, co. 1, del Codice l’impresa concorrente deve essere esclusa quando la prova del possesso dei requisiti non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta.

Il Collegio, comunque, è dell’avviso che la previsione della traduzione giurata della documentazione non è né irragionevole né illogica né, infine, eccessivamente onerosa, come sostenuto dalle ricorrenti ove si consideri – come ricordato sopra – che le imprese concorrenti sono tenute a porre la S.A. nelle migliori condizioni per poter prontamente deliberare il contenuto degli elementi offerti al vaglio della Commissione giudicatrice.

Quanto, poi, al principio di reciprocità, cui le ricorrenti fanno ripetutamente riferimento, il Collegio rileva che esso va inteso nel senso che all’impresa straniera che partecipi ad una gara va garantito il trattamento giuridico analogo a quello di cui si chiede di poter beneficiare in Italia (TAR Lazio, Roma III bis, 28.3.2007, n. 2671); in nessun modo esso può essere inteso come facoltà di fornire certificazione non tradotta nella lingua dichiarata come ufficiale nel bando di gara. Ciò, peraltro, non costituisce un onere aggiuntivo, ma è condizione per assicurare la libera circolazione dei servizi in tutti i paesi europei e la massima partecipazione degli operatori economici.

Quanto alla censura dedotta con il primo atto di motivi aggiunti relativa alla illegittimità del verbale del 29 gennaio 2009, il Collegio osserva che la decisione adottata con il predetto verbale ha natura confermativa di quella contenuta nel verbale del 12 gennaio 2009.

Infatti, la Commissione si è riunita sollecitata dall’atto di contestazione inviato dallo studio legale che tutela le posizioni giuridiche dell’ATI ricorrente ed ha concluso ribadendo le argomentazioni di cui al verbale 12 gennaio 2009, senza compiere alcuna attività istruttoria e senza una nuova motivazione. Il contraddittorio, quindi, si era realizzato nella seconda seduta di gara del 12 gennaio 2009.

La reiezione del ricorso introduttivo comporta la reiezione dell’atto di motivi aggiunti prodotto avverso l’aggiudicazione definitiva, in quanto deduce solo vizi di illegittimità derivata.

Le ricorrenti, quindi, risultano legittimamente escluse dalla gara in argomento, sicché appaiono inevitabili le ulteriori conseguenze della segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e l’escussione della garanzia provvisoria

La reiezione del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti comporta, altresì, la dichiarazione di improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti con esso proposti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000, di cui 1.500,00 euro in favore della Soc. S.D.P. S.p.a. e euro 1.500,00 in favore dell’ATI controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-07-2012, n. 13614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con separati appelli poi riuniti la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali proponeva appello contro le sentenze nn. 289/2007 ( Bi.) e 290/07 ( B.) del Tribunale di Lucca. In tali sentenze il Giudice aveva riconosciuto il diritto dei due ricorrenti ad ottenere il ricalcolo dei rispettivi trattamenti pensionistici con liquidazione delle loro pensioni utilizzando i parametri vigenti anteriormente alla data del 3.03.2003; condannando la CNPR al pagamento delle somme per ciascuno risultanti, oltre interessi legali; dichiarava inoltre (per il futuro) l’Ente tenuto alla corresponsione a titolo di pensione delle somme annue per ciascuno indicate, oltre adeguamenti successivi alla data suddetta. La Cassa concludeva quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda avanzata in primo grado da ciascuno dei due appellati.

Gli appellati si costituivano concludendo per il rigetto dell’appello richiamando nel corso del giudizio il sopravvenire di giurisprudenza costituzionale di legittimità favorevoli alle tesi accolte dal Tribunale.

La corte d’appello di Firenze con sentenza del 22 aprile 2010-5 maggio 2010 rigettava l’appello compensando tra le parti le spese di giudizio.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Cassa con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la cassa ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rigidamente applicabile il principio del pro rata anche nel caso di radicale riforma strutturale del sistema pensionistico della cassa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione ancora della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

Contesta in particolare l’affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l’illegittimità dell’operato della cassa riducendo il trattamento pensionistico spettante con riguardo alla proporzione tra contributi e ammontare delle prestazioni. Il regolamento della cassa ha fatto corretta applicazione del principio del pro rata disciplinando il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo.

Con il terzo motivo la cassa denuncia ancora violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale disposizione ha fatto salvo gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai ministeri vigilanti prima delle data di entrata in vigore della legge, ossia prima del 1 gennaio 2007.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Evidenzia che il diritto a pensione di anzianità è stato maturato a far data dal 1 luglio 2006 e che quindi regime giuridico del trattamento con pensionistico era quello vigente successivamente al 22 giugno 2002.

2. Il ricorso – i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

3. Le questioni sollevate con il ricorso ed il controricorso sono già state portate all’esame di questa Corte che si è ripetutamente pronunciata in proposito.

Vi è stato un iniziale orientamento favorevole alle tesi della Cassa (Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701), che ha escluso l’applicabilità della regola c.d. del pro rata (temporis), essendosi in particolare affermato che le delibere 28 giugno e 26 luglio 1997 con le quali la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali ha apportato variazioni al sistema di calcolo della pensione, sono valide ed efficaci, anche nella parte in cui comportano la liquidazione della pensione sulla base dei migliori redditi di dodici anni sugli ultimi diciassette e non ai migliori redditi di dieci anni sugli ultimi quindici; a ciò non osta il principio del pro rata, cui fa riferimento il secondo periodo del citato comma dell’art. 3, il quale non è applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell’arco dell’intero periodo contributivo e quindi al sistema di calcolo della pensione, il cui computo deve essere eseguito con riferimento alle norme in vigore al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento.

Successivamente questa Corte, seppur con riferimento ad altro (ma analogo) sistema previdenziale categoriale (la previdenza forense), si è successivamente orientata in senso opposto, favorevole agli assicurati; cfr. Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, che ha affermato che "i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione – hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore". In senso conforme, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali, cfr. Cass., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20235 (invece, con riferimento all’ENASARCO, v. Cass., sez. lav., 21 luglio 2010, n. 17102).

Più recentemente all’udienza del 6 aprile 2011 sono stati chiamati numerosi ricorsi riguardanti il sistema previdenziale della Cassa e decisi con plurime sentenze di analogo contenuto (a partire da Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846), favorevoli agli assicurati nel senso di ritenere applicabile nella fattispecie il principio del pro rata.

Altri analoghi ricorsi sono poi stati avviati alla trattazione in camera di consiglio sul presupposto dell’ormai più volte affermato orientamento favorevole agli assicurati (ex plurimis Cass., sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613).

Successivamente però – anche in ragione di più estese argomentazioni sviluppate dalla difesa della Cassa ricorrente che in sostanza invoca un revirement di tale orientamento – il presente ricorso ed altri analoghi sono stati fissati in udienza pubblica, alcuni dei quali rinviati all’udienza pubblica dopo essere stati fissati per la trattazione in camera di consiglio.

Da ciò la necessità di rivisitare tale problematica su sollecitazione soprattutto dell’assai articolata e puntuale difesa della Cassa nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. Giova premettere, seppur in estrema sintesi e limitatamente al punto che interessa nella presente controversia, le modifiche nel tempo della disciplina legislativa e regolamentare del trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

In sede di riforma della Cassa e del sistema normativo precedente – rappresentato essenzialmente dalla L. 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa, e dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull’assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che prevedeva un sistema di tipo contributivo con accumulo del montante complessivo dei contributi in un conto individuale dell’assicurato ed il calcolo della pensione mediante trasformazione di tale montante contributivo, rivalutato secondo un coefficiente di rendimento, in rendita vitalizia con la garanzia dell’integrazione ad un trattamento minimo uniforme – la L. 30 dicembre 1991, n. 414, introducendo il ben più favorevole sistema a ripartizione di tipo retributivo, ha contemplato come modalità di calcolo del trattamento pensionistico un criterio strettamente retributivo perchè ha previsto che la misura annua della pensione di vecchiaia era pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Successivamente il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa suddetta.

In particolare il D.Lgs., in questo contesto profondamente riformato, ha posto alle nuove Casse "privatizzate" l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte. A tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".

In realtà occorre tener conto del carattere turt’affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, e destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva "assoluta" di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove "norme generali regolatrici della materia" stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite (C. cost. n. 376 del 2002).

Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27 facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano"). Ciò invece l’art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l’emanando Regolamento della Cassa non era facoltizzato a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse "privatizzate", quale poi sarebbe stato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate. Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006 dall’ari. 1, comma 763) e nient’affatto il Regolamento della Cassa.

5. La Cassa, in forza di tale (comunque assai ampia) investitura di potere regolamentare, ha adottato un primo regolamento del 1 gennaio 1995 che, per quanto interessa la presente controversia, ha ribadito il criterio retributivo della L. n. 414 del 1991 (art. 49, comma 2, della regolamento).

Le cose cambiano profondamente a seguito della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare adottata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335. Si è introdotto – com’è noto – il sistema contributivo e si è previsto il graduale passaggio a quest’ultimo dal sistema retributivo. In particolare l’art. 1, comma 12, ha previsto che per i lavoratori iscritti alle forme di assicurazione generale obbligatoria e a quelle sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione era – ed è – determinata dalla somma di due quote distinte; la quota A) di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; la quota B) di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

E questo il cosiddetto criterio del "pro rata" alla stregua del quale una parte della pensione è calcolata secondo il più favorevole previgente criterio retributivo e un’altra parte della pensione è calcolata secondo il nuovo criterio contributivo.

Il successivo comma 13 ha poi previsto una più specifica clausola di garanzia. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza suddette che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione sarebbe stata interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Quindi il criterio di salvaguardia è duplice: per i lavoratori più anziani rimane, come condizione di miglior favore, il sistema retributivo previgente; per i lavoratori meno anziani c’è invece il criterio del pro rata per cui si applica in parte il più favorevole criterio retributivo e per altra parte il nuovo criterio contributivo.

