Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2010) 04-10-2011, n. 35898Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 24 novembre del 2010,il Tribunale per i minori di Venezia, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, ripristinava nei confronti di G.I. la misura del collocamento in Comunità disposta con ordinanza del 15 settembre del 2010 a carico del predetto, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n 5 e art. 609 octies commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS).

L’indagato veniva sottoposto con ordinanza del 15.09.2010, eseguita il 27.09.2010, alla misura cautelare del collocamento in comunità in relazione al reato di cui all’art. 110, 61, n. 5 e art. 609 octies c.p.. Lo stesso G.I.P., in data 30.10.2010, revocava la misura osservando che, in data 29.10.2010, si sarebbe dovuto procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza della parte offesa e di due testi, nonchè alla ricognizione di persona da parte degli stessi testimoni. Tali atti istruttori, aggiungeva il Giudice, non erano avvenuti a causa del mancato rintraccio dei testimoni e da ciò discendeva l’affievolimento degli indizi a carico degli indagati.

Il P.M. proponeva, in data 8.11.2010, appello avverso il provvedimento di revoca della misura emesso dal G.I.P., evidenziando che il mancato espletamento dell’incidente probatorio rappresentava di per sè un elemento neutro, che non mutava il quadro indiziario.

Il Tribunale del riesame condividendo in foto le argomentazioni esposte dal P.M. nell’atto di appello, ne accoglieva le istanze e applicava nuovamente nei confronti del G. la misura del collocamento in comunità.

In particolare, il Tribunale osservava che il mancato svolgimento delle prove da assumere con l’incidente probatorio, peraltro rinviato a fine gennaio 2011, non aveva avuto alcuna incidenza sui gravi indizi di colpevolezza, che si fondavano sulle dichiarazioni rese alla P.G. dalla parte offesa e dai testimoni nell’immediatezza dei fatti e sui riconoscimenti fotografici effettuati dagli stessi, posto che il processo si trovava nella fase delle indagini preliminari e che l’incidente probatorio rappresentava un’anticipazione di quanto si sarebbe verificato in dibattimento.

Ricorre per cassazione l’indagato,per mezzo del proprio difensore deducendo mancanza di motivazione in ordine all’asserita persistenza dei gravi indizi, in quanto il tribunale si è limitato ad affermare l’indifferenza del mancato esperimento dell’incidente probatorio senza indicare le ragioni per cui si erano ritenuti sufficienti, al fine dell’applicazione della misura, gli elementi indiziari acquisiti sommariamente nell’immediatezza dei fatti.

La decisione del tribunale va confermata perchè non contiene alcun errore giuridico o vizio logico.

Nel corso delle indagini preliminari, in materia di abuso sessuale, gli indizi idonei a giustificare un provvedimento restrittivo possono consistere, anzi quasi sempre consistono, nelle dichiarazioni rese dalla vittima alla polizia o al pubblico ministero. La conferma in sede di incidente probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia non costituisce un presupposto necessario per l’adozione del provvedimento cautelare. Quindi legittimamente il tribunale ha ritenuto che l’incidente probatorio, non potuto espletare per il mancato tempestivo rintraccio dei testimoni e delle parti offese, costituiva un elemento neutro ai fini della gravità del quadro indiziario desumibile dalle dichiarazioni già rese dalle parti offese e dai testimoni alla polizia e dal riconoscimento fotografico già effettuato. Il mancato tempestivo espletamento dell’incidente probatorio per difficoltà sorte in ordine al reperimento dei testimoni o della parte lesa non determina l’affievolimento del quadro indiziario desunto dalle dichiarazioni rese alla polizia o al pubblico ministero.

Il tribunale, avendo ritenuto irrilevante ai fini della gravità indiziaria, il mancato espletamento dell’incidente probatorio, ha confermato la valenza degli originari indizi. Non v’era quindi la necessità di richiamarli esplicitamente, posto che il provvedimento originario era stato revocato solo a causa del mancato espletamento dell’incidente probatorio.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 21-10-2011, n. 38145

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Svolgimento del processo

1. L.M. propone ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena emessa il 5/10/2010 dal gup del Tribunale di Busto Arsizio per il reato di detenzione di sostanza stupefacenti, lamentando difetto di motivazione riguardo la mancata applicazione di formule di proscioglimento, e sollecitando per l’effetto l’annullamento della pronuncia.

2. Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte d’appello di Milano, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Gup concesso le attenuanti generiche, e valutato la loro prevalenza sulle aggravanti, in forza della sola incensuratezza, circostanza di fatto che, in ragione della novella normativa contenuta nella L. n. 125 del 2008, non giustifica tale trattamento.

Si evidenzia inoltre che, sulla base della sentenza, risulta del tutto ingiustificata la valutazione di prevalenza delle attenuanti riconosciute, ed ignorata l’oggettiva gravità del fatto, circostanze che privano la decisione sui punti indicati di una valida motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso della parte pubblica è fondato, mentre inammissibile è quello proposto da L..

Quest’ultimo invero non si sottrae al vizio di genericità in quanto in esso si lamenta la mancata motivazione dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in fatto, omettendo di allegare sulla base di quali elementi, ricavabili dagli atti, tale conclusione sarebbe stata possibile, tanto da indurre il giudice a superare la concorde richiesta delle parti, perfettamente giustificabile alla luce degli elementi concreti – verbale di sequestro, consulenza tossicologica, arresto in flagranza – elencati nel provvedimento impugnato, a conferma della responsabilità.

La mancanza di specificità del ricorso impone la dichiarazione di inammissibilità, con le conseguenze previste dalla legge in punto di condanna alle spese ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo, in ragione della natura dell’impugnazione.

A diversa conclusione deve giungersi in relazione all’impugnativa proposta dalla parte pubblica, che denuncia un’effettiva violazione di legge nella pronuncia, ove giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche, con il mero richiamo alla situazione di incensuratezza del L., riferimento, che in forza della previsione normativa di cui all’art. 62 bis c.p., comma 3 non è idoneo in via esclusiva a sorreggere tale decisione, circostanza che rende la pena determinata illegittima e che da sola giustifica l’annullamento della pronuncia.

In accoglimento del ricorso del P.g. disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, gi atti devono essere trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 1721

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

i) con nota depositata il 7 giugno 2011, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

ii) con successiva nota depositata il 10.11.2011, il difensore del Comune, ha dichiarato, a sua volta che "l’impugnativa può essere dichiarata improcedibile a spese compensate";

iii) ciò stante, il ricorso può essere dichiarato improcedibile, a spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10345

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare fondato;

ATTESO che parte ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d’Italia in Lagos con la seguente motivazione: " sussistono fortissimi dubbi circa la sua vera identità; infatti sul Nulla Osta è indicato un passaporto diverso da quello presentato n. A02423678 da lei";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone con un’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per insufficienza e/o erroneità della motivazione, presupposto erroneo, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, osservando che il diniego è immotivato perché non rappresenta le ragioni per cui la sua identità non sarebbe certa, sol perché il numero del passaporto presentato al momento di chiedere il nulla osta non coincideva quello che egli ha presentato al Consolato; ed espone pure che il difetto di istruttoria è tanto più evidente se si considera che non emergono i presupposti giuridici sui quali esso deve fondarsi;

CONSIDERATO che con istruttoria disposta con ordinanza n. 5551 del 21 giugno 2011 la sezione ha proprio richiesto all’Amministrazione degli Affari Esteri di precisare da quale elemento in particolare avesse dedotto la divergenza della identità dell’interessato, posto che la fotografia sul passaporto smarrito e per il quale il ricorrente aveva presentato la copia in giudizio, nonché la fotografia sul nuovo passaporto rilasciatogli dalla competente autorità sembrano riferirsi a persona avente gli stessi connotati;

RILEVATO che l’Amministrazione ancorché con la difesa in giudizio avesse già rappresentato la difficoltà di effettuare accertamenti di tal fatta, ma constatato che la fotografia recata dal passaporto A2898927A che scadeva il 2 marzo 2010 appare riferirsi a persona avente gli stessi connotati di quella recata dal passaporto A02423678, sicchè, in assenza di diversa posizione dell’Amministrazione non può che accogliersi la censura del ricorrente relativa alla carente motivazione del diniego esaminato;

RITENUTO che, pertanto, il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il diniego di visto per lavoro subordinato n. 953 emesso dal Consolato d’Italia in Lagos in data 9 marzo 2011 nei confronti del ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione degli esteri;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di visto per lavoro subordinato n. 953 emesso dal Consolato d’Italia in Lagos in data 9 marzo 2011 nei confronti del ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione degli esteri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.