6. Invece per i sistemi previdenziali delle Casse private l’art. 3, comma 12, nel testo originario, da una parte ha ribadito l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio e della stabilità delle rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a quindici anni. D’altra parte ha previsto una sorta di delega facoltizzando gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

Nel far ciò il legislatore ha previsto una garanzia specifica non dissimile da quella contemplata dall’art. 1, comma 12, citato: nel caso di "introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" avrebbe operato comunque il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.

Al pari dell’art. 1, comma 12, il fulcro di tale disposizione (art. 3, comma 12) è costituito proprio dalla garanzia del criterio del pro rata (non c’è invece la garanzia ulteriore e più specifica del comma 13 dell’art. 1 che prevede solo il sistema retributivo per gli assicurati "anziani", quelli che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni).

7. In riferimento a tale criterio (del pro rata) può in generale considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una "posizione previdenziale" già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata. Ciò non vuoi dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio previgente – tra quelli in vigore al momento del versamento della contribuzione – rispetto a quello vigente al momento del collocamento in quiescenza. Ma neppure, al contrario, che l’assicurato ha solo una mera aspettativa alla pensione sicchè, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli nell’esercizio della sua discrezionalità.

C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla "posizione previdenziale" già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione versus prestazione) al pari, ad es., della rendita vitalizia per le assicurazioni private. L’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia; una sorta di "maturato previdenziale" che non può essere sterilizzato dal legislatore.

Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un’intrinseca soglia minimale di protezione, derivata – e garantita a livello costituzionale – dal criterio di "adeguatezza" prescritto dall’art. 38 Cost., comma 2, e modulata diacronicamente in quanto dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a definirla (primo tra i quali il coefficiente che esprime l’aspettativa di vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa della Cassa, secondo cui l’assicurato avrebbe soltanto una mera aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia).

Il legislatore – chiamato ripetutamente a riequilibrare il sistema pensionistico – è stato ben consapevole che, mutando in termini meno favorevoli i criteri di calcolo delle pensioni, occorre comunque apprestare una clausola di garanzia a tutela delle posizioni previdenziali già maturate nel vigore di precedenti criteri più favorevoli. Quindi la tutela del "maturato previdenziale" si traduce in una specifica clausola di garanzia, tra le tante astrattamente ipotizzabili come attualizzazione in concreto della garanzia di soglia minimale di trattamento pensionistico.

Già il legislatore della riforma del 1995 ha previsto le specifiche clausole di garanzia di cui si è detto sopra: quella massima del comma 13 dell’art. 1 (in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni); quella "bilanciata" del precedente comma 12 (il criterio del pro rata in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni); quella preventiva del comma 12 dell’art. 3 (in favore degli assicurati delle Casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994 in caso di future modifiche peggiorative del sistema previdenziale categoriale ad opera degli emanandi Regolamenti delle Casse stesse).

Di tutti tali tre criteri può predicarsi la natura di concreta – nonchè idonea (ex art. 38 Cost., comma 2) – attualizzazione di quella soglia minimale di garanzia del maturato previdenziale di cui si è finora detto.

8. Nel presente giudizio viene specificamente in rilievo la garanzia del comma 12 dell’art. 3 nella versione originaria applicabile nella specie ratione temporis (di quella successiva, attualmente vigente si dirà infra); garanzia che è modulata in simmetria con quella dell’art. 1, comma 12, ma con una portata più ampia perchè formulata – per così dire – in prevenzione, ossia con riferimento ad una futura (all’epoca) diversa regolamentazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle Casse. Le quali erano sì facoltizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ma ciò potevano fare rispettando il criterio del pro rata "in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".

Era questa una clausola di garanzia "forte" nel senso che la eventuale diversa regolamentazione (che poi in effetti c’è stata) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento pensionistico relativo all’anzianità contributiva maturata fino alla riforma con lo stesso meccanismo del comma 12 dell’art. 1: una quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri. In questo modo era certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato previdenziale;

anzi era una garanzia "forte" perchè tutta la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli) criteri.

Il criterio del pro rata era sganciato dal (pur prefigurato come possibile) passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo;

sicchè qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato ex lege a questa garanzia. Va quindi condivisa l’affermazione di Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, e della successiva giurisprudenza conforme, che ha disatteso Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, secondo cui il principio del pro rata avrebbe una portata più limitata e non si applicherebbe nel caso di modifiche in peius (per gli assicurati) del solo criterio retributivo. Questa limitazione dell’operatività della garanzia suddetta non ha base legale, atteso che l’art. 3, comma 12, riferisce il principio del pro rata all’"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (quella della Cassa) e quindi anche alle sole modifiche peggiorative del criterio retributivo (pur più favorevole del criterio contributivo). Ma non solo tale formulazione ampia della garanzia del principio del pro rata non consente la limitazione predicata da Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, ma anche lascerebbe un vuoto di normativa perchè – per le considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevanza in termini di situazione giuridica protetta del maturato previdenziale – deve comunque esserci la garanzia di una soglia minima di protezione.

Insomma il legislatore nell’art. 3, comma 12, ha optato per una clausola di garanzia – quella del pro rata – che operava a tutto campo e indubbiamente costituiva uno scudo di protezione per i "vecchi" assicurati privilegiandoli rispetto ai "nuovi", così però riducendo gli ambiti di riforma possibile per le Casse privatizzate.

Questa garanzia "forte" sarebbe stata resa meno rigida soltanto con la legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006 art. 1, comma 763). Ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si sarebbe dovuto confrontare con tale garanzia del pro rata.

9. Posto il paletto di questa garanzia del pro rata, come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal potere regolamentare delle Casse privatizzate in genere, può ora considerarsi lo sviluppo che in concreto ha avuto l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa ricorrente.

All’indomani della riforma del 1995, la Cassa – ove ciò fosse stato reso necessario da esigenze di riequilibrio del bilancio e di stabilità della gestione – avrebbe potuto già subito, in simmetria con il sistema pensionistico pubblico, adottare il criterio contributivo con il rispetto del principio del pro rata.

Invece la Cassa, nella sua discrezionalità gestionale, ha lasciato il sistema retributivo per vari anni ancora, preferendo medio tempore (nel 1997) solo un aggiustamento di quello retributivo per alleggerire il carico pensionistico: solo a partire dal 1 gennaio 2004 viene introdotto il sistema contributivo in una situazione di progressiva difficoltà nel sostenere l’onere di pensioni calcolate con il sistema retributivo tanto da porle alla fine a carico del patrimonio della Cassa e non più della contribuzione corrente (artt. 64, 65 e 66 del Regolamento in vigore a partire dalla data suddetta).

Contemporaneamente però la Cassa ha modificato anche (in peius per gli assicurati) lo stesso criterio di calcolo della quota retributiva delle pensioni maturate dopo la data suddetta sicchè il riequilibrio di gestione è stato perseguito non solo con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ma anche con l’"aggiustamento" dello stesso sistema retributivo.

Più in dettaglio può ricordarsi – come è pacifico tra le parti in causa – che nel 1997 intervengono due delibere modificative del regolamento: del 28 giugno 1997 e del 26 luglio 1997. L’art. 49, comma 2, viene riformulato: si considera la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. Ma si rimane ancorati al criterio retributivo, ancorchè la Cassa – come già rilevato – fosse stata facoltizzata ad adottare (per il futuro) il criterio contributivo.

Già per questa modifica peggiorativa – all’interno di un sistema ancora interamente retributivo – si porrebbe il problema della garanzia del pro rata (e a questa modifica della normativa regolamentare, in realtà, si riferiva Cass., sez. lav,, 25 giugno 2007, n. 14701, cit, comunque disattesa dalla giurisprudenza successiva). Peraltro la stessa delibera del 1997 conteneva un criterio di gradualità che, anche se non surrogava a pieno il principio del pro rata, di fatto riduceva l’impatto della modifica in peius dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico. In ogni caso nella presente controversia non si fa questione di applicabilità del principio del pro rata già a questa modifica regolamentare, ma la pretesa di parte resistente al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento solo alle modifiche intervenute nel 2002-2003.

Ed è infatti in questo torno di tempo che si ha il più radicale punto di svolta perchè si passa dal sistema contributivo a quello retributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12). In particolare intervengono tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si calcolano – al fine della determinazione della quota A di pensione – tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (si introduce – con finalità dissuasiva – il criterio c.d. della neutralizzazione con coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico di anzianità in ragione dell’età anagrafica); quella del 20 dicembre 2003 (si calcolano -sempre al fine della determinazione della quota A di pensione – i redditi professionali degli ultimi 24 anni: ossia – re melius perpensa – si modifica in termini più favorevoli per i pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente disciplina regolamentare, la Delib. 22 giugno 2002). Quindi la complessiva normativa regolamentare di risulta – per tale intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette e che è sintetizzata nell’ari. 49 (pensioni di vecchiaia) e art. 50, comma 4 (pensioni di anzianità) del Regolamento dell’epoca – prevede pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri previgenti, se maturate in data antecedente alla 31 dicembre 2003. Per quelle maturate successivamente la norma regolamentare prevede: una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B (contributiva) per l’anzianità contributiva successiva a tale data.

Prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione – come già rilevato – era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo, ma anche secondo parametri più favorevoli, quelli del 1997 (art. 49, comma 2, e 50, comma 4: si calcolava la media di 15 redditi professionali annuali più elevati per gli ultimi 20 anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione).

10. Come sottolinea la difesa della Cassa la modifica regolamentare del 2002, distinguendo tra la quota A (retributiva) e la quota B (contributiva) fa sì applicazione del principio del pro rata nella misura in cui adotta il criterio contributivo solo per l’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2003 e conserva il criterio retributivo per l’anzianità maturata fino a tale data.

Ma il problema che si pone nelle controversie in esame è se il principio del pro rata si applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva) che nel 2002-2003 è stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati.

Alla risposta affermativa data dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, occorre dare continuità per le ragioni già sopra indicate: il criterio del pro rata è formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in termini generali con riferimento all’"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti" (della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del criterio contributivo. In ogni caso all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo (ed in questa parte la norma regolamentare, ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (L. n. 335 del 1995). Non occorre quindi – diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma.

Questa interpretazione ampia del principio del pro rata – non limitata quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – non solo ha il supporto testuale dell’art. 3, comma 12, cit.; ma – come già rilevato – risponde ad un’esigenza generale di "adeguatezza" del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., comma 2, da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al maturato previdenziale. Il quale non necessariamente coincide con il criterio del pro rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della quota retribuiva della pensione.

11. Rimane da dire della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria 2007), che ha sostituito il primo ed il secondo periodo della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12.

Tale disposizione ha ribadito l’obiettivo, da perseguire ad opera delle Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Ha facoltizzato gli enti medesimi, sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni".

Ed ha aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

Chiaramente non si tratta di norma di interpretazione autentica: non ne ha nè la tipica formulazione testuale, nè il contenuto. E’ una norma a carattere innovativo che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, nella formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio del pro rata" nonchè "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dal 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa. Ma ciò non è dato approfondire atteso che nella specie il trattamento pensionistico è maturato prima del 1 gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

12. Inoltre è prevista – nell’art. 1, comma 763 – una clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare delle Casse.

Questa salvezza non sta a significare validazione ex post della normativa regolamentare della Cassa nella parte in cui non ottemperava all’ampia prescrizione del "rispetto del principio del pro rata" per l’obiettiva irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in disparte la violazione dell’affidamento nella stabilità della normativa vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica: per la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione v. C. cost. n. 263 del 2009). Infatti non potrebbero coesistere – per la contraddizione che non lo consente – due prescrizione opposte: da una parte sancire l’obbligo per le Casse di tener "presente il principio del pro rata" nella propria normativa regolamentare (futura, ossia successiva al 1 gennaio 2007); d’altra parte consentire, come legittima ex tunc (e quindi intanto operante fino ad nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) una precedente normativa regolamentare che non abbia ottemperato alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata", quale che sia lo scostamento da tale obbligo.

Invece la salvezza prevista dalla Legge Finanziaria del 2006 sta a significare non già che sono sanate precedenti violazioni di legge, ma solo che le precedenti deliberazioni adottate dalle Casse privatizzate sono valutate, a partire dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria (1 gennaio 2007), avendo come parametro di legittimità il nuovo comma 12 dell’art. 3 citato, senza necessità di essere reiterate (peraltro poi la Cassa ha comunque reiterato, con una successiva delibera del 24-25 giugno 2011, la normativa regolamentare precedente).

Si tratta quindi nel complesso di innovazioni che, operando ex nunc, riguardano le pensioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 e pertanto non rilevano in questa controversia che ha ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima di tale data.

13. Neppure rileva, ancora ratione temporis, nel presente giudizio lo jus superveniens costituito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1 che, nel dettare per le Casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994 ulteriori prescrizione per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo (comma 2 del medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina regolamentare della Cassa stessa.

14. In conclusione il ricorso principale va quindi rigettato con l’affermazione del seguente principio di diritto: Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni.

15. La cassa ricorrente – che è soccombente – va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Cassa al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario d’avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26490 – Pres. GIORDANO Umberto – A.D. IMPUGNAZIONI – Errore materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.4.09, il Presidente della prima sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 c.p.p., alla correzione dell’errore materiale, ravvisato nel dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa dalla prima sezione penale di questa Corte il 19 febbraio-15 aprile 2009.
Tale errore materiale consiste nell’aver designato, quale Corte d’Appello per lo svolgimento di un nuovo processo nei confronti di E.M., un’altra sezione penale della Corte d’Appello di Salerno, presso la quale esiste invece una sola sezione penale, si che occorreva designare, per lo svolgimento del nuovo processo, la Corte d’Appello di Napoli.
Trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell’atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati. La Cancelleria è richiesta di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma 2, il presente provvedimento sull’originale della sentenza anzidetta, recante n. 15811/09.
P.Q.M.
la Corte ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa da questa Sezione in data 19 febbraio 2009 nei confronti di A.D. ed E.M., nel senso che, dove è scritto "ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno" deve leggersi "alla Corte d’Appello di Napoli". Si annoti sull’originale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 313 del 2003, In tema di Corpo forestale regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, depositato il successivo 25 marzo (reg. ricorsi n. 29 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione L. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale).
1.1. – L’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, evidenzia come la legge impugnata, nell’istituire il Corpo forestale regionale, attribuisca a quest’ultimo funzioni che incidono su competenze riservate, dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.
In particolare, dalle competenze di cui all’art. 117, secondo comma, lettere s) ("tutela dell’ambiente, dell’ecosistema") e q) ("profilassi internazionale"), dovrebbe ricavarsi la persistente spettanza allo Stato, e per esso al Corpo forestale dello Stato, di molte funzioni – già attribuite da leggi ordinarie – nelle menzionate materie, tra le quali il ricorrente indica, a titolo esemplificativo, "le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema".
A escludere il contrasto con i parametri costituzionali invocati non sarebbero d’altra parte idonee, sempre ad avviso del ricorrente, né la delimitazione alle "materie di competenza regionale" contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge impugnata, che istituisce il Corpo regionale, né la salvezza di specifiche competenze statali in via di "eccezione" [ art. 2, comma 2, lettera b)] , né infine l’espressione "per gli aspetti di competenza regionale" utilizzata dall’art. 2, comma 3, in relazione alle attività di supporto alla Regione nei settori indicati dalla medesima disposizione.
Aggiunge il ricorrente che una eventuale attribuzione, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, di funzioni amministrative nella materia in questione al Corpo forestale lombardo potrebbe essere prevista soltanto da legge organica dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, "anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti".
Riservandosi di più ampiamente argomentare sul punto, l’Avvocatura dello Stato (a) segnala che la modifica dei parametri costituzionali sopra menzionati ha inciso su preesistenti disposizioni di rango legislativo (titolo III, capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e regolamentare (d.P.C.m. 11 maggio 2001), per le quali ultime si potrebbe delineare la necessità di una loro "riconsiderazione", e (b) rileva che la funzione "lotta attiva contro gli incendi boschivi" non può essere affidata in via esclusiva al Corpo forestale regionale, stante il disposto dell’art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
1.2. – Il ricorrente rileva che l’art. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell’organizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, l’attribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, competente a norma dell’art. 6, primo comma, dello statuto della Regione L. (legge 22 maggio 1971, n. 339). La previsione dell’emanazione di un regolamento regionale è ritenuta inoltre lesiva dell’art. 48, commi secondo e terzo, dello statuto, a norma del quale avrebbe dovuto essere la stessa legge istitutiva del Corpo forestale a provvedere alla individuazione dei "principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e l’apparato amministrativo per così dire ordinario della Regione", in attuazione delle menzionate disposizioni statutarie.
E, ancora con riferimento alla normativa di attuazione della legge impugnata, il ricorrente deduce l’oscurità del "riparto di contenuti tra l’"apposito regolamento" di cui al comma 2 ed il "successivo provvedimento", sempre di Giunta, di cui al comma 3 dell’art. 1", sottolineando come non sia indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del Consiglio, o invece con atto – comunque denominato – della Giunta regionale.
1.3. – Relativamente all’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002 impugnata, che prevede l’intervento del Corpo forestale regionale "in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi […] omettano di intervenire", il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, anche per l’assenza di garanzie procedimentali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, e lesivo delle autonomie locali "ora più fortemente garantite" dall’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.
1.4. – Una censura analoga a quella che precede è poi mossa nei confronti dell’art. 3 della legge impugnata, laddove, ai fini dell’esercizio di determinate funzioni da parte del neo-istituito Corpo regionale, "è prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione".
1.5. – Il ricorrente denuncia, infine, l’art. 4, comma 3, della legge regionale, in quanto "palesemente" contrastante con l’art. 117, secondo comma, lettere h) (ai sensi della quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale") e l) (che prevede analoga competenza statale in materia di "giurisdizione e norme processuali").
Il contrasto con i suddetti parametri deriverebbe, per un verso, dalla attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo appartenente alle qualifiche individuate con il regolamento (di Giunta) di cui all’art. 1, comma 2, della stessa legge e, per altro verso, dalla previsione secondo cui al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia. Si sostiene nel ricorso che "l’inclusione di questo (o di altro apparato) tra le "forze di polizia" potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa", con il che se e fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in quest’ottica, non potrebbe altresì escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dell’art. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata, "oltre che costituzionalmente illegittima, anche inutiliter data".
2. – Si è costituita nel giudizio così promosso la Regione L..
2.1. – Per dimostrare l’infondatezza delle censure mosse nei confronti dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della legge regionale lombarda n. 2 del 2002, la difesa della resistente si sofferma (a) sulla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), (b) sulla conseguente distribuzione costituzionale delle competenze statali e regionali nelle materie disciplinate dalla legge regionale impugnata, e (c) sugli effetti prodotti dalla riforma costituzionale rispetto alla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.
(a) La Regione sottolinea come, anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la distribuzione tra lo Stato e le Regioni delle competenze in materia di foreste, agricoltura e Corpo forestale fosse da poco stata definita dai decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), che aveva disposto un primo sostanziale trasferimento alle Regioni dei compiti fino ad allora svolti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tale per cui al (neo istituito) Ministero per le politiche agricole il medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 riservava esclusivamente compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale in coerenza con quella comunitaria.
Il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva trasferito espressamente alle Regioni le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), poi, aveva trasferito le materie già di competenza del Ministero per le politiche agricole al Ministero dell’ambiente, senza con ciò dar luogo ad alcun ampliamento delle competenze in materia di polizia forestale da riservarsi all’apparato statale.
Finalmente, il d.P.C.m. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), trasferiva alle Regioni una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato; conseguentemente, si lasciavano allo Stato i compiti volti ad assicurare l’unitarietà operativa del Corpo, oltre a quelli inerenti alla formazione e all’addestramento anche del personale regionale, e si trasferivano alle Regioni le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni cui queste venivano chiamate.
(b) Ciò premesso, la Regione sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione abbia profondamente innovato la preesistente distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, incidendo, tra l’altro, anche sull’assetto delle materie di cui alla legge impugnata.
La materia "foreste", di competenza concorrente secondo la redazione originaria dell’art. 117, non è più menzionata nel nuovo testo, dal che dovrebbe dedursi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni; analoga deduzione dovrebbe condurre ad attribuire alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di "agricoltura"; altre materie, quali quelle della "tutela della salute", l’"alimentazione", la "protezione civile", il "governo del territorio", la "valorizzazione dei beni ambientali", cui sarebbero riconducibili alcune aree nelle quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, dovrebbe operare il Corpo forestale regionale, sono invece incluse nel catalogo di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di competenze concorrenti.
Alla luce di tali rilievi, ad avviso della resistente dovrebbe escludersi che il riferimento operato alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, quale competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma), possa essere letto alla stregua di un richiamo ad una "materia unitaria, dotata di una sua unità oggettiva", ma dovrebbe essere semmai interpretato come una norma nella quale trova fondamento il potere dello Stato di intervenire a tutela delle esigenze di carattere unitario, da far valere principalmente nel settore organico "ambiente, territorio e infrastrutture".
Per giungere a questa conclusione, la Regione deduce argomenti, oltre che dalla "consolidata giurisprudenza costituzionale sulla nozione di ambiente", dalla ratio della riforma contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001, tesa a rafforzare il principio di autonomia.
Per quel che attiene alla materia della "profilassi internazionale", la sua inclusione tra le materie di competenza esclusiva statale, anche al fine di evitare ogni "espropriazione" di competenze a danno delle Regioni, dovrebbe essere interpretata come "attribuzione allo Stato delle decisioni a livello nazionale, in materia di profilassi internazionale", impregiudicata restando la competenza regionale coinvolgente decisioni di livello locale, peraltro connesse alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente, nella quale non potrebbe non comprendersi, oltre che la salute umana, anche la "sanità veterinaria".
(c) La disciplina costituzionale, così come revisionata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, configura in modo variabile il potere legislativo regionale in ordine alle materie nelle quali la legge impugnata prevede che il Corpo forestale regionale debba esercitare la propria attività. Da ciò deriva, come ammette la stessa Regione, "un regime differenziato a seconda delle singole materie implicate" (talune di competenza esclusiva, altre di competenza concorrente), e una diversa estensione dei limiti che alla Regione si pongono.
A parere della resistente, tuttavia, nel caso di specie la legge regionale n. 2 del 2002, pur dettando norme sia in ordine a materie di potestà esclusiva che a materie di potestà concorrente, si sarebbe limitata a dare attuazione concreta ai principi già fissati dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998, con il che il legislatore regionale neppure avrebbe "sfruttato gli spazi" offertigli dalla riforma del Titolo V, non avendo esercitato di fatto la competenza legislativa esclusiva in materia di foreste ed agricoltura ed essendosi attenuto, nelle materie di potestà concorrente, ai principi fondamentali della legislazione statale.
D’altra parte, prosegue la Regione, una ragione di illegittimità costituzionale non potrebbe essere dedotta dalla "sopravvenuta illegittimità costituzionale ovvero caducazione" dei principi fissati dalla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e ciò tanto, ovviamente, nelle materie di competenza esclusiva, quanto in quelle di competenza concorrente, giacché "nessun dubbio può sussistere sul fatto che la potestà legislativa regionale è immediatamente esercitabile, non dovendo essere attese nuove leggi-quadro e potendo essere i principi ricavati dalla legislazione vigente", alla stregua del "principio di continuità […] riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale".
2.2. – La Regione sostiene poi l’infondatezza anche della censura mossa sull’art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, nella parte in cui attribuisce alla Giunta il potere di disciplinare con atto regolamentare l’organizzazione del Corpo forestale regionale.
Ad avviso della resistente, la revisione dell’art. 121 della Costituzione, operata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha abrogato le parole "e regolamentari" dalla definizione del novero delle potestà del Consiglio regionale, sarebbe chiara nella sua ratio: nella sottrazione, cioè, al Consiglio regionale delle competenze regolamentari. Da ciò l’insostenibilità dell’interpretazione proposta nel ricorso, secondo cui la persistente vigenza delle norme degli statuti ordinari che attribuiscono il potere regolamentare ai Consigli si opporrebbe ad un immediato affidamento di tale potere alle Giunte.
A sostegno della tesi contraria, la Regione deduce numerosi argomenti, "sia teorici, sia di interpretazione sistematica del nuovo testo costituzionale", quali, in particolare: (a) l’impossibilità di dedurre dalla previsione di disposizioni transitorie, limitatamente ad alcune delle modifiche, la voluntas legis di rinviare l’entrata in vigore delle altre disposizioni al momento dell’emanazione dei nuovi statuti regionali, dovendosi invece procedere alla "disapplicazione" immediata delle norme statutarie divergenti dal nuovo testo costituzionale, prima ancora della modifica dello statuto; (b) la non decisività della mancata esplicita attribuzione alle Giunte del potere regolamentare, "giacché una simile previsione non è rinvenibile in Costituzione neppure in relazione alla potestà regolamentare del Governo"; (c) la previsione del potere di "emanazione" (e non più di "promulgazione") dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale, ciò che implicherebbe "l’idea di una qualche forma di partecipazione al procedimento di formazione dell’atto da parte del Capo dell’esecutivo regionale"; (d) il mantenimento della qualifica della Giunta quale organo esecutivo della Regione, che dovrebbe essere letto come un chiaro indice dell’imputazione alla stessa Giunta del potere regolamentare, stante la circostanza che "la dottrina maggioritaria ritiene che la potestà regolamentare di esecuzione delle leggi costituisca una prerogativa intrinseca ai compiti spettanti al Governo, quale potere esecutivo", ora non più ostacolata dalla norma derogatoria contenuta nella redazione originaria dell’art. 121 della Costituzione; (e) il rilievo che la modifica intervenuta si porrebbe in piena concordanza con l’interpretazione restrittiva che della disciplina preesistente era stata propugnata, sia nei lavori dell’Assemblea costituente, sia nella giurisprudenza costituzionale, la quale ultima "ha sì ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali attributive di potestà normativa secondaria alle Giunte, ma ha tradizionalmente lasciato via libera alle leggi regionali attributive alle Giunte di poteri amministrativi da cui scaturissero atti amministrativi generali"; (f) i lavori preparatori della legge costituzionale n. 1 del 1999, che evidenzierebbero chiaramente la volontà di trasferire, a seguito dell’abrogazione delle parole "e regolamentari", la potestà regolamentare dai Consigli agli organi esecutivi delle Regioni.
Nella misura in cui la potestà regolamentare sia da intendersi come insita nella funzione esecutiva, la resistente ritiene che i limiti che si impongono allo statuto regionale secondo l’art. 123 della Costituzione, e segnatamente il limite della necessaria "armonia" con la Costituzione, escludono che, "nell’esercizio della potestà statutaria, le Regioni possano ridistribuire la funzione normativa tra gli organi regionali in una maniera diversa da quella che attribuisce al Consiglio la funzione legislativa e alla Giunta quella regolamentare".
La difesa della Regione L. sottolinea, inoltre, come la tesi della immediata titolarità della potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale sia stata "inizialmente accolta" anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò sia in un parere del 15 marzo 2000 del Dipartimento affari regionali, sia in una direttiva ai Commissari del Governo, redatta dal medesimo Dipartimento in data 17 marzo 2000, sia infine nel rinvio, in data 22 marzo 2000 (cui avrebbero fatto seguito altri di analogo tenore), di una delibera legislativa della Regione Veneto, basato sul rilievo che una disposizione di essa, nel demandare al Consiglio regionale l’approvazione del regolamento di attuazione di talune disposizioni normative, "contrasta[va] con i principi generali dell’ordinamento in tema di riparto di competenze fra gli organi regionali secondo i quali l’esercizio delle competenze regolamentari spetta alla Giunta regionale, così come si desume dal nuovo testo dell’art. 121 Cost.". Conformemente a tale orientamento, alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni avrebbero "uniformemente" annullato regolamenti adottati dai Consigli regionali.
L’attribuzione alla Giunta, e non al Consiglio, della potestà regolamentare si renderebbe peraltro necessaria, ad avviso della Regione, a seguito del notevole ampliamento dell’ambito di applicazione della potestà regolamentare regionale, che postulerebbe, anche ai fini del soddisfacimento del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, l’esercizio di tali competenze da parte di un "un organo diverso da quello al quale è attribuita la potestà legislativa", giacché "non avrebbe senso […] ampliare la potestà legislativa regionale, fino a farla diventare potestà legislativa generale, per poi ricadere nell’errore della confusione tra potestà legislativa e potestà regolamentare".
Una volta argomentata la voluntas legis volta ad attribuire la spettanza alla Giunta regionale della potestà regolamentare, a seguito della revisione dell’art. 121 della Costituzione, la Regione sottolinea come debba procedersi alla disapplicazione dell’art. 6 dello statuto della L., a ciò inducendo il "consolidato orientamento" della giurisprudenza costituzionale "in base al quale il fenomeno della invalidità e quello dell’abrogazione coesistono, dipendendo dalla puntualità della norma costituzionale sopravvenuta l’abrogazione o meno della norma ordinaria preesistente". In quest’ottica, la Regione richiama recenti pronunce della Corte costituzionale relative alla sopravvenienza del nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, e segnatamente la sentenza n. 440 del 2000, nella quale si afferma che "i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità".
Inoltre, a ulteriore sostegno delle argomentazioni svolte, la resistente menziona la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta, previa delibazione sul merito del ricorso in appello, la richiesta di sospensione di una sentenza del TAR della L., n. 868 del 2002, la quale aveva annullato un atto regolamentare approvato dalla Giunta regionale, sul presupposto che, fino alla modifica dello statuto regionale, la potestà regolamentare spetterebbe ancora ai Consigli regionali.
Conclusivamente, la Regione evidenzia come le censure mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell’art. 1, comma 2, della legge impugnata non potrebbero in alcun modo trovare fondamento, in quanto "non può comunque escludersi che nella fase transitoria, prima della approvazione dei nuovi statuti, le Giunte siano titolari della potestà regolamentare". L’analisi della forma di governo, infatti, manifesterebbe la necessità, sin dalla fase transitoria, e "almeno fino all’ipotetica e non certa approvazione dei nuovi statuti regionali", di "superare i limiti di un modello quasi assembleare in favore di un rafforzamento dell’esecutivo": la "naturale connessione" tra forma di governo e sistema delle fonti si tradurrebbe, dunque, nella necessità di scindere le competenze legislative da quelle regolamentari, quanto meno perché sarebbe "del tutto inutile" introdurre l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e rendere la formazione della Giunta autonoma dal Consiglio, mantenendo al contempo in capo a quest’ultimo la guida politica e l’amministrazione della Regione.
Circa la questione inerente all’art. 1, comma 3, della legge impugnata, relativamente alla asserita "oscurità" del riparto di contenuti tra il regolamento di cui al comma 2 ed il "successivo provvedimento" di Giunta, la Regione, per argomentare l’infondatezza della questione, precisa che la scelta di provvedere alla istituzione della struttura organizzativa del Corpo forestale regionale con atto amministrativo "dipende dalla natura non normativa dei contenuti di tale atto".
E in ordine all’ulteriore obiezione mossa nei confronti dell’art. 1, comma 3, della legge impugnata, derivante dalla mancata previsione di norme attuative dell’art. 48 dello statuto regionale, la Regione assume la non pertinenza del richiamo alla disposizione statutaria, in quanto quest’ultima, nel regolare i poteri della Regione sugli enti o aziende, da essa direttamente istituiti, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, non può applicarsi al Corpo forestale regionale, in quanto esso null’altro sarebbe che "un apparato al servizio diretto della Regione, che non esercita un’attività economica", privo di "una struttura assimilabile a quella dei suddetti enti".
2.3. – La Regione sostiene l’infondatezza anche della censura mossa nei confronti dell’art. 2, comma 5, della legge impugnata, nella parte in cui prevede l’intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire. Nell’atto di costituzione si evidenzia l’attribuzione al Corpo forestale regionale, da parte del comma 4 del medesimo articolo, anche di attività di supporto a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, negli ambiti materiali descritti dalla medesima norma: tale possibilità di intervento non lederebbe le competenze locali, ma semplicemente andrebbe ad aggiungersi a esse, eventualmente integrandole – nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – in caso di inerzia.
Il potere così configurato, oltre che in linea con la statuizione di un potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali, non sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione richiamato dall’art. 120 della Costituzione, poiché la legge regionale impugnata prevede che il Corpo forestale regionale intervenga, in via sostitutiva, "previa segnalazione all’ente competente" (concedendo quindi un’ulteriore possibilità per il medesimo di attivarsi) e, in ogni caso, a intervento eseguito, è previsto l’obbligo del Corpo forestale di dare notizia all’ente competente "degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati".
Tale procedura di "raccordo e concertazione", dunque, non andrebbe ad incidere sulle competenze amministrative degli enti locali, né, d’altro canto, sarebbe lesiva delle competenze legislative statali, nella misura in cui la legge regionale "si limita […] a prevedere la possibilità che il Corpo forestale si attivi a tutela dell’ambiente nei casi in cui gli enti locali competenti omettano di intervenire", senza sovrapporsi, in tal modo, alla potestà disciplinata dall’art. 120 della Costituzione, relativa ad "una forma di intervento statale sostitutivo ben più importante" che si attua a garanzia del rispetto delle norme e dei trattati comunitari, ovvero a tutela dei principi di unità giuridica e economica del paese, o quando ancora sopravvengano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.
Con riferimento all’ulteriore profilo di censura (ritenuto privo di "qualsivoglia motivazione") della stessa disposizione, relativo alla violazione dell’art. 114 della Costituzione, la resistente ribadisce che la previsione del potere sostitutivo è limitata all’ambito delle materie di competenza regionale o, comunque, "connesso a materie tradizionalmente di competenza regionale". L’asserita esistenza di una "procedura concertativa", d’altro canto, dimostrerebbe il rispetto prestato dalla legge regionale alle funzioni conferite alle autonomie locali, delle quali, anche ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997, la Regione deve assicurare "l’esercizio unitario".
2.4. – Infondata, ad avviso della Regione, sarebbe anche la questione relativa all’art. 3, comma 2, della legge impugnata, nella parte in cui prevede solo l’adesione degli enti locali alle convenzioni quadro predisposte dalle Regioni. La denunciata assenza di un’adeguata partecipazione degli enti locali nella fase di redazione della convenzione, che lascerebbe agli enti medesimi solo la scelta di aderire o di non aderire, troverebbe una smentita nella circostanza che le suddette convenzioni sarebbero stipulate con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali nel pieno rispetto del contraddittorio tra enti, oltre che previo parere, sugli schemi di convenzione, della conferenza regionale delle autonomie.
2.5. – Infondata sarebbe, sempre secondo la Regione, anche la censura mossa nei confronti dell’art. 4, comma 3, della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a determinato personale del Corpo forestale regionale e nella parte in cui prevede che al medesimo personale possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza.
Sostiene la resistente che "la norma è […] rispettosa dei confini di azione del Corpo forestale regionale", limitando l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai soli casi in cui il Corpo forestale esercita le specifiche funzioni ad esso attribuite dall’art. 2 della legge impugnata, funzioni assegnate nell’esercizio della potestà legislativa regionale. La Regione rileva altresì che l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sarebbe stata disposta ai sensi dell’art. 57, comma 3, cod. proc. pen., di talché gli appartenenti al Corpo forestale eserciterebbero funzioni di polizia giudiziaria "unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, peraltro non in relazione a qualsiasi tipo di reato, ma solo rispetto a determinate tipologie di reato (connesse e strumentali al servizio cui sono preposti)". Il riferimento, contenuto nella citata disposizione del codice, a leggi e regolamenti attributivi della qualifica in questione non potrebbe essere interpretato, specie dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, come limitato a fonti normative statali, ben potendosi configurare una attribuzione della qualifica anche da parte delle Regioni.
Alle medesime conclusioni indurrebbero, da un lato, la giurisprudenza della Corte di cassazione e, dall’altro, l’implicita attribuzione, da parte del decreto legislativo n. 143 del 1997 e del d.P.C.m. 11 maggio 2001, della qualifica in discorso ai componenti del Corpo forestale statale, con il che l’esclusione per la Regione del relativo potere condurrebbe "all’assurdo di assegnare la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in ragione della provenienza dei singoli componenti del corpo forestale regionale (se di provenienza statale avrebbero tale qualifica, se di altra provenienza ne sarebbero privi)".
Ancora, l’infondatezza della censura è sostenuta dalla resistente in relazione alla riserva di competenza delle Regioni in materia di "polizia amministrativa locale", categoria nella quale rientrerebbe anche il Corpo forestale regionale, il quale è chiamato a operare in un ambito esclusivamente locale (quello regionale) e a tutela di beni afferenti alle regioni (ambiente regionale).
In ordine, poi, alla qualifica di "ufficiale o agente di pubblica sicurezza", la Regione sostiene l’inesattezza dei rilievi contenuti nel ricorso, in quanto dal tenore testuale della disposizione impugnata si dedurrebbe che la qualifica potrebbe rilevare solo indirettamente, cioè nei casi in cui la normativa statale ("a cui evidentemente la legge regionale riconosce competenza esclusiva in materia") espressamente lo prevedesse.
3. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2002, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione L. 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative).
3.1. – L’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, censura in primo luogo l’art. 1, comma 3, lettera b), della legge impugnata, che sostituisce integralmente l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, già oggetto di giudizio in via principale promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002.
Il Presidente del Consiglio dei ministri riprende testualmente le argomentazioni contenute nel ricorso precedente, sia quanto alle funzioni del Corpo forestale regionale (art. 2, commi 1-4, della legge regionale n. 2 del 2002), sia quanto al profilo dell’intervento sostitutivo del Corpo medesimo rispetto agli enti locali (art. 2, comma 5), osservando che le modifiche introdotte con la legge successiva non possono dirsi tali da superare i profili di illegittimità costituzionale evocati nel ricorso avverso la legge regionale anteriore, in quanto, "al di là di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all’ambiente, la sostanza della normativa attuale non è mutata" rispetto a quella oggetto dell’impugnazione precedente.
3.2. – Nel medesimo atto, poi, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002, in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.
4. – Si è costituita in giudizio la Regione L., con atto depositato in data 8 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
5. – Nel primo giudizio, promosso con il ricorso iscritto al n. 29 del 2002, l’Avvocatura dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria.
5.1. – Riprendendo il passaggio finale dell’atto di impugnazione, nel quale si dava conto di una proposta legislativa di modifica del Corpo forestale dello Stato pendente in Parlamento, l’Avvocatura evidenzia ora nel testo in questione, approvato in prima lettura nel gennaio 2003 dalla Camera dei deputati, sia alcune previsioni che confermano e rafforzano l’idea della inammissibilità della creazione di Corpi forestali in ambito regionale quali quello istituito in L., sia altre norme in tema di dotazione di personale, aspetto sul quale – puntualizza il ricorrente – la giurisdizione amministrativa ha peraltro disposto l’annullamento parziale del d.P.C.m. 11 maggio 2001, che stabiliva appunto il trasferimento di una consistente quota del personale del Corpo forestale statale alle Regioni. In questo quadro normativo, le argomentazioni della resistente Regione L. circa una pretesa "espropriazione" di competenze in materia ambientale risultano infondate, poiché non tengono conto del punto di vista essenziale, cioè del punto di vista della Costituzione: né lo Stato né le Regioni sono "proprietari" delle competenze che la Costituzione a essi rispettivamente assegna, e non può esservi dunque alcuna ragione di lamentela nel fatto che la Costituzione, come ha affidato nuovi e ampi compiti alle autonomie regionali, così abbia modificato, per certi altri ambiti o per determinate materie, l’assetto del riparto, riservando allo Stato alcune competenze che nel quadro preesistente rientravano nella competenza concorrente. Ciò vale appunto per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che del resto – prosegue l’Avvocatura – è aspetto che trascende perfino la dimensione dello stesso Stato, poiché rappresenta un problema addirittura planetario, come dimostra il fitto tessuto normativo internazionale e comunitario in questo settore.
5.2. – Sulla censura relativa all’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002, che affida ad un regolamento adottato dalla Giunta regionale la disciplina dell’organizzazione del Corpo forestale regionale, l’Avvocatura sottolinea come la questione della perdurante vigenza dell’art. 6 dello statuto lombardo, pur se "di marginale rilevanza per la controversia in esame", non possa essere risolta "in modo […] sbrigativo attraverso gli strumenti concettuali della abrogazione o, addirittura, della disapplicazione": lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta dovrebbe, quindi, formare oggetto di una modifica statutaria "la quale [avesse] cura di disciplinare presupposti di detto potere […], modalità per il suo esercizio, e – quando del caso – anche garanzie […] per la prevenzione di eventuali sconfinamenti". Una legge regionale ordinaria, dunque, non potrebbe operare siffatto spostamento senza la precostituzione e il supporto di una adeguata cornice statutaria.
5.3. – In ordine alla questione vertente sull’art. 2, comma 5, della legge regionale impugnata ("rimasto invariato nella legge regionale 6 marzo 2002, n. 4"), nella parte in cui prevede l’intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire, dopo avere rilevato una certa approssimazione del testo, la memoria propone le considerazioni svolte, "per altri (e più penetranti) interventi sostitutivi", in altri ricorsi per giudizi costituzionali, laddove si sottolinea che (a) la "continuità testuale" dei due periodi del secondo comma dell’art. 120 della Costituzione (relativi, rispettivamente, all’attribuzione allo Stato del potere sostitutivo, e al rinvio alla legge per la definizione delle procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nell’esercizio di tali poteri), (b) le "solenni disposizioni" dell’art. 114, commi primo e secondo, e dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione (che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane") e (c) la "cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell’organo deliberante l’intervento sostitutivo", sono tutti elementi che condurrebbero a ritenere che, con l’espressione "la legge definisce", il legislatore costituzionale si riferisca alle "disposizioni legislative dello Stato".
Sul punto, si rileva ulteriormente che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa "di chiusura" rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi, rimasti inadempiuti o comunque non osservati, con il che la competenza legislativa in materia di potestà di sostituzione sarebbe attribuita alla Regione ogni volta che si tratti della mancata osservanza di una disposizione originata da una fonte della Regione medesima: la materia degli interventi sostitutivi segnerebbe infatti uno dei limiti delle autonomie locali diverse dalla Regione.
5.4. – La difesa del ricorrente riprende altresì il profilo relativo al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002), per sottolineare che non è questione di maggiore o minore opportunità di detto riconoscimento, bensì di competenza a disporre in tal senso, che spetta al solo legislatore statale, il quale ben potrà attribuire dette qualifiche al personale di cui si tratta.
6. – Anche la Regione L. ha depositato una memoria nel giudizio in questione.
6.1. – Sulla censura riguardante gli articoli 1, comma 1, e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, la difesa della Regione riprende in linea generale il dibattito apertosi dopo l’approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, quanto al significato e alla portata dell’attribuzione allo Stato, in via esclusiva, della competenza nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e quanto al raccordo di questa previsione con le competenze in precedenza riconosciute alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, per concludere nel senso che gli orientamenti della dottrina, già menzionati nell’atto di costituzione in giudizio, portano alla medesima conclusione: la riforma costituzionale non potrebbe aver determinato la sottrazione di poteri in danno delle Regioni. E – prosegue la difesa – la Corte costituzionale avrebbe sostanzialmente confermato questa impostazione, con la sentenza n. 407 del 2002: anche secondo la Corte, dunque, l’ambiente è una materia "trasversale", che inevitabilmente interferisce con altre materie, come le foreste, l’agricoltura, la tutela della salute, l’alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali. Inoltre, ancora secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 2002), ai fini della valutazione del rispetto del riparto di competenze si deve muovere non già dalla ricerca di uno specifico titolo di legittimazione della Regione ma, al contrario, dalla verifica dell’esistenza di una riserva di competenza a favore dello Stato.
La difesa esamina poi la pronuncia del TAR del Lazio n. 6269/2002, con la quale è stato annullato il d.P.C.m. 11 maggio 2001 nella parte in cui disponeva il trasferimento alle Regioni di una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, sottolineando che l’annullamento è stato disposto sul rilievo del venir meno, nel testo definitivo, della funzione di concorso nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, originariamente prevista, per il contingente regionale, nello schema del decreto al comma 11 dell’articolo 3; mentre è stato respinto il profilo di censura riferito all’intero "impianto" del provvedimento. Nella sentenza del TAR si afferma anzi che, proprio per superare le anomalie derivanti dalla pregressa separazione tra il livello delle funzioni e degli uffici in materia forestale (di pertinenza regionale) e il livello del personale del Corpo (rimasto allo Stato), il legislatore ha scelto, con il decreto legislativo n. 143 del 1997, di cui il citato d.P.C.m. costituisce svolgimento, di assegnare beni, risorse e personale del Corpo alle Regioni, con una scelta discrezionale in sé incensurabile.
Analizzando, infine, il testo del disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, la Regione sostiene la piena compatibilità della coesistenza di un Corpo statale e di Corpi regionali, quale posta anche nella normativa impugnata.
6.2. – Per quanto attiene al denunciato art. 1, comma 2, della legge regionale, che attribuisce alla Giunta la titolarità del potere regolamentare di disciplina dell’organizzazione del Corpo, la difesa della resistente richiama, a sostegno dell’infondatezza, le argomentazioni dedotte nell’atto di costituzione, precisando preliminarmente che, nel caso di specie, "non è in discussione il profilo dell’immediato trasferimento alla Giunta della potestà regolamentare in assenza di una legge regionale ad hoc". Da ciò dovrebbe rafforzarsi il convincimento circa l’infondatezza della questione, posto che sarebbe "ormai indiscusso" che dopo la modifica dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale possa attribuire alla Giunta la potestà regolamentare anche in assenza di una modifica dello statuto.
A integrazione di quanto riportato nell’atto di costituzione, nella memoria si segnala una pronuncia della giurisdizione amministrativa (sentenza del TAR del Lazio n. 6252/2002), nella quale è stata affermata la tesi della "immediata ed incondizionata efficacia", a seguito della suddetta modifica costituzionale, dell’attribuzione alla Giunta del potere regolamentare.
Nel medesimo senso, secondo la Regione, dovrebbe leggersi anche il "concetto restrittivo", illustrato nella sentenza n. 304 del 2002 della Corte costituzionale, del limite della "armonia con la Costituzione", che si impone agli statuti regionali ordinari e che precluderebbe agli stessi la possibilità di attribuire – o di nuovamente trasferire – la potestà regolamentare ai Consigli regionali.
6.3. – Infine, la memoria si sofferma sulla censura riguardante l’art. 4, comma 3, della legge regionale impugnata, concernente l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nonché di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
Nonostante la sopra ricordata eliminazione dell’originario comma 11 dall’art. 3 del d.P.C.m. 11 maggio 2001 – attributivo della funzione di concorso nell’espletamento dei servizi di sicurezza pubblica – in sede di pubblicazione dell’atto, le censure del Governo sono ritenute infondate.
L’attribuzione della prima qualifica sarebbe conseguenza diretta delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere, allo specifico fine di esercitare i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dall’art. 2 della legge impugnata, compiti che altrimenti, senza detta qualifica, risulterebbero pregiudicati. Del resto, si osserva, il citato disegno di legge di riforma in discussione delimita a sua volta le funzioni che il Corpo forestale dello Stato deve svolgere "come polizia giudiziaria", giacché attiene al rispetto della normativa nazionale e internazionale, cosicché per le funzioni che non raggiungono detta dimensione sarebbe necessaria una corrispondente attività in ambito regionale.
Quanto alla qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, essa è disposta, nel testo impugnato, "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia": la Regione ribadisce dunque che la previsione altro non è che la ricognizione di una attribuzione che dipende dalla legge statale, se e in quanto in quest’ultima essa sia contenuta.
7. – Anche nel secondo giudizio, iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella "prima parte" della quale, depositata nei termini prescritti, si ribadiscono le argomentazioni e si insiste per le conclusioni dedotte nel ricorso.
8. – La Regione L. ha depositato a sua volta nel secondo giudizio una memoria, confermando le conclusioni nel senso dell’inammissibilità e dell’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ricorsi n. 29 del 2002) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie norme contenute nella legge della Regione L. 12 gennaio 2002, n. 2, istitutiva del Corpo forestale regionale.
Se ne denunciano innanzitutto gli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1-4, che disciplinano l’istituzione e le funzioni del Corpo forestale regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e di profilassi internazionale, nonché dell’art. 118 della Costituzione, potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto dalla legge statale.
In secondo luogo, si sostiene la violazione dello statuto regionale della L. (art. 6) da parte dell’art. 1, commi 2 e 3, che affida alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, l’adozione dei regolamenti per la disciplina dell’organizzazione del Corpo forestale regionale e dei rapporti tra questo e le strutture amministrative della Regione.
In terzo luogo, è oggetto di censura l’art. 2, comma 5, in quanto prevede l’intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti, in caso di inerzia, per contrasto con le garanzie riconosciute a questi ultimi dagli articoli 114 e 120 della Costituzione.
In quarto luogo, si denuncia l’art. 3, in quanto prevede l’adesione degli enti locali a convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione, per contrasto, ancora, con gli articoli 114 e 120 della Costituzione e con il principio della leale cooperazione.
Da ultimo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, che regola l’attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, che prevedono l’esclusiva competenza della legge dello Stato, l’una, in materia di ordine pubblico e sicurezza e, l’altra, in materia di giurisdizione e norme processuali.
2. – Con altro ricorso (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri solleva altresì questione di legittimità costituzionale, tra il resto, dell’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione L. 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito, modificandolo, l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale. Ad avviso del ricorrente, le nuove norme si porrebbero anch’esse in contrasto con i medesimi parametri costituzionali asseritamente violati dalle norme anteriormente vigenti.
3. – Il sopra indicato ricorso contro la legge regionale n. 4 del 2002 – già definito, quanto all’art. 1, comma 4, con la sentenza n. 201 del 2003 di questa Corte – solleva ulteriore questione, relativa ad altra disposizione (art. 3, comma 12) della medesima legge regionale, che nulla ha a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale; per questa parte, il giudizio sul ricorso medesimo deve ulteriormente scindersi, in relazione all’opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.
4. – Il giudizio sul ricorso contro la legge della Regione L. n. 4 del 2002, per la parte ora richiamata, concernente modifiche alla legge regionale n. 2 dello stesso anno, può essere riunito col giudizio sul ricorso riguardante quest’ultima legge, stante l’identità della materia e dei profili d’incostituzionalità che in entrambi i casi sono fatti valere.
5. – Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione L. nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perché avvenuta con atto depositato in data 8 agosto 2002, oltre il termine, di carattere perentorio (per tutte, sentenza n. 477 del 2000), di venti giorni dal deposito del ricorso – effettuato, nella specie, in data 16 maggio 2002 – stabilito dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
6. – Preliminarmente, deve essere presa in considerazione la sostituzione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002 da parte dell’art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 4 del 2002. Poiché alle norme anteriori, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, e non potendo esse produrre più alcun effetto, per la parte che le riguarda la materia del contendere, quale dedotta con il ricorso n. 29 del 2002, deve essere dichiarata cessata.
Restano perciò da decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate: (a) sull’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di potere regolamentare della Giunta regionale; (b) sull’art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale; (c) sull’art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di coordinamento con le funzioni di competenza di altri enti, e (d) sull’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di attribuzione al personale del Corpo forestale regionale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
7. – La questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002 è fondata.
7.1. – Il comma 2 dell’art. 1 prevede che, in un termine dato, la Giunta regionale, con apposito regolamento, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo, tra l’altro: l’inserimento nell’organizzazione amministrativa della Regione; l’articolazione decentrata; la pianta organica, nella quale deve trovare garanzia di inquadramento il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla Regione (con un precedente d.P.C.m. dell’11 maggio 2001); le qualifiche e i livelli professionali; le funzioni del dirigente responsabile; i requisiti e le modalità di accesso al Corpo forestale regionale; le dotazioni strumentali; i modi di aggiornamento del personale. Il comma 3 prevede un successivo "provvedimento" della Giunta, di attuazione concreta della struttura del Corpo forestale, con la determinazione dell’organizzazione e dell’organico, distinti rispetto a quelli della medesima Giunta regionale.
Queste disposizioni sono censurate dal Presidente del Consiglio in quanto conferenti alla Giunta un potere regolamentare che, secondo lo statuto regionale vigente (articoli 6, primo comma, 33, primo comma, e 37, primo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 339), spetta al Consiglio regionale.
7.2. – Questa Corte, nell’ordinanza n. 87 del 2002, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa.
Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che – stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione – tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione.
7.3. – La difesa della Regione L. sostiene la tesi contraria: la modifica dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione comporterebbe l’immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell’art. 123 della Costituzione, non dispongano altrimenti (qualora l’ipotizzata riserva regolamentare a favore della Giunta stabilita dal secondo comma dell’art. 121 sia da ritenersi cedevole). Gli argomenti addotti a favore di questa tesi sono vari e di varia natura: (a) la riconducibilità, come principio, della potestà regolamentare, quanto meno di quella esecutivo-attuativa, alla natura di "organo esecutivo" della Giunta regionale (art. 121, terzo comma, della Costituzione) e quindi l’immediata espansione di tale principio, una volta eliminata la previsione espressa, da parte dell’art. 121 della Costituzione, della competenza regolamentare del Consiglio, da concepirsi come derogatoria del principio; (b) il potere riconosciuto al Presidente della Giunta di "emanare" i regolamenti regionali – potere distinto da quello di "promulgare" le leggi regionali (art. 121, quarto comma) –: emanazione che presupporrebbe l’idea di una partecipazione del vertice dell’esecutivo regionale alla formazione degli atti regolamentari; (c) l’attuale "forma di governo" regionale, caratterizzata dal rafforzamento dell’organo esecutivo risultante dal nuovo art. 123 della Costituzione, al quale dovrebbe corrispondere il rafforzamento dei suoi poteri normativi, tramite l’assegnazione della potestà regolamentare; (d) l’aumento delle competenze legislative regionali cui consegue, a norma dell’art. 117, sesto comma, l’espansione della potestà regolamentare, con la conseguente incongruità, anche sotto il profilo del principio di "buon andamento" dell’amministrazione, di una perdurante potestà regolamentare consiliare, la quale sarebbe stata prevista, nell’originario art. 121 della Costituzione, più in funzione attuativa delle leggi dello Stato che non delle leggi della Regione; (e) gli orientamenti favorevoli alla competenza regolamentare delle Giunte regionali manifestati da alcune Regioni, durante l’elaborazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, e varie prese di posizione risultanti dai lavori preparatori; (f) infine, l’interpretazione – ancora nel medesimo senso – della Presidenza del Consiglio dei ministri, di giudici amministrativi e di alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ordinarie.
Dall’insieme di questi argomenti la Regione L. deriva la sua conclusione: l’art. 121, secondo comma, della Costituzione, tacendo della competenza regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio, varrebbe sottrazione a questo e assegnazione alla Giunta. Così, questo silenzio, secondo la sua ratio, sarebbe eloquente e tassativo. Le norme statutarie in contrasto dovrebbero conseguentemente essere "disapplicate" e le leggi regionali incompatibili con quelle, ma conformi al silenzio dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione – come quella in esame – non sarebbero costituzionalmente illegittime.
7.4. – Nell’incontrovertibile mancanza di disciplina espressa, sul punto qui in contestazione, e nonostante i tanti (e non tutti ugualmente significativi) argomenti portati a sostegno, la tesi della Regione resistente non può essere accolta, per due generali ordini di ragioni.
Innanzitutto, essa presuppone concettualmente un’alternativa rigida e su di essa si fonda: competenza sempre del Consiglio o sempre della Giunta, tale che, in generale, se non è tutta dell’uno non possa che essere tutta della seconda: cosicché, non avendola (più) l’art. 121 della Costituzione assegnata al Consiglio, essa sarebbe implicitamente ma necessariamente assegnata alla Giunta. Non è così, poiché le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali. Si può immaginare che il potere regolamentare non sia pre-assegnato in via esclusiva (da norma statutaria o costituzionale) al Consiglio o alla Giunta ma che lo statuto riconosca al legislatore regionale la facoltà di disciplinarlo, organizzandolo in relazione alla materia da regolare e in funzione dell’ampiezza di scelta che la legge lascia aperta all’apprezzamento discrezionale del potere regolamentare. Materia e ampiezza del potere regolamentare potrebbero altresì essere presi in considerazione dallo statuto stesso, al fine di regolare diversamente la competenza o di disciplinarne differentemente le modalità procedurali di esercizio.
Se dunque l’alternativa su cui si fonda l’argomentazione della difesa della Regione – potere regolamentare del Consiglio o della Giunta – non sussiste nei termini rigidi anzidetti, è necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell’art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l’appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell’esercizio della propria autonomia statutaria.
In secondo luogo, è l’autonomia statutaria l’altro argomento che impedisce di ritenere l’esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile. L’autonomia è la regola; i limiti sono l’eccezione. L’espressione "in armonia con la Costituzione", che compare nel primo comma dell’art. 123 della Costituzione, non consente perciò un eccesso di costruttivismo interpretativo, come quello di cui fa mostra la difesa della Regione L., quando argomenta da una presunta forma di governo regionale, implicitamente stabilita dagli articoli 121 e 123 della Costituzione, la spettanza del potere regolamentare alla Giunta regionale: un modo di ragionare che, oltre al rischio di sovrapporre modelli concettuali alle regole particolari, comporta anche quello di comprimere indebitamente la potestà statutaria di tutte le regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori.
In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, la tesi che l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere respinta e il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto deve essere accolto, con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002.
7.5. – La dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell’art. 1 segna la sorte anche del comma 3 del medesimo articolo che, come già riferito, prevede un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento, assunto dalla Giunta regionale. Senza che occorra stabilire la natura di tale provvedimento, se normativa o non normativa (con le conseguenze che questa Corte ha tratto dalla distinzione, circa la possibile competenza di Giunta: v., ad esempio, sentenze n. 160 del 2001; n. 348 e n. 311 del 1990), basta qui osservare che la norma che conferisce il potere previsto dal comma 3 testualmente presuppone quella contenuta nel comma 2: cosicché, caduta questa, deve cadere anche quella.
8. – Inammissibili per gran parte sono invece le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale, istituito dalla Regione L. con l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002 (disposizione, quest’ultima, non impugnata), dopo che l’art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale) ha previsto il trasferimento alle Regioni ordinarie dei beni e delle "risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all’esercizio delle funzioni di competenza statale".
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (oltre a dedurre, senza particolare motivazione, la violazione dell’art. 118 della Costituzione), ricordato che, in occasione del precedente ricorso sull’abrogato art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, si era fatta valere la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e lettera q) (profilassi internazionale), della Costituzione, richiama esemplificativamente alcune funzioni dalle leggi ordinarie statali attribuite al Corpo forestale dello Stato (come la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale e internazionale, o la collaborazione col Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’esercizio delle funzioni di quest’ultimo) e conclude osservando che l’impugnato art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, nel sostituire l’art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo-istituito Corpo forestale regionale "funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali".
Il ricorso, così formulato, è generico. È sufficiente, per convincersene, considerare nell’insieme l’art. 1, comma 3, lettera b), impugnato che, "fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema", assegna al Corpo forestale regionale numerose e diversificate funzioni amministrative: di polizia, vigilanza e controllo; di previsione e prevenzione degli incendi; di supporto della Regione e degli enti locali, "per gli aspetti di competenza regionale", in tema di tutela della fauna selvatica e ittica e delle foreste, di monitoraggio dello stato delle risorse naturali, di gestione del demanio forestale regionale, di usi civici, di divulgazione delle conoscenze in tema di foreste, anche a scopo didattico, di certificazione, di protezione civile e pubblico soccorso; di supporto, anche a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, in tema di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne e nel settore agro-silvo-pastorale, di vincolo idrogeologico, di consulenza ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale, nonché di vigilanza e controllo in materia di cave. Nel quadro delle funzioni così sintetizzate, talora una intrecciata con un’altra, non è dato stabilire con precisione, non già esemplificativamente, quali siano, ad avviso del ricorrente, quelle che, in ipotesi, "concernono i menzionati parametri costituzionali"; quelle cioè che violano le competenze legislative statali esclusive riguardanti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché la profilassi internazionale. Né una maggiore specificazione delle questioni sollevate può trarsi, anche volendo, dalla formulazione del precedente ricorso promosso contro il corrispondente articolo abrogato della legge regionale n. 2 del 2002, formulazione riprodotta nel ricorso qui in esame.
Il ricorrente, nel formulare le sue doglianze circa un testo legislativo articolato e analitico quale è quello in questione, ha omesso di individuare in esso le prescrizioni asseritamente contrastanti con i parametri invocati, implicitamente invitando questa Corte a operare questa individuazione, passando al vaglio l’intero testo normativo per enucleare essa stessa le previsioni potenzialmente in contrasto con i parametri medesimi, per poi sottoporle al proprio giudizio.
Ma, in questo modo, è evidente che il ricorrente non ha adempiuto al compito che su di esso ricade, di definire la questione di legittimità costituzionale nei suoi termini precisi, secondo la previsione dell’art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, intendendo coinvolgere questa Corte in un compito diverso da quello che, unico, le spetta: il compito di giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l’oggetto e i limiti.
Per questa ragione, la questione genericamente sollevata sull’art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, nella parte concernente la determinazione delle funzioni del Corpo forestale regionale (vale a dire nei commi 1-4 dell’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, quali sostituiti dalla disposizione impugnata), deve essere dichiarata inammissibile.
9. – Ammissibile, perché precisamente individuata, e fondata, è invece la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, così come sostituito dall’impugnato art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002.
L’anzidetta disposizione prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all’ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.
Tali funzioni riguardano i settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 4 dello stesso articolo 2, come anch’esso modificato dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002. Il citato comma 4 stabilisce – per quanto qui rileva – che il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto, anche a favore degli enti locali e di altri enti pubblici, negli ambiti: della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne [lettera a)]; della vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale [lettera b)]; del vincolo idrogeologico [lettera c)], e della vigilanza e controllo in materia di cave [ lettera e)], disponendo inoltre che tali attività debbano avvenire "con le modalità di cui all’articolo 3".
Poiché l’art. 3 della stessa legge regionale n. 2 del 2002 (anch’esso impugnato) stabilisce che l’attività della Regione nei settori indicati dal predetto comma 4 dell’art. 2 si svolge secondo convenzioni quadro stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, si sarebbe potuto ritenere, in ipotesi, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e stimolo da parte della Regione, tramite il suo Corpo forestale, nei confronti e a favore degli enti locali, entro un quadro di norme concordate, e ciò per ovviare a eventuali lentezze o omissioni, senza peraltro alterare il quadro delle rispettive competenze. Ma ciò non è più sostenibile là dove la disposizione impugnata prevede che il Corpo forestale regionale operi "in sostituzione degli enti locali competenti", per di più tramite una procedura che contempla una semplice "previa segnalazione all’ente competente", alla quale segue la notizia non solo degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei "provvedimenti adottati".
Con queste previsioni, non si tratta più della collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ma della sostituzione dell’uno all’altro, con spostamento delle competenze.
Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collaborativa svolta dall’apparato tecnico forestale della Regione si trasforma in funzione sostitutiva.
Innanzitutto, in linea di massima, qualora siano in ipotesi da ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall’art. 120 della Costituzione, attuato ora dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell’ente che, nell’ambito di responsabilità più generali riconosciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, a organi della Regione, non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996). In secondo luogo, il rispetto dell’autonomia degli enti locali presupporrebbe che l’omissione alla quale si intende sopperire con l’intervento sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata secondo l’ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione: un procedimento nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nella condizione di ovviare all’omissione, una volta che questa sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il potere sostitutivo, quella mera "previa segnalazione" di cui parla la disposizione impugnata.
D’altra parte, tale disposizione non potrebbe neppure ritenersi riconducibile alla previsione generale contenuta nell’art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in L.. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)]. Quest’ultima norma prevede che, in caso di accertata, persistente inattività degli enti locali nell’esercizio di funzioni loro conferite, il Presidente della Giunta regionale assegni all’ente inadempiente un termine per provvedere congruo, non superiore comunque a sei mesi, e che, ove il termine sia trascorso inutilmente, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, disponga specifici interventi sostitutivi o la nomina di un commissario ad acta. Proprio il confronto tra lo schema organizzativo del potere sostitutivo cui questa norma si attiene (conformemente a numerose altre previsioni al riguardo: si veda ad esempio l’art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il citato art. 8 della legge n. 131 del 2003) e la disposizione denunciata mette in evidenza l’inconciliabilità di questa seconda con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto a un altro, e quindi l’eccezionale spostamento dell’esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne dispone a un altro che ordinariamente ne è privo.
Quanto precede è sufficiente a dimostrare l’incostituzionalità della disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia degli enti locali, quale affermato dall’art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione.
10. – Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazione all’esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici indicate dall’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo articolo di legge che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l’ente e il comando del Corpo forestale regionale, è data attuazione operativa alla convenzione (comma 2).
Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione denunciata violi l’autonomia costituzionale degli enti locali garantita dall’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto prevederebbe esclusivamente l’adesione (o la mancata adesione) a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.
La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedimento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite parere, la conferenza regionale delle autonomie, la "sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali" prevista dall’art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2000, come organo che "concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti". Si tratta, nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all’esigenza che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, come recita l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
D’altro canto, l’ipotesi alternativa, sottintesa alla censura in esame – la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti sono gli enti locali interessati –, sarebbe a sua volta inconcepibile, data l’esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull’intero territorio regionale; mentre, d’altra parte, delle particolarità delle situazioni locali può adeguatamente essere tenuto conto nella successiva intesa tra comando del Corpo e singolo ente locale, finalizzata all’attuazione operativa della convenzione quadro.
11. – Fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata sul comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 2 del 2002, che prevede l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell’art. 57 del codice di procedura penale, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale a norma dell’art. 1, comma 2, della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall’art. 2; nonché la possibilità di riconoscere al medesimo personale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia".
Il Presidente del Consiglio ricorrente denuncia il contrasto di questa disposizione con la riserva che l’art. 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce a favore della legislazione dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza [lettera h)] e in materia di giurisdizione e norme processuali [lettera l)].
La difesa della Regione argomenta in contrario osservando, quanto alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che la legge regionale precisa i confini di tale riconoscimento, in relazione ai compiti di vigilanza e controllo che la Regione, nell’esercizio dei suoi poteri legislativi, con l’art. 2 della legge stessa, ha attribuito al Corpo forestale, e che l’art. 57, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni (limiti e attribuzioni per l’appunto stabiliti dall’art. 2 della legge regionale), le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria previste dall’art. 55 del medesimo codice: leggi e regolamenti che bene possono essere della Regione, quando si versi in materie sulle quali esista la sua competenza.
Quanto al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, la difesa della Regione rileva che il comma 3 dell’art. 4 impugnato ne ammette la possibilità "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia", con ciò dimostrando di voler recepire e non alterare la disciplina disposta dalla legislazione statale.
Tutto questo, però, è un girare attorno alla questione. Essa consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza.
Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare "le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni" (secondo la definizione del comma 2 dell’art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.
Non giova, infine, a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l’esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni; né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la disciplina statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione L. 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione L. n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della Regione L. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-4, della legge della Regione L. n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione L. n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere q) e s), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002 in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione L. n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della Regione L. n. 4 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione L. n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.

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